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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice giudice rel. Dott.ssa Francesca Cosentino
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 3420/2024 proposta da
Parte 1
Avv. Luca Bastioni
e da
Parte 2
Avv. Susanna Ogliani
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
"1) Nulla si dispone in merito all'assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
2) Il Signor Parte 2 continuerà a godere in via esclusiva dell'immobile ubicato in Roma alla Via Ponzio Cominio n. 42 - 00175
obbligandosi a corrispondere alla banca erogante anche il 50% dell'intero rateo mensile del mutuo gravante sulla Signora Parte 1 sino alla completa estinzione dello stesso;
3) I coniugi congiuntamente dichiarano l'acquiescenza a detta sentenza e rinunciano all'appello, chiedendone l'immediato passaggio in giudicato.";
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma..... in data 16.2.1992.......
trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto
Comune, dell'anno 1992 Parte I. ,
.......al N. 00262.......
Serie 001 ...., alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 6.11.2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice giudice rel. Dott.ssa Francesca Cosentino
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 3420/2024 proposta da
Parte 1
Avv. Luca Bastioni
e da
Parte 2
Avv. Susanna Ogliani
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
"1) Nulla si dispone in merito all'assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
2) Il Signor Parte 2 continuerà a godere in via esclusiva dell'immobile ubicato in Roma alla Via Ponzio Cominio n. 42 - 00175
obbligandosi a corrispondere alla banca erogante anche il 50% dell'intero rateo mensile del mutuo gravante sulla Signora Parte 1 sino alla completa estinzione dello stesso;
3) I coniugi congiuntamente dichiarano l'acquiescenza a detta sentenza e rinunciano all'appello, chiedendone l'immediato passaggio in giudicato.";
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma..... in data 16.2.1992.......
trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto
Comune, dell'anno 1992 Parte I. ,
.......al N. 00262.......
Serie 001 ...., alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 6.11.2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi