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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente della Corte
dott. Vito COLUCCI Presidente di sezione dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 475 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Cormano in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Cavallo e Antonio Salvatore in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
1 avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
1710/2024 pubblicata il 28/03/2024 e notificata il 02/04/2024 (Separazione giudiziale-
mantenimento dei figli)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate nel termine del 09
ottobre 2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 19/07/2019 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 05/06/2011 e che dall' unione Controparte_1
coniugale erano nati due figli, il 24/07/2013 e il 16/05/2017, riferendo Per_1 Per_2
che la vita matrimoniale era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e delle incomprensioni tra i coniugi, chiedeva al Tribunale di Salerno di pronunciare la separazione dal coniuge prevedendo l'affidamento condiviso dei figli con residenza prevalente presso di sé e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo a carico del marito di corrisponderle una somma per il mantenimento dei figli pari ad € 450,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva , che aderiva alla Controparte_1
domanda di separazione ma chiedeva l'affidamento paritetico dei figli con conseguente mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, opponendosi all'assegnazione della casa familiare che era oggetto di comodato a tempo determinato.
3. Il 06/04/2021, all'esito della comparizione personale delle parti, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento condiviso dei figli con residenza presso la madre, assegnava a quest'ultima la casa familiare e regolamentava i tempi di permanenza dei figli presso il padre all'uopo disponendo che “salvo diverso
accordo nell'interesse dei figli minori in ordine al mantenimento delle loro attuali
2 abitudini di vita, i figli trascorreranno con il padre due pomeriggi alla settimana (in
mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dalle ore 16,00 fino alle ore 21,30, nonché
a week end alternati dal venerdì dalle ore 16,00 fino alle ore 21,30 della domenica;
durante le festività natalizie i figli trascorreranno con il padre il 24 dicembre e il 31
dicembre degli anni pari e il 25 dicembre degli anni dispari e il successivo 1° gennaio;
durante le festività pasquali i figli trascorreranno con il padre la Domenica di Pasqua
degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari;
durante le vacanze estive i figli
trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi
in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di
ogni anno”; poneva poi a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente,
quale contributo per il mantenimento della prole, la somma mensile di € 300,00 (€
150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa transitava quindi dinanzi all'Istruttore e di qui veniva poi rimessa in decisione al Collegio.
4. Con sentenza n. 1710/2024, pubblicata il 02/04/2024, il Tribunale così disponeva:
“pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le
parti, così provvede: a) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli
minori, e , con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di Per_1 Per_2
permanenza presso il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
b) dispone che i
genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni
di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori
presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune con la precisazione che le decisioni
di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate
di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e
regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
c) dispone
l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via G. Verdi n. 1/Y, a
3 per ivi convivere con i figli minori;
d) dispone l'obbligo di Parte_1 CP_1
di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a la somma
[...] Parte_1
di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a titolo di
mantenimento dei figli minori, e;
e) dispone l'obbligo di entrambi i Per_1 Per_2
genitori di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per
il figlio (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche o universitarie, ludiche, sportive
etc…), che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e
documentate; f) dichiara interamente compensate le spese di lite”.
5. Con ricorso depositato il 02/05/2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
dinanzi a questa Corte sul solo capo relativo al mantenimento dei figli, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis
reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: - riformare la sentenza
oggetto di gravame e disporre un contributo al mantenimento a favore dei figli minori
pari ad € 450,00; con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
6. Instaurato il contraddittorio, si è costituito , che ha resistito al Controparte_1
gravame, di cui ha chiesto il rigetto, ed ha così concluso: “ Voglia l'Ecc.ma Corte adita
dichiarare inammissibile, improponibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto il
proposto appello e quindi rigettare lo stesso con conferma della sentenza n. 1710/24 rg
7603/19 del Tribunale di Salerno. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e
competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e
cpa in favore del procuratore antistatario”.
7. Disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni e le note conclusionali inviate dalle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione. Successivamente rimessa sul ruolo per l'acquisizione della documentazione reddituale delle parti, con ordinanza del
23/10/2025 è stata nuovamente riservata in decisione sulle conclusioni riproposte nelle note scritte depositate nel termine del 09/10/2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
8. ha impugnato il capo della sentenza in cui il Tribunale ha così Parte_1
statuito: “Orbene, tenuto conto dell'accertata situazione economica delle parti, il
Tribunale ritiene equo confermare quanto già disposto nel corso del giudizio
considerato che la situazione economica delle parti non è sostanzialmente mutata
rispetto al tempo in cui il G.I. ha rigettato con decreto del 19.01.2023 le analoghe
richieste avanzate dalle parti nel corso del giudizio. Pertanto, alla luce delle
considerazioni che precedono, il Tribunale dispone l'obbligo di di Controparte_1
corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a la somma di € 300,00 Parte_1
(€ 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a titolo di
mantenimento dei figli minori, e , oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 Per_2
(mediche, scolastiche, sportive, ricreative etc...) da concordare (a parte quelle
necessarie e urgenti) e documentare” e, a fondamento dell'impugnazione, ha fatto rilevare che, rispetto alla data di comparizione dei coniugi dinanzi al GD dal Presidente
del Tribunale le condizioni reddituali del erano migliorate, sia pure di poco, CP_1
che il medesimo percepisce l'assegno unico per i figli di € 286,00 e che ha ormai estinto il finanziamento per l'acquisto di un'auto che gravava sul suo stipendio nella misura di
€ 400,00 mensili. La appellante ha altresì elencato le spese che gravano su di lei per il trasporto dei minori a scuola, il trasporto al centro riabilitativo del figlio, la mensa scolastica, le utenze domestiche che sono significativamente aumentate, le spese della struttura sostitutiva dove i figli si recano d'estate quando ella non può tenerli, gli acquisti necessari all'attività di nuoto agonistico svolta dalla figlia , le spese Per_1
necessarie per consentire ai figli di frequentare i propri coetanei. Ha pertanto chiesto alla Corte di riconoscere un assegno del maggior importo di € 450,00.
9. ha chiesto il rigetto del gravame eccependo che, in mancanza di Parte_2
circostanze sopravvenute ai provvedimento adottati all'esito della fase presidenziale, “la
5 situazione era rimasta ormai cristallizzata”, sicché il Tribunale, nel confermare quei provvedimenti, non era incorso in alcun errore di valutazione;
fa rilevare che la fruisce della casa familiare mentre invece esso appellato deve versare un Parte_1
fitto mensile di € 280,00 e pagare le utenze domestiche;
evidenzia che l'Assegno unico che percepisce non può essere considerato reddito;
eccepisce di contribuire regolarmente alle spese straordinarie per i figli, anche a quelle non concordate.
10. L'appello va accolto giacché l'assegno per il mantenimento dei figli, che ora hanno
12 e 8 anni, confermato nella sentenza qui impugnata nella medesima misura di €
300,00 mensili che era stata riconosciuta nel 2021, non appare adeguato alle condizioni reddituali delle parti e alle maggiori esigenze dei minori, ai quali deve commisurarsi.
Ed infatti, alla luce delle allegazioni delle parti e della disamina delle dichiarazioni dei redditi cui esse hanno provveduto su impulso di questo Ufficio, è emerso che, se, da un lato, il reddito da lavoro dipendente del è aumentato, sia pure di poco, CP_1
rispetto a quello della attestandosi intorno ai 1.200,00/1.300,00 € al mese, Parte_1
dall'altro risulta che il medesimo, che percepisce l'assegno unico universale mensile di
€ 286,00, non versa più il rateo mensile di € 400,00 del finanziamento ottenuto per l'acquisto di un'auto.
Non è stato poi dimostrato dal l'esborso della somma mensile di € 280,00 CP_1
per un alloggio che assume aver preso in fitto né che egli debba provvedere al vitto e alle utenze domestiche, risultando in contrario documentato dalla che Parte_1
l'appellato è registrato nello stato di famiglia dei genitori.
Inoltre, la circostanza che egli partecipi a tutte le spese straordinarie per i figli è soltanto allegata ma non effettivamente provata, emergendo, per contro, che la ha Parte_1
dovuto avviare iniziative giudiziarie nei confronti del marito proprio per il relativo recupero.
6 Orbene, richiamato l'art. 337 bis cc, e, pertanto, tenuto conto dell'età dei figli - la prima dei quali è ormai adolescente -; del maggior tempo che essi trascorrono con la madre;
del maggiore impegno di quest'ultima per far fronte, anche dal punto di vista dell'organizzazione materiale e del tempo necessario, alle loro sempre maggiori esigenze;
del maggiore reddito del ormai sgravato del rateo di CP_1
finanziamento, non gravato di oneri locatizi e incrementato dall'assegno unico per i figli;
delle presumibili maggiori esigenze dei figli rispetto alla situazione considerata nel
2021, quando furono adottati i provvedimenti presidenziali temporanei, poi confermati a distanza di tre anni dal Tribunale, la Corte ritiene di poter accogliere la richiesta di e per l'effetto, a parziale riforma della sentenza di primo grado, di Parte_1
rideterminare l'assegno gravante sul quale contributo per il mantenimento CP_1
dei figli nella misura di € 450,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat.
11. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022,
secondo il criterio, dettato da Cass. n. 14365/2024, per cui vanno liquidate negli importi minimi e per le 4 fasi trattate, tenendo conto dello scaglione relativo alle controversie afferenti agli assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c. ( € 450,00 x 24
- 10.800,00, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00). L'importo riconosciuto a titolo di compenso va poi ridotto nella misura del 30%, trattandosi di controversia in cui non si sono dovute esaminare particolari questioni di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 02/05/2024 da Parte_1
7 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Salerno Controparte_1
n. 1710/2024 pubblicata il 28/03/2024 e notificata il 02/04/2024, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
ridetermina l'importo dell'assegno a carico di per il mantenimento Controparte_1
dei figli minori in € 450,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali, che liquida Controparte_1
in favore di in € 147,00 per spese vive e, a titolo di compenso, in € Parte_1
2.034,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Paolo Sordi
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