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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3960/2018 R.G., avente ad oggetto
“opposizione all'esecuzione”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
9.10.2024, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tufariello (C.F.: ), CodiceFiscale_1
- appellante-
e
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariorosario Romaniello (C.F.:
) ed (C.F.: ) C.F._2 Controparte_3 C.F._3
-appellata-
nonché
- (P.I.: ), in persona del NT P.IVA_3
curatore
1 -appellata contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Controparte_1
esponeva:
- di essere creditrice della della somma di euro 129.311,13, in forza di NT
decreto ingiuntivo divenuto esecutivo;
- di avere quindi sottoposto a pignoramento tutte le somme di denaro dovute alla
[...]
dalla fino a concorrenza della somma di euro 193.966,00, pari CP_4 Controparte_2
all'importo precettato maggiorato del 50%;
- che, con dichiarazione ex art. 547 c.p.c., la aveva dichiarato di non avere, alla P_
data del 10.1.2013, alcun debito nei confronti della NT
- che tale dichiarazione non era veritiera, atteso che, con contratto di appalto stipulato nel dicembre 2010, la aveva commissionato alla la realizzazione di P_ NT
un complesso di appartamenti in Casapulla e che la con atto di citazione NT
notificato nel giugno 2013, aveva chiesto la condanna della committente al P_
pagamento della somma di euro 2.028.000, sulla base di certificati di pagamento e/o fatture,
incardinando il relativo giudizio dinanzi al Tribunale sammaritano.
Sulla base di tali premesse la conveniva in giudizio la e la CP_1 NT
per sentire accertata, ai sensi degli artt. 547 e 548 c.p.c., la sussistenza, alla data P_
di notifica dell'atto di pignoramento (5.12.2013) e fino alla data della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dell'obbligo del terzo al pagamento di una somma di denaro pari P_
all'importo precettato a favore della debitrice esecutata . NT
Costituitasi in giudizio la terzo presunto debitor debitoris, e rimasta invece Controparte_2
contumace la debitrice esecutata il Tribunale di Santa Maria Capua NT
Vetere, con sentenza n° 459/2018, pubblicata in data 5.2.2018, rigettava la domanda.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la deducendo un unico, ma Controparte_1
articolato, motivo ed avanzando le seguenti conclusioni:
“
1. In riforma della sentenza n. 459-2018 del Tribunale di S. Maria C.V., dichiarare sussistente, alla data di notifica dell'atto di pignoramento (5.12.2012) l'obbligo del terzo in persona del suo legale rapp.te p.t., nei confronti del debitore esecutato, Controparte_2
[... fino alla concorrenza della somma di Euro 193.966,00 pari all'importo Controparte_5
precettato maggiorato del 50%.
2. Condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Casapulla, Controparte_2
alla Via Nazionale Appia n. 5 al pagamento delle spese e competenze legali, oltre I.V.A. e
C.P.A., al pagamento delle spese e competenze del doppio grado.
3. Fissare il termine per la riassunzione del procedimento esecutivo”.
…
Come in primo grado, si è costituita in giudizio la sola chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'atto di appello, mentre è rimasta contumace la NT
Successivamente, con ordinanza datata 5.5.2021, questa Corte ha dichiarato interrotto il giudizio per il fallimento dell'appellata NT
In data 26.7.2021 è stato depositato dall'appellante il ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del processo.
A seguito della notificazione del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza si è nuovamente costituita in giudizio la sola appellata
[...]
mentre non si è costituita in giudizio la curatela, per cui ne è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 303 comma 4 c.p.c.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
9.10.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata , il P_
sopravvenuto fallimento dell'altra appellata, la debitrice (nei confronti dell' appellante)
[...]
(presunta creditrice nei confronti della , terzo pignorato), pur NT P_
determinando, a norma dell'art. 51 della legge fallimentare, l'improcedibilità del processo esecutivo sospeso, non comporta invece l'improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (cfr. Cass., sez. 3, n° 272 del 12/01/2021); e ciò a differenza del
3 fallimento del terzo pignorato, che comporta invece l'improcedibilità del giudizio di accertamento, spettando in via esclusiva agli organi della procedura concorsuale l'accertamento di crediti nei confronti del fallito (cfr. Cass., sez. 3, n° 16048 del 07/06/2023).
…
Passando al merito della controversia, le argomentazioni con le quali il primo giudice ha rigettato la domanda di parte attrice possono riassumersi, nei loro snodi principali, nel modo che segue:
- è incontestato che vi sia un rapporto contrattuale di appalto tra la , in qualità di P_
committente, e la in qualità di appaltatrice;
NT
- rispetto a tale rapporto contrattuale la ha introdotto un giudizio dinanzi al NT
medesimo Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il n° 3114/2013, per il riconoscimento di una sua pretesa creditoria nei confronti di;
P_
- tale giudizio ha però un oggetto diverso da quello di accertamento dell'obbligo del terzo introdotto dalla : quest'ultima fonda la propria domanda su di un presunto rapporto CP_1
debitorio della nei confronti della basato su fatture e certificati di P_ NT
pagamenti, mentre quella introdotta dalla nei confronti della è NT P_
una causa di risoluzione contrattuale per inadempimento, con richiesta di risarcimento del danno;
- l'assunto di parte attrice, secondo cui la avrebbe maturato, nei confronti NT
di , quanto meno un credito per un ammontare di euro 193.752,00, pari al 10% P_
del corrispettivo fatturato, per somme trattenute a garanzia, nonché di euro 141.067,82, a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti al 29/5/2012 (12° S.A.L.) ma non liquidati, è una mera prospettazione fondata sulla lettura dell'atto di citazione del giudizio contenzioso azionato dalla e della comparsa di costituzione e risposta di nel NT P_
medesimo giudizio, ma nessun documento inerente la detta pretesa di è NT
presente agli atti del presente giudizio, né argomenti di prova si possono trarre sul punto dal mancato adempimento, da parte della convenuta contumace all'ordine NT
di esibizione avente ad oggetto tutti i documenti giustificativi del suo credito posti a base del giudizio civile da essa intentato nei confronti della;
P_
- in definitiva, posto che nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo occorre fornire prova sia della sussistenza del rapporto obbligatorio nell'ambito del quale sarebbe sorta la
4 pretesa creditoria, sia della sussistenza della pretesa, sia ancora della consistenza economica del credito e posto che, invece, nel caso di specie nessun elemento è stato offerto se non le copie di un atto di citazione e di una comparsa di risposta del giudizio intentato dalla nei confronti della , la domanda di accertamento NT P_
dell'obbligo del terzo deve essere rigettata.
…
Con l'unico motivo di appello la sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto CP_1
conto:
- della pacifica sussistenza di un contratto di appalto tra ed P_ NT
- della pacifica esecuzione dei lavori da parte della costituiti da due NT
fabbricati, di cui uno (fabbricato A/2) ultimato nell'ottobre 2011 ed un altro (fabbricato A/1) in fase di ultimazione, come si ricava dalla comparsa di costituzione della stessa P_
nel giudizio R.G. 3114/2013;
- della pacifica esistenza di somme da trattenute a titolo di garanzia sugli importi P_
da versare per i lavori contabilizzati per un totale di euro 183.752,00, pari al 10% dell'importo fatturato, come si ricava dalla comparsa di costituzione della stessa P_
nel giudizio R.G. 3114/2013 e dall'atto di citazione della nel medesimo NT
giudizio; in particolare, la nel suo atto di citazione per il giudizio R.G. NT
3114/2013, ha indicato tutti i certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori, con il trattenimento del 10% da parte di a titolo di garanzia;
ed è stata la stessa P_
che, nella sua comparsa di costituzione, ha evidenziato che le dette somme P_
erano state trattenute a titolo di garanzia fino all'esecuzione del collaudo, come da contratto: tuttavia, il fabbricato denominato A/2 era stato ultimato nell'ottobre 2011, come ammesso sempre dalla stessa nella comparsa di costituzione nel giudizio R.G. P_
3114/2013, per cui da tale data erano decorsi i termini di decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c., né ha dimostrato la sussistenza di vizi o difetti dell'opera; P_
- del mancato pagamento dei lavori eseguiti dopo l pari ad euro 141.067,82, Parte_1
come si ricava dall'atto di citazione di nel giudizio R.G. 3114/2013; in NT
proposito la non ha dimostrato di aver pagato la detta somma, né ha dimostrato P_
l'insussistenza del credito.
5 Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto trarre elementi di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c. dall'inottemperanza, da parte della convenuta all'ordine di esibizione NT
avente ad oggetto tutti i documenti giustificativi del suo credito posti a base del giudizio civile da essa intentato nei confronti della . P_
Infine, del tutto irragionevolmente il primo giudice avrebbe respinto le ulteriori richieste da essa appellante avanzate in primo grado, e cioè quella di riunione del presente giudizio con quello intentato dalla nei confronti della nonché le richieste di NT P_
prova consistenti:
- nell'interrogatorio formale del legale rappresentante della sulla seguente NT
circostanza: “Vero che la alla data del 5/12/2012 (data di notifica del NT
pignoramento) era creditrice della della somma di Euro 193.966,00, per Controparte_2
lavori edili eseguiti in favore di presso il cantiere di Casapulla, in virtù del P_
contratto di appalto del dicembre 2010”;
- nella escussione testimoniale del direttore dei lavori sulla medesima circostanza;
- nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare l'ammontare del credito maturato alla data del 5.12.2012.
…
Il motivo è infondato.
Fatto salvo quanto si dirà sulle prove espletate e su quelle richieste ma non espletate nel presente processo, non ha alcun fondamento la pretesa di parte appellante di rinvenire negli atti di parte del processo n° 3114/2013 (intentato dalla nei confronti NT
della ) la prova dell'esistenza dei crediti della nei confronti della P_ NT
(in particolare per quanto riguarda le somme da trattenute a titolo di P_ P_
garanzia sugli importi da versare per i lavori contabilizzati per un totale di euro 183.752,00
nonché per quanto riguarda la somma di euro 141.067,82 asseritamente dovuta per il pagamento dei lavori eseguiti dopo l' . Parte_1
Ed invero, premesso che è a dir poco ovvio che tale prova non possa essere rinvenuta nelle asserzioni pro domo sua contenute nell'atto di citazione della (anche NT
se parte appellante sembra di ritenere il contrario, visto che nel presente atto di appello richiama spesso e volentieri tale atto di citazione a fondamento delle sue tesi), bisogna al
6 più verificare se la comparsa di costituzione e risposta in quel giudizio depositata dalla contenga delle ammissioni in proposito. P_
In realtà nessuna ammissione è contenuta in detta comparsa: al contrario, per quanto riguarda le somme trattenute a titolo di garanzia, la sostiene che, ai sensi dell'art. P_
22 del contratto, le dette somme andavano restituite solo dopo l'effettuazione del collaudo, che non era stato ancora effettuato, e che, per quanto riguarda i lavori contabilizzati nel 12°
SAL, il direttore dei lavori non aveva approvato quest'ultimo, essendo stati contabilizzati anche lavori non ultimati.
Ha quindi perfettamente ragione il primo giudice allorquando osserva che il presunto credito vantato da nel giudizio n° 3114/2013 è stato in quello stesso giudizio NT
contestato dalla e che nessun documento inerente la pretesa della P_ [...]
è stato riversato nel presente giudizio. CP_4
Sostiene l'appellante che la non avrebbe più titolo per trattenere le somme in P_
garanzia, atteso che sarebbero decorsi i termini di decadenza e di prescrizione per denunciare i vizi delle opere: ma visto che contesta (negli atti del giudizio n° P_
3114/2013, invocati dall'odierna appellante per fondare il suo diritto) che il collaudo sia stato effettuato, e visto che l'odierna appellante non ha nel presente giudizio dimostrato il contrario, non si comprende sulla base di che cosa l'appellante afferma che i detti termini sarebbero decorsi.
Sostiene, ancora, l'appellante che la non ha dimostrato di aver pagato la somma P_
di euro 141.067,82, né ha dimostrato l'insussistenza del detto credito: ma, ribadito che nel giudizio n° 3114/2013 la ha sostenuto che il direttore dei lavori non ha approvato P_
il 12° SAL, essendo stati contabilizzati anche lavori non ultimati, va ricordato che in un contratto a prestazioni corrispettive è la parte che chiede il pagamento del corrispettivo previsto per la sua prestazione che deve dimostrare di averla eseguita in quanto, salvo che sia previsto un pagamento anticipato, è solo l'esecuzione della prestazione a suo carico che fa sorgere l'obbligo per la controparte di pagare il corrispettivo (cfr. Cass., sez. 2, n°
250 del 10/01/1981: “A norma dell'art 2697 cod civ ciascuna delle parti ha l'onere di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo
favore. Pertanto, mentre chi vuol conseguire il corrispettivo dovutogli per una prestazione
d'opera deve dimostrare l'avvenuta - esecuzione dell'opera commessagli, invece, il
7 committente che, ammettendo l'esecuzione dell'opera, voglia avvalersi di un criterio
preferenziale di determinazione del corrispettivo a lui più favorevole - quale una intervenuta
convenzione con il prestatore d'opera deve provare la esistenza e il contenuto di detta convenzione”; cfr., ancora, Cass., sez. 2, n° 3520 del 12/07/1978: “Il contraente che chiede in giudizio l'adempimento o la risoluzione di un contratto con prestazioni corrispettive ha
l'onere di provare non soltanto l'avvenuta conclusione del contratto, ma anche
l'adempimento della propria prestazione”).
Pertanto, sarebbe stato onere della o, per essa, dell'odierna appellante NT
(nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo spetta al creditore l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo;
cfr. tra le tante, Cass., sezione lavoro, n°
23324 del 18/11/2010) dimostrare l'avvenuta esecuzione dei lavori per i quali si pretende il pagamento.
E venendo, per l'appunto, all'attività probatoria esperita o richiesta nel presente giudizio,
l'appellante pretende che argomenti di prova a sostegno dell'esistenza dei crediti della
[...]
nei confronti della vengano tratti dall'inottemperanza, da parte della CP_4 P_
detta all'ordine di esibizione ad essa rivolto nel presente giudizio, avente NT
ad oggetto tutti i documenti giustificativi del suo credito posti a base del giudizio civile da essa intentato nei confronti della . P_
Sennonché è appena il caso di sottolineare che dall'ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 c.p.c. il giudice può desumere argomenti di prova solo in pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato, non certo a suo favore (cfr. Cass., sez. 3, n° 188 del 12/01/1996: “Dall'ingiustificata inottemperanza
all'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 cod.proc.civ, il giudice può desumere
argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 stesso codice, in pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato, anche ai fini della quantificazione equitativa del danno”), mentre nel caso di specie parte appellante vorrebbe conseguire il singolare effetto che dalla omessa esibizione dei documenti giustificativi del suo credito da parte della si NT
dovrebbe trarre l'argomento di prova (favorevole proprio alla oltre che NT
indirettamente all'appellante) dell'esistenza del credito stesso !
L'appellante si duole, poi, che il primo giudice non abbia ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della sulla seguente circostanza: “Vero che la NT
8 alla data del 5/12/2012 (data di notifica del pignoramento) era creditrice NT
della della somma di Euro 193.966,00, per lavori edili eseguiti in favore di Controparte_2
presso il cantiere di Casapulla, in virtù del contratto di appalto del dicembre P_
2010”.
Neanche tale richiesta merita un particolare commento: l'appellante dimentica che l'interrogatorio formale, a norma dell'art. 228 c.p.c., deve mirare a provocare una confessione, la quale a sua volta, a norma dell'art. 2730 c.c., è “la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”; al contrario, nel caso di specie, con l'interrogatorio formale si vorrebbe che il legale rappresentante della dichiari fatti a sé favorevoli, e cioè l'esistenza di un credito della NT [...]
nei confronti della CP_4 P_
Riguardo alle altre richieste di prova (escussione testimoniale sulla medesima circostanza della sussistenza del credito della nei confronti della per euro NT P_
193.966,00; espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare l'ammontare del credito maturato alla data del 5.12.2012) è sufficiente ribadire quanto già osservato dal primo giudice, e per nulla confutato nell'atto di appello con adeguate argomentazioni: e cioè che si tratta di prova testimoniale formulata con riguardo ad un capo di prova generico, che riproduce l'assunto della tesi attorea, e cioè la debenza della somma di euro 193.966,00 in favore della e che la CTU, che essa si palesa NT
meramente esplorativa.
Quanto, infine, alla mancata riunione del presente giudizio a quello più volte invocato n°
3114/2013 (mancata riunione giustificata dal primo giudice con la circostanza che trattasi di giudizi solo parzialmente sovrapponibili, avendo quello n° 3114/13, instaurato dalla
[...]
nei confronti della , ad oggetto una richiesta di risoluzione del CP_4 P_
contratto per inadempimento contrattuale, con conseguente richiesta di risarcimento del danno), va ricordato il principio che gli artt. 273 e 274 c.p.c. contengono una disposizione di natura ordinatoria, sicché l'inosservanza dell'obbligo di disporre la riunione dei procedimenti non comporta la nullità del giudizio e della sentenza che abbia concluso uno dei procedimenti stessi (cfr. Cass., sez. 3, n° 13001 del 31/05/2006; Cass., sez. 3, n°
9 A tal ultimo proposito per completezza va aggiunto che solo dopo la rimessione della causa in decisione, in pendenza dei termini ex art. 190 c.p.c., l'appellante ha prodotto la copia della sentenza che ha deciso il detto giudizio n° 3114/2013 (per stessa dichiarazione dell'appellante emessa nel giugno 2013, e quindi ben un anno e mezzo prima dell'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del presente giudizio): trattasi, quindi, di documento tardivamente prodotto, sul quale non si è creata alcuna forma di contraddittorio e che non può, quindi essere preso in considerazione;
peraltro di tale sentenza (che ha solo parzialmente riconosciuto le pretese creditorie della nei confronti di NT
) non è stato documentato il passaggio in giudicato. P_
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 12 per il grado di appello per lo scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità del preteso credito oggetto dell'accertamento).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellata costituita e con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi Controparte_2
antistatari, della somma di euro 7.400,00 per onorari (fase di studio: euro 2.200,00; fase introduttiva: euro 1.400,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.800,00),
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.,
nella misura di legge.
10 Nulla a provvedere, invece, per le spese nei confronti dell'altra parte rimasta contumace.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 459/2018, pubblicata Controparte_1
in data 5.2.2028 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_2
e con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 7.400,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19693 del 17/07/2008; Cass., sez. 5, n° 35134 del 18/11/2021).
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3960/2018 R.G., avente ad oggetto
“opposizione all'esecuzione”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
9.10.2024, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tufariello (C.F.: ), CodiceFiscale_1
- appellante-
e
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariorosario Romaniello (C.F.:
) ed (C.F.: ) C.F._2 Controparte_3 C.F._3
-appellata-
nonché
- (P.I.: ), in persona del NT P.IVA_3
curatore
1 -appellata contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Controparte_1
esponeva:
- di essere creditrice della della somma di euro 129.311,13, in forza di NT
decreto ingiuntivo divenuto esecutivo;
- di avere quindi sottoposto a pignoramento tutte le somme di denaro dovute alla
[...]
dalla fino a concorrenza della somma di euro 193.966,00, pari CP_4 Controparte_2
all'importo precettato maggiorato del 50%;
- che, con dichiarazione ex art. 547 c.p.c., la aveva dichiarato di non avere, alla P_
data del 10.1.2013, alcun debito nei confronti della NT
- che tale dichiarazione non era veritiera, atteso che, con contratto di appalto stipulato nel dicembre 2010, la aveva commissionato alla la realizzazione di P_ NT
un complesso di appartamenti in Casapulla e che la con atto di citazione NT
notificato nel giugno 2013, aveva chiesto la condanna della committente al P_
pagamento della somma di euro 2.028.000, sulla base di certificati di pagamento e/o fatture,
incardinando il relativo giudizio dinanzi al Tribunale sammaritano.
Sulla base di tali premesse la conveniva in giudizio la e la CP_1 NT
per sentire accertata, ai sensi degli artt. 547 e 548 c.p.c., la sussistenza, alla data P_
di notifica dell'atto di pignoramento (5.12.2013) e fino alla data della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dell'obbligo del terzo al pagamento di una somma di denaro pari P_
all'importo precettato a favore della debitrice esecutata . NT
Costituitasi in giudizio la terzo presunto debitor debitoris, e rimasta invece Controparte_2
contumace la debitrice esecutata il Tribunale di Santa Maria Capua NT
Vetere, con sentenza n° 459/2018, pubblicata in data 5.2.2018, rigettava la domanda.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la deducendo un unico, ma Controparte_1
articolato, motivo ed avanzando le seguenti conclusioni:
“
1. In riforma della sentenza n. 459-2018 del Tribunale di S. Maria C.V., dichiarare sussistente, alla data di notifica dell'atto di pignoramento (5.12.2012) l'obbligo del terzo in persona del suo legale rapp.te p.t., nei confronti del debitore esecutato, Controparte_2
[... fino alla concorrenza della somma di Euro 193.966,00 pari all'importo Controparte_5
precettato maggiorato del 50%.
2. Condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Casapulla, Controparte_2
alla Via Nazionale Appia n. 5 al pagamento delle spese e competenze legali, oltre I.V.A. e
C.P.A., al pagamento delle spese e competenze del doppio grado.
3. Fissare il termine per la riassunzione del procedimento esecutivo”.
…
Come in primo grado, si è costituita in giudizio la sola chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'atto di appello, mentre è rimasta contumace la NT
Successivamente, con ordinanza datata 5.5.2021, questa Corte ha dichiarato interrotto il giudizio per il fallimento dell'appellata NT
In data 26.7.2021 è stato depositato dall'appellante il ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del processo.
A seguito della notificazione del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza si è nuovamente costituita in giudizio la sola appellata
[...]
mentre non si è costituita in giudizio la curatela, per cui ne è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 303 comma 4 c.p.c.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
9.10.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata , il P_
sopravvenuto fallimento dell'altra appellata, la debitrice (nei confronti dell' appellante)
[...]
(presunta creditrice nei confronti della , terzo pignorato), pur NT P_
determinando, a norma dell'art. 51 della legge fallimentare, l'improcedibilità del processo esecutivo sospeso, non comporta invece l'improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (cfr. Cass., sez. 3, n° 272 del 12/01/2021); e ciò a differenza del
3 fallimento del terzo pignorato, che comporta invece l'improcedibilità del giudizio di accertamento, spettando in via esclusiva agli organi della procedura concorsuale l'accertamento di crediti nei confronti del fallito (cfr. Cass., sez. 3, n° 16048 del 07/06/2023).
…
Passando al merito della controversia, le argomentazioni con le quali il primo giudice ha rigettato la domanda di parte attrice possono riassumersi, nei loro snodi principali, nel modo che segue:
- è incontestato che vi sia un rapporto contrattuale di appalto tra la , in qualità di P_
committente, e la in qualità di appaltatrice;
NT
- rispetto a tale rapporto contrattuale la ha introdotto un giudizio dinanzi al NT
medesimo Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il n° 3114/2013, per il riconoscimento di una sua pretesa creditoria nei confronti di;
P_
- tale giudizio ha però un oggetto diverso da quello di accertamento dell'obbligo del terzo introdotto dalla : quest'ultima fonda la propria domanda su di un presunto rapporto CP_1
debitorio della nei confronti della basato su fatture e certificati di P_ NT
pagamenti, mentre quella introdotta dalla nei confronti della è NT P_
una causa di risoluzione contrattuale per inadempimento, con richiesta di risarcimento del danno;
- l'assunto di parte attrice, secondo cui la avrebbe maturato, nei confronti NT
di , quanto meno un credito per un ammontare di euro 193.752,00, pari al 10% P_
del corrispettivo fatturato, per somme trattenute a garanzia, nonché di euro 141.067,82, a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti al 29/5/2012 (12° S.A.L.) ma non liquidati, è una mera prospettazione fondata sulla lettura dell'atto di citazione del giudizio contenzioso azionato dalla e della comparsa di costituzione e risposta di nel NT P_
medesimo giudizio, ma nessun documento inerente la detta pretesa di è NT
presente agli atti del presente giudizio, né argomenti di prova si possono trarre sul punto dal mancato adempimento, da parte della convenuta contumace all'ordine NT
di esibizione avente ad oggetto tutti i documenti giustificativi del suo credito posti a base del giudizio civile da essa intentato nei confronti della;
P_
- in definitiva, posto che nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo occorre fornire prova sia della sussistenza del rapporto obbligatorio nell'ambito del quale sarebbe sorta la
4 pretesa creditoria, sia della sussistenza della pretesa, sia ancora della consistenza economica del credito e posto che, invece, nel caso di specie nessun elemento è stato offerto se non le copie di un atto di citazione e di una comparsa di risposta del giudizio intentato dalla nei confronti della , la domanda di accertamento NT P_
dell'obbligo del terzo deve essere rigettata.
…
Con l'unico motivo di appello la sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto CP_1
conto:
- della pacifica sussistenza di un contratto di appalto tra ed P_ NT
- della pacifica esecuzione dei lavori da parte della costituiti da due NT
fabbricati, di cui uno (fabbricato A/2) ultimato nell'ottobre 2011 ed un altro (fabbricato A/1) in fase di ultimazione, come si ricava dalla comparsa di costituzione della stessa P_
nel giudizio R.G. 3114/2013;
- della pacifica esistenza di somme da trattenute a titolo di garanzia sugli importi P_
da versare per i lavori contabilizzati per un totale di euro 183.752,00, pari al 10% dell'importo fatturato, come si ricava dalla comparsa di costituzione della stessa P_
nel giudizio R.G. 3114/2013 e dall'atto di citazione della nel medesimo NT
giudizio; in particolare, la nel suo atto di citazione per il giudizio R.G. NT
3114/2013, ha indicato tutti i certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori, con il trattenimento del 10% da parte di a titolo di garanzia;
ed è stata la stessa P_
che, nella sua comparsa di costituzione, ha evidenziato che le dette somme P_
erano state trattenute a titolo di garanzia fino all'esecuzione del collaudo, come da contratto: tuttavia, il fabbricato denominato A/2 era stato ultimato nell'ottobre 2011, come ammesso sempre dalla stessa nella comparsa di costituzione nel giudizio R.G. P_
3114/2013, per cui da tale data erano decorsi i termini di decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c., né ha dimostrato la sussistenza di vizi o difetti dell'opera; P_
- del mancato pagamento dei lavori eseguiti dopo l pari ad euro 141.067,82, Parte_1
come si ricava dall'atto di citazione di nel giudizio R.G. 3114/2013; in NT
proposito la non ha dimostrato di aver pagato la detta somma, né ha dimostrato P_
l'insussistenza del credito.
5 Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto trarre elementi di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c. dall'inottemperanza, da parte della convenuta all'ordine di esibizione NT
avente ad oggetto tutti i documenti giustificativi del suo credito posti a base del giudizio civile da essa intentato nei confronti della . P_
Infine, del tutto irragionevolmente il primo giudice avrebbe respinto le ulteriori richieste da essa appellante avanzate in primo grado, e cioè quella di riunione del presente giudizio con quello intentato dalla nei confronti della nonché le richieste di NT P_
prova consistenti:
- nell'interrogatorio formale del legale rappresentante della sulla seguente NT
circostanza: “Vero che la alla data del 5/12/2012 (data di notifica del NT
pignoramento) era creditrice della della somma di Euro 193.966,00, per Controparte_2
lavori edili eseguiti in favore di presso il cantiere di Casapulla, in virtù del P_
contratto di appalto del dicembre 2010”;
- nella escussione testimoniale del direttore dei lavori sulla medesima circostanza;
- nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare l'ammontare del credito maturato alla data del 5.12.2012.
…
Il motivo è infondato.
Fatto salvo quanto si dirà sulle prove espletate e su quelle richieste ma non espletate nel presente processo, non ha alcun fondamento la pretesa di parte appellante di rinvenire negli atti di parte del processo n° 3114/2013 (intentato dalla nei confronti NT
della ) la prova dell'esistenza dei crediti della nei confronti della P_ NT
(in particolare per quanto riguarda le somme da trattenute a titolo di P_ P_
garanzia sugli importi da versare per i lavori contabilizzati per un totale di euro 183.752,00
nonché per quanto riguarda la somma di euro 141.067,82 asseritamente dovuta per il pagamento dei lavori eseguiti dopo l' . Parte_1
Ed invero, premesso che è a dir poco ovvio che tale prova non possa essere rinvenuta nelle asserzioni pro domo sua contenute nell'atto di citazione della (anche NT
se parte appellante sembra di ritenere il contrario, visto che nel presente atto di appello richiama spesso e volentieri tale atto di citazione a fondamento delle sue tesi), bisogna al
6 più verificare se la comparsa di costituzione e risposta in quel giudizio depositata dalla contenga delle ammissioni in proposito. P_
In realtà nessuna ammissione è contenuta in detta comparsa: al contrario, per quanto riguarda le somme trattenute a titolo di garanzia, la sostiene che, ai sensi dell'art. P_
22 del contratto, le dette somme andavano restituite solo dopo l'effettuazione del collaudo, che non era stato ancora effettuato, e che, per quanto riguarda i lavori contabilizzati nel 12°
SAL, il direttore dei lavori non aveva approvato quest'ultimo, essendo stati contabilizzati anche lavori non ultimati.
Ha quindi perfettamente ragione il primo giudice allorquando osserva che il presunto credito vantato da nel giudizio n° 3114/2013 è stato in quello stesso giudizio NT
contestato dalla e che nessun documento inerente la pretesa della P_ [...]
è stato riversato nel presente giudizio. CP_4
Sostiene l'appellante che la non avrebbe più titolo per trattenere le somme in P_
garanzia, atteso che sarebbero decorsi i termini di decadenza e di prescrizione per denunciare i vizi delle opere: ma visto che contesta (negli atti del giudizio n° P_
3114/2013, invocati dall'odierna appellante per fondare il suo diritto) che il collaudo sia stato effettuato, e visto che l'odierna appellante non ha nel presente giudizio dimostrato il contrario, non si comprende sulla base di che cosa l'appellante afferma che i detti termini sarebbero decorsi.
Sostiene, ancora, l'appellante che la non ha dimostrato di aver pagato la somma P_
di euro 141.067,82, né ha dimostrato l'insussistenza del detto credito: ma, ribadito che nel giudizio n° 3114/2013 la ha sostenuto che il direttore dei lavori non ha approvato P_
il 12° SAL, essendo stati contabilizzati anche lavori non ultimati, va ricordato che in un contratto a prestazioni corrispettive è la parte che chiede il pagamento del corrispettivo previsto per la sua prestazione che deve dimostrare di averla eseguita in quanto, salvo che sia previsto un pagamento anticipato, è solo l'esecuzione della prestazione a suo carico che fa sorgere l'obbligo per la controparte di pagare il corrispettivo (cfr. Cass., sez. 2, n°
250 del 10/01/1981: “A norma dell'art 2697 cod civ ciascuna delle parti ha l'onere di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo
favore. Pertanto, mentre chi vuol conseguire il corrispettivo dovutogli per una prestazione
d'opera deve dimostrare l'avvenuta - esecuzione dell'opera commessagli, invece, il
7 committente che, ammettendo l'esecuzione dell'opera, voglia avvalersi di un criterio
preferenziale di determinazione del corrispettivo a lui più favorevole - quale una intervenuta
convenzione con il prestatore d'opera deve provare la esistenza e il contenuto di detta convenzione”; cfr., ancora, Cass., sez. 2, n° 3520 del 12/07/1978: “Il contraente che chiede in giudizio l'adempimento o la risoluzione di un contratto con prestazioni corrispettive ha
l'onere di provare non soltanto l'avvenuta conclusione del contratto, ma anche
l'adempimento della propria prestazione”).
Pertanto, sarebbe stato onere della o, per essa, dell'odierna appellante NT
(nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo spetta al creditore l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo;
cfr. tra le tante, Cass., sezione lavoro, n°
23324 del 18/11/2010) dimostrare l'avvenuta esecuzione dei lavori per i quali si pretende il pagamento.
E venendo, per l'appunto, all'attività probatoria esperita o richiesta nel presente giudizio,
l'appellante pretende che argomenti di prova a sostegno dell'esistenza dei crediti della
[...]
nei confronti della vengano tratti dall'inottemperanza, da parte della CP_4 P_
detta all'ordine di esibizione ad essa rivolto nel presente giudizio, avente NT
ad oggetto tutti i documenti giustificativi del suo credito posti a base del giudizio civile da essa intentato nei confronti della . P_
Sennonché è appena il caso di sottolineare che dall'ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 c.p.c. il giudice può desumere argomenti di prova solo in pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato, non certo a suo favore (cfr. Cass., sez. 3, n° 188 del 12/01/1996: “Dall'ingiustificata inottemperanza
all'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 cod.proc.civ, il giudice può desumere
argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 stesso codice, in pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato, anche ai fini della quantificazione equitativa del danno”), mentre nel caso di specie parte appellante vorrebbe conseguire il singolare effetto che dalla omessa esibizione dei documenti giustificativi del suo credito da parte della si NT
dovrebbe trarre l'argomento di prova (favorevole proprio alla oltre che NT
indirettamente all'appellante) dell'esistenza del credito stesso !
L'appellante si duole, poi, che il primo giudice non abbia ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della sulla seguente circostanza: “Vero che la NT
8 alla data del 5/12/2012 (data di notifica del pignoramento) era creditrice NT
della della somma di Euro 193.966,00, per lavori edili eseguiti in favore di Controparte_2
presso il cantiere di Casapulla, in virtù del contratto di appalto del dicembre P_
2010”.
Neanche tale richiesta merita un particolare commento: l'appellante dimentica che l'interrogatorio formale, a norma dell'art. 228 c.p.c., deve mirare a provocare una confessione, la quale a sua volta, a norma dell'art. 2730 c.c., è “la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”; al contrario, nel caso di specie, con l'interrogatorio formale si vorrebbe che il legale rappresentante della dichiari fatti a sé favorevoli, e cioè l'esistenza di un credito della NT [...]
nei confronti della CP_4 P_
Riguardo alle altre richieste di prova (escussione testimoniale sulla medesima circostanza della sussistenza del credito della nei confronti della per euro NT P_
193.966,00; espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare l'ammontare del credito maturato alla data del 5.12.2012) è sufficiente ribadire quanto già osservato dal primo giudice, e per nulla confutato nell'atto di appello con adeguate argomentazioni: e cioè che si tratta di prova testimoniale formulata con riguardo ad un capo di prova generico, che riproduce l'assunto della tesi attorea, e cioè la debenza della somma di euro 193.966,00 in favore della e che la CTU, che essa si palesa NT
meramente esplorativa.
Quanto, infine, alla mancata riunione del presente giudizio a quello più volte invocato n°
3114/2013 (mancata riunione giustificata dal primo giudice con la circostanza che trattasi di giudizi solo parzialmente sovrapponibili, avendo quello n° 3114/13, instaurato dalla
[...]
nei confronti della , ad oggetto una richiesta di risoluzione del CP_4 P_
contratto per inadempimento contrattuale, con conseguente richiesta di risarcimento del danno), va ricordato il principio che gli artt. 273 e 274 c.p.c. contengono una disposizione di natura ordinatoria, sicché l'inosservanza dell'obbligo di disporre la riunione dei procedimenti non comporta la nullità del giudizio e della sentenza che abbia concluso uno dei procedimenti stessi (cfr. Cass., sez. 3, n° 13001 del 31/05/2006; Cass., sez. 3, n°
9 A tal ultimo proposito per completezza va aggiunto che solo dopo la rimessione della causa in decisione, in pendenza dei termini ex art. 190 c.p.c., l'appellante ha prodotto la copia della sentenza che ha deciso il detto giudizio n° 3114/2013 (per stessa dichiarazione dell'appellante emessa nel giugno 2013, e quindi ben un anno e mezzo prima dell'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del presente giudizio): trattasi, quindi, di documento tardivamente prodotto, sul quale non si è creata alcuna forma di contraddittorio e che non può, quindi essere preso in considerazione;
peraltro di tale sentenza (che ha solo parzialmente riconosciuto le pretese creditorie della nei confronti di NT
) non è stato documentato il passaggio in giudicato. P_
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 12 per il grado di appello per lo scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità del preteso credito oggetto dell'accertamento).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellata costituita e con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi Controparte_2
antistatari, della somma di euro 7.400,00 per onorari (fase di studio: euro 2.200,00; fase introduttiva: euro 1.400,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.800,00),
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.,
nella misura di legge.
10 Nulla a provvedere, invece, per le spese nei confronti dell'altra parte rimasta contumace.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 459/2018, pubblicata Controparte_1
in data 5.2.2028 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_2
e con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 7.400,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19693 del 17/07/2008; Cass., sez. 5, n° 35134 del 18/11/2021).