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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1813/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1813 R.G.A.C. per l'anno 2017
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Annamaria Stanganello, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo
Valentia alla via Alcide De Gasperi, n. 61 bis
- ATTORE
CONTRO
in persona del L.R.P.T. Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE-
Conclusioni: per parte attrice: “ ritenere e dichiarare che l'immobile identificato catastalmente al foglio di mappa n. 21 particelle 611 sub 7 part. 34 categoria A/5,
CL1, 3 vani, sito nel comune di Pizzo, è stato acquistato per intervenuta usucapione dal sig. ; ordinare la trascrizione della sentenza e autorizzare le Parte_1
pagina 1 di 5 necessarie variazioni catastali, con esonero da ogni responsabilità per il conservatore;
condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distarsi al procuratore ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato per pubblici reclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.,
(notifica autorizzata con decreto del Presidente del Tribunale del 20/06/2017), ha evocato in giudizio l' ai fini Parte_1 Controparte_1
dell'accertamento e declaratoria dell'intervenuta usucapione dell'immobile identificato catastalmente al foglio di mappa n. 21 particelle 611 sub 7 part. 34 categoria A/5, CL1, 3 vani, via Molini n.7, sito nel comune di Pizzo.
A tal fine ha dedotto: - che lui e la sua famiglia hanno sempre abitato nel predetto immobile esercitandone l'esclusivo possesso;
che, a seguito del decesso dei suoi genitori e del trasferimento dei suoi fratelli, ha esercitato in esclusiva il detto possesso uti dominus;
che risiede nell'immobile oggetto di causa come si evince dall'attestazione della immatricolazione della Capitaneria di Porto del 10.08.78 e dal libretto di lavoro rilasciato il 23.08.79; che l'unità immobiliare risulta catastalmente intestata a “ ”, il quale non ha mai avanzato Controparte_1 pretese di alcun tipo sul possesso dell'immobile; che non è mai stato pagato un affitto e il contratto di somministrazione elettrica è stato stipulato negli anni 70 dal padre con successivo subentro dell'attore; che l'Associazione “Asilo Infantile
Principessa Margherita” risulta non rintracciabile/non esistente. Ha concluso rassegnando le conclusioni come supra riportate.
La convenuta, benchè regolarmente citata a seguito di notifica per pubblici reclami,
è rimasta contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo testi;
all'udienza del 29.6.2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal mutato Giudice Istruttore ma rimessa sul ruolo con Ordinanza del 18.11.2020 con onere per parte attrice di depositare una certificazione delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione onde verificare la regolarità del contraddittorio. Pt_1
pagina 2 di 5 adempiva a tale onere e, dopo una serie di rinvii per la precisazione delle Pt_1 conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024 dal sottoscritto Magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
La domanda deve essere accolta.
Gli elementi necessari all'acquisto della proprietà a titolo di usucapione sono esclusivamente quelli expressis verbis stabiliti dall'art. 1158 c.c., ossia il possesso uti dominus e il decorso del tempo.
Come si desume dall'art. 1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l' animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio. Va osservato che l'animus possidendi non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus. Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto. Tale potere deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità. Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia pagina 3 di 5 esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
Va osservato che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (Cass. civ., sez.
II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ., sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Allo stesso tempo, la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni (Cass. Civ. 2977/2019).
Nella specie, le allegazioni di parte attrice, non contestate dalla parte avversa rimasta contumace, hanno trovato univoca e lineare conferma in quanto dichiarato dai testi escussi: all'udienza del 28.6.2019 la prima teste udita, direttamente informata dei fatti in quanto vicina di casa, della cui attendibilità non è dato dubitare, ha confermato che abita l'immobile oggetto di causa da Parte_1 almeno 40 anni e che ha rimesso a nuovo la casa occupandosi in modo esclusivo dei lavori necessari. Conformemente, all'udienza del 30.9.2019 il secondo teste escusso ha confermato le medesime circostanze riferendo di essere vicina di casa dell'attore, di frequentare il detto immobile fin dall'infanzia e di avere sempre visto la casa abitata da e dalla sua famiglia prima di lui, senza molestie o pretese di Parte_1 alcuno. L'istruttoria orale espletata, in uno con la documentazione prodotta dall'attore, ha dunque pienamente dimostrato il possesso ultraventennale, pacifico e interrotto del bene oggetto di causa e, quindi, l'acquisizione della proprietà esclusiva della medesima unità immobiliare.
pagina 4 di 5 La mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta e la natura dichiarativa della presente pronuncia, consentono di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e dichiara in suo favore l'avvenuto acquisto Parte_1 per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. della piena, intera ed esclusiva proprietà del bene censito al Comune di Pizzo, alla via Molina n.7, foglio di mappa n.
21 particelle 611 sub 7 part. 34 categoria A/5, CL1, 3 vani;
- ordina alla Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, alla trascrizione della presente sentenza;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Vibo Valentia, 28.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1813 R.G.A.C. per l'anno 2017
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Annamaria Stanganello, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo
Valentia alla via Alcide De Gasperi, n. 61 bis
- ATTORE
CONTRO
in persona del L.R.P.T. Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE-
Conclusioni: per parte attrice: “ ritenere e dichiarare che l'immobile identificato catastalmente al foglio di mappa n. 21 particelle 611 sub 7 part. 34 categoria A/5,
CL1, 3 vani, sito nel comune di Pizzo, è stato acquistato per intervenuta usucapione dal sig. ; ordinare la trascrizione della sentenza e autorizzare le Parte_1
pagina 1 di 5 necessarie variazioni catastali, con esonero da ogni responsabilità per il conservatore;
condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distarsi al procuratore ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato per pubblici reclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.,
(notifica autorizzata con decreto del Presidente del Tribunale del 20/06/2017), ha evocato in giudizio l' ai fini Parte_1 Controparte_1
dell'accertamento e declaratoria dell'intervenuta usucapione dell'immobile identificato catastalmente al foglio di mappa n. 21 particelle 611 sub 7 part. 34 categoria A/5, CL1, 3 vani, via Molini n.7, sito nel comune di Pizzo.
A tal fine ha dedotto: - che lui e la sua famiglia hanno sempre abitato nel predetto immobile esercitandone l'esclusivo possesso;
che, a seguito del decesso dei suoi genitori e del trasferimento dei suoi fratelli, ha esercitato in esclusiva il detto possesso uti dominus;
che risiede nell'immobile oggetto di causa come si evince dall'attestazione della immatricolazione della Capitaneria di Porto del 10.08.78 e dal libretto di lavoro rilasciato il 23.08.79; che l'unità immobiliare risulta catastalmente intestata a “ ”, il quale non ha mai avanzato Controparte_1 pretese di alcun tipo sul possesso dell'immobile; che non è mai stato pagato un affitto e il contratto di somministrazione elettrica è stato stipulato negli anni 70 dal padre con successivo subentro dell'attore; che l'Associazione “Asilo Infantile
Principessa Margherita” risulta non rintracciabile/non esistente. Ha concluso rassegnando le conclusioni come supra riportate.
La convenuta, benchè regolarmente citata a seguito di notifica per pubblici reclami,
è rimasta contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo testi;
all'udienza del 29.6.2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal mutato Giudice Istruttore ma rimessa sul ruolo con Ordinanza del 18.11.2020 con onere per parte attrice di depositare una certificazione delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione onde verificare la regolarità del contraddittorio. Pt_1
pagina 2 di 5 adempiva a tale onere e, dopo una serie di rinvii per la precisazione delle Pt_1 conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024 dal sottoscritto Magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
La domanda deve essere accolta.
Gli elementi necessari all'acquisto della proprietà a titolo di usucapione sono esclusivamente quelli expressis verbis stabiliti dall'art. 1158 c.c., ossia il possesso uti dominus e il decorso del tempo.
Come si desume dall'art. 1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l' animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio. Va osservato che l'animus possidendi non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus. Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto. Tale potere deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità. Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia pagina 3 di 5 esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
Va osservato che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (Cass. civ., sez.
II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ., sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Allo stesso tempo, la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni (Cass. Civ. 2977/2019).
Nella specie, le allegazioni di parte attrice, non contestate dalla parte avversa rimasta contumace, hanno trovato univoca e lineare conferma in quanto dichiarato dai testi escussi: all'udienza del 28.6.2019 la prima teste udita, direttamente informata dei fatti in quanto vicina di casa, della cui attendibilità non è dato dubitare, ha confermato che abita l'immobile oggetto di causa da Parte_1 almeno 40 anni e che ha rimesso a nuovo la casa occupandosi in modo esclusivo dei lavori necessari. Conformemente, all'udienza del 30.9.2019 il secondo teste escusso ha confermato le medesime circostanze riferendo di essere vicina di casa dell'attore, di frequentare il detto immobile fin dall'infanzia e di avere sempre visto la casa abitata da e dalla sua famiglia prima di lui, senza molestie o pretese di Parte_1 alcuno. L'istruttoria orale espletata, in uno con la documentazione prodotta dall'attore, ha dunque pienamente dimostrato il possesso ultraventennale, pacifico e interrotto del bene oggetto di causa e, quindi, l'acquisizione della proprietà esclusiva della medesima unità immobiliare.
pagina 4 di 5 La mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta e la natura dichiarativa della presente pronuncia, consentono di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e dichiara in suo favore l'avvenuto acquisto Parte_1 per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. della piena, intera ed esclusiva proprietà del bene censito al Comune di Pizzo, alla via Molina n.7, foglio di mappa n.
21 particelle 611 sub 7 part. 34 categoria A/5, CL1, 3 vani;
- ordina alla Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, alla trascrizione della presente sentenza;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Vibo Valentia, 28.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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