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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4884/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1
RISORGIMENTO 13 82100 BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. TRUPPI
MICHELE e dell'avv. A. Iavarone, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini 1, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. CONROTTO EMILIA giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 21/02/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in via telematica il 29.11.23 la parte ricorrente ha esposto che :
- Che è stata dipendente, in regime di subordinazione, della “Ital Print
S.r.l” (in bonis), con formalizzazione di molteplici contratti “a tempo
1 determinato” (ed atti di proroga degli stessi) dal 12.06.2007 al 30.06.2008; in particolare: - 1° contratto dal 12.06.07 all'11.07.07, prorogato sino al
27.07.07; 2° contratto dal 22.10.07 al 21.12.07; 3° contratto dal 4.01.08 al
4.02.08; 4° contratto dal 29.04.08 al 31.05.08, prorogato al 20.07.08;
- che data 30.06.2008, la datrice provvedeva a trasformare il rapporto di lavoro dell'esponente “da tempo determinato” a “tempo indeterminato”;
- che la Corte di Appello di Napoli emetteva sentenza n. 6765/2015, pubblicata il 13.11.2015, con la quale dichiarava la sussistenza tra
[...]
e la società Ital Print s.r.l. di un unico rapporto di lavoro Parte_1
a tempo indeterminato a decorrere dal 12.06.2007”;
- che in data 13.04.2016, il Tribunale di Benevento dichiarava il fallimento della “Ital Print Srl”, con sentenza n. 45/2016.
- Che la prestatrice instava per l'ammissione alla massa fallimentare della
Ital Print SRL del credito maturato e non corrispostole a titolo di TFR, in relazione all'intero e unico periodo di lavoro (come anche accertato in sentenza n. 6765/2015 della Corte di Appello di Napoli), alla declaratoria di fallimento (13.04.2016), quantificato sulla base degli istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva di categoria applicata dalla “Ital Print S.r.l.”
(CCNL settore “Grafica ed Editoria – Aziende Industriali”) e inquadramento professionale-retributivo attribuito dal-la datrice di livello
E per l'importo complessivo di €. 10.234,31;
- Che con ordinanza n. cronol. 10179/2021 del 26.11.2021 con cui il
Tribunale di Benevento ammetteva definitivamente al passivo del la sig.ra per l'importo di €. Controparte_2 Parte_1
10.639,98, a titolo di TFR, con privilegio generale sui beni mobili ai sensi dell'art. 2751 bis. Cod. civ., oltre riva-lutazione ed interessi ai sensi dell'art. 55 L.F;
2 - Che con istanza amministrativa, sussistendo tutti i requisiti di legge,
l'esponente avanzava all di Benevento richiesta di pagamento del CP_1
TFR maturato;
- Che l' mai ha riscontrato l'istanza amministrativa con conseguente CP_3
maturazione di silenzio-rigetto.
Ha concluso chiedendo di “Condannare l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dell'importo di €. 10.639,98 lordo a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto (come accertato in sede fallimentare con ordinanza N. Cro-nol.
10179/2021) oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge;
2) - condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre il CP_1
15% su compe-tenze per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre rimborso C.U., con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.”.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto della Controparte_4
domanda in quanto infondata non avendo allegato alla domanda lo stato passivo esecutivo da cui risulti l'ammissione della ricorrente per l'importo di euro
10,630,98, né ha allegato la data di cessazione del rapporto di lavoro.
2.
L'odierna controversia ha ad oggetto il pagamento del TFR maturato dalla parte ricorrente nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della Ital Print s.r.l. dichiarata fallita con sentenza n. 45/2016 del 21.04.2016.
Per il credito di cui sopra, la parte ricorrente con ordinanza n. cronol. 10179/2021 del 26.11.2021 del Tribunale di Benevento veniva ammessa definitivamente al passivo del per l'importo di €. 10.639,98, a titolo di TFR. Controparte_2
Parte ricorrente ha quindi proposto domanda di pagamento del TFR maturato al
Fondo di garanzia, non accolta dall' . CP_1
3.
3 Quanto al Fondo di garanzia, con l'art. 2 della l. 29/05/1982, n. 297 è stato istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto”, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Secondo il meccanismo configurato dal citato art. 2, il dipendente che vanti il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto da datore di lavoro insolvente deve insinuarsi nello stato passivo, anche tardivamente, ai sensi del comma terzo;
decorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo (nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa) o dalla data della sentenza di omologazione (nel caso di procedura di concordato preventivo, e salvo che siano state proposte contestazioni allo stato passivo (nel qual caso il termine decorre dalla sentenza che decide tali contestazioni) il lavoratore ha diritto di presentare al Fondo domanda di corresponsione del TFR. Presupposti dell'obbligo del
Fondo di garanzia sono, dunque, il diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore e l'insolvenza dell'obbligato, accertata secondo la particolare procedura normativamente prevista. Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi che alimentano il Fondo non è previsto dalla legge quale condizione per l'erogazione delle relative prestazioni, alle quali trova sì applicazione il principio di automaticità, in virtù dell'affermazione, ormai assolutamente consolidata, che il diritto del lavoratore di ottenere dall , in CP_1
caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui alla l. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4183 del 24/02/2006,
Sez. L, Sentenza n. 13158 del 16/06/2011, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12971 del
09/06/2014, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26819 del 22/12/2016, Sez. L, Sentenza n.
30712 del 21/12/2017, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020; con particolare riferimento all'applicabilità del principio di automaticità alle
4 prestazioni economiche a carico del Fondo di garanzia, cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord., 22/06/2017, n. 15589, Cass. civ. Sez. lavoro, 16/06/2006, n.
13930).
4.
Venendo alla fattispecie concreta, dagli atti risulta che la parte ricorrente è stata ammessa al passivo della datrice di lavoro Ital Print s.r.l., dichiarata fallita con sentenza 45/2016, per l'importo complessivo di €10.639,98 a titolo di TFR con ordinanza n. 10179/2021 del 26.11.2021 a seguito di ricorso in opposizione;
che, pur avendone fatto esplicita richiesta alla curatela e alla cancelleria interessata, non otteneva il rilascio dello stato passivo dichiarato esecutivo il 10.7.18 aggiornato a seguito della suddetta ordinanza;
che comunque presentava domanda allegando la documentazione in suo possesso al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere il pagamento del tfr dal fondo di garanzia (Richiesta pec alla curatela fallimentare ai fini della compilazione e sottoscrizione del modello SR52 del responsabile della procedura;
Autocertificazione di mancata impugnazione / opposizione del credito ammesso allo stato passivo;
Ordinanza Cronolog. 10179/2021 emessa il 26.11.2021 dal
Tribunale di Benevento nel giudizio di opposizione all'esclusione del credito
NRG 4417/2018 con relativa attestazione di conformità; Notifica Ordinanza
Cronolog. 10179/2021 alla curatela fallimentare;
Comunicazione pec di richiesta modifica stato passivo in virtù dell'ord. Cronol. 10179/2021; Istanza di ammissione al passivo); che la domanda veniva respinta per mancanza dello stato passivo e della documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento alla mancata allegazione dello stato passivo, si osserva in via generale che la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che
“indipendentemente dalla questione, logicamente successiva, della necessità o meno dell'esperimento di una procedura esecutiva va rimarcato che nel sistema delineato dall'art. 2, l. n.. 297/1982, il previo conseguimento di un titolo
5 esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (così, da ult.,
Cass. n. 87 del 2019).
Ciò posto, nel caso in esame parte ricorrente ha allegato alla domanda amministrativa il provvedimento del Tribunale di ammissione allo stato passivo per il tfr maturato ed, in mancanza del rilascio dello stato passivo esecutivo aggiornato, ha prodotto documentazione attestante la mancata opposizione, assolvendo ai propri oneri allegatori.
Di fronte all'accertamento giurisdizionale dell'ammissione al passivo del credito vantato dalla ricorrente a titolo di tfr nei confronti del datore, l' avrebbe CP_1
potuto comunque procedere (stante le dichiarazioni allegate alla domanda della ricorrente in mancanza di uno stato passivo aggiornato) o al più avrebbe potuto richiedere documentazione integrativa alla ricorrente o direttamente alla cancelleria interessata.
Infatti “in caso di fallimento del datore di lavoro, solo ove manchi una espressa imputazione del credito ammesso al passivo a t.f.r., va escluso l'intervento del
Fondo di garanzia costituito presso l , che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, CP_1
della l. n. 297 del 1982, è vincolato alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso, atteso che il predetto Fondo non assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una
6 distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale ( v. Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Febbraio 2022, n. 3165 ).
Il diritto in questione si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva) (v., da ultimo, CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2021, n. 7350, Cass. nn. 32 e 16853 del 2020; v., in precedenza, Cass. n. 26819 del 2016, n. 16617 del
2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 2005).
In ogni caso, a seguito di ordine di acquisizione relativo allo stato passivo aggiornato presso la cancelleria del Tribunale, da parte della scrivente, è pervenuta documentazione analoga a quella già agli atti, ma con attestazione di conformità da parte della cancelleria interessata, dovendosi allora ritenere, come evidenziato dalla parte ricorrente che alcuna operazione di modifica/rettifica oggi viene effettuata, in quanto la modifica è insita nel decreto decisorio del Tribunale
(in composizione collegiale) con cui viene definito il giudizio di opposizione ed avente autorità di giudicato ex art. 2909 c.c. e che nessun altro documento andava allegato alla domanda amministrativa.
Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va accolta.
5.
Con riguardo alla contestazione relativa alla mancata indicazione della data di cessazione del rapporto, la stessa risulta indicata dalla parte ricorrente nella domanda amministrativa e comunque si ricava dalla sentenza dichiarativa del fallimento della ITAL PRINTI srl e dal provvedimento di accoglimento all'ammissione dello stato passivo.
Pertanto, anche tale eccezione deve essere respinta.
6.
Con riguardo al fondo di tesoreria, l' nel costituirsi in giudizio ha esposto CP_1 che, come si evince dall'allegato estratto conto tesoreria, l'azienda datrice di
7 lavoro ha provveduto ad accantonare per alcuni periodi (maggio/giugno 2008 e novembre 2012) a titolo di TFR €. 106,78 per cui sostiene che le somme invocate non possono essere erogate dal Fondo di Garanzia che interviene unicamente nelle ipotesi di mancata liquidazione del TFR da parte del datore.
Il Fondo di Tesoreria è stato istituito dall'art. 1, comma 755, l. 296/06 con la finalità di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del
TFR di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti effettuati.
Dal 1.1.2007 al finanziamento di tale Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., al netto del contributo di cui all'art. 3 u.c. della l.n.
297/1982, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari (art. 1, comma 756, l. 296/06).
Il contributo è versato al Fondo mensilmente e la liquidazione del TFR (o delle sue anticipazioni) avviene su domanda presentata dal lavoratore al datore di lavoro, che paga per l'intero e poi porta a conguaglio quanto anticipato per il
Fondo con la contribuzione corrente.
Con decreto del 30 gennaio 2007 il Ministero del Lavoro ha chiarito che i soggetti obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro privati aventi alle proprie dipendenze almeno cinquanta dipendenti e non è in discussione che la Ital print presentasse tali requisiti, tant'è che, almeno parzialmente, ha provveduto ad effettuare versamenti al Fondo di Tesoreria.
Di fatto, con l'introduzione del Fondo di tesoreria, se i lavoratori decidono di aderire alla previdenza complementare il TFR confluisce nella forma pensionistica prescelta, in caso contrario, anziché rimanere in azienda, confluisce nel Fondo Tesoreria.
Quindi, come chiarito anche in giurisprudenza, l'intervento del Fondo di
Tesoreria, nei casi in cui è previsto, “dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo
è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene
8 per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 cod. civ., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali” (v. Cass. Civ.
12009/18).
In tale contesto, secondo la Corte, il datore di lavoro non va considerato “un mero adiectus solutionis causa o, magari, un delegato ex lege del Fondo, e che, ove non sia stata resa, in corso di causa, la prova dell'avvenuto versamento al medesimo Fondo di tutte o di parte delle “quote” di TFR da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere (rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il TFR stesso”, con la conseguenza che “il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall ” (v. Cass. Civ. CP_1
12009/18).
Ne consegue che, in caso di versamento parziale da parte del Fondo di Tesoreria, dovuta all'omesso versamento della quota di TFR da parte del datore di lavoro, il lavoratore avrà diritto di attivarsi presso il Fondo di Garanzia, istituito appositamente per tutelarlo dallo stato di insolvenza del datore di lavoro.
A nulla rileva l'eventuale prescrizione, in quanto la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, ha affermato che “in tema di prestazioni economiche a carico del Fondo di garanzia, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, o alla mancata prescrizione della stessa, ove non adempiuta, in quanto una tale limitazione contrasterebbe con le finalità di tutela del lavoratore, posto che proprio l'incapacità del datore di lavoro di adempiere alle
9 obbligazioni, anche contributive, integra lo stato d'insolvenza cui consegue l'intervento del Fondo, stante, inoltre, l'assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità” (v. Cass. Civ. 15589/17). Con la direttiva
80/987 del 20.10.1980 il Consiglio della CEE ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro, delineando un meccanismo di tutela basato sulla creazione di specifici organismi di garanzia, che si sostituiscono al datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza di quest'ultimo.
In attuazione di detta direttiva, lo Stato italiano ha adottato due testi innovativi, la l. 297/82, n. 297, istitutiva del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ed il d.lgs 80/92, di attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle ultime retribuzioni (artt. 1 e 2).
La Suprema Corte ha ricordato che “l'art. 2116 del codice civile stabilisce il principio dell'automaticità delle prestazioni, in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro” e “come affermato dalla Corte
Costituzionale, tale principio costituisce diretta espressione della finalità solidaristica della tutela previdenziale e risponde alla precipua funzione di trasferire il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva dal lavoratore all'ente previdenziale e, per il tramite di quest'ultimo, all'intera collettività degli assicurati (cfr. Corte cost. 5 dicembre 1997, n. 374)” (v., in motivazione, Cass. Civ. 15589/17).
La Corte ha concluso ritenendo che “per le prestazioni economiche a carico del fondo, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all'effettivo adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligazione contributiva, o alla mancata prescrizione della stessa, qualora non adempiuta” (v., in motivazione,
Cass. Civ. 15589/17).
10 E ciò sia per “l'assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, quale quella dettata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti”, sia perché una “tale limitazione risulterebbe contraria alla funzione di garanzia del lavoratore a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro che l'ordinamento sovranazionale assegna all'intervento in questione, essendo proprio l'incapacità del datore di lavoro di adempiere alle proprie obbligazioni (anche contributive) che integra lo stato d'insolvenza cui consegue l'intervento del fondo” (v., in motivazione, Cass. Civ. 15589/17).
Pertanto, in applicazione di tali principi, sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte del Fondo di Garanzia, della quota di TFR non versata dalla propria azienda datrice di lavoro al Fondo di Tesoreria.
7.
Ne consegue che dichiarato il diritto della parte ricorrente di percepire, a carico del Fondo di garanzia, l'importo lordo di € 10.630,98 a titolo di trattamento di fine rapporto, con conseguente condanna dell' al pagamento del predetto CP_1
importo, cui si aggiungono interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto al saldo.
8.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura minima, attese l'istruzione documentale e la limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di percepire l'importo lordo di € 10.630,98 a titolo di trattamento di fine rapporto a carico del
Fondo di garanzia gestito dall' ; CP_1
• condanna l' , quale ente gestore del Fondo di garanzia, al pagamento CP_1
in favore della parte ricorrente dell'importo di cui al punto che precede,
11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al saldo;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1865,00 CP_1
oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione .
Così deciso in Benevento, 22/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
12
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4884/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1
RISORGIMENTO 13 82100 BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. TRUPPI
MICHELE e dell'avv. A. Iavarone, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini 1, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. CONROTTO EMILIA giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 21/02/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in via telematica il 29.11.23 la parte ricorrente ha esposto che :
- Che è stata dipendente, in regime di subordinazione, della “Ital Print
S.r.l” (in bonis), con formalizzazione di molteplici contratti “a tempo
1 determinato” (ed atti di proroga degli stessi) dal 12.06.2007 al 30.06.2008; in particolare: - 1° contratto dal 12.06.07 all'11.07.07, prorogato sino al
27.07.07; 2° contratto dal 22.10.07 al 21.12.07; 3° contratto dal 4.01.08 al
4.02.08; 4° contratto dal 29.04.08 al 31.05.08, prorogato al 20.07.08;
- che data 30.06.2008, la datrice provvedeva a trasformare il rapporto di lavoro dell'esponente “da tempo determinato” a “tempo indeterminato”;
- che la Corte di Appello di Napoli emetteva sentenza n. 6765/2015, pubblicata il 13.11.2015, con la quale dichiarava la sussistenza tra
[...]
e la società Ital Print s.r.l. di un unico rapporto di lavoro Parte_1
a tempo indeterminato a decorrere dal 12.06.2007”;
- che in data 13.04.2016, il Tribunale di Benevento dichiarava il fallimento della “Ital Print Srl”, con sentenza n. 45/2016.
- Che la prestatrice instava per l'ammissione alla massa fallimentare della
Ital Print SRL del credito maturato e non corrispostole a titolo di TFR, in relazione all'intero e unico periodo di lavoro (come anche accertato in sentenza n. 6765/2015 della Corte di Appello di Napoli), alla declaratoria di fallimento (13.04.2016), quantificato sulla base degli istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva di categoria applicata dalla “Ital Print S.r.l.”
(CCNL settore “Grafica ed Editoria – Aziende Industriali”) e inquadramento professionale-retributivo attribuito dal-la datrice di livello
E per l'importo complessivo di €. 10.234,31;
- Che con ordinanza n. cronol. 10179/2021 del 26.11.2021 con cui il
Tribunale di Benevento ammetteva definitivamente al passivo del la sig.ra per l'importo di €. Controparte_2 Parte_1
10.639,98, a titolo di TFR, con privilegio generale sui beni mobili ai sensi dell'art. 2751 bis. Cod. civ., oltre riva-lutazione ed interessi ai sensi dell'art. 55 L.F;
2 - Che con istanza amministrativa, sussistendo tutti i requisiti di legge,
l'esponente avanzava all di Benevento richiesta di pagamento del CP_1
TFR maturato;
- Che l' mai ha riscontrato l'istanza amministrativa con conseguente CP_3
maturazione di silenzio-rigetto.
Ha concluso chiedendo di “Condannare l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dell'importo di €. 10.639,98 lordo a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto (come accertato in sede fallimentare con ordinanza N. Cro-nol.
10179/2021) oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge;
2) - condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre il CP_1
15% su compe-tenze per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre rimborso C.U., con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.”.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto della Controparte_4
domanda in quanto infondata non avendo allegato alla domanda lo stato passivo esecutivo da cui risulti l'ammissione della ricorrente per l'importo di euro
10,630,98, né ha allegato la data di cessazione del rapporto di lavoro.
2.
L'odierna controversia ha ad oggetto il pagamento del TFR maturato dalla parte ricorrente nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della Ital Print s.r.l. dichiarata fallita con sentenza n. 45/2016 del 21.04.2016.
Per il credito di cui sopra, la parte ricorrente con ordinanza n. cronol. 10179/2021 del 26.11.2021 del Tribunale di Benevento veniva ammessa definitivamente al passivo del per l'importo di €. 10.639,98, a titolo di TFR. Controparte_2
Parte ricorrente ha quindi proposto domanda di pagamento del TFR maturato al
Fondo di garanzia, non accolta dall' . CP_1
3.
3 Quanto al Fondo di garanzia, con l'art. 2 della l. 29/05/1982, n. 297 è stato istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto”, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Secondo il meccanismo configurato dal citato art. 2, il dipendente che vanti il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto da datore di lavoro insolvente deve insinuarsi nello stato passivo, anche tardivamente, ai sensi del comma terzo;
decorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo (nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa) o dalla data della sentenza di omologazione (nel caso di procedura di concordato preventivo, e salvo che siano state proposte contestazioni allo stato passivo (nel qual caso il termine decorre dalla sentenza che decide tali contestazioni) il lavoratore ha diritto di presentare al Fondo domanda di corresponsione del TFR. Presupposti dell'obbligo del
Fondo di garanzia sono, dunque, il diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore e l'insolvenza dell'obbligato, accertata secondo la particolare procedura normativamente prevista. Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi che alimentano il Fondo non è previsto dalla legge quale condizione per l'erogazione delle relative prestazioni, alle quali trova sì applicazione il principio di automaticità, in virtù dell'affermazione, ormai assolutamente consolidata, che il diritto del lavoratore di ottenere dall , in CP_1
caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui alla l. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4183 del 24/02/2006,
Sez. L, Sentenza n. 13158 del 16/06/2011, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12971 del
09/06/2014, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26819 del 22/12/2016, Sez. L, Sentenza n.
30712 del 21/12/2017, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020; con particolare riferimento all'applicabilità del principio di automaticità alle
4 prestazioni economiche a carico del Fondo di garanzia, cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord., 22/06/2017, n. 15589, Cass. civ. Sez. lavoro, 16/06/2006, n.
13930).
4.
Venendo alla fattispecie concreta, dagli atti risulta che la parte ricorrente è stata ammessa al passivo della datrice di lavoro Ital Print s.r.l., dichiarata fallita con sentenza 45/2016, per l'importo complessivo di €10.639,98 a titolo di TFR con ordinanza n. 10179/2021 del 26.11.2021 a seguito di ricorso in opposizione;
che, pur avendone fatto esplicita richiesta alla curatela e alla cancelleria interessata, non otteneva il rilascio dello stato passivo dichiarato esecutivo il 10.7.18 aggiornato a seguito della suddetta ordinanza;
che comunque presentava domanda allegando la documentazione in suo possesso al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere il pagamento del tfr dal fondo di garanzia (Richiesta pec alla curatela fallimentare ai fini della compilazione e sottoscrizione del modello SR52 del responsabile della procedura;
Autocertificazione di mancata impugnazione / opposizione del credito ammesso allo stato passivo;
Ordinanza Cronolog. 10179/2021 emessa il 26.11.2021 dal
Tribunale di Benevento nel giudizio di opposizione all'esclusione del credito
NRG 4417/2018 con relativa attestazione di conformità; Notifica Ordinanza
Cronolog. 10179/2021 alla curatela fallimentare;
Comunicazione pec di richiesta modifica stato passivo in virtù dell'ord. Cronol. 10179/2021; Istanza di ammissione al passivo); che la domanda veniva respinta per mancanza dello stato passivo e della documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento alla mancata allegazione dello stato passivo, si osserva in via generale che la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che
“indipendentemente dalla questione, logicamente successiva, della necessità o meno dell'esperimento di una procedura esecutiva va rimarcato che nel sistema delineato dall'art. 2, l. n.. 297/1982, il previo conseguimento di un titolo
5 esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (così, da ult.,
Cass. n. 87 del 2019).
Ciò posto, nel caso in esame parte ricorrente ha allegato alla domanda amministrativa il provvedimento del Tribunale di ammissione allo stato passivo per il tfr maturato ed, in mancanza del rilascio dello stato passivo esecutivo aggiornato, ha prodotto documentazione attestante la mancata opposizione, assolvendo ai propri oneri allegatori.
Di fronte all'accertamento giurisdizionale dell'ammissione al passivo del credito vantato dalla ricorrente a titolo di tfr nei confronti del datore, l' avrebbe CP_1
potuto comunque procedere (stante le dichiarazioni allegate alla domanda della ricorrente in mancanza di uno stato passivo aggiornato) o al più avrebbe potuto richiedere documentazione integrativa alla ricorrente o direttamente alla cancelleria interessata.
Infatti “in caso di fallimento del datore di lavoro, solo ove manchi una espressa imputazione del credito ammesso al passivo a t.f.r., va escluso l'intervento del
Fondo di garanzia costituito presso l , che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, CP_1
della l. n. 297 del 1982, è vincolato alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso, atteso che il predetto Fondo non assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una
6 distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale ( v. Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Febbraio 2022, n. 3165 ).
Il diritto in questione si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva) (v., da ultimo, CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2021, n. 7350, Cass. nn. 32 e 16853 del 2020; v., in precedenza, Cass. n. 26819 del 2016, n. 16617 del
2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 2005).
In ogni caso, a seguito di ordine di acquisizione relativo allo stato passivo aggiornato presso la cancelleria del Tribunale, da parte della scrivente, è pervenuta documentazione analoga a quella già agli atti, ma con attestazione di conformità da parte della cancelleria interessata, dovendosi allora ritenere, come evidenziato dalla parte ricorrente che alcuna operazione di modifica/rettifica oggi viene effettuata, in quanto la modifica è insita nel decreto decisorio del Tribunale
(in composizione collegiale) con cui viene definito il giudizio di opposizione ed avente autorità di giudicato ex art. 2909 c.c. e che nessun altro documento andava allegato alla domanda amministrativa.
Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va accolta.
5.
Con riguardo alla contestazione relativa alla mancata indicazione della data di cessazione del rapporto, la stessa risulta indicata dalla parte ricorrente nella domanda amministrativa e comunque si ricava dalla sentenza dichiarativa del fallimento della ITAL PRINTI srl e dal provvedimento di accoglimento all'ammissione dello stato passivo.
Pertanto, anche tale eccezione deve essere respinta.
6.
Con riguardo al fondo di tesoreria, l' nel costituirsi in giudizio ha esposto CP_1 che, come si evince dall'allegato estratto conto tesoreria, l'azienda datrice di
7 lavoro ha provveduto ad accantonare per alcuni periodi (maggio/giugno 2008 e novembre 2012) a titolo di TFR €. 106,78 per cui sostiene che le somme invocate non possono essere erogate dal Fondo di Garanzia che interviene unicamente nelle ipotesi di mancata liquidazione del TFR da parte del datore.
Il Fondo di Tesoreria è stato istituito dall'art. 1, comma 755, l. 296/06 con la finalità di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del
TFR di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti effettuati.
Dal 1.1.2007 al finanziamento di tale Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., al netto del contributo di cui all'art. 3 u.c. della l.n.
297/1982, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari (art. 1, comma 756, l. 296/06).
Il contributo è versato al Fondo mensilmente e la liquidazione del TFR (o delle sue anticipazioni) avviene su domanda presentata dal lavoratore al datore di lavoro, che paga per l'intero e poi porta a conguaglio quanto anticipato per il
Fondo con la contribuzione corrente.
Con decreto del 30 gennaio 2007 il Ministero del Lavoro ha chiarito che i soggetti obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro privati aventi alle proprie dipendenze almeno cinquanta dipendenti e non è in discussione che la Ital print presentasse tali requisiti, tant'è che, almeno parzialmente, ha provveduto ad effettuare versamenti al Fondo di Tesoreria.
Di fatto, con l'introduzione del Fondo di tesoreria, se i lavoratori decidono di aderire alla previdenza complementare il TFR confluisce nella forma pensionistica prescelta, in caso contrario, anziché rimanere in azienda, confluisce nel Fondo Tesoreria.
Quindi, come chiarito anche in giurisprudenza, l'intervento del Fondo di
Tesoreria, nei casi in cui è previsto, “dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo
è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene
8 per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 cod. civ., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali” (v. Cass. Civ.
12009/18).
In tale contesto, secondo la Corte, il datore di lavoro non va considerato “un mero adiectus solutionis causa o, magari, un delegato ex lege del Fondo, e che, ove non sia stata resa, in corso di causa, la prova dell'avvenuto versamento al medesimo Fondo di tutte o di parte delle “quote” di TFR da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere (rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il TFR stesso”, con la conseguenza che “il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall ” (v. Cass. Civ. CP_1
12009/18).
Ne consegue che, in caso di versamento parziale da parte del Fondo di Tesoreria, dovuta all'omesso versamento della quota di TFR da parte del datore di lavoro, il lavoratore avrà diritto di attivarsi presso il Fondo di Garanzia, istituito appositamente per tutelarlo dallo stato di insolvenza del datore di lavoro.
A nulla rileva l'eventuale prescrizione, in quanto la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, ha affermato che “in tema di prestazioni economiche a carico del Fondo di garanzia, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, o alla mancata prescrizione della stessa, ove non adempiuta, in quanto una tale limitazione contrasterebbe con le finalità di tutela del lavoratore, posto che proprio l'incapacità del datore di lavoro di adempiere alle
9 obbligazioni, anche contributive, integra lo stato d'insolvenza cui consegue l'intervento del Fondo, stante, inoltre, l'assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità” (v. Cass. Civ. 15589/17). Con la direttiva
80/987 del 20.10.1980 il Consiglio della CEE ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro, delineando un meccanismo di tutela basato sulla creazione di specifici organismi di garanzia, che si sostituiscono al datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza di quest'ultimo.
In attuazione di detta direttiva, lo Stato italiano ha adottato due testi innovativi, la l. 297/82, n. 297, istitutiva del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ed il d.lgs 80/92, di attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle ultime retribuzioni (artt. 1 e 2).
La Suprema Corte ha ricordato che “l'art. 2116 del codice civile stabilisce il principio dell'automaticità delle prestazioni, in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro” e “come affermato dalla Corte
Costituzionale, tale principio costituisce diretta espressione della finalità solidaristica della tutela previdenziale e risponde alla precipua funzione di trasferire il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva dal lavoratore all'ente previdenziale e, per il tramite di quest'ultimo, all'intera collettività degli assicurati (cfr. Corte cost. 5 dicembre 1997, n. 374)” (v., in motivazione, Cass. Civ. 15589/17).
La Corte ha concluso ritenendo che “per le prestazioni economiche a carico del fondo, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all'effettivo adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligazione contributiva, o alla mancata prescrizione della stessa, qualora non adempiuta” (v., in motivazione,
Cass. Civ. 15589/17).
10 E ciò sia per “l'assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, quale quella dettata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti”, sia perché una “tale limitazione risulterebbe contraria alla funzione di garanzia del lavoratore a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro che l'ordinamento sovranazionale assegna all'intervento in questione, essendo proprio l'incapacità del datore di lavoro di adempiere alle proprie obbligazioni (anche contributive) che integra lo stato d'insolvenza cui consegue l'intervento del fondo” (v., in motivazione, Cass. Civ. 15589/17).
Pertanto, in applicazione di tali principi, sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte del Fondo di Garanzia, della quota di TFR non versata dalla propria azienda datrice di lavoro al Fondo di Tesoreria.
7.
Ne consegue che dichiarato il diritto della parte ricorrente di percepire, a carico del Fondo di garanzia, l'importo lordo di € 10.630,98 a titolo di trattamento di fine rapporto, con conseguente condanna dell' al pagamento del predetto CP_1
importo, cui si aggiungono interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto al saldo.
8.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura minima, attese l'istruzione documentale e la limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di percepire l'importo lordo di € 10.630,98 a titolo di trattamento di fine rapporto a carico del
Fondo di garanzia gestito dall' ; CP_1
• condanna l' , quale ente gestore del Fondo di garanzia, al pagamento CP_1
in favore della parte ricorrente dell'importo di cui al punto che precede,
11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al saldo;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1865,00 CP_1
oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione .
Così deciso in Benevento, 22/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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