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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
45
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2746/2023 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza Pt_1 appellante e
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Giugni Controparte_1 appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2746/2023 del
4.10.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27 settembre 2022 proponeva opposi- Controparte_1
zione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00154701 85 000, notificato il 18.08.2022, con il quale l' le rappresentava di avere proceduto al controllo della posizione contributi- Pt_1 va a suo nome con riferimento al periodo dal luglio 2020 al dicembre 2020 per contributi ac- certati e dovuti alla Gestione Commercianti, intimandole il pagamento dell'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 2.109,26, come da “det- taglio dell'addebito e degli importi dovuti” allegato all'avviso in questa sede impugnato. A fondamento della domanda deduceva la nullità dell'avviso di addebito in considerazione della mancata specificazione del suo oggetto, e, in via ulteriore, l'insussistenza di alcun obbligo di
1 iscrizione alla gestione commercianti.
Concludeva, pertanto, chiedendo al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di: “Sospen- dere, se del caso inaudita altera parte, l'esecuzione del provvedimento impugnato per le ra- gioni sopra evidenziate e, in ogni caso, per la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- nel merito, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o
l'infondatezza dell'Avviso di addebito n. 397 2022 00154701 85 000 emesso dall' sede di Pt_1
Roma Flaminio, nei confronti della Sig.ra per un importo pari ad Euro Controparte_1
2.109,26, in quanto la ragione di credito dell'Istituto risulta infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' deducendo la correttez- Pt_1 za del proprio operato, in particolare osservando che l'obbligo della ricorrente di iscrizione alla gestione commercianti derivava dalle comunicazioni operate dall'Agenzia delle Entrate con riguardo al reddito percepito e, pertanto, quanto alla debenza delle somme di cui all'avviso di addebito impugnato chiedeva, in primo luogo, l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, avendo la stessa proceduto ad emettere un avviso di accertamento nei confronti del ricorrente in base al quale l' aveva a sua volta emesso l'avviso di adde- Pt_1 bito oggetto del presente giudizio;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda conclu- dendo pertanto per il suo rigetto e chiedeva la condanna della parte ricorrente al pagamento delle somme recate nel suddetto avviso di addebito.
Il Tribunale ha così deciso: “- annulla l'avviso di addebito impugnato;
- condanna l' al Pt_1 pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre spese ge- nerali al 15%, I.V.A. e C.P.A.”.
2.Proponeva gravame l' , cui resisteva l'appellato che eccepiva l'inammissibilità Pt_1 dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., e concludeva, in ogni caso, per il rigetto.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è inammissibile.
Il Tribunale ha così motivato: “Va in primo luogo evidenziata la genericità delle difese dell' che, nella sua memoria, afferma l'obbligatorietà dell'iscrizione dell'odierna parte Pt_1 ricorrente alla gestione commercianti sulla base dell'accertamento di un maggior reddito operato dall'agenzia delle entrate nonché della partecipazione societaria del ricorrente alle persone giuridiche indicate dall' nella memoria di costituzione in giudizio. In via preli- Pt_1 minare, ritiene l'ufficio che non vi sia alcun obbligo di estendere il contraddittorio all'Agenzia delle Entrate, essendo onerato l' di provare i fatti posti a fondamento della Pt_1
2 propria pretesa attinente al pagamento dei contributi nel periodo indicato nell'avviso di ad- debito oggetto di giudizio. In via ulteriore, osserva il tribunale che assolutamente generica, appare la difesa dell' nel momento in cui fonda la propria pretesa contributiva sulla par- Pt_1 tecipazione societaria indicata non già nell'avviso di addebito impugnato, bensì nella memo- ria difensiva.
In proposito, si osserva che l'art. 29 della Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge 662/96) stabilisce che sono tenuti all'assicurazione nella gestione com- mercianti coloro che "a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei "dipendenti, siano organizzate c/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e
"dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, "ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena "responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua "gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto "di vendita nonché per i soci di so- cietà a responsabilità limitata;
c) partecipino "personalmente al lavoro aziendale con carat- tere di abitualità e prevalenza;
d) "siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni "e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria solo nei casi in cui si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in preva- lenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Nel presente caso di specie l' fonda pacificamente le Pt_1 sue pretese contributive in base alla partecipazione della odierna parte ricorrente alle società indicate nella memoria difensiva, senza alcuna altra precisazione. Peraltro, come chiarito dalla corte di cassazione con ordinanza 1759/2021 “lo svolgimento [...] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'a- zienda” non può essere sufficiente a giustificare l'iscrizione alla posizione commercianti, e che “né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusiva- mente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda”.
Tali aspetti, non solo non sono stati dimostrati dall , ma neppure sono Controparte_2 stati allegati. Pertanto, le affermazioni dell sono rimaste sfornite di qualsiasi supporto Pt_1 probatorio. In definitiva, in tale situazione il giudicante ritiene che nel presente caso di specie non siano state fornite idonee allegazioni o prove in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti (elementi e prove che era onere
3 dell fornire ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. in quanto elementi costitutivi del credi- Pt_1 to contributivo fatto valere in giudizio). In particolare, l' non ha specificamente alle- CP_2 gato e dimostrato alcunché in ordine alle circostanze relative all'attività che assume concre- tamente svolta dalla ricorrente e, quindi, ai dati fattuali da considerare nella valutazione concernente il “carattere di abitualità e prevalenza” dell'attività dalla stessa svolta, valuta- zione costituente uno dei necessari presupposti per l'esistenza dell'obbligo contributivo alla
“gestione commercianti”. In sostanza, l' avrebbe dovuto specificamente indicare cir- CP_2 costanze ed elementi, suscettibili di verifica in sede giudiziale, adeguati a fondare il giudizio di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa asseritamente svolta dal ricorrente all'interno della società nonché degli altri elementi richiesti congiuntamente dall'art. 29 del- la Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge 662/96) per l'iscri- zione alla gestione commercianti. L non ha neppure dimostrato che la ricorrente prov- Pt_1 vedesse alla gestione sociale, avendo la responsabilità dell'impresa e assumendone tutti i ri- schi e oneri relativi. Nemmeno, come sopra rilevato, è stato dimostrato che le società fossero organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci. In sostanza, l'onere probatorio non è sta- to assolto dall' Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto, Pt_1 con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Infine, del tutto inammissibile appare la richiesta avanzata nei confronti della parte ricorrente, diretta ad ottenere la con- danna al pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito dovendosi evidenziare che la parte resistente, per proporre a sua volta una domanda nei confronti della controparte, avrebbe dovuto proporre domanda riconvenzionale, nella fattispecie assente”.
Ciò posto, alla luce dell'eccezione dell'appellata d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., il gravame va in via preliminare scrutinato sotto tale profilo.
È noto, infatti, che la nuova formulazione della norma di cui all'art. 434 c.p.c. (nella formula- zione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con modifi- cazioni nella legge n. 134/2012, applicabile ai ricorsi depositati dall'11.9.2012 e, dunque, an- che a quello in esame) impone precisi oneri di forma in punto di specificità dei motivi, preve- dendo che l'appello debba, a pena di inammissibilità, indicare esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal pri- mo giudice. Di conseguenza non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo
– dovendo tenersi conto anche delle parti della motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice – ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche richieste al
4 giudice di appello, con precisa ricostruzione di tutte le conclusioni (anche ove formulate in via subordinata).
Preme al riguardo ricordare che la S.C., con la recente ordinanza n. 11187/2019, ha ribadito che l'art. 434 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen- tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, pur non occorrendo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di deci- sione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impu- gnazioni a critica vincolata.
In applicazione di tali principi generali – da cui la Corte non ravvede motivi per discostarsi, in quanto espressione di un orientamento ormai fermo – giova qui precisare: che, quanto al cd. profilo volitivo, per parti della sentenza oggetto di gravame si intendono non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti che la compongono, quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione;
che, quanto al cd. profilo argomentativo,
l'appello deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto;
che, quanto al cd. profilo causale, l'appello deve specifi- care il rapporto di causa - effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite.
Del resto tale opzione interpretativa è finalizzata a garantire che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione, nei segmenti inti- mamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso, anche con ri- guardo alla disposizione contenuta nell'art. 436-bis c.p.c.: al riguardo si evidenzia che è assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo schema di cui all'art. 434 c.p.c., come pure che quanto più gli appelli saranno sviluppati nel rigoroso rispetto della norma in esame tanto meno discrezionale sarà la valutazione di cui all'art. 436-bis c.p.c.
e tanto più giusto sarà, in concreto, il processo di appello.
Pertanto, in virtù di quanto detto, la mera reiterazione da parte dell'appellante di una tesi di- fensiva che non tenga conto delle ragioni della decisione impugnata risulta inidonea a deter- minare sia l'effetto demolitorio di tali ragioni sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione (motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assun- to decisorio).
Orbene, tanto premesso in termini generali, deve nella fattispecie che qui occupa evidenziarsi
5 che l' , a fronte delle articolate ragioni poste dal giudice di prime cure a fondamento Pt_1 dell'accoglimento del ricorso originario, con l'atto di gravame dopo aver correttamente rico- struito lo svolgimento del giudizio di primo grado e riassunto le rispettive prospettazioni, pur avendo individuato le parti della sentenza oggetto di censura, si è limitata (pagina 2 e seguen- ti) a riprodurre il contenuto della memoria difensiva di primo grado senza in alcun modo con- frontarsi – per confutarli – con gli argomenti specificamente utilizzati dal Tribunale.
E dunque, in particolare, l'ente appellante non si confronta adeguatamente con le motivazioni espresse dal giudice di prime cure sull'individuazione e sul contenuto della regola applicabile nella ripartizione dell'onere probatorio in materia di iscrizione dell'amministratore di società alla Gestione Commercianti.
Peraltro -si osserva ad abundantiam- l'ente appellante ribadisce reiteratamente un assunto
(“considerato che la parte opponente risulta essere socio amministratore di una società a re- sponsabilità limitata che svolge attività commerciale, in assenza di prova contraria, si pre- sume che il socio amministratore sia colui che amministra la società, per cui deve ritenersi soggetto a tutti gli obblighi derivanti da tale qualifica, tra i quali quelli contributivi”, pag. 4 appello) costantemente smentito dalla giurisprudenza di legittimità espressamente riportata dal giudice di prime cure (cfr. Cass. N. 1759/2021).
Pertanto, alla luce delle suesposte e assorbenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
4.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
-dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 29.10.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2746/2023 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza Pt_1 appellante e
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Giugni Controparte_1 appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2746/2023 del
4.10.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27 settembre 2022 proponeva opposi- Controparte_1
zione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00154701 85 000, notificato il 18.08.2022, con il quale l' le rappresentava di avere proceduto al controllo della posizione contributi- Pt_1 va a suo nome con riferimento al periodo dal luglio 2020 al dicembre 2020 per contributi ac- certati e dovuti alla Gestione Commercianti, intimandole il pagamento dell'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 2.109,26, come da “det- taglio dell'addebito e degli importi dovuti” allegato all'avviso in questa sede impugnato. A fondamento della domanda deduceva la nullità dell'avviso di addebito in considerazione della mancata specificazione del suo oggetto, e, in via ulteriore, l'insussistenza di alcun obbligo di
1 iscrizione alla gestione commercianti.
Concludeva, pertanto, chiedendo al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di: “Sospen- dere, se del caso inaudita altera parte, l'esecuzione del provvedimento impugnato per le ra- gioni sopra evidenziate e, in ogni caso, per la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- nel merito, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o
l'infondatezza dell'Avviso di addebito n. 397 2022 00154701 85 000 emesso dall' sede di Pt_1
Roma Flaminio, nei confronti della Sig.ra per un importo pari ad Euro Controparte_1
2.109,26, in quanto la ragione di credito dell'Istituto risulta infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' deducendo la correttez- Pt_1 za del proprio operato, in particolare osservando che l'obbligo della ricorrente di iscrizione alla gestione commercianti derivava dalle comunicazioni operate dall'Agenzia delle Entrate con riguardo al reddito percepito e, pertanto, quanto alla debenza delle somme di cui all'avviso di addebito impugnato chiedeva, in primo luogo, l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, avendo la stessa proceduto ad emettere un avviso di accertamento nei confronti del ricorrente in base al quale l' aveva a sua volta emesso l'avviso di adde- Pt_1 bito oggetto del presente giudizio;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda conclu- dendo pertanto per il suo rigetto e chiedeva la condanna della parte ricorrente al pagamento delle somme recate nel suddetto avviso di addebito.
Il Tribunale ha così deciso: “- annulla l'avviso di addebito impugnato;
- condanna l' al Pt_1 pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre spese ge- nerali al 15%, I.V.A. e C.P.A.”.
2.Proponeva gravame l' , cui resisteva l'appellato che eccepiva l'inammissibilità Pt_1 dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., e concludeva, in ogni caso, per il rigetto.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è inammissibile.
Il Tribunale ha così motivato: “Va in primo luogo evidenziata la genericità delle difese dell' che, nella sua memoria, afferma l'obbligatorietà dell'iscrizione dell'odierna parte Pt_1 ricorrente alla gestione commercianti sulla base dell'accertamento di un maggior reddito operato dall'agenzia delle entrate nonché della partecipazione societaria del ricorrente alle persone giuridiche indicate dall' nella memoria di costituzione in giudizio. In via preli- Pt_1 minare, ritiene l'ufficio che non vi sia alcun obbligo di estendere il contraddittorio all'Agenzia delle Entrate, essendo onerato l' di provare i fatti posti a fondamento della Pt_1
2 propria pretesa attinente al pagamento dei contributi nel periodo indicato nell'avviso di ad- debito oggetto di giudizio. In via ulteriore, osserva il tribunale che assolutamente generica, appare la difesa dell' nel momento in cui fonda la propria pretesa contributiva sulla par- Pt_1 tecipazione societaria indicata non già nell'avviso di addebito impugnato, bensì nella memo- ria difensiva.
In proposito, si osserva che l'art. 29 della Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge 662/96) stabilisce che sono tenuti all'assicurazione nella gestione com- mercianti coloro che "a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei "dipendenti, siano organizzate c/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e
"dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, "ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena "responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua "gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto "di vendita nonché per i soci di so- cietà a responsabilità limitata;
c) partecipino "personalmente al lavoro aziendale con carat- tere di abitualità e prevalenza;
d) "siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni "e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria solo nei casi in cui si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in preva- lenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Nel presente caso di specie l' fonda pacificamente le Pt_1 sue pretese contributive in base alla partecipazione della odierna parte ricorrente alle società indicate nella memoria difensiva, senza alcuna altra precisazione. Peraltro, come chiarito dalla corte di cassazione con ordinanza 1759/2021 “lo svolgimento [...] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'a- zienda” non può essere sufficiente a giustificare l'iscrizione alla posizione commercianti, e che “né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusiva- mente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda”.
Tali aspetti, non solo non sono stati dimostrati dall , ma neppure sono Controparte_2 stati allegati. Pertanto, le affermazioni dell sono rimaste sfornite di qualsiasi supporto Pt_1 probatorio. In definitiva, in tale situazione il giudicante ritiene che nel presente caso di specie non siano state fornite idonee allegazioni o prove in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti (elementi e prove che era onere
3 dell fornire ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. in quanto elementi costitutivi del credi- Pt_1 to contributivo fatto valere in giudizio). In particolare, l' non ha specificamente alle- CP_2 gato e dimostrato alcunché in ordine alle circostanze relative all'attività che assume concre- tamente svolta dalla ricorrente e, quindi, ai dati fattuali da considerare nella valutazione concernente il “carattere di abitualità e prevalenza” dell'attività dalla stessa svolta, valuta- zione costituente uno dei necessari presupposti per l'esistenza dell'obbligo contributivo alla
“gestione commercianti”. In sostanza, l' avrebbe dovuto specificamente indicare cir- CP_2 costanze ed elementi, suscettibili di verifica in sede giudiziale, adeguati a fondare il giudizio di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa asseritamente svolta dal ricorrente all'interno della società nonché degli altri elementi richiesti congiuntamente dall'art. 29 del- la Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge 662/96) per l'iscri- zione alla gestione commercianti. L non ha neppure dimostrato che la ricorrente prov- Pt_1 vedesse alla gestione sociale, avendo la responsabilità dell'impresa e assumendone tutti i ri- schi e oneri relativi. Nemmeno, come sopra rilevato, è stato dimostrato che le società fossero organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci. In sostanza, l'onere probatorio non è sta- to assolto dall' Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto, Pt_1 con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Infine, del tutto inammissibile appare la richiesta avanzata nei confronti della parte ricorrente, diretta ad ottenere la con- danna al pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito dovendosi evidenziare che la parte resistente, per proporre a sua volta una domanda nei confronti della controparte, avrebbe dovuto proporre domanda riconvenzionale, nella fattispecie assente”.
Ciò posto, alla luce dell'eccezione dell'appellata d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., il gravame va in via preliminare scrutinato sotto tale profilo.
È noto, infatti, che la nuova formulazione della norma di cui all'art. 434 c.p.c. (nella formula- zione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con modifi- cazioni nella legge n. 134/2012, applicabile ai ricorsi depositati dall'11.9.2012 e, dunque, an- che a quello in esame) impone precisi oneri di forma in punto di specificità dei motivi, preve- dendo che l'appello debba, a pena di inammissibilità, indicare esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal pri- mo giudice. Di conseguenza non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo
– dovendo tenersi conto anche delle parti della motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice – ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche richieste al
4 giudice di appello, con precisa ricostruzione di tutte le conclusioni (anche ove formulate in via subordinata).
Preme al riguardo ricordare che la S.C., con la recente ordinanza n. 11187/2019, ha ribadito che l'art. 434 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen- tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, pur non occorrendo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di deci- sione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impu- gnazioni a critica vincolata.
In applicazione di tali principi generali – da cui la Corte non ravvede motivi per discostarsi, in quanto espressione di un orientamento ormai fermo – giova qui precisare: che, quanto al cd. profilo volitivo, per parti della sentenza oggetto di gravame si intendono non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti che la compongono, quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione;
che, quanto al cd. profilo argomentativo,
l'appello deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto;
che, quanto al cd. profilo causale, l'appello deve specifi- care il rapporto di causa - effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite.
Del resto tale opzione interpretativa è finalizzata a garantire che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione, nei segmenti inti- mamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso, anche con ri- guardo alla disposizione contenuta nell'art. 436-bis c.p.c.: al riguardo si evidenzia che è assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo schema di cui all'art. 434 c.p.c., come pure che quanto più gli appelli saranno sviluppati nel rigoroso rispetto della norma in esame tanto meno discrezionale sarà la valutazione di cui all'art. 436-bis c.p.c.
e tanto più giusto sarà, in concreto, il processo di appello.
Pertanto, in virtù di quanto detto, la mera reiterazione da parte dell'appellante di una tesi di- fensiva che non tenga conto delle ragioni della decisione impugnata risulta inidonea a deter- minare sia l'effetto demolitorio di tali ragioni sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione (motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assun- to decisorio).
Orbene, tanto premesso in termini generali, deve nella fattispecie che qui occupa evidenziarsi
5 che l' , a fronte delle articolate ragioni poste dal giudice di prime cure a fondamento Pt_1 dell'accoglimento del ricorso originario, con l'atto di gravame dopo aver correttamente rico- struito lo svolgimento del giudizio di primo grado e riassunto le rispettive prospettazioni, pur avendo individuato le parti della sentenza oggetto di censura, si è limitata (pagina 2 e seguen- ti) a riprodurre il contenuto della memoria difensiva di primo grado senza in alcun modo con- frontarsi – per confutarli – con gli argomenti specificamente utilizzati dal Tribunale.
E dunque, in particolare, l'ente appellante non si confronta adeguatamente con le motivazioni espresse dal giudice di prime cure sull'individuazione e sul contenuto della regola applicabile nella ripartizione dell'onere probatorio in materia di iscrizione dell'amministratore di società alla Gestione Commercianti.
Peraltro -si osserva ad abundantiam- l'ente appellante ribadisce reiteratamente un assunto
(“considerato che la parte opponente risulta essere socio amministratore di una società a re- sponsabilità limitata che svolge attività commerciale, in assenza di prova contraria, si pre- sume che il socio amministratore sia colui che amministra la società, per cui deve ritenersi soggetto a tutti gli obblighi derivanti da tale qualifica, tra i quali quelli contributivi”, pag. 4 appello) costantemente smentito dalla giurisprudenza di legittimità espressamente riportata dal giudice di prime cure (cfr. Cass. N. 1759/2021).
Pertanto, alla luce delle suesposte e assorbenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
4.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
-dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 29.10.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
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