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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1667/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Presidente e Relatore
dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1667/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SILINGARDI Parte_1 C.F._1
STEFANIA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GRECO Controparte_1 C.F._2
FABIO
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 5
27/01/2017 nel procedimento RG n. 10470/2016 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti.
Per_ Con ricorso del 24/04/2025 le parti hanno dato atto che i figli ed entrambi Per_1
maggiorenni hanno terminato gli studi e si sono resi economicamente indipendenti;
inoltre Pt_1
ha contratto lo scorso anno nuovo matrimonio e ha da vari anni una
[...] Controparte_1
stabile relazione sentimentale.
I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) Le parti convengono che, dato atto della raggiunta indipendenza economica della figlia
Per_ maggiorenne e del suo imminente trasferimento a vivere fuori casa in altra abitazione, il padre a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso non sarà più tenuto al Parte_1
versamento a favore della madre di alcun contributo nel suo mantenimento;
ciò premesso al fine di dotare la figlia di una maggiore disponibilità economica, si impegna a versare Parte_1
Per_ direttamente alla figlia la somma di € 500,00 mensili per il periodo di mesi 20 a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
2) Le parti danno altresì atto del fatto che il figlio maggiorenne si era già Per_1
precedentemente alla procedura di divorzio trasferito a vivere con il padre che provvedeva integralmente al suo mantenimento e che, a far tempo dal luglio 2023, lo stesso si è trasferito a vivere all'estero (Cina) ove svolge attività lavorativa e si è reso economicamente indipendente;
in ogni caso, al fine di dotare il figlio di una maggiore disponibilità economica, il padre si impegna a pagina 2 di 5 contribuire con versamento diretto a favore del figlio, a sua richiesta, alle sue spese straordinarie quali ad es. affitto, spese per trasferimenti aerei, vacanze, ecc.;
3) Con riferimento alle spese straordinarie per i figli, anche già sostenute, i genitori dichiarano di rinunciare reciprocamente ad esercitare fra di loro il regresso così che dette spese restano e resteranno a carico del genitore che le ha sostenute, salvo diverso accordo che venga effettuato fra le parti di volta in volta su specifiche spese.
4) Nell'ambito della modifica degli accordi di divorzio di cui al presente ricorso e ritenuta dalle parti sottoscriventi tale pattuizione come funzionale ed indispensabile per la risoluzione della vertenza relativa alla modifica degli accordi di divorzio e per il raggiungimento del presente accordo consensuale, si impegna e si obbliga, anche a titolo di “una tantum” di cui Parte_1
Per_ all' art. 5 comma 8 Legge n. 898/1970 e succ. modifiche, a cedere e trasferire ai figli ed in parti uguali fra loro successivamente al decesso della di lui madre Sig.ra Per_1 Parte_2
che attualmente vi vive, entro 60 giorni dalla loro richiesta, senza che sia a lui dovuto
[...]
alcun corrispettivo, la piena proprietà dell'immobile abitativo posto in Carpi (MO), via Lucio
Saltini n. 12 Piano T-1-2, catastalmente identificato all'NCEU del Comune di Carpi al Fg 67, part
306 sub4. Le spese tutte del trasferimento immobiliare a mezzo di atto notarile saranno sostenute da il quale si riserva di avvalersi della normativa relativa alle agevolazioni fiscali in Parte_1
quanto trasferimento immobiliare pattuito in sede di procedura relativa al divorzio.
si impegna fino al trasferimento dell'immobile ai figli su loro richiesta alle Parte_1
condizioni previste al punto precedente, a sostenere ogni onere e spesa sia per imposte/tasse che per interventi da effettuarsi sull'immobile, salvi diversi accordi anche in ordine alla messa a reddito dell'immobile che intervenissero fra padre e figli successivamente al decesso della sig.ra.
Parte_2
pagina 3 di 5 5) Sempre nell'ambito delle più ampie pattuizioni qui convenute nell'ottica di una attualizzazione e generale nuova pattuizione delle condizioni di divorzio, si impegna al versamento Parte_1
a favore di che accetta, a titolo di “una tantum” di cui all' art. 5 comma 8 Controparte_1
Legge n. 898/1970, della somma complessiva di € 12.000,00 (dodicimila/00) di cui 6.000 euro entro 10 giorni dalla sentenza di integrale accoglimento del presente ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, e la restante somma di € 6.000,00 in n. 2 rate di euro 3.000,00 ciascuna da versarsi con scadenza annuale a far tempo dalla prima.
6) A fronte di quanto convenuto ai punti precedenti, e a condizione di emissione di sentenza di integrale accoglimento del ricorso, anche in relazione alle obbligazioni assunte da a Parte_1
titolo di una tantum di cui all' art. 5 comma 8 Legge n. 898/1970 di cui ai punti 4 e 5 del presente ricorso, le parti convengono che viene meno a far tempo dal deposito del presente ricorso di modifica delle condizioni di divorzio l'obbligo di versamento a carico d dell'assegno Parte_1
divorzile che era stato pattuito in sede di divorzio consensuale e dichiara Controparte_1
espressamente di rinunciare irrevocabilmente a detto assegno divorzile ed ai diritti tutti conseguenti e/o connessi alla precedente pattuizione ed avvenuta percezione di detto assegno divorzile, anche se già maturati e/o maturandi quali il diritto di cui all'art. 12 bis l. 898/1970 alla quota sul TFR spettante a nonché il diritto di cui all'art 9 comma 2 della legge Parte_1
898/1970 alla quota di reversibilità della pensione dello stesso, o quant'altro anche se non qui espressamente richiamato, ogni eccezione rimossa e rinunciata.
7) I sig.ri e dichiarano che con l'adempimento di quanto infra Parte_1 Controparte_1
pattuito non avranno più nulla a pretendere l'un l'altro a qualsiasi titolo e che risulta fra loro definita e comunque rinunciata ogni pendenza relativa all'intercorso rapporto di coniugio e successive fasi di separazione e divorzio, e comunque alle stesse connessa e conseguente, ogni pagina 4 di 5 eccezione rimossa. Sono comprese nella detta quietanza ed espressa rinuncia anche ogni eventuale somma che risultasse dovuta e non versata e/o comunque reclamata in forza dei pregressi accordi di divorzio e/o a qualsivoglia altro titolo, nessuno escluso.
8) Le parti danno atto che le pattuizioni qui previste e pattuite a modifica delle condizioni di divorzio sono complementari ed unitariamente connesse fra loro e ritenute idonee alla regolamentazione della loro situazione personale e dei loro figli.
9) Le spese legali della presente procedura sono compensate fra le parti e le spese vive gravano sulle parti al 50% ciascuno”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 110/2017 del Tribunale di Modena emessa nel procedimento RG n 10470/2016 recepisce le condizioni trascritte in parte motiva;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 30/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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