Ordinanza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 640/2025 R.A.C.C.
TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE II
Il Giudice Istruttore a scioglimento della riserva assunta, rilevato che l'intimato si è opposto alla convalida dello sfratto per finita locazione;
rilevato che l'intimante ha chiesto emettersi ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.; ritenuto che la misura anticipatoria richiesta sia fondata, non avendo parte intimata sollevato eccezioni fondate su prova scritta né sussistendo gravi motivi in contrario;
rilevato, in particolare, che l'art. 2 dell'appendice alla Convenzione urbanistica – Regolamento per la assegnazione delle abitazioni del piano particolareggiato delle zone C2/78-C2/79 nel prevedere che il si impegna a Parte_1 concedere in locazione quota parte degli alloggi residenziali «per una durata non inferiore a otto anni» ha valore unicamente fra le parti contraenti e non attribuisce diritti ai terzi beneficiari degli alloggi, trattandosi di convenzione stipulata unicamente fra il Comune di Villafranca Padova e la Intercantieri Vittadello s.r.l.; si tratta, cioè, di disposizione che obbliga il Fondo (nei confronti del Comune) a non cedere a terzi gli immobili se non dopo averli destinati a locazione per almeno otto anni;
tuttavia, i singoli contratti di locazione possono avere durata inferiore agli otto anni, come confermato dal richiamo contenuto nello stesso articolo 2 «agli schemi contrattuali» previsti dalla legge 431/1998, ossia alle locazioni a canone concordato, alle locazioni per esigenze transitorie e alle locazioni a studenti universitari;
anzi, lo stesso articolo 4 citato dalla intimata prevede che i contratti di locazione stipulati dal «saranno sottoposti alle norme Pt_1 di legge applicabili ai singoli schemi contrattuali, quanto a durata, determinazione del canone e rinnovo», con ciò confermando che la Convenzione non prevede nuovi “schemi contrattuali” di locazione, ma rimanda a quelli già previsti per legge, fra i quali quello della locazione a canone concordato utilizzato nel caso di specie;
peraltro,
Pagina 1
rilevato, inoltre, che la durata dei singoli contratti di locazione è quella stabilita dalla legge 431/98, così come le modalità e le tempistiche di disdetta, come peraltro risulta anche dal testo del contratto di locazione oggetto di causa, che prevede il rinnovo automatico per due anni alla prima scadenza (salva disdetta) e successivamente per ulteriori due anni, salva anche in questo caso la disdetta, con espresso richiamo all'art. 3 della l. 431/98; l'art. 4 comma 3 della convenzione – in base al quale «alla sua naturale scadenza non si provvede al rinnovo del contratto nel caso in cui siano venuti meno i requisiti economici per l'accesso o per morosità del Beneficiario» - lungi dal limitare la facoltà di disdetta del contratto da parte del locatore (che rimane quella prevista dalla legge 431/98, come confermato dal successivo comma 4), impone al Fondo (ancora una volta nei confronti del Comune e non dei terzi beneficiari, che non sono parte della convenzione) di non rinnovare il contratto ogniqualvolta il beneficiario si sia reso moroso o abbia perso i requisiti per l'assegnazione; rilevato, dunque, che sotto tali profili l'opposizione non appare fondata;
rilevato che non vi è prova che fosse stata assicurato verbalmente alla intimata che il contratto avrebbe avuto durata indeterminata e che una tale rassicurazione, in ogni caso, appare priva di effetti a fronte della stipulazione di un contratto 4+2; rilevato che la disdetta è stata ritualmente inviata dalla locatrice al conduttore e da questi ricevuta;
tenuto conto, quanto alla indicazione del termine del rilascio, delle condizioni del conduttore (padre di due figli minori) comparate con quelle del locatore, nonché del tempo trascorso della
Pagina 2 disdetta (ricevuta dal conduttore nel febbraio del
2024); osservato che, a seguito dell'opposizione dell'intimato, deve disporsi il passaggio dal rito sommario a quello a cognizione piena;
rilevato che la causa rientra tra quelle per le quali l'art, 5 D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e pertanto si impone l'assegnazione di termine alle parti per esperire l'obbligatorio procedimento di mediazione;
rilevato che in vista del giudizio di merito può formularsi alle parti la seguente proposta conciliativa, anche si sensi e per gli effetti degli art. 91 e 96 c.p.c. «rinuncia della opposizione alla intimazione a spese compensate»; visti gli artt. 665, 667, 426 c.p.c.;
P.Q.M.
ordina a il rilascio, con Parte_2 riserva delle eccezioni, dell'immobile locato libero da persone o cose per la data del 31 agosto 2025; dispone il mutamento del rito;
assegna alle parti termine di legge per l'introduzione del procedimento di mediazione a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza;
fissa per la comparizione delle parti l'udienza innanzi a sé del 7 ottobre 2025 ad ore 11.30; assegna alle parti termine fino al 27 settembre
2025 per depositare memorie integrative degli atti introduttivi e per produrre documenti. Si comunichi. Padova lì 15 aprile 2025 Il Giudice
Alberto Stocco
Pagina 3