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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29191/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 29191/2016 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Vincenzo De Nisco come in atti. Parte_1
E
Controparte_1
Roma Capitale.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' ha appellato la sentenza del Giudice di pace di Roma (n. 39972/15 Parte_1
depositata IL 15.10.2015) che rigettava l'opposizione con riferimento ad alcuni dei verbali di cui alla cartella di pagamento impugnata (n. 02120130002875916) accogliendola par gli altri e compensando le spese in ragione del parziale accoglimento.
Ha chiesto che in parziale riforma siano condannate le controparti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appello è infondato.
L'appellante ha rappresentato che il rigetto dell'opposizione ha riguardato solo due verbali impugnati (capi 290 – 292; 293 – 295) per un totale di euro 547,12, non essendo i restanti oggetto di impugnazione.
Per questa ragione ha chiesto la condanna alle spese della parte appellata.
L'art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, stabilisce che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
pagina1 di 2 La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (n. 77 del 2018).
Secondo la giurisprudenza di vertice, il parziale accoglimento della domanda legittima la compensazione delle spese (Cass., n. 26918 del 2018; Cass., n. 32061 del 2022; Cass., n. 13212 del
2023).
Nel caso in esame sussistono quindi i presupposti della disposta compensazione.
Il Giudice di prime cure infatti ha compensato le spese a cagione dell'accoglimento parziale che deve considerarsi esistente avendo la sentenza gravata rigettato l'opposizione rispetto a due verbali oggetto di impugnazione.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione degli appellati.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta l'appello proposto dalla AVIS Parte_1
Roma, 7 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 29191/2016 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Vincenzo De Nisco come in atti. Parte_1
E
Controparte_1
Roma Capitale.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' ha appellato la sentenza del Giudice di pace di Roma (n. 39972/15 Parte_1
depositata IL 15.10.2015) che rigettava l'opposizione con riferimento ad alcuni dei verbali di cui alla cartella di pagamento impugnata (n. 02120130002875916) accogliendola par gli altri e compensando le spese in ragione del parziale accoglimento.
Ha chiesto che in parziale riforma siano condannate le controparti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appello è infondato.
L'appellante ha rappresentato che il rigetto dell'opposizione ha riguardato solo due verbali impugnati (capi 290 – 292; 293 – 295) per un totale di euro 547,12, non essendo i restanti oggetto di impugnazione.
Per questa ragione ha chiesto la condanna alle spese della parte appellata.
L'art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, stabilisce che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
pagina1 di 2 La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (n. 77 del 2018).
Secondo la giurisprudenza di vertice, il parziale accoglimento della domanda legittima la compensazione delle spese (Cass., n. 26918 del 2018; Cass., n. 32061 del 2022; Cass., n. 13212 del
2023).
Nel caso in esame sussistono quindi i presupposti della disposta compensazione.
Il Giudice di prime cure infatti ha compensato le spese a cagione dell'accoglimento parziale che deve considerarsi esistente avendo la sentenza gravata rigettato l'opposizione rispetto a due verbali oggetto di impugnazione.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione degli appellati.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta l'appello proposto dalla AVIS Parte_1
Roma, 7 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina2 di 2