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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maria Carla Corvetta Giudice
Dott. Giogia Bertozzi Bonetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
nei confronti della società:
, CF , Controparte_1 Controparte_2 C.F._1
corrente in Rimini via P Palos 108, esercente attività di gestione di alberghi e ristoranti
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Rimini;
ritenuta la legittimazione del PUBBLICO MINISTERO, ai sensi dell'art
38 CCI, che ha ricevuto notizia dell'insolvenza del debitore dal
Tribunale, nell'ambito della procedura di concordato con riserva ex art 44 CCI proposta nel giugno 2024 e conclusa con decreto di inammissibilità per mancato deposito di proposta e piano;
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI, poiché esercita attività commerciale;
rilevato che la parte convenuta, nulla ha dedotto in ordine al requisito dimensionale, depositando “ricorso per concordato preventivo “ , esaminato in separato decreto;
ritenuto di conseguenza che il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale sia sussistente;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza, come si desume dai seguenti elementi:
nei confronti dell'impresa sono state intentate procedure esecutive e gli immobili risultano pignorati;
sussiste un debito fiscale per almeno € 100.000; lo stesso debitore, dapprima con la proposizione di un concordato in bianco a cui non ha fatto seguito alcuna domanda piena;
successivemente con il deposito,
- 2 - frammentario ed in massima parte tardivo, di una proposta concordataria del tutto generica con cui prevede un pagamento ridotto e dilazionato del debito, ha sostanzialmente ammesso di essere privo della possibilità di pagare con regolarità le obbligazioni contratte;
Ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa e Controparte_1
l'impossibilità per l'impresa di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CCI;
Così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt
125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, cf , corrente in Rimini via P CP_1 C.F._1
Palos 108, esercente attività di gestione di alberghi e ristoranti
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Francesca Miconi e Curatore la Dr
[...]
CP_3
- 3 - AUTORIZZA
Il Curatore , con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA
- 4 - il giorno 16-10-2025 ore 10 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente
- 5 - mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6/02/2025
Il Presidente
Dr Francesca Miconi
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maria Carla Corvetta Giudice
Dott. Giogia Bertozzi Bonetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
nei confronti della società:
, CF , Controparte_1 Controparte_2 C.F._1
corrente in Rimini via P Palos 108, esercente attività di gestione di alberghi e ristoranti
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Rimini;
ritenuta la legittimazione del PUBBLICO MINISTERO, ai sensi dell'art
38 CCI, che ha ricevuto notizia dell'insolvenza del debitore dal
Tribunale, nell'ambito della procedura di concordato con riserva ex art 44 CCI proposta nel giugno 2024 e conclusa con decreto di inammissibilità per mancato deposito di proposta e piano;
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI, poiché esercita attività commerciale;
rilevato che la parte convenuta, nulla ha dedotto in ordine al requisito dimensionale, depositando “ricorso per concordato preventivo “ , esaminato in separato decreto;
ritenuto di conseguenza che il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale sia sussistente;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza, come si desume dai seguenti elementi:
nei confronti dell'impresa sono state intentate procedure esecutive e gli immobili risultano pignorati;
sussiste un debito fiscale per almeno € 100.000; lo stesso debitore, dapprima con la proposizione di un concordato in bianco a cui non ha fatto seguito alcuna domanda piena;
successivemente con il deposito,
- 2 - frammentario ed in massima parte tardivo, di una proposta concordataria del tutto generica con cui prevede un pagamento ridotto e dilazionato del debito, ha sostanzialmente ammesso di essere privo della possibilità di pagare con regolarità le obbligazioni contratte;
Ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa e Controparte_1
l'impossibilità per l'impresa di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CCI;
Così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt
125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, cf , corrente in Rimini via P CP_1 C.F._1
Palos 108, esercente attività di gestione di alberghi e ristoranti
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Francesca Miconi e Curatore la Dr
[...]
CP_3
- 3 - AUTORIZZA
Il Curatore , con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA
- 4 - il giorno 16-10-2025 ore 10 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente
- 5 - mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6/02/2025
Il Presidente
Dr Francesca Miconi
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