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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 791/2025 promossa da:
CF.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Letizia Cecconi
e
(CF.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Letizia Cecconi
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/5/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 6.3.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 14/06/2014 in Montecatini
Val di Cecina (PI).
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti Giudice Relatore (26.3.2024) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14/06/2014 in Montecatini
Val di Cecina (PI), tra e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montecatini Val di Cecina
(PI), nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2014 Parte 2 Serie A n. 6.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente e residenza stabile presso la madre in Cecina (LI), Via
Pordoi n.39, e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) il padre terrà con sé la figlia , compatibilmente con gli impegni Per_1 lavorativi, il martedì quando andrà a prelevare la bambina per accompagnarla a scuola e l'andrà a riprendere, tenendola con sé, sino alle ore 21.00 e il giovedì dalle ore 16.00 quando andrà a prendere la figlia a scuola sino al giorno successivo (venerdì) quanto la accompagnerà a scuola. Inoltre, terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, prelevando dalla madre il sabato alle Per_1 ore 10.00 per riaccompagnarla dalla stessa alle ore 19.00 della domenica. Si precisa che il pernotto, sia infrasettimanale che nel fine settimana, dovrà tenere conto degli impegni scolastici, para scolastici e ludici di e, in ogni caso, Per_1 sarà subordinato ai desideri della figlia;
2 3) ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé la figlia durante il periodo estivo non scolastico per due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore con almeno 20 giorni di anticipo;
per le Festività della Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano, 31 Dicembre, 1° gennaio, Epifania, Pasqua,
Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1° novembre e 8
Dicembre, verrà seguito il criterio dell'alternanza secondo accordi diretti tra i genitori;
4) sono salvi i diversi accordi tra i genitori sulla regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia presso di loro;
5) il padre verserà alla signora per il mantenimento ordinario e CP_1 straordinario (ad eccezione delle spese odontoiatriche) della figlia minore la somma mensile di € 300,00, entro il giorno 18 di ogni mese sulle seguenti coordinate bancarie [...]. Si precisa che trattandosi di conto corrente cointestato tra i signori e quest'ultimo CP_1 Parte_1 verserà detta somma dal proprio conto corrente personale;
6) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio;
7) la casa coniugale sita in Cecina (LI), Via Pordoi n.39, di proprietà esclusiva della signora. è assegnata, con tutti i mobili che la arredano, alla CP_1 stessa che continuerà a viverci con la figlia;
8) i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione dei beni comuni. In particolare, di non avere denaro ed altri beni mobili comuni da dividersi ed assegnarsi;
9) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora
[...]
; CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 791/2025 promossa da:
CF.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Letizia Cecconi
e
(CF.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Letizia Cecconi
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/5/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 6.3.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 14/06/2014 in Montecatini
Val di Cecina (PI).
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti Giudice Relatore (26.3.2024) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14/06/2014 in Montecatini
Val di Cecina (PI), tra e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montecatini Val di Cecina
(PI), nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2014 Parte 2 Serie A n. 6.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente e residenza stabile presso la madre in Cecina (LI), Via
Pordoi n.39, e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) il padre terrà con sé la figlia , compatibilmente con gli impegni Per_1 lavorativi, il martedì quando andrà a prelevare la bambina per accompagnarla a scuola e l'andrà a riprendere, tenendola con sé, sino alle ore 21.00 e il giovedì dalle ore 16.00 quando andrà a prendere la figlia a scuola sino al giorno successivo (venerdì) quanto la accompagnerà a scuola. Inoltre, terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, prelevando dalla madre il sabato alle Per_1 ore 10.00 per riaccompagnarla dalla stessa alle ore 19.00 della domenica. Si precisa che il pernotto, sia infrasettimanale che nel fine settimana, dovrà tenere conto degli impegni scolastici, para scolastici e ludici di e, in ogni caso, Per_1 sarà subordinato ai desideri della figlia;
2 3) ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé la figlia durante il periodo estivo non scolastico per due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore con almeno 20 giorni di anticipo;
per le Festività della Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano, 31 Dicembre, 1° gennaio, Epifania, Pasqua,
Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1° novembre e 8
Dicembre, verrà seguito il criterio dell'alternanza secondo accordi diretti tra i genitori;
4) sono salvi i diversi accordi tra i genitori sulla regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia presso di loro;
5) il padre verserà alla signora per il mantenimento ordinario e CP_1 straordinario (ad eccezione delle spese odontoiatriche) della figlia minore la somma mensile di € 300,00, entro il giorno 18 di ogni mese sulle seguenti coordinate bancarie [...]. Si precisa che trattandosi di conto corrente cointestato tra i signori e quest'ultimo CP_1 Parte_1 verserà detta somma dal proprio conto corrente personale;
6) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio;
7) la casa coniugale sita in Cecina (LI), Via Pordoi n.39, di proprietà esclusiva della signora. è assegnata, con tutti i mobili che la arredano, alla CP_1 stessa che continuerà a viverci con la figlia;
8) i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione dei beni comuni. In particolare, di non avere denaro ed altri beni mobili comuni da dividersi ed assegnarsi;
9) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora
[...]
; CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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