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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/10/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 284/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 28/10/2025, davanti al giudice monocratico dott. LE LI sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Sedrani, e, per parte resistente, l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
LE LI
R.G. 284/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. LE LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 284/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Alessandra Sedrani e Manuela Tortora, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 17 giugno 2025, la ricorrente, titolare dell'Ape sociale con decorrenza 01.11.2024 a seguito di domanda del 28.10.2024, ha agito CP_ in giudizio nei confronti dell' chiedendo di accertare il suo diritto a percepire la prestazione dal 01.08.2024, a fronte della precedente domanda presentata il 31.07.2024, con conseguente condanna dell a versarle la somma di euro CP_1
4.277,58 a titolo di ratei dei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024. A sostegno della sua pretesa, ha premesso d'essere stata destinataria di CP_2 per 711 giorni a partire dall'08.08.2022. Atteso che quest'ultima prestazione si calcola a “giorni”, ha dedotto che il 31.07.2024, quando ha presentato la domanda di Ape sociale, l'indennità di disoccupazione era già cessata, onde la mancanza di profili ostativi all'accoglimento della domanda. CP_
2. L' si è costituito in giudizio sostenendo che, invece, alla data della domanda del 31.07.2024, la non fosse ancora conclusa, sicché ha chiesto il CP_2 rigetto del ricorso.
3. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 4. Premesso che non è in discussione che la ricorrente goda attualmente di tutti i presupposti per il riconoscimento dell'Ape sociale, l'unica questione controversa attiene alla sussistenza di quei presupposti già al momento della domanda del 31.07.2024. In particolare, è d'interesse quanto disposto dall'art. 1, co. 179, legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. 1, co. 97, legge n. 234 del 2021, secondo cui il riconoscimento dell'Ape sociale postula lo stato di disoccupazione dell'interessato e la conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione di cui abbia eventualmente beneficiato. La questione controversa s'incentra dunque sulle modalità di calcolo dei CP_ giorni di fruizione della Naspi, che l' ha pacificamente riconosciuto alla ricorrente per 711 giorni dall'08.08.2022 [cfr. doc. 8 ricorrente], onde comprendere se la prestazione, alla data del 31.07.2024, fosse già cessata o meno. La lo sostiene, affermando che la Naspi non si calcoli a mesi ma, come Pt_1 CP_ s'evince dall'atto dell' che l'ha ammessa al beneficio, a giorni (nella fattispecie 711 dall'08.08.2022). Secondo costei, la prestazione si sarebbe esaurita il 30.07.2024 [cfr. p. 4 ricorso]. CP_ L' ha invece negato che la prestazione si fosse già esaurita. Rispetto alle modalità con cui conteggia la durata della Naspi, l' , in CP_1 verità, non ha fornito chiarimenti, né documentato alcunché. Nondimeno, sulla base del prospetto dei ratei liquidati, può ricostruirsi ex post il modus procedendi dell'Ente [cfr. doc. 7 ricorrente]. Infatti, analizzando attentamente il prospetto, CP_ s'evince che l individua la durata della prestazione considerando 30 giorni per tutti i mesi – a prescindere che essi abbiano 30 o 31 giorni -, salvo che per il mese di febbraio, considerato ordinariamente di 28 giorni e di 29 nel caso di anno bisestile (così è stato, infatti, per l'anno 2024). La conferma in tal senso di ottiene sommando i singoli giorni presenti, in corrispondenza di ciascun mese, nel prospetto: la loro addizione conduce esattamente ai giorni iniziali, pari a 711. Chiarito questo aspetto, va allora escluso che i calcoli proposti dalla ricorrente siano corretti. Infatti, se si dovesse procedere nel senso prospettato dalla ricorrente, ossia aggiungendo 711 giorni a partire dall'08.08.2022, la CP_2 si sarebbe dovuta concludere il 19.07.20241. Tuttavia, è plastico che l'ultimo rateo erogatole copra il periodo dal 01.07 al 31.07. Questo emerge sia dal predetto prospetto depositato dalla ricorrente – documento da lei perfettamente CP_ conosciuto perché a sua disposizione -, che dal riepilogo proveniente dall' CP_
[cfr. docc. 7 ricorrente e 1 . CP_ Il calcolo dell' del tutto convenzionale, finisce, peraltro, per risultare in quale modo favorevole all'interessata, che grazie a questo sistema s'è vista riconoscere la prestazione non fino al 19.07, ma fino al 31.07. Se tuttavia quest'ultima data coincide con l'ultimo giorno di godimento della deve concludersi nel senso al momento della domanda amministrativa del CP_2
31.07, con cui la ricorrente ha chiesto l'accesso all'Ape sociale, non ricorressero tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza. CP_ La condotta dell' è dunque del tutto corretta.
4.1. Non si trascura il fatto che, opinando in questi termini, la ricorrente finisca per vedersi preclusa la possibilità di passare da una prestazione all'altra senza soluzione di continuità. Fissata la scadenza della Naspi nell'ultimo giorno del mese, non restava infatti alternativa alla formulazione di una diversa domanda il primo giorno del mese successivo (01.08), con erogazione della nuova prestazione a partire dal mese ancora seguente (01.09). Tuttavia, è da ritenersi che l'interesse della persona così frustrato sia un interesse di mero fatto, che non trova riscontro nel dettato normativo, anche perché il legislatore, sebbene abbia eliminato, rispetto all'Ape sociale, il requisito originario della conclusione del trattamento di disoccupazione da almeno tre mesi, non ha comunque eliminato la cesura temporale che deve sussistere tra la qualora goduta, e l'Ape sociale, con ciò confermando che né la lettera della CP_2 norma, né la sua ratio, depongono nel senso di garantire all'interessato una perfetta continuità tra le due prestazioni. L'assenza di questa perfetta continuità, nella fattispecie, deriva da un fatto contingente, implicato dall'abbinamento tra i giorni di riconoscimento della Naspi e le generali modalità di calcolo della durata di essa, senza che da ciò possano identificarsi censurabili profili d'irragionevolezza né nella disciplina CP_ normativa, né nel modo in cui l' ne ha dato applicazione. Del resto, per superare questo “pregiudizio di fatto”, e accogliere la tesi della ricorrente, si dovrebbe sostenere - argomentando con forzature ex artt. 1324 e CP_ 1367 c.c. – che l' avrebbe dovuto “congelare” la precoce richiesta di Pt_1 del 31.07 e valutarla – o fingere che essa fosse stata presentata - il 01.08. Questa soluzione interpretativa va però scartata tanto perché implica un indebito aggiramento del dato normativo, quanto perché imporre all'Ente un tale modus procedendi finirebbe non solo per alimentare condotte arbitrarie, che la stretta osservanza della legge consente di evitare, ma anche per suggerire all
[...]
un assetto organizzativo inesigibile e – esso sì – irragionevole. CP_3
* 5. L'estrema peculiarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
LE LI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E non il 30.07, data indicata in ricorso e, a sommesso avviso dello scrivente, inspiegabilmente individuata.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 28/10/2025, davanti al giudice monocratico dott. LE LI sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Sedrani, e, per parte resistente, l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
LE LI
R.G. 284/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. LE LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 284/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Alessandra Sedrani e Manuela Tortora, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 17 giugno 2025, la ricorrente, titolare dell'Ape sociale con decorrenza 01.11.2024 a seguito di domanda del 28.10.2024, ha agito CP_ in giudizio nei confronti dell' chiedendo di accertare il suo diritto a percepire la prestazione dal 01.08.2024, a fronte della precedente domanda presentata il 31.07.2024, con conseguente condanna dell a versarle la somma di euro CP_1
4.277,58 a titolo di ratei dei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024. A sostegno della sua pretesa, ha premesso d'essere stata destinataria di CP_2 per 711 giorni a partire dall'08.08.2022. Atteso che quest'ultima prestazione si calcola a “giorni”, ha dedotto che il 31.07.2024, quando ha presentato la domanda di Ape sociale, l'indennità di disoccupazione era già cessata, onde la mancanza di profili ostativi all'accoglimento della domanda. CP_
2. L' si è costituito in giudizio sostenendo che, invece, alla data della domanda del 31.07.2024, la non fosse ancora conclusa, sicché ha chiesto il CP_2 rigetto del ricorso.
3. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 4. Premesso che non è in discussione che la ricorrente goda attualmente di tutti i presupposti per il riconoscimento dell'Ape sociale, l'unica questione controversa attiene alla sussistenza di quei presupposti già al momento della domanda del 31.07.2024. In particolare, è d'interesse quanto disposto dall'art. 1, co. 179, legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. 1, co. 97, legge n. 234 del 2021, secondo cui il riconoscimento dell'Ape sociale postula lo stato di disoccupazione dell'interessato e la conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione di cui abbia eventualmente beneficiato. La questione controversa s'incentra dunque sulle modalità di calcolo dei CP_ giorni di fruizione della Naspi, che l' ha pacificamente riconosciuto alla ricorrente per 711 giorni dall'08.08.2022 [cfr. doc. 8 ricorrente], onde comprendere se la prestazione, alla data del 31.07.2024, fosse già cessata o meno. La lo sostiene, affermando che la Naspi non si calcoli a mesi ma, come Pt_1 CP_ s'evince dall'atto dell' che l'ha ammessa al beneficio, a giorni (nella fattispecie 711 dall'08.08.2022). Secondo costei, la prestazione si sarebbe esaurita il 30.07.2024 [cfr. p. 4 ricorso]. CP_ L' ha invece negato che la prestazione si fosse già esaurita. Rispetto alle modalità con cui conteggia la durata della Naspi, l' , in CP_1 verità, non ha fornito chiarimenti, né documentato alcunché. Nondimeno, sulla base del prospetto dei ratei liquidati, può ricostruirsi ex post il modus procedendi dell'Ente [cfr. doc. 7 ricorrente]. Infatti, analizzando attentamente il prospetto, CP_ s'evince che l individua la durata della prestazione considerando 30 giorni per tutti i mesi – a prescindere che essi abbiano 30 o 31 giorni -, salvo che per il mese di febbraio, considerato ordinariamente di 28 giorni e di 29 nel caso di anno bisestile (così è stato, infatti, per l'anno 2024). La conferma in tal senso di ottiene sommando i singoli giorni presenti, in corrispondenza di ciascun mese, nel prospetto: la loro addizione conduce esattamente ai giorni iniziali, pari a 711. Chiarito questo aspetto, va allora escluso che i calcoli proposti dalla ricorrente siano corretti. Infatti, se si dovesse procedere nel senso prospettato dalla ricorrente, ossia aggiungendo 711 giorni a partire dall'08.08.2022, la CP_2 si sarebbe dovuta concludere il 19.07.20241. Tuttavia, è plastico che l'ultimo rateo erogatole copra il periodo dal 01.07 al 31.07. Questo emerge sia dal predetto prospetto depositato dalla ricorrente – documento da lei perfettamente CP_ conosciuto perché a sua disposizione -, che dal riepilogo proveniente dall' CP_
[cfr. docc. 7 ricorrente e 1 . CP_ Il calcolo dell' del tutto convenzionale, finisce, peraltro, per risultare in quale modo favorevole all'interessata, che grazie a questo sistema s'è vista riconoscere la prestazione non fino al 19.07, ma fino al 31.07. Se tuttavia quest'ultima data coincide con l'ultimo giorno di godimento della deve concludersi nel senso al momento della domanda amministrativa del CP_2
31.07, con cui la ricorrente ha chiesto l'accesso all'Ape sociale, non ricorressero tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza. CP_ La condotta dell' è dunque del tutto corretta.
4.1. Non si trascura il fatto che, opinando in questi termini, la ricorrente finisca per vedersi preclusa la possibilità di passare da una prestazione all'altra senza soluzione di continuità. Fissata la scadenza della Naspi nell'ultimo giorno del mese, non restava infatti alternativa alla formulazione di una diversa domanda il primo giorno del mese successivo (01.08), con erogazione della nuova prestazione a partire dal mese ancora seguente (01.09). Tuttavia, è da ritenersi che l'interesse della persona così frustrato sia un interesse di mero fatto, che non trova riscontro nel dettato normativo, anche perché il legislatore, sebbene abbia eliminato, rispetto all'Ape sociale, il requisito originario della conclusione del trattamento di disoccupazione da almeno tre mesi, non ha comunque eliminato la cesura temporale che deve sussistere tra la qualora goduta, e l'Ape sociale, con ciò confermando che né la lettera della CP_2 norma, né la sua ratio, depongono nel senso di garantire all'interessato una perfetta continuità tra le due prestazioni. L'assenza di questa perfetta continuità, nella fattispecie, deriva da un fatto contingente, implicato dall'abbinamento tra i giorni di riconoscimento della Naspi e le generali modalità di calcolo della durata di essa, senza che da ciò possano identificarsi censurabili profili d'irragionevolezza né nella disciplina CP_ normativa, né nel modo in cui l' ne ha dato applicazione. Del resto, per superare questo “pregiudizio di fatto”, e accogliere la tesi della ricorrente, si dovrebbe sostenere - argomentando con forzature ex artt. 1324 e CP_ 1367 c.c. – che l' avrebbe dovuto “congelare” la precoce richiesta di Pt_1 del 31.07 e valutarla – o fingere che essa fosse stata presentata - il 01.08. Questa soluzione interpretativa va però scartata tanto perché implica un indebito aggiramento del dato normativo, quanto perché imporre all'Ente un tale modus procedendi finirebbe non solo per alimentare condotte arbitrarie, che la stretta osservanza della legge consente di evitare, ma anche per suggerire all
[...]
un assetto organizzativo inesigibile e – esso sì – irragionevole. CP_3
* 5. L'estrema peculiarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
LE LI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E non il 30.07, data indicata in ricorso e, a sommesso avviso dello scrivente, inspiegabilmente individuata.