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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 559/25 Registro generale Appello Lavoro n. 363/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Como, est. Dott.ssa Bignami, discussa all'udienza collegiale del 18- 6-2025 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Baroni, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri, n. 2
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Del Gatto e Roberto Maio, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in Milano, Via Savarè, n. 1 CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“I. per tutti i motivi argomentati in atto accertare e dichiarare: nei confronti dell' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente in carica, come sopra corrente, la non debenza, da parte
[...] del Sig. degli importi richiesti dall'Istituto con il provvedimento di “comunicazione di debito” datato 10.9.2021 n. Parte_1 490327177429K4202109 e ciò con riferimento ai contributi a percentuale o eccedenti il minimale (oltre oneri e sanzioni) relativi ai periodi antecedenti al 10.9.2016 e, per l'effetto; II. annullare e/o revocare e/o dichiarare: improduttivo di effetti giuridici il provvedimento di “comunicazione di debito” datato 10.9.2021 n. 490327177429K4202109 e ciò con riferimento ai contributi a percentuale o eccedenti il minimale (oltre oneri e sanzioni) relativi ai periodi antecedenti al 10.9.2016; III. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di Giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
PER L'APPELLATO:
[1] “rigettare l'avverso atto di appello per infondatezza di tutte le domande in esso contenute per le ragioni esposte nella presente comparsa, con conferma della Sentenza del Tribunale di Como, n. 203/2024 nella causa R.G. 394/2024; in subordine, considerare comunque non prescritti i contributi afferenti al 2016. Con la condanna dell'appellante alle spese o, in subordine alla denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, con compensazione integrale delle stesse, stanti i notevoli contrasti giurisprudenziali, di legittimità e di merito. esistenti in materia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato in data 08/04/25, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Como che ha respinto la sua opposizione al provvedimento di “comunicazione di debito” n. 490327177429K4202109 emesso da , condannandolo alla rifusione delle CP_1 spese di lite liquidate in complessivi € 3.350,00 oltre accessori come per legge. Con il ricorso di primo grado - soggetto iscritto (di propria Parte_1 iniziativa) alla gestione commercianti - aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di “comunicazione di debito” emesso da in data 10.9.2021 CP_1 relativo a contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Artigiani/Commercianti per il periodo gennaio 2009 – dicembre 2016, in relazione al ruolo di Amministratore Unico della Società Parte_2
Chiedeva pertanto l'annullamento e/o la revoca del predetto avviso. Si costituiva ritualmente in giudizio l' , eccependo l'infondatezza in fatto e CP_1 in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, l'Ente sosteneva che nel periodo gennaio 2009 – dicembre 2016, ancorché Pt_1 iscritto alla Gestione Commercianti , aveva omesso di compilare il quadro CP_1
RR del modello Unico della dichiarazione dei redditi, impedendo, così, all'Istituto, di verificare la regolarità dei versamenti dovuti oltre il minimale di reddito. Pertanto, nel caso di specie, ad avviso dell'ente, opererebbe una sospensione della decorrenza dei termini in forza delle previsioni dell'articolo 2941, comma 8, c.c.. Il giudice di prime cure, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, respingeva il ricorso. In particolare, il primo giudice, pur ammettendo la difformità di orientamento in materia, aderiva a quanto statuito da Cass. 6677/2019 secondo la quale: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”. Sul punto, infatti, il primo giudice così statuiva: “Nel nostro ordinamento il calcolo e il pagamento delle imposte e dei contributi è demandato dalla legge ai contribuenti attraverso la cosiddetta autoliquidazione operata per il tramite della dichiarazione dei redditi … Proprio in ragione del suddetto principio, l'attività di accertamento da parte degli Uffici pubblici ha carattere meramente eventuale, poiché interviene solo per rettificare le dichiarazioni irregolari o in caso di omessa presentazione. In un sistema così strutturato, affermare che l' potrebbe attivarsi autonomamente significa sovrapporre il piano della CP_1
[2] fisiologia del sistema con quello della patologia, invertendo il riparto degli oneri e degli adempimenti per come voluti dal Legislatore, con il risultato ultimo di porre a carico dell' le conseguenze dell'inadempimento/omissione del CP_1 singolo”. Concludeva quindi rilevando che “la totale omissione nella compilazione della dichiarazione dei redditi, come nel caso della mancata compilazione del quadro RR, rappresentava un indice significativo dell'intenzione di occultare imponibile previdenziale. Tanto più se il contribuente è ben consapevole dei propri obblighi, come nel caso di specie. Ritiene pertanto il giudicante che sussista la fattispecie di doloso occultamento e la conseguente sospensione della prescrizione, dal che la reiezione dell'eccezione attorea. Per quanto detto, il credito contributivo non può essere considerato prescritto e, per l'effetto, va affermata la debenza dei crediti portati dall'avviso bonario in questa sede opposto”.
, con ricorso depositato in data 08/04/25, ha proposto appello Parte_1 per i seguenti motivi:
- Osservazioni generali in materia di “doppia iscrizione” (gestione artigiani e commercianti e gestione separata) e di prescrizione dei relativi contributi previdenziali Parte appellante, premessa l'applicabilità del principio della doppia iscrizione, ribadisce che i termini prescrizionali relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori sono previsti in cinque anni dall'art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995 e il dies a quo per il calcolo della predetta prescrizione, come anche stabilito da recente decisione della Suprema Corte n. 27294/2023, deve essere calcolato a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento del contributo previdenziale e non quindi dalla data di presentazione della dichiarazione, in quanto, in tale materia, la dichiarazione relativa ai redditi percepiti è solo un atto cosiddetto di scienza del tutto indipendente dall'omissione contributiva e l'obbligo previdenziale non scaturisce dalla dichiarazione.
- Sulla conoscenza e/o agevole conoscibilità da parte dell' dei CP_1 redditi rilevanti nel caso di specie Parte appellante lamenta di non avere mai celato la carica rivestita in seno alla né i compensi ricevuti negli anni di cui all'avviso bonario per Parte_2
l'attività di amministrazione svolta ed in conseguenza della partecipazione societaria posseduta. Sul punto infatti rileva:
. che i redditi dei soci di una società di capitali prodotti da tale partecipazione non vengono esposti nella dichiarazione dei redditi personale del singolo socio, ma tale dato è ricavabile dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla Società soggetto giuridico;
[3] . di non avere mai celato la carica dallo stesso rivestita: è (anche attualmente) socio al 98% della altresì rivestendo, in seno alla citata Parte_3
Società, la qualifica di Amministratore Unico e ciò a far data dalla relativa costituzione e, per tale motivo, risultava regolarmente iscritto alla Gestione Commercianti/Artigiani nonché, con riferimento all'attività di amministrazione, nella gestione separata CP_1
. di avere sempre regolarmente presentato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi. In particolare, dichiara di: avere sempre correttamente compilato il quadro “RC”, ivi indicando l'ammontare degli importi percepiti dalla a titolo di compenso da amministratore;
di avere inoltre Parte_2 sempre presentato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi compilando il quadro “RN1” ivi indicando il reddito/utile prodotto dalla società che si sarebbe dovuto riportare ne quadro “RR” della dichiarazione dei redditi personale per quanto di competenza dell'Appellante (98%);
. si era quindi solo astenuto, per mera dimenticanza, dalla compilazione del quadro “RR”;
. l' era a conoscenza della carica dallo stesso rivestita nella CP_1 Parte_3
e, avendo lo stesso sempre versato la contribuzione dovuta, i redditi
[...] rilevanti nel caso di specie potevano essere verificati tempestivamente dall'ente accedendo alle dichiarazioni fiscali della presso gli archivi Parte_3 dell'Agenzia delle Entrate verificando il dato riportato nel quadro “RN 1” (e ciò, indipendentemente dall'omessa compilazione del quadro “RR”).
- Sull'inapplicabilità della causa di sospensione dei termini prescrizionali nel caso di specie Parte appellante dichiara di non concordare con l'affermazione del Giudice di Prime Cure secondo cui l'omessa compilazione del quadro “RR” avrebbe impedito “all'Istituto, di verificare la regolarità dei versamenti dovuti oltre il minimale di reddito”. Sul punto osserva che, come per giurisprudenza consolidata e costante, l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, ricorre quando viene posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito. Cita, per tutte, ordinanza della Corte di cassazione n. 14410 del 27.5.2019 secondo cui “…l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'articolo 2941, numero 8, Codice civile, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito”; ii) tale criterio “…richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli”; iii) “…va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' , né CP_1 che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche
[4] rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate”. Ancora più recente: Corte di cassazione
– Sez. Lavoro, ord. n. 18567 del 9.6.2022. Ribadisce quindi che anche la Suprema Corte è concorde nel rilevare che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non è causa di sospensione del termine di prescrizione poiché non posta in essere dal contribuente in modo doloso o preordinato. Ciò vale, a maggior ragione, nel caso di specie, non vertendosi in un'ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi ma, piuttosto, della mera erronea mancata compilazione di un quadro di detta dichiarazione. Ad ulteriore riprova di quanto sostenuto cita giurisprudenza di legittimità che non ha dubbi nell'affermare “…come non sia predicabile un automatismo (…) tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (v. Cass. nr. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione)” (Corte di cassazione – Sez. Lavoro, ord. n. 37529/2021) nonché “I rilievi dell' (…) si fondano, a ben vedere, CP_1 sull'erroneo presupposto di un “automatismo (…) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo” che questa Corte ha, ormai, in più occasioni escluso” (Corte di cassazione – Sez. Lavoro, ord. n. 20275/2022).
- Sul contenuto del potere/dovere di verifica e controllo in capo all'ente Parte appellante contesta inoltre l'affermazione del primo giudice secondo cui l'attività di controllo dell'ente dei dati reddituali dei contribuenti avrebbe
“…carattere meramente eventuale, poiché interviene solo per rettificare le dichiarazioni irregolari o in caso di omessa presentazione”. Viceversa, rammenta parte appellante, tale attività rappresenta un ambito doveroso ed imprescindibile delle competenze attribuite all'Amministrazione, dal momento che rappresenta preciso dovere di quest'ultima accertare quanto non dichiarato dal contribuente e riscuotere le somme dovute. Infatti, proprio in considerazione di tale esigenza, si giustifica il continuo intervento legislativo volto a semplificare la ricostruzione del reddito effettivo dei contribuenti e a riconoscere in capo all'Amministrazione dei poteri istruttori di portata sempre maggiore, finalizzati all'acquisizione di dati, notizie e informazioni per verificare la corretta applicazione e l'osservanza da parte dei cittadini di tutti quegli obblighi fiscali contenuti nella normativa tributaria.
A supporto di quanto sostenuto cita sentenza della Suprema Corte secondo la quale “Relativamente al caso di specie, ed in applicazione dei richiamati principi, va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga nè ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' ; nè che essa configuri impedimento assoluto, non CP_1 scongiurabile con i normali controlli che l' può invece sempre attivare e CP_1 sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate” (cfr. Cass. sent. n. 17769/2015).
[5] - Osservazioni conclusive in merito alla carenza di dolo nel caso di specie Parte appellante denuncia da ultimo la statuizione del primo giudice secondo cui la “…mancata compilazione del quadro RR, sarebbe (…) un indice significativo dell'intenzione di occultare imponibile previdenziale”. Sulla scorta di tale assunto il Magistrato aveva poi ritenuto sussistente la fattispecie di doloso occultamento e la conseguente sospensione della prescrizione. Sul punto, parte appellante, rimandando alle argomentazioni sopra svolte quanto al mancato automatismo tra l'omessa compilazione del quadro “RR” ed il preteso doloso occultamento del credito contributivo, censura, inoltre, l'omessa verifica da parte del Giudice di Prime Cure della sussistenza, nel caso di specie, di eventuali altri indici di condotta dell'Appellante dai quali ricavare la pretesa condotta dolosa. Al contrario, il primo giudice aveva omesso di considerare e valorizzare le circostanze di segno opposto rispetto al preteso dolo e, cioè: l'aver diligentemente conseguito l'iscrizione in entrambe le Gestioni, Artigiani e Commercianti e Separata, l'aver sempre corrisposto la parte “fissa” dei contributi de quibus, l'aver sempre dichiarato i redditi relativi in forza della partecipazione sociale e dell'attività di amministrazione della Società
[...]
Pt_2
Con memoria, depositata in data 15/05/25, si è costituito in giudizio l' , CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure. Osserva, in particolare, che la Cassazione, con la pronuncia n. 6677 del 07/03/2019, aveva statuito che la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva l'unico ed esclusivo documento in grado di consentire all' di verificare la produzione di un reddito da lavoro CP_1 autonomo, da parte del percettore, e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto. Pertanto: la mancata compilazione del menzionato riquadro costituiva intenzionale occultamento del debito, sicché ricorre l'ipotesi di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c. Controparte, conclude parte appellata, aveva trascurato di considerare che la possibilità, per l' , di conoscere l'esistenza di un proprio credito dipendeva CP_1 dall'assolvimento dell'onere di dichiarazione gravante sul debitore (D. Lgs. 241/97), il quale ha l'obbligo di compilare e trasmettere agli uffici finanziari, in allegato alla dichiarazione dei redditi, il modello RR, secondo quanto previsto dal D.lgs. 241/97. Non verosimile, dunque, appariva l'affermazione avversaria, secondo cui la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali sarebbe frutto di un mero errore, posto che l'inadempienza in parola si era protratta per parecchi anni consecutivi, dal 1998 all'attualità, e da parte di intermediario esperto, incaricato dal contribuente. Sul punto, infatti, ribatte , è ragionevole CP_1
[6] supporre che la mancata presentazione di tali denunce sia stata conseguenza di una consapevole determinazione dell'interessato, ben edotto della circostanza di dover versare tanto i contributi fissi, quanto quelli c.d. a percentuale sul reddito prodotto. Del tutto corretta, conclude quindi l'ente appellato, era la statuizione del Giudice del lavoro di Como, che aveva ravvisato, nel caso di specie, proprio la ricorrenza della condotta, nel debitore, contemplata dall'art. 2941, n. 8, c.c. In subordine, osserva che l'art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 aveva stabilito un primo periodo di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni, mentre l'articolo 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, aveva stabilito un ulteriore periodo di sospensione dalla data di entrata in vigore del predetto decreto fino al 30 giugno 2021. Conseguentemente, l'avviso bonario del 23/09/2021 è tempestivo almeno per i contributi afferenti al 2016, la cui prescrizione sarebbe maturata, infatti, non prima del 2022.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Non risulta specificamente contestato che il Sig. , con riferimento ai Pt_1 periodi oggetto del presente giudizio, abbia sempre regolarmente presentato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi, solo astenendosi, per mera dimenticanza, dalla compilazione del quadro “RR” né che nelle citate dichiarazioni dei redditi, il Sig. abbia sempre correttamente compilato il Pt_1 quadro “RC”, ivi indicando l'ammontare degli importi percepiti dalla Parte_2
a titolo di compenso da amministratore. Sempre con riferimento a detti periodi, la ha sempre Parte_3 presentato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi, compilando il quadro “RN1” ivi indicando il reddito/utile prodotto dalla stessa che si sarebbe dovuto riportare nel quadro “RR” della dichiarazione dei redditi personale per quanto di competenza dell'appellante (98%). n effetti, a fini previdenziali, nel citato quadro va inserita la quota parte di utile fiscale della società. Da tutto quanto sopra esposto è possibile desumere che l'appellante non abbia mai celato la carica rivestita in seno alla citata società né i compensi ricevuti negli anni per l'attività di amministrazione svolta ed in conseguenza della partecipazione societaria posseduta. Al contempo l' era a conoscenza della carica rivestita dall'appellante CP_1 nella società e della qualità di socio con mansioni operative nella Parte_2
[7] medesima società, risultando quest'ultimo iscritto sia alla Gestione Commercianti/Artigiani che alla Gestione Separata. L' era pertanto a conoscenza dell'attività operativa svolta dall'appellante CP_1 in seno alla Società avendo il Sig. sempre versato la Parte_2 Parte_1 contribuzione dovuta alla Gestione Artigiani/Commercianti nella misura fissa. I redditi conseguiti per l'attività di amministrazione svolta nella più volte citata società nonché quelli conseguenti alla partecipazione societaria sono sempre stati dichiarati all'Agenzia delle Entrate. I redditi rilevanti nel caso di specie potevano essere verificati tempestivamente dall' accedendo alle dichiarazioni fiscali della società presso CP_1 Parte_2 gli archivi dell'Agenzia delle Entrate verificando il dato riportato nel quadro “RN 1” (e ciò, indipendentemente dall'omessa compilazione del quadro “RR”).
La giurisprudenza di legittimità (vedi, ex plurimis, Cass., 06/11/2024, n.28594) è consolidata nell'affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata o a quella dei Commercianti decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950, e 19 aprile 2021, n. 10273). L'obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32685, punto 3.1. delle Ragioni della decisione). Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell'art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo. Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella legata a cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gl'impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall'art. 2941 cod. civ. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072). Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l'automatismo ritenuto dal primo Giudice e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del soggetto inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1 settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato).
[8] La sentenza impugnata non prospetta argomenti persuasivi, che inducano a rimeditare l'orientamento della Suprema Corte, e presta il fianco alle censure dell'appellante, nel considerare decisivo il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, che si dimostra, per contro, ininfluente ai fini del sorgere del credito contributivo e della connessa possibilità di far valere il diritto. Quanto alla gravosità delle verifiche necessarie, posta in risalto dalla sentenza impugnata, non travalica i confini di un mero impedimento di fatto, irrilevante alla stregua dell'art. 2935 cod. civ. La sentenza impugnata non è condivisibile neppure nella parte in cui adombra un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione, sulla base della sola circostanza dell'omessa compilazione del quadro RR, secondo i tratti di un indefettibile automatismo. La Corte di cassazione, nel puntualizzare l'orientamento espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677, ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529). La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle Ragioni della decisione). Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l'automatismo censurato dal ricorrente e postula – come sopra detto – un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1 settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato). Tale accertamento, nel caso di specie, è mancato, in quanto la pronuncia impugnata si è limitata a enfatizzare il dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all' e ha così valorizzato quell'automatismo CP_1 altre volte censurato dalla Suprema Corte (nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24195, punto 15 del Considerato).
[9] Alla luce dei principi sopra enunciati, non può, allora, sorgere alcun dubbio nel ribadire che, nel caso di specie, non vertendosi in un'ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi ma, piuttosto, in quella della mera erronea compilazione di un quadro di detta dichiarazione, non sia predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo. Conseguentemente, non può dirsi raggiunta la prova di una dolosa ed intenzionale volontà da parte del sig. (il quale ha dichiarato tutti i redditi Pt_1 percepiti, presentando regolarmente le dichiarazioni fiscali, facilmente verificabili dall' ) di occultare tali redditi per evitare il pagamento dei relativi CP_1 contributi. In particolare, non è emerso che l'appellante abbia posto in essere una condotta tale da comportare per il creditore ( ) una vera e propria CP_1 impossibilità di agire, dovendo ritenersi, invece, che la sola mancata compilazione del quadro RR abbia determinato una mera difficoltà di accertamento del credito.
Esclusa la sospensione della decorrenza della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, il Collegio riconosce la fondatezza dell'eccezione sollevata dall' in via CP_1 subordinata (non contestata specificamente dalla difesa di ) con Pt_1 riferimento all'operatività della normativa emergenziale che ha disposto un periodo di sospensione della prescrizione sino al 30 giugno 2021 (vedi art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 ed art. 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21). Conseguentemente, deve ritenersi che l'avviso bonario del 23/09/2021 abbia impedito la prescrizione dei contributi successivi al mese di agosto 2016.
In virtù delle motivazioni sopra esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, si dichiarano non dovuti gli importi richiesti dall' all'appellante CP_1
a titolo di contributi per la Gestione Artigiani/Commercianti eccedenti il minimale per il periodo gennaio 2009 – agosto 2016 in quanto prescritti.
Visto l'esito del giudizio, le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente nella misura dei 2/3 e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Como, dichiara non dovuti gli importi richiesti dall' all'appellante a titolo di contributi per la CP_1
[10] Gestione Artigiani/Commercianti eccedenti il minimale per il periodo gennaio 2009 – agosto 2016 in quanto prescritti;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado nella misura dei 2/3, liquidate in tale quota in euro 6.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario, compensando tra le parti la restante quota. Milano, 18 giugno 2025
LA PRESIDENTE IL RELATORE (dott.ssa Maria Rosaria CUOMO) (dott. Giovanni Casella)
[11]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Como, est. Dott.ssa Bignami, discussa all'udienza collegiale del 18- 6-2025 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Baroni, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri, n. 2
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Del Gatto e Roberto Maio, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in Milano, Via Savarè, n. 1 CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“I. per tutti i motivi argomentati in atto accertare e dichiarare: nei confronti dell' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente in carica, come sopra corrente, la non debenza, da parte
[...] del Sig. degli importi richiesti dall'Istituto con il provvedimento di “comunicazione di debito” datato 10.9.2021 n. Parte_1 490327177429K4202109 e ciò con riferimento ai contributi a percentuale o eccedenti il minimale (oltre oneri e sanzioni) relativi ai periodi antecedenti al 10.9.2016 e, per l'effetto; II. annullare e/o revocare e/o dichiarare: improduttivo di effetti giuridici il provvedimento di “comunicazione di debito” datato 10.9.2021 n. 490327177429K4202109 e ciò con riferimento ai contributi a percentuale o eccedenti il minimale (oltre oneri e sanzioni) relativi ai periodi antecedenti al 10.9.2016; III. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di Giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
PER L'APPELLATO:
[1] “rigettare l'avverso atto di appello per infondatezza di tutte le domande in esso contenute per le ragioni esposte nella presente comparsa, con conferma della Sentenza del Tribunale di Como, n. 203/2024 nella causa R.G. 394/2024; in subordine, considerare comunque non prescritti i contributi afferenti al 2016. Con la condanna dell'appellante alle spese o, in subordine alla denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, con compensazione integrale delle stesse, stanti i notevoli contrasti giurisprudenziali, di legittimità e di merito. esistenti in materia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato in data 08/04/25, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Como che ha respinto la sua opposizione al provvedimento di “comunicazione di debito” n. 490327177429K4202109 emesso da , condannandolo alla rifusione delle CP_1 spese di lite liquidate in complessivi € 3.350,00 oltre accessori come per legge. Con il ricorso di primo grado - soggetto iscritto (di propria Parte_1 iniziativa) alla gestione commercianti - aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di “comunicazione di debito” emesso da in data 10.9.2021 CP_1 relativo a contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Artigiani/Commercianti per il periodo gennaio 2009 – dicembre 2016, in relazione al ruolo di Amministratore Unico della Società Parte_2
Chiedeva pertanto l'annullamento e/o la revoca del predetto avviso. Si costituiva ritualmente in giudizio l' , eccependo l'infondatezza in fatto e CP_1 in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, l'Ente sosteneva che nel periodo gennaio 2009 – dicembre 2016, ancorché Pt_1 iscritto alla Gestione Commercianti , aveva omesso di compilare il quadro CP_1
RR del modello Unico della dichiarazione dei redditi, impedendo, così, all'Istituto, di verificare la regolarità dei versamenti dovuti oltre il minimale di reddito. Pertanto, nel caso di specie, ad avviso dell'ente, opererebbe una sospensione della decorrenza dei termini in forza delle previsioni dell'articolo 2941, comma 8, c.c.. Il giudice di prime cure, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, respingeva il ricorso. In particolare, il primo giudice, pur ammettendo la difformità di orientamento in materia, aderiva a quanto statuito da Cass. 6677/2019 secondo la quale: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”. Sul punto, infatti, il primo giudice così statuiva: “Nel nostro ordinamento il calcolo e il pagamento delle imposte e dei contributi è demandato dalla legge ai contribuenti attraverso la cosiddetta autoliquidazione operata per il tramite della dichiarazione dei redditi … Proprio in ragione del suddetto principio, l'attività di accertamento da parte degli Uffici pubblici ha carattere meramente eventuale, poiché interviene solo per rettificare le dichiarazioni irregolari o in caso di omessa presentazione. In un sistema così strutturato, affermare che l' potrebbe attivarsi autonomamente significa sovrapporre il piano della CP_1
[2] fisiologia del sistema con quello della patologia, invertendo il riparto degli oneri e degli adempimenti per come voluti dal Legislatore, con il risultato ultimo di porre a carico dell' le conseguenze dell'inadempimento/omissione del CP_1 singolo”. Concludeva quindi rilevando che “la totale omissione nella compilazione della dichiarazione dei redditi, come nel caso della mancata compilazione del quadro RR, rappresentava un indice significativo dell'intenzione di occultare imponibile previdenziale. Tanto più se il contribuente è ben consapevole dei propri obblighi, come nel caso di specie. Ritiene pertanto il giudicante che sussista la fattispecie di doloso occultamento e la conseguente sospensione della prescrizione, dal che la reiezione dell'eccezione attorea. Per quanto detto, il credito contributivo non può essere considerato prescritto e, per l'effetto, va affermata la debenza dei crediti portati dall'avviso bonario in questa sede opposto”.
, con ricorso depositato in data 08/04/25, ha proposto appello Parte_1 per i seguenti motivi:
- Osservazioni generali in materia di “doppia iscrizione” (gestione artigiani e commercianti e gestione separata) e di prescrizione dei relativi contributi previdenziali Parte appellante, premessa l'applicabilità del principio della doppia iscrizione, ribadisce che i termini prescrizionali relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori sono previsti in cinque anni dall'art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995 e il dies a quo per il calcolo della predetta prescrizione, come anche stabilito da recente decisione della Suprema Corte n. 27294/2023, deve essere calcolato a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento del contributo previdenziale e non quindi dalla data di presentazione della dichiarazione, in quanto, in tale materia, la dichiarazione relativa ai redditi percepiti è solo un atto cosiddetto di scienza del tutto indipendente dall'omissione contributiva e l'obbligo previdenziale non scaturisce dalla dichiarazione.
- Sulla conoscenza e/o agevole conoscibilità da parte dell' dei CP_1 redditi rilevanti nel caso di specie Parte appellante lamenta di non avere mai celato la carica rivestita in seno alla né i compensi ricevuti negli anni di cui all'avviso bonario per Parte_2
l'attività di amministrazione svolta ed in conseguenza della partecipazione societaria posseduta. Sul punto infatti rileva:
. che i redditi dei soci di una società di capitali prodotti da tale partecipazione non vengono esposti nella dichiarazione dei redditi personale del singolo socio, ma tale dato è ricavabile dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla Società soggetto giuridico;
[3] . di non avere mai celato la carica dallo stesso rivestita: è (anche attualmente) socio al 98% della altresì rivestendo, in seno alla citata Parte_3
Società, la qualifica di Amministratore Unico e ciò a far data dalla relativa costituzione e, per tale motivo, risultava regolarmente iscritto alla Gestione Commercianti/Artigiani nonché, con riferimento all'attività di amministrazione, nella gestione separata CP_1
. di avere sempre regolarmente presentato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi. In particolare, dichiara di: avere sempre correttamente compilato il quadro “RC”, ivi indicando l'ammontare degli importi percepiti dalla a titolo di compenso da amministratore;
di avere inoltre Parte_2 sempre presentato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi compilando il quadro “RN1” ivi indicando il reddito/utile prodotto dalla società che si sarebbe dovuto riportare ne quadro “RR” della dichiarazione dei redditi personale per quanto di competenza dell'Appellante (98%);
. si era quindi solo astenuto, per mera dimenticanza, dalla compilazione del quadro “RR”;
. l' era a conoscenza della carica dallo stesso rivestita nella CP_1 Parte_3
e, avendo lo stesso sempre versato la contribuzione dovuta, i redditi
[...] rilevanti nel caso di specie potevano essere verificati tempestivamente dall'ente accedendo alle dichiarazioni fiscali della presso gli archivi Parte_3 dell'Agenzia delle Entrate verificando il dato riportato nel quadro “RN 1” (e ciò, indipendentemente dall'omessa compilazione del quadro “RR”).
- Sull'inapplicabilità della causa di sospensione dei termini prescrizionali nel caso di specie Parte appellante dichiara di non concordare con l'affermazione del Giudice di Prime Cure secondo cui l'omessa compilazione del quadro “RR” avrebbe impedito “all'Istituto, di verificare la regolarità dei versamenti dovuti oltre il minimale di reddito”. Sul punto osserva che, come per giurisprudenza consolidata e costante, l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, ricorre quando viene posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito. Cita, per tutte, ordinanza della Corte di cassazione n. 14410 del 27.5.2019 secondo cui “…l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'articolo 2941, numero 8, Codice civile, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito”; ii) tale criterio “…richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli”; iii) “…va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' , né CP_1 che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche
[4] rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate”. Ancora più recente: Corte di cassazione
– Sez. Lavoro, ord. n. 18567 del 9.6.2022. Ribadisce quindi che anche la Suprema Corte è concorde nel rilevare che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non è causa di sospensione del termine di prescrizione poiché non posta in essere dal contribuente in modo doloso o preordinato. Ciò vale, a maggior ragione, nel caso di specie, non vertendosi in un'ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi ma, piuttosto, della mera erronea mancata compilazione di un quadro di detta dichiarazione. Ad ulteriore riprova di quanto sostenuto cita giurisprudenza di legittimità che non ha dubbi nell'affermare “…come non sia predicabile un automatismo (…) tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (v. Cass. nr. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione)” (Corte di cassazione – Sez. Lavoro, ord. n. 37529/2021) nonché “I rilievi dell' (…) si fondano, a ben vedere, CP_1 sull'erroneo presupposto di un “automatismo (…) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo” che questa Corte ha, ormai, in più occasioni escluso” (Corte di cassazione – Sez. Lavoro, ord. n. 20275/2022).
- Sul contenuto del potere/dovere di verifica e controllo in capo all'ente Parte appellante contesta inoltre l'affermazione del primo giudice secondo cui l'attività di controllo dell'ente dei dati reddituali dei contribuenti avrebbe
“…carattere meramente eventuale, poiché interviene solo per rettificare le dichiarazioni irregolari o in caso di omessa presentazione”. Viceversa, rammenta parte appellante, tale attività rappresenta un ambito doveroso ed imprescindibile delle competenze attribuite all'Amministrazione, dal momento che rappresenta preciso dovere di quest'ultima accertare quanto non dichiarato dal contribuente e riscuotere le somme dovute. Infatti, proprio in considerazione di tale esigenza, si giustifica il continuo intervento legislativo volto a semplificare la ricostruzione del reddito effettivo dei contribuenti e a riconoscere in capo all'Amministrazione dei poteri istruttori di portata sempre maggiore, finalizzati all'acquisizione di dati, notizie e informazioni per verificare la corretta applicazione e l'osservanza da parte dei cittadini di tutti quegli obblighi fiscali contenuti nella normativa tributaria.
A supporto di quanto sostenuto cita sentenza della Suprema Corte secondo la quale “Relativamente al caso di specie, ed in applicazione dei richiamati principi, va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga nè ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' ; nè che essa configuri impedimento assoluto, non CP_1 scongiurabile con i normali controlli che l' può invece sempre attivare e CP_1 sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate” (cfr. Cass. sent. n. 17769/2015).
[5] - Osservazioni conclusive in merito alla carenza di dolo nel caso di specie Parte appellante denuncia da ultimo la statuizione del primo giudice secondo cui la “…mancata compilazione del quadro RR, sarebbe (…) un indice significativo dell'intenzione di occultare imponibile previdenziale”. Sulla scorta di tale assunto il Magistrato aveva poi ritenuto sussistente la fattispecie di doloso occultamento e la conseguente sospensione della prescrizione. Sul punto, parte appellante, rimandando alle argomentazioni sopra svolte quanto al mancato automatismo tra l'omessa compilazione del quadro “RR” ed il preteso doloso occultamento del credito contributivo, censura, inoltre, l'omessa verifica da parte del Giudice di Prime Cure della sussistenza, nel caso di specie, di eventuali altri indici di condotta dell'Appellante dai quali ricavare la pretesa condotta dolosa. Al contrario, il primo giudice aveva omesso di considerare e valorizzare le circostanze di segno opposto rispetto al preteso dolo e, cioè: l'aver diligentemente conseguito l'iscrizione in entrambe le Gestioni, Artigiani e Commercianti e Separata, l'aver sempre corrisposto la parte “fissa” dei contributi de quibus, l'aver sempre dichiarato i redditi relativi in forza della partecipazione sociale e dell'attività di amministrazione della Società
[...]
Pt_2
Con memoria, depositata in data 15/05/25, si è costituito in giudizio l' , CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure. Osserva, in particolare, che la Cassazione, con la pronuncia n. 6677 del 07/03/2019, aveva statuito che la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva l'unico ed esclusivo documento in grado di consentire all' di verificare la produzione di un reddito da lavoro CP_1 autonomo, da parte del percettore, e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto. Pertanto: la mancata compilazione del menzionato riquadro costituiva intenzionale occultamento del debito, sicché ricorre l'ipotesi di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c. Controparte, conclude parte appellata, aveva trascurato di considerare che la possibilità, per l' , di conoscere l'esistenza di un proprio credito dipendeva CP_1 dall'assolvimento dell'onere di dichiarazione gravante sul debitore (D. Lgs. 241/97), il quale ha l'obbligo di compilare e trasmettere agli uffici finanziari, in allegato alla dichiarazione dei redditi, il modello RR, secondo quanto previsto dal D.lgs. 241/97. Non verosimile, dunque, appariva l'affermazione avversaria, secondo cui la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali sarebbe frutto di un mero errore, posto che l'inadempienza in parola si era protratta per parecchi anni consecutivi, dal 1998 all'attualità, e da parte di intermediario esperto, incaricato dal contribuente. Sul punto, infatti, ribatte , è ragionevole CP_1
[6] supporre che la mancata presentazione di tali denunce sia stata conseguenza di una consapevole determinazione dell'interessato, ben edotto della circostanza di dover versare tanto i contributi fissi, quanto quelli c.d. a percentuale sul reddito prodotto. Del tutto corretta, conclude quindi l'ente appellato, era la statuizione del Giudice del lavoro di Como, che aveva ravvisato, nel caso di specie, proprio la ricorrenza della condotta, nel debitore, contemplata dall'art. 2941, n. 8, c.c. In subordine, osserva che l'art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 aveva stabilito un primo periodo di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni, mentre l'articolo 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, aveva stabilito un ulteriore periodo di sospensione dalla data di entrata in vigore del predetto decreto fino al 30 giugno 2021. Conseguentemente, l'avviso bonario del 23/09/2021 è tempestivo almeno per i contributi afferenti al 2016, la cui prescrizione sarebbe maturata, infatti, non prima del 2022.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Non risulta specificamente contestato che il Sig. , con riferimento ai Pt_1 periodi oggetto del presente giudizio, abbia sempre regolarmente presentato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi, solo astenendosi, per mera dimenticanza, dalla compilazione del quadro “RR” né che nelle citate dichiarazioni dei redditi, il Sig. abbia sempre correttamente compilato il Pt_1 quadro “RC”, ivi indicando l'ammontare degli importi percepiti dalla Parte_2
a titolo di compenso da amministratore. Sempre con riferimento a detti periodi, la ha sempre Parte_3 presentato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi, compilando il quadro “RN1” ivi indicando il reddito/utile prodotto dalla stessa che si sarebbe dovuto riportare nel quadro “RR” della dichiarazione dei redditi personale per quanto di competenza dell'appellante (98%). n effetti, a fini previdenziali, nel citato quadro va inserita la quota parte di utile fiscale della società. Da tutto quanto sopra esposto è possibile desumere che l'appellante non abbia mai celato la carica rivestita in seno alla citata società né i compensi ricevuti negli anni per l'attività di amministrazione svolta ed in conseguenza della partecipazione societaria posseduta. Al contempo l' era a conoscenza della carica rivestita dall'appellante CP_1 nella società e della qualità di socio con mansioni operative nella Parte_2
[7] medesima società, risultando quest'ultimo iscritto sia alla Gestione Commercianti/Artigiani che alla Gestione Separata. L' era pertanto a conoscenza dell'attività operativa svolta dall'appellante CP_1 in seno alla Società avendo il Sig. sempre versato la Parte_2 Parte_1 contribuzione dovuta alla Gestione Artigiani/Commercianti nella misura fissa. I redditi conseguiti per l'attività di amministrazione svolta nella più volte citata società nonché quelli conseguenti alla partecipazione societaria sono sempre stati dichiarati all'Agenzia delle Entrate. I redditi rilevanti nel caso di specie potevano essere verificati tempestivamente dall' accedendo alle dichiarazioni fiscali della società presso CP_1 Parte_2 gli archivi dell'Agenzia delle Entrate verificando il dato riportato nel quadro “RN 1” (e ciò, indipendentemente dall'omessa compilazione del quadro “RR”).
La giurisprudenza di legittimità (vedi, ex plurimis, Cass., 06/11/2024, n.28594) è consolidata nell'affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata o a quella dei Commercianti decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950, e 19 aprile 2021, n. 10273). L'obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32685, punto 3.1. delle Ragioni della decisione). Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell'art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo. Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella legata a cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gl'impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall'art. 2941 cod. civ. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072). Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l'automatismo ritenuto dal primo Giudice e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del soggetto inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1 settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato).
[8] La sentenza impugnata non prospetta argomenti persuasivi, che inducano a rimeditare l'orientamento della Suprema Corte, e presta il fianco alle censure dell'appellante, nel considerare decisivo il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, che si dimostra, per contro, ininfluente ai fini del sorgere del credito contributivo e della connessa possibilità di far valere il diritto. Quanto alla gravosità delle verifiche necessarie, posta in risalto dalla sentenza impugnata, non travalica i confini di un mero impedimento di fatto, irrilevante alla stregua dell'art. 2935 cod. civ. La sentenza impugnata non è condivisibile neppure nella parte in cui adombra un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione, sulla base della sola circostanza dell'omessa compilazione del quadro RR, secondo i tratti di un indefettibile automatismo. La Corte di cassazione, nel puntualizzare l'orientamento espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677, ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529). La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle Ragioni della decisione). Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l'automatismo censurato dal ricorrente e postula – come sopra detto – un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1 settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato). Tale accertamento, nel caso di specie, è mancato, in quanto la pronuncia impugnata si è limitata a enfatizzare il dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all' e ha così valorizzato quell'automatismo CP_1 altre volte censurato dalla Suprema Corte (nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24195, punto 15 del Considerato).
[9] Alla luce dei principi sopra enunciati, non può, allora, sorgere alcun dubbio nel ribadire che, nel caso di specie, non vertendosi in un'ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi ma, piuttosto, in quella della mera erronea compilazione di un quadro di detta dichiarazione, non sia predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo. Conseguentemente, non può dirsi raggiunta la prova di una dolosa ed intenzionale volontà da parte del sig. (il quale ha dichiarato tutti i redditi Pt_1 percepiti, presentando regolarmente le dichiarazioni fiscali, facilmente verificabili dall' ) di occultare tali redditi per evitare il pagamento dei relativi CP_1 contributi. In particolare, non è emerso che l'appellante abbia posto in essere una condotta tale da comportare per il creditore ( ) una vera e propria CP_1 impossibilità di agire, dovendo ritenersi, invece, che la sola mancata compilazione del quadro RR abbia determinato una mera difficoltà di accertamento del credito.
Esclusa la sospensione della decorrenza della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, il Collegio riconosce la fondatezza dell'eccezione sollevata dall' in via CP_1 subordinata (non contestata specificamente dalla difesa di ) con Pt_1 riferimento all'operatività della normativa emergenziale che ha disposto un periodo di sospensione della prescrizione sino al 30 giugno 2021 (vedi art. 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 ed art. 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21). Conseguentemente, deve ritenersi che l'avviso bonario del 23/09/2021 abbia impedito la prescrizione dei contributi successivi al mese di agosto 2016.
In virtù delle motivazioni sopra esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, si dichiarano non dovuti gli importi richiesti dall' all'appellante CP_1
a titolo di contributi per la Gestione Artigiani/Commercianti eccedenti il minimale per il periodo gennaio 2009 – agosto 2016 in quanto prescritti.
Visto l'esito del giudizio, le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente nella misura dei 2/3 e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Como, dichiara non dovuti gli importi richiesti dall' all'appellante a titolo di contributi per la CP_1
[10] Gestione Artigiani/Commercianti eccedenti il minimale per il periodo gennaio 2009 – agosto 2016 in quanto prescritti;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado nella misura dei 2/3, liquidate in tale quota in euro 6.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario, compensando tra le parti la restante quota. Milano, 18 giugno 2025
LA PRESIDENTE IL RELATORE (dott.ssa Maria Rosaria CUOMO) (dott. Giovanni Casella)
[11]