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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25769/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25769/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Chiara Francesca Maria Laudi e Luca
Zanetti, che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 13/04/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 57 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 06/01/1997, maggiorenne ma non indipendente Per_1 economicamente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 12.7.2017, omologato dal Tribunale di Torino in data 12.7.2017.
Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il SI. contribuisca al mantenimento della figlia attualmente Pt_2 Per_1 economicamente non autosufficiente, versando alla madre, entro il giorno 5 del mese, per dodici mesi all'anno, l'importo di €. 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e che non dovessero essere coperte da polizza sanitaria contratta dalla SI.ra a beneficio della figlia scolastiche ed extra-scolastiche, ludico-sportive, Pt_1 Per_1 spese che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate ove non necessitate;
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. si farà carico per intero dei costi di uso e Pt_2 manutenzione ordinaria e straordinaria dell'auto di sua proprietà TG. DV368JK data in uso alla figlia
Per_1
DÀ ATTO che le parti concordano che la SI.ra , in quanto e finché dipendente della Pt_1
Unipolsai Ass.ni spa, pagherà per intero il premio assicurativo per la polizza sanitaria a lei intestata con copertura assicurativa per la figlia finché convivente e facente parte del nucleo famigliare con la madre ed il SI. rimborserà il 50% della franchigia che l'assicurazione non dovesse rimborsare;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla richiesta di qualsivoglia contributo economico al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025.
Il Presidente/Relatore Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25769/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Chiara Francesca Maria Laudi e Luca
Zanetti, che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 13/04/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 57 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 06/01/1997, maggiorenne ma non indipendente Per_1 economicamente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 12.7.2017, omologato dal Tribunale di Torino in data 12.7.2017.
Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il SI. contribuisca al mantenimento della figlia attualmente Pt_2 Per_1 economicamente non autosufficiente, versando alla madre, entro il giorno 5 del mese, per dodici mesi all'anno, l'importo di €. 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e che non dovessero essere coperte da polizza sanitaria contratta dalla SI.ra a beneficio della figlia scolastiche ed extra-scolastiche, ludico-sportive, Pt_1 Per_1 spese che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate ove non necessitate;
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. si farà carico per intero dei costi di uso e Pt_2 manutenzione ordinaria e straordinaria dell'auto di sua proprietà TG. DV368JK data in uso alla figlia
Per_1
DÀ ATTO che le parti concordano che la SI.ra , in quanto e finché dipendente della Pt_1
Unipolsai Ass.ni spa, pagherà per intero il premio assicurativo per la polizza sanitaria a lei intestata con copertura assicurativa per la figlia finché convivente e facente parte del nucleo famigliare con la madre ed il SI. rimborserà il 50% della franchigia che l'assicurazione non dovesse rimborsare;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla richiesta di qualsivoglia contributo economico al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025.
Il Presidente/Relatore Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.