Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1295/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 11/04/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Giuseppina Bianco, in sostituzione dell'avv. LOREDANA DE NICOLA. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Francesco Cavallo, in sostituzione dell'avv. ANTONIO CAVALLO. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Bianco precisa come in atti e insiste per l'accoglimento della domanda per come formulato nelle note difensive del 27.03.2025. L'avv. Cavallo chiede la rinnovazione della CTU o che il consulente venga chiamato a chiarimento in quanto in risposta al quesito n. 4 specifica che la vettura può aprirsi senza segni di effrazione attraverso un tablet, senza indicare le modalità concrete con cui può ciò possa avvenire o con quale tablet, come meglio specificato nelle note depositate in atti. In subordine, chiede il rigetto della domanda come meglio precisato nei propri atti di causa. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1295/2019 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana De Nicola (C.F. C.F._2
); C.F._3
Attori
E
(P.I. ) con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. Controparte_1 P.IVA_1
45, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cavallo (C.F. ; C.F._4
Convenuto
Oggetto: Altri contratti atipici Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. e hanno proposto domanda al fine ottenere la condanna di Pt_1 Parte_2
al pagamento dell'indennità prevista dal contratto di cui alla Controparte_2 polizza assicurativa n.1/1715/30/159465487 per il furto subito all'interno del veicolo assicurato.
1.1. A sostegno della domanda, gli attori riferiscono che in data 23/10/2018 scoprivano che dall'autovettura di proprietà targata FL142ER, assicurata anche contro il furto e la rapina e riposta nel parcheggio di proprietà di in Buonvicino dal precedente Parte_1
14/10/2018, erano stati asportati gli sportelli anteriori e tutti i sedili. Il parcheggio in questione, munito di cancello elettrico, si trova all'interno di un'area condominiale a sua volta accessibile mediante altro cancello. Nel giorno in cui è stato scoperto il furto, nell'area in cui si è verificato il furto si riscontrarono la resezione del cavo della linea internet, la manomissione dell'impianto di illuminazione esterna, che fu trovato in corto circuito, la pagina 2 di 6 presenza di un panno al di sopra dei sensori di illuminazione. Deducono che il danno riportato ammonta a € 25.363,89 e che, presentata denuncia di furto e richiesta di apertura sinistro alla compagnia Assicurativa, la si è rifiutata di liquidare e di partecipare CP_1 sia alla negoziazione assistita sia al procedimento di mediazione obbligatoria. Concludono, quindi, chiedendo dichiararsi l'inadempimento contrattuale della Controparte_2
con conseguente condanna al pagamento in favore degli attori della somma di €
[...]
25.363,89 a titolo di indennità per il furto subito.
1.2. La nel contestare le avverse doglianze, rileva Controparte_2
l'inattendibilità della ricostruzione dei fatti così per come operata dalla parte attrice, con conseguente infondatezza della domanda. In particolare, la convenuta Compagnia assicurativa ha osservato che dal dispositivo satellitare installato sull'autoveicolo si era rilevato che in data 15/10/2018 lo stesso era in stato di accensione alle ore 11.27: circostanza, questa, contrastante con la ricostruzione resa da parte attrice e che il dispositivo in questione non segnalò alcun evento di crash o mini crash, che viene registrato in presenza di un urto anche minimo e, dunque, anche in caso di furto all'interno del veicolo. La compagnia contesta, poi, anche il quantum debeatur ed eccepisce il superamento dell'importo richiesto rispetto al massimale di polizza, fissato in € 18.000,00. L' ha, quindi, concluso chiedendo dichiararsi l'infondatezza della Controparte_1 domanda, con conseguente integrale rigetto della stessa o, in subordine, di contenere la condanna entro i massimali di polizza.
1.3. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale e consulenza tecnica ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda è fondata.
2.1. Nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. In ossequio ai principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori, l'assicurato è tenuto a dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza (vedi ordinanza n. 1558 del 23/01/2018).
2.2. Ciò posto, tale onere probatorio è stato sufficientemente assolto.
2.2.1. Dalla deposizione testimoniale resa da , all'udienza del 27/01/2023, Testimone_1
è risultata confermata la circostanza secondo cui l'autovettura Audi tg. FL142ER si trovasse all'interno del box auto sito nel in Buonvicino in quanto ivi Controparte_3 parcheggiata proprio dall'attore . Dichiara, infatti, il teste: “Quel giorno Parte_2 ho accompagnato mio cugino al parcheggio con la mia macchina, che è stata lasciata dopo il secondo cancello. Ricordo la circostanza e il periodo, era metà ottobre, non ricordo con precisione il giorno, perché mio cugino sarebbe partito il giorno dopo per Perugia e so che avrebbe lasciato la macchina lì prima di partire [...] L'ultima volta che ho visto l'auto è stato quando ho accompagnato mio cugino e da quel momento non è stata più utilizzata perché mio cugino era fuori e l'auto la usa solo lui”.
pagina 3 di 6 2.2.2. Sebbene, poi, le circostanze dell'accadimento riferite dagli attori possa legittimamente ingenerare qualche sospetto, attesa la natura indiziaria degli elementi di prova offerti, un supporto alla verosimiglianza di queste è offerto dalla consulenza tecnica di ufficio le cui conclusioni sono condivise e fatte proprie da questo Giudice perché prive di evidenti vizi logici o macroscopici errori. Il CTU, sul punto, ha ritenuto possibile l'accadimento per come riferito dagli attori, che si sarebbe concretizzato nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2018. Il consulente, in risposta a specifico quesito del giudice, ha riferito che, anche in considerazione del peso degli sportelli, è plausibile che il furto sia stato perpetrato da almeno due persone alle quali sarebbe stato necessario un tempo di circa tre ore per rimuovere gli oggetti rubati con attrezzi comuni e non elettrici. Egli ha dedotto che “Poiché i tempi di lavorazione sopra riportati sono da riferirsi alle specifiche del costruttore e prevedono l'utilizzo delle opportune attrezzature in condizioni standard, mentre il [...] quesito richiede la quantificazione riferita a una sola persona e quello occorrente a più persone con l'utilizzo di attrezzi non elettrici (del tipo chiavi o cacciaviti), considerato che non è possibile che l'operazione di movimentazione delle parti sia stata svolta da una sola persona valutati il peso e gli ingombri delle parti asportate (sedili e portiere) e che, quindi, è ipotizzabile la presenza di almeno due persone, è possibile quantificare il valore sopra riportato nei termini che seguono: smontaggio e asportazione (rimozione) delle parti in oggetto da parte di due persone con l'utilizzo di attrezzi e non elettrici (del tipo chiavi o cacciaviti): tre ore circa. In conclusione, quindi, il tempo occorrente a due persone con l'utilizzo di attrezzi non elettrici (del tipo chiavi o cacciaviti) per rimuovere dall'autovettura gli oggetti asportati entro lo spazio in cui l'autovettura era ricoverata, è di circa tre ore.” (cfr. pagg.
9-11 della CTU). D'altronde, il veicolo non era dotato di impianto di allarme volumetrico ma solo di tipo immobilizer, sicché l'apertura dello sportello (chiuso con l'apposita chiave di blocco) può essere avvenuta anche attraverso forzature/rotture della serratura della portiera. L'ausiliario ha, infatti riferito, alle pagine 13 e 14 della sua Relazione, che esistono diversi metodi per aprire il veicolo senza lasciare segni di effrazione: “Un metodo che consentirebbe di aprire l'autoveicolo senza lasciare segni di forzatura e senza attivare l'impianto di allarme, consisterebbe nella disattivazione dello stesso mediante l'uso di un dispositivo hardware (notebook, tablet) dotato di un software in grado di “leggere” la centralina e ottenere così il codice sul quale è modellata la chiave. Metodi differenti consistono nell'effrazione dell'autovettura, ad esempio con la rottura del finestrino mediante utensili quali un martelletto o un punteruolo. Ovvero nella manomissione della serratura, operazione che potrebbe essere avvenuta rimuovendo il coprivetro del finestrino della portiera e da lì inserendo un arnese del tipo cacciaviti a taglio con cui agire sulla serratura meccanica tramite un martello o altro fino a romperla. Va osservato che in un caso del genere, sarebbe successivamente potuta avvenire l'asportazione delle portiere senza lasciare ulteriori segni di forzatura sul veicolo se non sulla portiera stessa in quanto per il modello in esame esse possono essere sfilate dalle cerniere senza necessità di smontare i parafanghi e/o il paraurti. In conclusione considerata la presenza di un impianto di allarme di tipo “immobilizer” funzionante all'atto del furto, perché sia possibile aprire
pagina 4 di 6 l'autoveicolo senza lasciare segni di forzatura e senza che lo stesso si attivi metodi possibili sono i seguenti: utilizzo di una chiave autorizzata;
disattivazione dell'impianto di allarme mediante l'uso di un dispositivo hardware (notebook, tablet) dotato di un apposito software;
effrazione dell'autovettura, ad esempio con la rottura del finestrino mediante utensili quali un martelletto o un punteruolo ovvero con la manomissione della serratura della portiera.” Tali considerazioni, unitamente agli elementi di prova esaminati e alla circostanza che lo stabile condominiale non sia abitato dagli attori, che risiedono altrove, appaiono maggiormente idonee a confermare il narrato attoreo. D'altronde la convenuta non ha sufficientemente offerto prove Controparte_1 decisive di segno contrario. Il documento relativo al rilievo satellitare sul movimento del veicolo non è decisivo. Intanto dallo stesso si desume solo che l'autovettura è stata accesa alle ore 11:27:41 del 15/10/2018 e non che la stessa si sia messa in movimento, ciò che non sconfessa le deduzioni attoree. Deve, poi, escludersi che in mancanza di allarme di tipo volumetrico, non rilevato dal consulente tecnico in sede di sopralluogo, il sistema satellitare potesse rilevare segnali di crash che, a rigore, debbono concernere urti di una vettura in movimento e non le vibrazioni provocate in sede di smontaggio dei sedili o delle portiere, sicché anche l'assenza di segnali di crash o mini crash non è significativa.
2.3. In ordine alla quantificazione dell'indennizzo si osserva quanto di seguito. Il furto parziale denunciato dagli attori ha riguardato: la portiera anteriore destra, la portiera anteriore sinistra, il sedile anteriore destro tipo “S-LINE”, il sedile anteriore sinistro tipo “S-LINE” e i sedili posteriori tipo “S-LINE” oltre a tutti i componenti accessori integrati nelle suddette portiere e nei sedili e/o installati a corredo degli stessi (kit di fissaggio, cilindretti, finestrini, airbag, maniglie, alzacristalli, specchi retrovisori, poggiatesta, braccioli, componenti elettrici/elettronici ed ausiliari). Secondo il preventivo prodotto dagli attori (datato 26/10/2018 a firma dell'
[...] con sede in C.da Riviere n. 48, Diamante Controparte_4
(CS), cfr. Doc. n. 3 allegato all'atto di citazione di parte attrice) il valore degli oggetti asportati dall'autovettura corrisponderebbe, come da preventivo, ad € 25.363,89. Nella CTU, tuttavia, il Consulente ha ritenuto utile indicare “il valore di mercato dei componenti in oggetto in relazione al loro stato ed età all'atto del furto, dovendosi considerare l'effetto del tempo e dell'utilizzo degli stessi che ne riducono il valore rispetto al loro valore “a nuovo”, alla stregua di quanto avviene per la determinazione del valore di mercato di un veicolo usato in virtù del suo degrado. Ciò appare tanto più congruo in ragione del fatto che la stessa polizza di assicurazione n. 1/1715/30/159465487 del 19-09- 2018 in atti (cfr. Doc. n. 2 dell'atto di citazione di parte attrice e Doc. n. 6 della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta) riporta come dell'autovettura Controparte_5
Euro 18.000 (diciottomila) e riporta nel fascicolo informativo della polizza per la garanzia
“Furto e rapina” che «l'assicurazione è prestata per il valore commerciale del veicolo, fermo il limite del valore assicurato indicato in polizza» (cfr. pag 27 di 125 del Doc. n. 6 della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta). In ragione di quanto sopra pertanto
pagina 5 di 6 è congruo considerare come valore commerciale del veicolo quello riportato in polizza di Euro 18.000 (diciottomila).” In considerazione del valore dichiarato in polizza, il consulente ha ritenuto che "Il valore commerciale del veicolo alla data del furto corrisponde [...] al 41,7% del valore a nuovo” sicché anche i componenti asportati debbono essere considerati al 41,7% del valore a nuovo e determinato in Euro 10.094,13 (41,7% x Euro 24.206,54). Analogamente, volendo computare anche il costo della manodopera e della verniciatura relative all'installazione delle parti asportate, esso è da determinarsi con lo stesso criterio in 41,7% x (Euro 569,40 + Euro 379,24) + IVA al 22%= Euro 482,6. Di conseguenza, complessivamente “il valore di mercato degli oggetti asportati dall'autovettura per cui è causa alla data del furto”, computando anche il costo della manodopera e della verniciatura relative all'installazione degli stessi oggetti, ammonta a: Euro 10.094,13+Euro 482,61= Euro 10.576,74. Tale valore, attesa la natura indennitaria deve essere rivalutato alla data odierna [Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16229 del 08/06/2023 (Rv. 667831-01)]. Alle somme rivalutate vanno, poi, aggiunti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte [Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)], nella misura legale sulla somma (non rivalutata) al momento della domanda per come determinata dal CTU (euro 10.576,74) e successivamente rivalutata anno per anno sino all'attualità, oltre agli ulteriori interessi sulla somma così liquidata dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del livello (basso) di difficoltà della causa e della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Le spese di consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede: Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore di e , nella misura di € 10.576,7, oltre Parte_1 Parte_2 rivalutazione e interessi da determinarsi per come indicato in parte motiva. Condanna la convenuta al pagamento, in favore delle parti attrici, Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Loredana De Nicola, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dalla sua assistita. Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica a carico di Controparte_6
, 11 aprile 2025.
[...]
Il Giudice Matteo Torretta
pagina 6 di 6