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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11711/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Barbara Salvadori che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...], USA) il 20.8.1973, elettivamente Parte_2 domiciliata presso l'Avv. Claudia Landini che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
porre a carico di la Parte_1 somma di € 250,00 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2025 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.10.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio civile il 12.6.2010 a Firenze con , e che, in assenza di figli, Parte_2
il rapporto coniugale si era da tempo deteriorato tanto da indurre il ricorrente a lasciare l'abitazione familiare, condotta in locazione, nel maggio 2024, pur continuando a partecipare al pagamento del canone fino a tutto il mese di agosto. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione.
Con comparsa costitutiva ha contestato la ricostruzione dei fatti Parte_2
rappresentata da controparte, pur senza negare la crisi coniugale in essere con il marito, in ragione della quale aveva avviato un percorso di mediazione nel tentativo, fallito, di superare detta crisi. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione e la previsione a carico del ricorrente di un assegno separativo pari ad € 300,00 mensili.
All'udienza del 16.01.2024, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto relative a diritti disponibili.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
22.3.1971, e nata a [...], USA) il 20.8.1973 Parte_2
(matrimonio contratto il 12.6.2010 a Firenze (FI), iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Firenze al n. 258, parte I, anno 2010);
pone a carico di la somma di € 250,00 a titolo di assegno separativo da Parte_1
versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da gennaio Parte_2
2025, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11711/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Barbara Salvadori che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...], USA) il 20.8.1973, elettivamente Parte_2 domiciliata presso l'Avv. Claudia Landini che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
porre a carico di la Parte_1 somma di € 250,00 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2025 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.10.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio civile il 12.6.2010 a Firenze con , e che, in assenza di figli, Parte_2
il rapporto coniugale si era da tempo deteriorato tanto da indurre il ricorrente a lasciare l'abitazione familiare, condotta in locazione, nel maggio 2024, pur continuando a partecipare al pagamento del canone fino a tutto il mese di agosto. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione.
Con comparsa costitutiva ha contestato la ricostruzione dei fatti Parte_2
rappresentata da controparte, pur senza negare la crisi coniugale in essere con il marito, in ragione della quale aveva avviato un percorso di mediazione nel tentativo, fallito, di superare detta crisi. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione e la previsione a carico del ricorrente di un assegno separativo pari ad € 300,00 mensili.
All'udienza del 16.01.2024, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto relative a diritti disponibili.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
22.3.1971, e nata a [...], USA) il 20.8.1973 Parte_2
(matrimonio contratto il 12.6.2010 a Firenze (FI), iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Firenze al n. 258, parte I, anno 2010);
pone a carico di la somma di € 250,00 a titolo di assegno separativo da Parte_1
versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da gennaio Parte_2
2025, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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