Articolo 7 della Legge 28 marzo 1958, n. 330
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 maggio 1958
Art. 7.
A favore del personale che non chiede il riconoscimento del servizio di cui all'art. 5 entro il termine previsto dall'articolo stesso si provvede alla liberazione e consegna delle polizze di assicurazione, con facolta' di riscattarle o di mantenerle in vigore mediante la continuazione del pagamento dell'intero premio da parte dell'interessato.
Entrata in vigore il 1 maggio 1958