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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11483/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11483/2024 tra
Parte_1
e
Controparte_1
Oggi 10 marzo 2025 sono comparsi:
Per l'avv. ORSINI ANTONINO. Parte_1
Per il l'avv. AZZOLINA ANTONINO Controparte_1
I procuratori si riportano alle note conclusive depositate a cui rinviano. Chiedono che la causa venga decisa. Il got
Si ritira in camera di consiglio per la decisione .
Alle ore 15,00 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 10 marzo 2025,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11483/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSINI Parte_1 C.F._1
ANTONINO
Ricorrente
contro
(C.F. ), sito in Montelepre, C.da Librino n. 5, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. AZZOLINA ANTONINO
Resistente
Oggetto: impugnazione delibera condominiale
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando
1) In parziale accoglimento delle domande del ricorrente, dichiara l'annullamento della delibera impugnata relativamente al punto 4
2) Dichiara la carenza di interesse ad impugnare relativamente ai punti 3 e 5
pagina 2 di 7 3) Liquida le spese del giudizio in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre euro 600,00 per spese, oltre iva, cpa e spese forfettarie. Condanna il resistente al pagamento, in CP_1
favore del ricorrente, di un terzo delle spese del giudizio e compensa fra le parti i due terzi delle spese.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 281 decies cpc l'odierno ricorrente, premettendo di essere proprietario di una unità
immobiliare appartenente al sito in Montelepre, C.da Librino n. 5, CP_1 CP_1
impugnava la delibera assunta da tale Condominio il giorno 31 maggio 2023, e chiedeva al Tribunale :
“, previa sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare, fissata l'udienza per la
comparizione delle parti, voglia dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione
assembleare impugnata ai punti 3-4-5) dell'ordine del giorno e per l'effetto condannare il CP_1
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Precisava il relativo verbale gli era stato notificato, in quanto assente, in data 19 agosto 2024.
Riteneva che al punto 3, relativo al rinnovo del mandato all'amministratore, la delibera era illegittima in quanto assunta senza il rispetto delle maggioranze previste dall'art. 1136 comma 4 c.c;
Relativamente al punto 4 (Manutenzione straordinaria Ascensore scala B) non risultava con quale maggioranza sarebbe stata adottata la delibera;
relativamente al punto 5 (messa in sicurezza cornicioni,
balconi ed infiltrazioni di acquee meteoriche) evidenziava che, dall'esame del verbale, non risultava se vi fosse stata una votazione.
Chiedeva, pertanto, di annullare la delibera nelle parti impugnate e di condannare il CP_1
resistente alle spese del giudizio.
Si costituiva il convenuto che contestava tutto quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il CP_1
rigetto delle domande e la condanna dello stesso ricorrente alle spese del giudizio .
Questo decidente , omessa ogni istruttoria, rinviava per la decisione.
All'udienza del 10 marzo 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
pagina 3 di 7 Per quanto riguarda l'impugnazione del punto 3 della delibera oggetto del giudizio si ritiene che già
prima del deposito del ricorso fosse cessata la materia del contendere.
Infatti risulta che il punto 3 della delibera del 31 maggio 2023 è stato oggetto di successiva delibera del 31 luglio 2024, con cui il resistente ha espressamente rinnovato il mandato CP_1
all'amministratore con una maggioranza di 661,29 millesimi .
Tale successiva delibera non è intervenuta nelle more del presente giudizio ma era già stata assunta prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio .
Pertanto il ricorrente non aveva alcun interesse ad impugnare una delibera già sostituita con un'altra.
Come correttamente evidenziato dal resistente, la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non CP_1
può essere fondata sull'interesse – del tutto astratto – alla legalità e correttezza della gestione comune,
in quanto non idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c.
La Suprema Corte più volte ha statuito, riguardo alla impugnazione di delibere condominiali invalide,
che l'interesse ad impugnare la delibera condominiale deve essere concreto, dovendo concernere la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare, e non solo astratto. Nella
fattispecie non esiste nessun interesse e nessun vantaggio che il ricorrente possa conseguire dalla pronuncia di merito.
Non si comprende, infatti, quale sia l'interesse leso, tenuto conto che il ricorrente ha impugnato una delibera non più esistente al momento dell'impugnazione, in quanto già sostituita con altra delibera .
Relativamente al punto 4 relativo alla manutenzione straordinaria ascensore scala B, si ritiene che tale punto vada annullato per i motivi che seguono
Si legge espressamente nel verbale che “l'assemblea stabilisce di fare eseguire la manutenzione dell'impianto ….”.
Non si indica nel verbale se l'assemblea abbia deliberato all'unanimità o a maggioranza, non vengono indicati i nomi dei condomini che hanno votato a favore, nè i nomi di quelli che hanno votato a sfavore,
né degli astenuti.
pagina 4 di 7 La giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che i nomi dei condomini assenzienti e dissenzienti ed il valore delle loro quote espresse in millesimi debbano essere, volta per volta,
individuati e che questi elementi debbano essere riportati nel verbale.
Infatti il singolo condomino partecipa alla votazione anche come titolare di una certa quota e il peso del suo voto dipende dal valore della quota, di cui è titolare, pertanto ai fini della votazione appare indispensabile individuare nominativamente i condomini, per valutare la sussistenza delle maggioranze prescritte con riferimento all'elemento reale. Se non si individuano nominativamente i condomini, che hanno approvato la delibera, è impossibile sapere se sussiste o no il quorum prescritto con riferimento al valore dell'edificio.
Non mancano, tuttavia, altre ragioni, per le quali si rende necessario identificare comunque i condomini assenzienti e quelli dissenzienti. Infatti il voto produce effetti rilevanti al di là della deliberazione,
essendo consentita l'impugnazione secondo l'articolo 1137 del Codice Civile, ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto.
Fin dal momento della delibera, perciò, occorre fissare i nomi di coloro i quali possono impugnare. Ne
consegue che non è conforme alla disciplina legale indicata omettere l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al . CP_1
Ciò non è necessario solo quando la delibera sia approvata all'unanimità, in quanto in tale ipotesi tutti i votanti sono assenzienti, ma ciò non risulta al punto 4 della delibera impugnata.
Infatti quando la delibera è approvata all'unanimità, di tale circostanza deve essere fatta menzione espressamente nel verbale.
Nel verbale assembleare al punto 4 dell'ordine del giorno invece si legge che “l'assemblea stabilisce”,
l'espressione letterale usata quindi non implica che il voto sia stato espresso all'unanimità.
Questo decidente concorda con il e ritiene che quando la delibera sia assunta CP_1
all'unanimità dei presenti non sia necessaria la verbalizzazione del numero dei votanti a favore o contro la delibera approvata, perché tutti hanno espresso il voto favorevole;
l'indicazione di chi ha votato a pagina 5 di 7 favore o contro è necessaria per le delibere adottate a maggioranza, perché consente di verificare il raggiungimento del quorum deliberativo che, altrimenti, non sarebbe possibile, come affermato da univoca giurisprudenza (ex multis Cass. Sent. n. 32346/2018). Tuttavia , se la delibera viene assunta all'unanimità, tale circostanza deve essere specificata nel verbale, e ciò non è avvenuto nella fattispecie.
Relativamente all'impugnazione del punto 5 si ritiene che l'impugnazione sia infondata e che il ricorrente non abbia alcun interesse ad impugnare in quanto nessuna decisione è stata assunta.
Infatti al punto 5 della delibera si legge espressamente che “l'assemblea concorda con
l'amministratore e chiede di attivarsi quanto prima per la messa in sicurezza”.
L'amministratore del condominio aveva informato l'assemblea sulla necessità di mettere in sicurezza alcune parti pericolanti del condominio e alcuni balconi privati, e della conseguente necessità di contattare una ditta con cestello per la messa in sicurezza, aveva invitato altresì i condomini a provvedere alla messa in sicurezza dei propri balconi e, nel caso fosse possibile, a ripristinarli.
Dunque, è evidente che la delibera in oggetto ha carattere programmatico, ed è priva di carattere decisorio, in quanto, davanti al pericolo di crollo di alcune parti dell'edificio comune, ovvero di parti private dello stesso, l'amministratore ha ritenuto correttamente di mettere a conoscenza i condomini presenti in assemblea i quali hanno richiesto all'amministratore di attivarsi quanto prima.
Da una lettura del verbale risulta in modo evidente che nessuna decisione è stata presa dall'assemblea,
nulla è stato deciso. Proprio per tali ragioni, non essendoci stato un deliberato, non si ravvisa alcun interesse da parte del ricorrente ad impugnare e pertanto il ricorso è inammissibile.
Come già sopra esposto, la legittimazione del ad impugnare una delibera assembleare CP_1
deve essere sorretta da un interesse concreto e rilevante del singolo alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare, infatti ai sensi dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad impugnare davanti all'autorità giudiziaria una delibera assembleare deve essere concreto e attuale, non solo teorico e generico.
pagina 6 di 7 Si evidenzia comunque che ai sensi dell'art l'art. 1135 c.c., «L'amministratore non può ordinare
lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve
riferirne nella prima assemblea».
E' compito dell'amministratore garantire il buono stato e la sicurezza delle strutture dell'edificio condominiale, pertanto, in caso di lavori urgenti, l'amministratore è tenuto ad eseguirli anche senza una preventiva autorizzazione dell'assemblea .
L'amministratore, in base a quanto dispone l'art 1130 cc, ha sempre il dovere di attivarsi per preservare le parti comuni dell'edificio ed è tenuto a compiere autonomamente tutti gli atti conservativi necessari a tal fine.
Le spese del giudizio si liquidano come da dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle questioni trattate, si ritiene di compensare fra le parti i due terzi delle spese del giudizio e di porre a carico del resistente un terzo delle spese. CP_1
Il got
Maria Rosalia Grassadonia
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11483/2024 tra
Parte_1
e
Controparte_1
Oggi 10 marzo 2025 sono comparsi:
Per l'avv. ORSINI ANTONINO. Parte_1
Per il l'avv. AZZOLINA ANTONINO Controparte_1
I procuratori si riportano alle note conclusive depositate a cui rinviano. Chiedono che la causa venga decisa. Il got
Si ritira in camera di consiglio per la decisione .
Alle ore 15,00 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 10 marzo 2025,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11483/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSINI Parte_1 C.F._1
ANTONINO
Ricorrente
contro
(C.F. ), sito in Montelepre, C.da Librino n. 5, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. AZZOLINA ANTONINO
Resistente
Oggetto: impugnazione delibera condominiale
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando
1) In parziale accoglimento delle domande del ricorrente, dichiara l'annullamento della delibera impugnata relativamente al punto 4
2) Dichiara la carenza di interesse ad impugnare relativamente ai punti 3 e 5
pagina 2 di 7 3) Liquida le spese del giudizio in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre euro 600,00 per spese, oltre iva, cpa e spese forfettarie. Condanna il resistente al pagamento, in CP_1
favore del ricorrente, di un terzo delle spese del giudizio e compensa fra le parti i due terzi delle spese.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 281 decies cpc l'odierno ricorrente, premettendo di essere proprietario di una unità
immobiliare appartenente al sito in Montelepre, C.da Librino n. 5, CP_1 CP_1
impugnava la delibera assunta da tale Condominio il giorno 31 maggio 2023, e chiedeva al Tribunale :
“, previa sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare, fissata l'udienza per la
comparizione delle parti, voglia dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione
assembleare impugnata ai punti 3-4-5) dell'ordine del giorno e per l'effetto condannare il CP_1
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Precisava il relativo verbale gli era stato notificato, in quanto assente, in data 19 agosto 2024.
Riteneva che al punto 3, relativo al rinnovo del mandato all'amministratore, la delibera era illegittima in quanto assunta senza il rispetto delle maggioranze previste dall'art. 1136 comma 4 c.c;
Relativamente al punto 4 (Manutenzione straordinaria Ascensore scala B) non risultava con quale maggioranza sarebbe stata adottata la delibera;
relativamente al punto 5 (messa in sicurezza cornicioni,
balconi ed infiltrazioni di acquee meteoriche) evidenziava che, dall'esame del verbale, non risultava se vi fosse stata una votazione.
Chiedeva, pertanto, di annullare la delibera nelle parti impugnate e di condannare il CP_1
resistente alle spese del giudizio.
Si costituiva il convenuto che contestava tutto quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il CP_1
rigetto delle domande e la condanna dello stesso ricorrente alle spese del giudizio .
Questo decidente , omessa ogni istruttoria, rinviava per la decisione.
All'udienza del 10 marzo 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
pagina 3 di 7 Per quanto riguarda l'impugnazione del punto 3 della delibera oggetto del giudizio si ritiene che già
prima del deposito del ricorso fosse cessata la materia del contendere.
Infatti risulta che il punto 3 della delibera del 31 maggio 2023 è stato oggetto di successiva delibera del 31 luglio 2024, con cui il resistente ha espressamente rinnovato il mandato CP_1
all'amministratore con una maggioranza di 661,29 millesimi .
Tale successiva delibera non è intervenuta nelle more del presente giudizio ma era già stata assunta prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio .
Pertanto il ricorrente non aveva alcun interesse ad impugnare una delibera già sostituita con un'altra.
Come correttamente evidenziato dal resistente, la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non CP_1
può essere fondata sull'interesse – del tutto astratto – alla legalità e correttezza della gestione comune,
in quanto non idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c.
La Suprema Corte più volte ha statuito, riguardo alla impugnazione di delibere condominiali invalide,
che l'interesse ad impugnare la delibera condominiale deve essere concreto, dovendo concernere la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare, e non solo astratto. Nella
fattispecie non esiste nessun interesse e nessun vantaggio che il ricorrente possa conseguire dalla pronuncia di merito.
Non si comprende, infatti, quale sia l'interesse leso, tenuto conto che il ricorrente ha impugnato una delibera non più esistente al momento dell'impugnazione, in quanto già sostituita con altra delibera .
Relativamente al punto 4 relativo alla manutenzione straordinaria ascensore scala B, si ritiene che tale punto vada annullato per i motivi che seguono
Si legge espressamente nel verbale che “l'assemblea stabilisce di fare eseguire la manutenzione dell'impianto ….”.
Non si indica nel verbale se l'assemblea abbia deliberato all'unanimità o a maggioranza, non vengono indicati i nomi dei condomini che hanno votato a favore, nè i nomi di quelli che hanno votato a sfavore,
né degli astenuti.
pagina 4 di 7 La giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che i nomi dei condomini assenzienti e dissenzienti ed il valore delle loro quote espresse in millesimi debbano essere, volta per volta,
individuati e che questi elementi debbano essere riportati nel verbale.
Infatti il singolo condomino partecipa alla votazione anche come titolare di una certa quota e il peso del suo voto dipende dal valore della quota, di cui è titolare, pertanto ai fini della votazione appare indispensabile individuare nominativamente i condomini, per valutare la sussistenza delle maggioranze prescritte con riferimento all'elemento reale. Se non si individuano nominativamente i condomini, che hanno approvato la delibera, è impossibile sapere se sussiste o no il quorum prescritto con riferimento al valore dell'edificio.
Non mancano, tuttavia, altre ragioni, per le quali si rende necessario identificare comunque i condomini assenzienti e quelli dissenzienti. Infatti il voto produce effetti rilevanti al di là della deliberazione,
essendo consentita l'impugnazione secondo l'articolo 1137 del Codice Civile, ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto.
Fin dal momento della delibera, perciò, occorre fissare i nomi di coloro i quali possono impugnare. Ne
consegue che non è conforme alla disciplina legale indicata omettere l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al . CP_1
Ciò non è necessario solo quando la delibera sia approvata all'unanimità, in quanto in tale ipotesi tutti i votanti sono assenzienti, ma ciò non risulta al punto 4 della delibera impugnata.
Infatti quando la delibera è approvata all'unanimità, di tale circostanza deve essere fatta menzione espressamente nel verbale.
Nel verbale assembleare al punto 4 dell'ordine del giorno invece si legge che “l'assemblea stabilisce”,
l'espressione letterale usata quindi non implica che il voto sia stato espresso all'unanimità.
Questo decidente concorda con il e ritiene che quando la delibera sia assunta CP_1
all'unanimità dei presenti non sia necessaria la verbalizzazione del numero dei votanti a favore o contro la delibera approvata, perché tutti hanno espresso il voto favorevole;
l'indicazione di chi ha votato a pagina 5 di 7 favore o contro è necessaria per le delibere adottate a maggioranza, perché consente di verificare il raggiungimento del quorum deliberativo che, altrimenti, non sarebbe possibile, come affermato da univoca giurisprudenza (ex multis Cass. Sent. n. 32346/2018). Tuttavia , se la delibera viene assunta all'unanimità, tale circostanza deve essere specificata nel verbale, e ciò non è avvenuto nella fattispecie.
Relativamente all'impugnazione del punto 5 si ritiene che l'impugnazione sia infondata e che il ricorrente non abbia alcun interesse ad impugnare in quanto nessuna decisione è stata assunta.
Infatti al punto 5 della delibera si legge espressamente che “l'assemblea concorda con
l'amministratore e chiede di attivarsi quanto prima per la messa in sicurezza”.
L'amministratore del condominio aveva informato l'assemblea sulla necessità di mettere in sicurezza alcune parti pericolanti del condominio e alcuni balconi privati, e della conseguente necessità di contattare una ditta con cestello per la messa in sicurezza, aveva invitato altresì i condomini a provvedere alla messa in sicurezza dei propri balconi e, nel caso fosse possibile, a ripristinarli.
Dunque, è evidente che la delibera in oggetto ha carattere programmatico, ed è priva di carattere decisorio, in quanto, davanti al pericolo di crollo di alcune parti dell'edificio comune, ovvero di parti private dello stesso, l'amministratore ha ritenuto correttamente di mettere a conoscenza i condomini presenti in assemblea i quali hanno richiesto all'amministratore di attivarsi quanto prima.
Da una lettura del verbale risulta in modo evidente che nessuna decisione è stata presa dall'assemblea,
nulla è stato deciso. Proprio per tali ragioni, non essendoci stato un deliberato, non si ravvisa alcun interesse da parte del ricorrente ad impugnare e pertanto il ricorso è inammissibile.
Come già sopra esposto, la legittimazione del ad impugnare una delibera assembleare CP_1
deve essere sorretta da un interesse concreto e rilevante del singolo alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare, infatti ai sensi dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad impugnare davanti all'autorità giudiziaria una delibera assembleare deve essere concreto e attuale, non solo teorico e generico.
pagina 6 di 7 Si evidenzia comunque che ai sensi dell'art l'art. 1135 c.c., «L'amministratore non può ordinare
lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve
riferirne nella prima assemblea».
E' compito dell'amministratore garantire il buono stato e la sicurezza delle strutture dell'edificio condominiale, pertanto, in caso di lavori urgenti, l'amministratore è tenuto ad eseguirli anche senza una preventiva autorizzazione dell'assemblea .
L'amministratore, in base a quanto dispone l'art 1130 cc, ha sempre il dovere di attivarsi per preservare le parti comuni dell'edificio ed è tenuto a compiere autonomamente tutti gli atti conservativi necessari a tal fine.
Le spese del giudizio si liquidano come da dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle questioni trattate, si ritiene di compensare fra le parti i due terzi delle spese del giudizio e di porre a carico del resistente un terzo delle spese. CP_1
Il got
Maria Rosalia Grassadonia
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