Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga all' udienza del 7 maggio 2025 ha pronunziato e pubblicato - ex articolo 429 c.p.c. - la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6070/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Giorgianni, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità; art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 15 novembre 2024, esponeva: Parte_1
-di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n. 5519/2023
R.G., per ottenere l'accertamento del proprio stato invalidante nella misura del 100%, nonché il riconoscimento delle condizioni di cui all'art.3, comma 3, della l. 104/1992;
-disposta ed espletata la ctu medico legale, il consulente nominato non aveva riconosciuto le condizioni sanitarie richieste;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che la relazione non risultava condivisibile in quanto viziata da numerose contraddizioni di natura diagnostico valutativa ed altresì carente delle necessarie motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che lo stato invalidante di ella ricorrente era tale da integrare i presupposti dell'invalidità civile (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL. 509/88), nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3 L. 104/1992, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1
con vittoria di spese e compensi.
3.- All'udienza odierna la causa viene decisa.
4.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento della pensione di inabilità e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG n.
5519/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura dell'89%, escludendo la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della l. 104/1992 e parte ricorrente ha espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dell'invalidità nella misura del 100% e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Parte ricorrente, in ricorso, rileva la relazione non risulta condivisibile in quanto viziata da numerose contraddizioni di natura diagnostico valutativa ed altresì carente delle necessarie motivazioni medico- legali in ordine alla prestazione richiesta;
evidenziava che, dall'allegato parere sanitario redatto dal consulente di parte della ricorrente, emerge che ella è affetta da insufficienza renale cronica, stenosi del canale lombare, sindrome depressiva di grado grave ed obesità di III grado.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel procedimento per atp ha ritenuto la ricorrente affetta da “-Obesità di II° grado (BMI 36,29) che ha provocato negli anni delle complicanze osteo-articolari soprattutto a carico del rachide e dei 2 ginocchi, con obiettività di dolore, limitazioni funzionali di grado medio e andatura antalgica con appoggio monolaterale, anche per il recente intervento neurochirurgico subìto -Lupus Eritematoso Sistemico (LES), malattia cronica autoimmune che colpisce principalmente la popolazione di sesso femminile in età giovanile e si caratterizza per la produzione di anticorpi diretti erroneamente verso vari organi e tessuti dell'organismo, come
l'episodio che nel 2003 ha portato una insufficienza renale acuta, regredita ed in atto con indici di funzionalità renale vicini alla norma;
pratica per questo motivo terapia immunosoppressiva con cortisone e micofenolato. -Esiti emiparetici dello stroke patito in passato, causato dalla presenza di un FOP poi chiuso chirurgicamente, con lieve compromissione dell'emilato a sinistra. -Cardiopatia ipertensiva in atto in buon compenso emodinamico, in efficace terapia farmacologica. -Sindrome ansioso depressiva con deflessione del tono dell'umore, in trattamento farmacologico con paroxetina
e clonazepam” e, dopo avere indicato i codici da applicare alle patologie ed il relativo grado di invalidità, ha concluso ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 89%; il ctu ha inoltre ritenuto la sussistenza, in capo alla ricorrente, delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. 104/1992.
In seguito ai rilievi di parte ricorrente, nel procedimento per atp, il ctu ha precisato che “.. Ho ricevuto nei termini le controdeduzioni del CTP…che mi invita ad incrementare la percentuale riconosciuta fino al 100% evidenziando la mancanza in diagnosi e valutazione dell'insufficienza renale cronica della ricorrente, dato che seppur conseguente al LES presenta caratteri di gravità tali da non poter essere ricompresa nella valutazione di tale ultima patologia, tant'è vero che il cod. 9320 specifica espressamente la valutazione del 50% qualora sia “senza grave impegno viscerale”. Tali condizioni, tra l'altro, presentano caratteri in grado di configurare anche i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della connotazione di gravità dello stato di handicap, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92…Rispondo che la funzionalità renale, misurata col calcolo del VFG col metodo CKP-
EPI e pari a 45,7 ml/min x 1,73mq e cioè indice di una compromissione moderata, che pertanto va inquadrata col codice 9320.”.
Il ctu ha, dunque, concluso confermando le conclusioni rese. Ora, il giudizio espresso dal Ctu non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso. Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
5.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
6.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 7 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga