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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 659 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. FERRARO CONCETTA, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni riformulate con note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis 51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 11/03/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 18/06/1978, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di SA (NA) (al N. 37,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1978). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno riformulato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.
(comunicazione del 17/03/2025).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
nel caso di specie il IG. ha già provveduto a trasferirsi nel medesimo CP_1 comune alla Via Ciccotti n. 17;
2. La residenza familiare sita in Nola (NA) alla Via San Gennaro n. 159 è di proprietà della madre del IG. e verrà assegnata, con tutti i beni mobili presenti nella stessa, CP_1 alla IG.ra che la abiterà; Parte_1
3. I figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4. Il IG. si impegna a riconoscere la somma di euro 100,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento in favore della IG.ra , somma che verrà versata Parte_1 tramite bonifico su conto corrente intestato alla IG.ra e soggetta agli Parte_1 aggiornamenti Istat annuali;
5. Le parti non hanno beni mobili od immobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo;
non sono intestatarie di conto corrente cointestato;
6. Tra le suddette parti non vi sono altri procedimenti pendenti che abbiano ad oggetto la medesima fattispecie;
7. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 659 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA (NA) (al N. 37, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, Anno 1978 di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 17/04/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice