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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 876 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
FOGLIA FRANCO, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 15.11.2015 in Alassio (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
[...]
Comune di Alassio al numero 65, parte II, serie C, anno 2015, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Alassio di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale di proprietà della signora ubicata nel Comune di Ortovero, Parte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta per mutuo consenso e nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente nella piena disponibilità della stessa , avendo Parte_1
peraltro il signor già trovato altra sistemazione. Il signor ha asportato Parte_2 Parte_2
dall'immobile della signora quanto di sua proprietà; Parte_1
3. il conto corrente n. 198600 presso la Banco Desio sul quale gravano i ratei del mutuo di ristrutturazione immobile n. 638700074702 resterà a carico esclusivo della signora Parte_3 su cui resteranno in capo i ratei successivi alla sottoscrizione del presente ricorso rinunciando il signor ad ogni rivalsa Parte_2
4. Il signor per reciproco consenso non parteciperà più alle spese per il pagamento Parte_2
dei ratei di mutuo afferenti l'immobile di proprietà di ancora da saldare Parte_1
CONDIZIONI e/o PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
5. la minore resta affidata ex lege ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. la minore resta collocata prevalentemente presso la dimora materna ove Persona_1
manterrà la residenza anagrafica;
7. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) potrà vedere la figlia ogniqualvolta lo ritenga opportuno (previo congruo Persona_1
avviso telefonico alla madre) in orario diurno dalle 13,00 alle 20,00 e successivamente al compimento del 14 anno fino alle ore 23,00, il tutto nel rispetto degli impegni scolastici e sociali/sportivi della stessa minore b) a fine settimana alterni dal sabato mattina alle ore 09,00 e fino alla domenica sera entro le 20,00,
(fino al 14* anno) e fino alle ore 23 (dopo il compimento del 14° anno) quando la riporterà presso la dimora materna;
in ragione dell'attività esercitata dal signor , impegnato per lunghi Parte_2
periodi dell'anno 7 gg su 7 e per consentire alla figlia un continuativo rapporto con il genitore, la signora si dichiara sin da ora consenziente a che la minore possa incontrare e stare Parte_1
con il padre anche presso il posto di lavoro di quest'ultimo nel rispetto delle condizioni ottimali di permanenza della minore a cui deve essere garantita privacy, attività ludica e possibilità di svolgere le attività scolastiche e che il signor si impegna a garantire;
Parte_2 c) durante le festività di Natale, (dalla fine della scuola al 31/12 compreso) Capodanno (dal 01 al 06
compresi), e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza. Durante
le vacanze estive (15 giugno-15 settembre) la figlia trascorrerà ininterrottamente con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 01 maggio di ogni anno.
8. I genitori, in ogni caso, stante le rispettive attività si impegnano formalmente a collaborare tra di loro per quanto riguarda le visite, le permanenze, le frequentazioni nonché le attività scolastiche,
ludiche e sociali della minore anche con l'ausilio dei rispettivi familiari.
9. Il Signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non Parte_2 Parte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 300,00
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, fino al raggiungimento da parte della figlia dell'autosufficienza economica.
10. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di Persona_1
ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio adottato dal Tribunale di Savona con riunione del 29.01.2024 che i ricorrenti dichiarano di conoscere per averne ricevuto copia dal sottoscritto difensore:
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e quello della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo