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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 26/11/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2389 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. DE SALVATORE DANIELA e Parte_1 dell'Avv. ELIA FRANCESCO, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MIGLIO CP_1
SIMONA , resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di sentire accertare il diritto, e conseguentemente condannare l' , al pagamento della somma dovuta a titolo di assegno unico e CP_2 universale per i figli a carico ex D.Lgs. n. 230/21 per il periodo 03/2022 – 08/2022 con riferimento al figlio disabile maggiorenne . Premetteva, infatti, di aver presentato domanda Persona_1
CP_ amministrativa in data 25.2.2022; che l' non liquidava la prestazione;
che in data da 8.9.2022 presentava un'altra domanda che veniva accolta con il pagamento della prestazione a decorrere dal mese di ottobre 2022; di avere diritto anche al precedente periodo, da marzo ad agosto 2022 compreso, per essere in possesso di tutti i requisiti di legge.
2. Si è costituito l'ente resistente dando atto del fatto che la prestazione sarebbe attualmente in godimento, e che sarebbero stati liquidati gli arretrati ed in particolare le mensilità da marzo a luglio 2022 (all. 1, 2 e 3 memoria), a fronte dell'età del figlio , sostenendo Persona_1 invece l'assenza del diritto quanto alla mensilità di agosto 2022 per raggiungimento dei 21 anni di età e per mancata prova dello stato di disabilità dello stesso n allegato alla domanda del 25.2.2022 come in questa sede, chiede quindi il rigetto del ricorso.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. La normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. 203/2021, istitutivo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (art. 1).
6. All'art. 2 è previsto che l'assegno spetta, per quanto qui interessa, ai nuclei familiari con figli maggiorenni: per ciascun figlio fino al compimento dei 21 anni di età, in caso di frequenza di corsi di studio, svolgimento del servizio civile, svolgimento di attività lavorativa con percezione di un reddito inferiore ad 8.000 euro annui;
per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, ed è corrisposto a condizione che il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'art. 3.
7. L'art. 4 prevede importi diversi a seconda dell'età del figlio minorenne o maggiorenne infraventunenne ed a seconda della disabilità dello stesso a prescindere dall'età, nonché la percentuale di spettanza degli importi suddetti in misura decrescente in relazione all'ISEE del richiedente. Sono poi previste maggiorazioni tra cui, per quanto qui interessa, quella per i figli con disabilità.
8. Nel caso di specie, la ricorrente invoca il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno quantificato nella misura spettante ai nuclei con figli maggiorenni disabili, e relativa maggiorazione, dal marzo 2022 all'agosto 2022.
9. Gli altri requisiti sono incontestati, avendo l'ente documentato di aver corrisposto in relazione alla domanda del febbraio 2022 l'assegno, tuttavia parametrato all'età del figlio maggiorenne
, e quindi solo fino al compimento del 21esimo anno di età avvenuto a luglio 2022, e Persona_1 non anche alla disabilità dello stesso, non documentata in allegato alla domanda amministrativa.
10. È in atti esclusivamente la ricevuta di deposito della domanda amministrativa del
25.2.2022, da cui non si evince il contenuto della domanda stessa, mentre manca il riepilogo della domanda (depositato, invece, per la successiva domanda del settembre 2022).
11. È in atti certificazione relativa alla non autosufficienza del signor Persona_2
(altro figlio della parte ricorrente secondo le incontestate allegazioni delle parti e la documentazione in atti), e non del signor . Persona_1 12. Difetto quindi la prova dell'elemento costitutivo della pretesa fatta valere, costituito dalla disabilità e non autosufficienza del figlio maggiorenne . Persona_1
13. La domanda deve conseguentemente essere rigettata.
14. Parte ricorrente è esente dalla condanna al pagamento delle spese di lite, come da dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2389 /2023 r.g.:
Rigetta il ricorso, dichiara parte ricorrente esente dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
LL NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 26/11/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2389 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. DE SALVATORE DANIELA e Parte_1 dell'Avv. ELIA FRANCESCO, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MIGLIO CP_1
SIMONA , resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di sentire accertare il diritto, e conseguentemente condannare l' , al pagamento della somma dovuta a titolo di assegno unico e CP_2 universale per i figli a carico ex D.Lgs. n. 230/21 per il periodo 03/2022 – 08/2022 con riferimento al figlio disabile maggiorenne . Premetteva, infatti, di aver presentato domanda Persona_1
CP_ amministrativa in data 25.2.2022; che l' non liquidava la prestazione;
che in data da 8.9.2022 presentava un'altra domanda che veniva accolta con il pagamento della prestazione a decorrere dal mese di ottobre 2022; di avere diritto anche al precedente periodo, da marzo ad agosto 2022 compreso, per essere in possesso di tutti i requisiti di legge.
2. Si è costituito l'ente resistente dando atto del fatto che la prestazione sarebbe attualmente in godimento, e che sarebbero stati liquidati gli arretrati ed in particolare le mensilità da marzo a luglio 2022 (all. 1, 2 e 3 memoria), a fronte dell'età del figlio , sostenendo Persona_1 invece l'assenza del diritto quanto alla mensilità di agosto 2022 per raggiungimento dei 21 anni di età e per mancata prova dello stato di disabilità dello stesso n allegato alla domanda del 25.2.2022 come in questa sede, chiede quindi il rigetto del ricorso.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. La normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. 203/2021, istitutivo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (art. 1).
6. All'art. 2 è previsto che l'assegno spetta, per quanto qui interessa, ai nuclei familiari con figli maggiorenni: per ciascun figlio fino al compimento dei 21 anni di età, in caso di frequenza di corsi di studio, svolgimento del servizio civile, svolgimento di attività lavorativa con percezione di un reddito inferiore ad 8.000 euro annui;
per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, ed è corrisposto a condizione che il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'art. 3.
7. L'art. 4 prevede importi diversi a seconda dell'età del figlio minorenne o maggiorenne infraventunenne ed a seconda della disabilità dello stesso a prescindere dall'età, nonché la percentuale di spettanza degli importi suddetti in misura decrescente in relazione all'ISEE del richiedente. Sono poi previste maggiorazioni tra cui, per quanto qui interessa, quella per i figli con disabilità.
8. Nel caso di specie, la ricorrente invoca il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno quantificato nella misura spettante ai nuclei con figli maggiorenni disabili, e relativa maggiorazione, dal marzo 2022 all'agosto 2022.
9. Gli altri requisiti sono incontestati, avendo l'ente documentato di aver corrisposto in relazione alla domanda del febbraio 2022 l'assegno, tuttavia parametrato all'età del figlio maggiorenne
, e quindi solo fino al compimento del 21esimo anno di età avvenuto a luglio 2022, e Persona_1 non anche alla disabilità dello stesso, non documentata in allegato alla domanda amministrativa.
10. È in atti esclusivamente la ricevuta di deposito della domanda amministrativa del
25.2.2022, da cui non si evince il contenuto della domanda stessa, mentre manca il riepilogo della domanda (depositato, invece, per la successiva domanda del settembre 2022).
11. È in atti certificazione relativa alla non autosufficienza del signor Persona_2
(altro figlio della parte ricorrente secondo le incontestate allegazioni delle parti e la documentazione in atti), e non del signor . Persona_1 12. Difetto quindi la prova dell'elemento costitutivo della pretesa fatta valere, costituito dalla disabilità e non autosufficienza del figlio maggiorenne . Persona_1
13. La domanda deve conseguentemente essere rigettata.
14. Parte ricorrente è esente dalla condanna al pagamento delle spese di lite, come da dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2389 /2023 r.g.:
Rigetta il ricorso, dichiara parte ricorrente esente dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
LL NI