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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. P.U. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 83/2024 P.U. promosso da
Parte_1
Parte_2
nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
; Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; che il debitore si è costituito in giudizio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d), ed anzi non avendo neppure contestato il difetto del requisito dimensionale;
pagina 1 di 4 premesso che i creditori istanti vantano un credito derivante da forniture, ed allegano fatture e assegni rimasti impagati, per oltre € 70.000,00; anche il credito è incontestato ed è scaduto prima dell'incendio del 3.4.2024 ; ritenuto che contesta solo lo stato di insolvenza e deduce di avere subito un Controparte_1
incendio il 30.4.2024, per il quale ha chiesto un indennizzo assicurativo con il quale pagare i fornitori
(non pervenuto), ma la difesa non può accogliersi;
lo stato di insolvenza, ritiene il Tribunale, è desumibile dai seguenti elementi: 1) il conclamato inadempimento;
2) l'impossibilità di fruttuosa esecuzione individuale, non avendo parte resistente dimostrato l'esistenza di alcun bene aggredibile;
3) il debito erariale iscritto a ruolo per oltre €
10.000,00; 4) le affermazioni della legale rappresentante della società debitrice in sede di querela sporta in data 30.4.2024 per danneggiamento seguito da incendio (“….abbiamo ritardato dei pagamenti ai fornitori ..gli sono tornati indietro per protesto alcuni assegni…al momento non siamo in una buona situazione economica abbiamo debiti anche con altre persone…altri fornitori…sono all'incirca una ventina di fornitori, tutti a cui abbiamo dato degli assegni privi di provvista…non abbiamo crediti al momento…”), indicative di uno stato di insolvenza precedente all'incendio; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , CF , con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in LOCALITA' BERDIA VECCHIA SNC VITTORIA;
nomina il dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv Giovanna Latino Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 2 di 4 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno
5.6.2025 ore 9.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
nell'avviso di cui all'art. 200 CCII il Curatore chiederà ai creditori se siano disponibili ad assumere l'incarico di far parte del comitato dei creditori, con l'avvertenza che la mancata dichiarazione di disponibilità si intenderà preclusiva della nomina come membro del comitato medesimo;
segnala
pagina 3 di 4 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 83/2024 P.U. promosso da
Parte_1
Parte_2
nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
; Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; che il debitore si è costituito in giudizio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d), ed anzi non avendo neppure contestato il difetto del requisito dimensionale;
pagina 1 di 4 premesso che i creditori istanti vantano un credito derivante da forniture, ed allegano fatture e assegni rimasti impagati, per oltre € 70.000,00; anche il credito è incontestato ed è scaduto prima dell'incendio del 3.4.2024 ; ritenuto che contesta solo lo stato di insolvenza e deduce di avere subito un Controparte_1
incendio il 30.4.2024, per il quale ha chiesto un indennizzo assicurativo con il quale pagare i fornitori
(non pervenuto), ma la difesa non può accogliersi;
lo stato di insolvenza, ritiene il Tribunale, è desumibile dai seguenti elementi: 1) il conclamato inadempimento;
2) l'impossibilità di fruttuosa esecuzione individuale, non avendo parte resistente dimostrato l'esistenza di alcun bene aggredibile;
3) il debito erariale iscritto a ruolo per oltre €
10.000,00; 4) le affermazioni della legale rappresentante della società debitrice in sede di querela sporta in data 30.4.2024 per danneggiamento seguito da incendio (“….abbiamo ritardato dei pagamenti ai fornitori ..gli sono tornati indietro per protesto alcuni assegni…al momento non siamo in una buona situazione economica abbiamo debiti anche con altre persone…altri fornitori…sono all'incirca una ventina di fornitori, tutti a cui abbiamo dato degli assegni privi di provvista…non abbiamo crediti al momento…”), indicative di uno stato di insolvenza precedente all'incendio; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , CF , con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in LOCALITA' BERDIA VECCHIA SNC VITTORIA;
nomina il dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv Giovanna Latino Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 2 di 4 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno
5.6.2025 ore 9.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
nell'avviso di cui all'art. 200 CCII il Curatore chiederà ai creditori se siano disponibili ad assumere l'incarico di far parte del comitato dei creditori, con l'avvertenza che la mancata dichiarazione di disponibilità si intenderà preclusiva della nomina come membro del comitato medesimo;
segnala
pagina 3 di 4 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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