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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 febbraio 2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1852/2024 promossa da
, nato in Brasile il [...] in [...] e – unitamente a Parte_1 CP_1
– in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
[...] Per_1
, nato in [...] il [...] e , nato in [...]
[...] Persona_2 il 14 aprile 2008;
, nato in Brasile il [...] in [...] e – unitamente a Controparte_2 [...]
– in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Controparte_3 [...]
, nato in [...] il [...], e , nata in [...] Persona_3 Per_4 CP_3 il 30 maggio 2017;
, nata in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il 1° ottobre 1993; Controparte_5
, nata in [...] il [...]; Controparte_6
, nata in [...] il [...]; Controparte_7
, nata in [...] il [...]; Controparte_8
, nato in Brasile il [...] in [...] e – unitamente a Controparte_9 CP_10
– in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore
[...] [...]
nato in [...] il [...]; Persona_5
, nato in [...] il [...]; Parte_2
, nato in [...] il [...], Parte_3 rappresentati e difeso dagli avv. ti Riccardo De Simone, Francesco Nardocci e Valeria Saitta, del foro di Roma, presso il cui studio hanno eletto domicilio. ricorrenti contro
, nella persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_11 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge resistente RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2024, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da nato in [...] Persona_6
nel Comune di Trigolo (CR) il 2 maggio 1871 ed emigrato in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
- il dante causa, si è sposato con la sig.ra nel 1905 (doc. 2) e non si è mai Controparte_12
naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc.
3);
- dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1907 il sig. (doc. 4); Persona_7
- dal matrimonio, nel 1928, tra il sig. e la sig.ra (doc. 5) Persona_7 Persona_8
nascevano nel 1932 la sig.ra (doc. 6), nel 1940 la sig.ra Persona_9 [...]
(doc. 7) e nel 1942 la sig.ra (doc. 8); Parte_4 Persona_10
- la sig.ra si sposava nel 1960 con il sig. (doc. 9) e Persona_9 Parte_5
procreavano nel 1961 la sig.ra (doc. 10), nel 1964 il sig. Persona_11 [...]
(doc. 11), nel 1967 la sig.ra (doc. 12) e nel 1971 la sig.ra Parte_6 Persona_12
(doc. 13); Parte_7
- quindi la sig.ra si univa in matrimonio nel 1979 con il sig. Persona_11 [...]
(doc. 14) e dalla loro unione nascevano nel 1982 il sig. CP_13 Parte_1
(doc. 15) e nel 1986 il sig. (doc. 16); Controparte_14
- il sig. si sposava nel 2007 con la sig.ra (doc. Parte_1 Parte_8
17) e dalla loro unione nascevano nel 2008 il sig. (doc. 18) e nel Persona_2
2013 il sig. (doc. 19); Persona_1
- dal matrimonio, nel 2016, tra il sig. e la sig.ra Controparte_14 Controparte_3 CP_3
(doc. 20) nascevano nel 2017 la sig.ra (doc. 21) e nel 2020 il
[...] Per_13 CP_3
sig. (doc. 22); Persona_3
- il sig. si sposava nel 2016 con la sig.ra Parte_6 Persona_14
(doc. 23) e procreavano nel 1988 la sig.ra (doc. 24) Controparte_4
e nel 1993 il sig. (doc. 25); Controparte_5
- dall'unione tra la sig.ra e il sig. xx nasceva nel 1987 la sig.ra Persona_12 CP_6
(doc. 26);
[...]
- dall'unione tra la sig.ra ed il sig. nasceva nel Controparte_6 Parte_9
2003 la sig.ra (doc. 27); Controparte_7 - dal matrimonio nel 1992 tra la sig.ra e il sig. (doc. 28) Parte_7 Parte_10
nasceva nel 1999 la sig.ra (doc. 29); Controparte_8
- la sig.ra si sposava nel 1960 con il sig. (doc. 30) e Parte_4 Parte_11
procreavano nel 1966 la sig.ra (doc. 31); Persona_15
- quindi la sig.ra si univa in matrimonio nel 1986 con il sig. Persona_15
(doc. 32) e dalla loro unione nascevano nel 1989 il sig. Persona_16 Controparte_9
(doc. 33) e nel 1994 il sig. (doc. 34); Parte_2
- il sig. si sposava nel 2019 con la sig.ra (doc. Controparte_9 Controparte_10
35) e dalla loro unione nasceva nel 2023 il sig. (doc. 36); Persona_5
- dal matrimonio nel 1964 tra la sig.ra e il sig. Persona_10 Persona_17
(doc. 37) nasceva nel 1971 il sig. (doc. 38). Parte_3
Il si è tempestivamente costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale Controparte_11
dello Stato, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92, Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865), laddove [ nel procedimento amministrativo] unicamente l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche.”
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava Persona_6 al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
[...]
– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_11
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_11
come correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_11 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue: − i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (v. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente);
− si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che pur sposando cittadini brasiliani, hanno mantenuto la cittadinanza italiana.
Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
− risulta dalla certificazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in Curitiba in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente
(v. risposta dell'autorità consolare acquisita nel fascicolo telematico).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_11
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] il [...]; Persona_1
, nato in [...] il [...]; Persona_2
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
, nato in [...] il [...]; Persona_3
, nata in [...] il [...]; Parte_12
, nata in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il 1° ottobre 1993; Controparte_5
, nata in [...] il [...]; Controparte_6
, nata in [...] il [...]; Controparte_7
, nata in [...] il [...]; Controparte_8
, nato in [...] il [...]; Controparte_9
nato in [...] il [...]; Persona_5
, nato in [...] il [...]; Parte_2
, nato in [...] il [...], Parte_3 nei confronti del Controparte_11
dichiara
che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto,
ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_11
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 17 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 febbraio 2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1852/2024 promossa da
, nato in Brasile il [...] in [...] e – unitamente a Parte_1 CP_1
– in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
[...] Per_1
, nato in [...] il [...] e , nato in [...]
[...] Persona_2 il 14 aprile 2008;
, nato in Brasile il [...] in [...] e – unitamente a Controparte_2 [...]
– in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Controparte_3 [...]
, nato in [...] il [...], e , nata in [...] Persona_3 Per_4 CP_3 il 30 maggio 2017;
, nata in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il 1° ottobre 1993; Controparte_5
, nata in [...] il [...]; Controparte_6
, nata in [...] il [...]; Controparte_7
, nata in [...] il [...]; Controparte_8
, nato in Brasile il [...] in [...] e – unitamente a Controparte_9 CP_10
– in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore
[...] [...]
nato in [...] il [...]; Persona_5
, nato in [...] il [...]; Parte_2
, nato in [...] il [...], Parte_3 rappresentati e difeso dagli avv. ti Riccardo De Simone, Francesco Nardocci e Valeria Saitta, del foro di Roma, presso il cui studio hanno eletto domicilio. ricorrenti contro
, nella persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_11 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge resistente RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2024, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da nato in [...] Persona_6
nel Comune di Trigolo (CR) il 2 maggio 1871 ed emigrato in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
- il dante causa, si è sposato con la sig.ra nel 1905 (doc. 2) e non si è mai Controparte_12
naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc.
3);
- dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1907 il sig. (doc. 4); Persona_7
- dal matrimonio, nel 1928, tra il sig. e la sig.ra (doc. 5) Persona_7 Persona_8
nascevano nel 1932 la sig.ra (doc. 6), nel 1940 la sig.ra Persona_9 [...]
(doc. 7) e nel 1942 la sig.ra (doc. 8); Parte_4 Persona_10
- la sig.ra si sposava nel 1960 con il sig. (doc. 9) e Persona_9 Parte_5
procreavano nel 1961 la sig.ra (doc. 10), nel 1964 il sig. Persona_11 [...]
(doc. 11), nel 1967 la sig.ra (doc. 12) e nel 1971 la sig.ra Parte_6 Persona_12
(doc. 13); Parte_7
- quindi la sig.ra si univa in matrimonio nel 1979 con il sig. Persona_11 [...]
(doc. 14) e dalla loro unione nascevano nel 1982 il sig. CP_13 Parte_1
(doc. 15) e nel 1986 il sig. (doc. 16); Controparte_14
- il sig. si sposava nel 2007 con la sig.ra (doc. Parte_1 Parte_8
17) e dalla loro unione nascevano nel 2008 il sig. (doc. 18) e nel Persona_2
2013 il sig. (doc. 19); Persona_1
- dal matrimonio, nel 2016, tra il sig. e la sig.ra Controparte_14 Controparte_3 CP_3
(doc. 20) nascevano nel 2017 la sig.ra (doc. 21) e nel 2020 il
[...] Per_13 CP_3
sig. (doc. 22); Persona_3
- il sig. si sposava nel 2016 con la sig.ra Parte_6 Persona_14
(doc. 23) e procreavano nel 1988 la sig.ra (doc. 24) Controparte_4
e nel 1993 il sig. (doc. 25); Controparte_5
- dall'unione tra la sig.ra e il sig. xx nasceva nel 1987 la sig.ra Persona_12 CP_6
(doc. 26);
[...]
- dall'unione tra la sig.ra ed il sig. nasceva nel Controparte_6 Parte_9
2003 la sig.ra (doc. 27); Controparte_7 - dal matrimonio nel 1992 tra la sig.ra e il sig. (doc. 28) Parte_7 Parte_10
nasceva nel 1999 la sig.ra (doc. 29); Controparte_8
- la sig.ra si sposava nel 1960 con il sig. (doc. 30) e Parte_4 Parte_11
procreavano nel 1966 la sig.ra (doc. 31); Persona_15
- quindi la sig.ra si univa in matrimonio nel 1986 con il sig. Persona_15
(doc. 32) e dalla loro unione nascevano nel 1989 il sig. Persona_16 Controparte_9
(doc. 33) e nel 1994 il sig. (doc. 34); Parte_2
- il sig. si sposava nel 2019 con la sig.ra (doc. Controparte_9 Controparte_10
35) e dalla loro unione nasceva nel 2023 il sig. (doc. 36); Persona_5
- dal matrimonio nel 1964 tra la sig.ra e il sig. Persona_10 Persona_17
(doc. 37) nasceva nel 1971 il sig. (doc. 38). Parte_3
Il si è tempestivamente costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale Controparte_11
dello Stato, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92, Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865), laddove [ nel procedimento amministrativo] unicamente l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche.”
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava Persona_6 al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
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– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_11
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_11
come correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_11 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
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Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue: − i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (v. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente);
− si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che pur sposando cittadini brasiliani, hanno mantenuto la cittadinanza italiana.
Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
− risulta dalla certificazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in Curitiba in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente
(v. risposta dell'autorità consolare acquisita nel fascicolo telematico).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
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dei provvedimenti conseguenti. CP_11
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] il [...]; Persona_1
, nato in [...] il [...]; Persona_2
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
, nato in [...] il [...]; Persona_3
, nata in [...] il [...]; Parte_12
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, nato in [...] il 1° ottobre 1993; Controparte_5
, nata in [...] il [...]; Controparte_6
, nata in [...] il [...]; Controparte_7
, nata in [...] il [...]; Controparte_8
, nato in [...] il [...]; Controparte_9
nato in [...] il [...]; Persona_5
, nato in [...] il [...]; Parte_2
, nato in [...] il [...], Parte_3 nei confronti del Controparte_11
dichiara
che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto,
ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_11
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 17 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi