CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
Massime • 1
Il reato di lesione come conseguenza di altro delitto è punibile a querela della persona offesa, atteso che il richiamo operato dall'art. 586 cod. pen. alle disposizioni dell'art. 590 cod. pen. non può intendersi effettuato soltanto "quoad poenam".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2023, n. 38450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38450 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CHOUAA ALI nato i! 13/02/1976 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 38450 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 21.9.2022 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di OU Alì, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 582 - 583 comma 1 n. 1 cod. pen., ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 586-590 cod. pen. rideterminando la pena inflitta al predetto in mesi due di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 586, 83 e 590 cod. pen., in ogni caso l'omessa e/o contraddittoria motivazione sul punto. La corte di appello ha in buona sostanza finito con l'affermare la responsabilità penale dell'imputato in relazione alla fattispecie ravvisata procedendo per esclusione, ovvero sul presupposto che non fossero emersi segni riconducibili ad un pugno si è ritenuto di poter concludere che quindi da parte del ricorrente vi fosse stata al più una spinta, un gesto di allontanamento violento riconducibile alle percosse dal quale era poi scaturita la dinamica che aveva determinato la lesione — caduta a terra con urto della testa sul marciapiede. L'imputato aveva piuttosto sostenuto di avere semplicemente allungato le braccia per difendersi dalla persona offesa che con incedere minaccioso ed aggressivo si avvicinava contro di lui avendo intenzione di entrare forzatamente nella discoteca. D'altronde, osserva la difesa, la legittima difesa è ravvisabile anche nei confronti di soggetto incapace. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi improcedibile l'azione penale per difetto di querela;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando note spese;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. Come ha fatto correttamente rilevare il sostituto Procuratore generale presso questa Corte si deve preliminarmente rilevare l'assenza di querela che, in considerazione della fattispecie di reato diversamente ravvisata dal giudice di merito — quella di cui agli artt. 586, 83 e 590 cod. 2 pen.- non oggetto di contestazione da parte dell'accusa, sarebbe stata ab initio necessaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. La Corte territoriale, con motivazione non illogica, ricostruisce la vicenda nei termini che seguono: le lesioni personali riportate dalla vittima sarebbero conseguenza di una azione qualificabile come percosse, consistita in una spinta o, al più, nell'allontanamento della vittima da parte dalla persona dell'imputato - allontanamento ammesso dallo stesso imputato. Questi non avrebbe valutato lo stato di scarsissimo equilibrio della vittima, in evidente stato di ebbrezza, dunque non avrebbe voluto l'evento cagionato. La ricostruzione appare conforme alle risultanze istruttorie debitamente riportate in motivazione. Appare, pertanto, ravvisabile una ipotesi di aberractio delicti di cui all'art 83 c.p., ove l'evento voluto, quindi sostenuto da dolo, come riconosciuto nella motivazione della sentenza gravata, deve individuarsi nel delitto di cui all'art. 581 c.p. e l'evento non voluto, ma verificatosi a causa dì una erronea percezione dello stato di equilibrio della vittima, nelle lesioni riportate. Non ricorre la scriminante della legittima difesa, non emergendo il pericolo attuale di una offesa ingiusta, risultando che l'imputato ebbe ad allontanare la vittima la quale, in evidente stato di ebrezza, cercava di entrare nel locale ove lavorava l'imputato e non emergendo alcun pericolo imminente di un'offesa all'integrità fisica dell'imputato. Deve tuttavia applicarsi il seguente principio: "Il reato di lesioni come conseguenza di altro delitto, previsto dall'art. 586 cod. pen., è improcedibile per difetto di querela, atteso che il richiamo ivi operato alle disposizioni dell'art. 590 cod. pen. non può intendersi effettuato soltanto "quoad poenam"(Sez. 6, Sentenza n. 2758 del 08/01/2009, Rv. 242694 - 01; cfr. nei medesimi termini, Sez. 1, sentenza n. 13076 del 20/10/1987, Rv. 177311 - 01, che ha affermato che la responsabilità prevista dall'art. 586 cod. pen. per l'evento non voluto costituisce responsabilità a titolo di colpa, conformemente alla lettera e al sistema del codice e che ne deriva che, qualora l'evento non voluto si concreti nella lesione in danno di una persona, si ha responsabilità per colpa, secondo le disposizioni dell'art. 590 cod. pen., compresa quella che subordina la punibilità per il reato alla querela della persona offesa). Non risultando la proposizione della querela, si deve annullare la sentenza impugnata e quella di primo grado perché l'azione penale non doveva essere iniziata, decisione a cui consegue la revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per difetto di condizione di procedibilità. Revoca le statuizioni civili. Così deciso il 20/6/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 38450 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 21.9.2022 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di OU Alì, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 582 - 583 comma 1 n. 1 cod. pen., ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 586-590 cod. pen. rideterminando la pena inflitta al predetto in mesi due di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 586, 83 e 590 cod. pen., in ogni caso l'omessa e/o contraddittoria motivazione sul punto. La corte di appello ha in buona sostanza finito con l'affermare la responsabilità penale dell'imputato in relazione alla fattispecie ravvisata procedendo per esclusione, ovvero sul presupposto che non fossero emersi segni riconducibili ad un pugno si è ritenuto di poter concludere che quindi da parte del ricorrente vi fosse stata al più una spinta, un gesto di allontanamento violento riconducibile alle percosse dal quale era poi scaturita la dinamica che aveva determinato la lesione — caduta a terra con urto della testa sul marciapiede. L'imputato aveva piuttosto sostenuto di avere semplicemente allungato le braccia per difendersi dalla persona offesa che con incedere minaccioso ed aggressivo si avvicinava contro di lui avendo intenzione di entrare forzatamente nella discoteca. D'altronde, osserva la difesa, la legittima difesa è ravvisabile anche nei confronti di soggetto incapace. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi improcedibile l'azione penale per difetto di querela;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando note spese;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. Come ha fatto correttamente rilevare il sostituto Procuratore generale presso questa Corte si deve preliminarmente rilevare l'assenza di querela che, in considerazione della fattispecie di reato diversamente ravvisata dal giudice di merito — quella di cui agli artt. 586, 83 e 590 cod. 2 pen.- non oggetto di contestazione da parte dell'accusa, sarebbe stata ab initio necessaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. La Corte territoriale, con motivazione non illogica, ricostruisce la vicenda nei termini che seguono: le lesioni personali riportate dalla vittima sarebbero conseguenza di una azione qualificabile come percosse, consistita in una spinta o, al più, nell'allontanamento della vittima da parte dalla persona dell'imputato - allontanamento ammesso dallo stesso imputato. Questi non avrebbe valutato lo stato di scarsissimo equilibrio della vittima, in evidente stato di ebbrezza, dunque non avrebbe voluto l'evento cagionato. La ricostruzione appare conforme alle risultanze istruttorie debitamente riportate in motivazione. Appare, pertanto, ravvisabile una ipotesi di aberractio delicti di cui all'art 83 c.p., ove l'evento voluto, quindi sostenuto da dolo, come riconosciuto nella motivazione della sentenza gravata, deve individuarsi nel delitto di cui all'art. 581 c.p. e l'evento non voluto, ma verificatosi a causa dì una erronea percezione dello stato di equilibrio della vittima, nelle lesioni riportate. Non ricorre la scriminante della legittima difesa, non emergendo il pericolo attuale di una offesa ingiusta, risultando che l'imputato ebbe ad allontanare la vittima la quale, in evidente stato di ebrezza, cercava di entrare nel locale ove lavorava l'imputato e non emergendo alcun pericolo imminente di un'offesa all'integrità fisica dell'imputato. Deve tuttavia applicarsi il seguente principio: "Il reato di lesioni come conseguenza di altro delitto, previsto dall'art. 586 cod. pen., è improcedibile per difetto di querela, atteso che il richiamo ivi operato alle disposizioni dell'art. 590 cod. pen. non può intendersi effettuato soltanto "quoad poenam"(Sez. 6, Sentenza n. 2758 del 08/01/2009, Rv. 242694 - 01; cfr. nei medesimi termini, Sez. 1, sentenza n. 13076 del 20/10/1987, Rv. 177311 - 01, che ha affermato che la responsabilità prevista dall'art. 586 cod. pen. per l'evento non voluto costituisce responsabilità a titolo di colpa, conformemente alla lettera e al sistema del codice e che ne deriva che, qualora l'evento non voluto si concreti nella lesione in danno di una persona, si ha responsabilità per colpa, secondo le disposizioni dell'art. 590 cod. pen., compresa quella che subordina la punibilità per il reato alla querela della persona offesa). Non risultando la proposizione della querela, si deve annullare la sentenza impugnata e quella di primo grado perché l'azione penale non doveva essere iniziata, decisione a cui consegue la revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per difetto di condizione di procedibilità. Revoca le statuizioni civili. Così deciso il 20/6/2023.