Articolo 4 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 gennaio 1963
Art. 4.
I posti previsti in aumento dal precedente articolo 1 per il 1962 saranno attribuiti ai vincitori dei concorsi per esame e ai promovibili per scrutinio secondo le aliquote stabilite dal precedente articolo 2.
I concorsi per esame per le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione per l'attribuzione dei posti di cui al comma precedente, debbono essere banditi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Detti concorsi sono regolati dalle norme contenute nella presente legge.
I posti che non possono essere attribuiti per difetto di magistrati gia' compresi negli elenchi dei promovibili saranno attribuiti ai magistrati compresi negli elenchi che saranno formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre 1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in sopra numero.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1963
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