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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1940/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1940/2024 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SANTINI MARIA LETIZIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultima ATTORE/I e
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARDILLI SILVIA, (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati in VIA MATTEOTTI N. 31 60100 , presso e nello CP_1 studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 9,09 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per on avv. SANTINI MARIA LETIZIA Parte_1 per con l'avv. SILVIA Controparte_1
CARDILLI
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da NOTE CONCLUSIVE ritenute per allegate al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,14 sospende la trattazione per altri fascicoli già calendarizzati. Ad ore 10,46, previa riapertura del verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,15.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1940/2024 promossa da:
c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SANTINI MARIA LETIZIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARDILLI SILVIA, (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati in VIA MATTEOTTI N. 31 60100 , presso e nello CP_1 studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. evocava in giudizio Parte_1 il convenuto per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 all'Ecce.mo Tribunale di Ancona adito, contrariis rejectis accertare e dichiarare, per le ragioni spiegate in parte motiva, la nullità, annullabilità e comunque giuridica inefficacia, in parte qua, della delibera emessa dall'assemblea del condominio di via della – resa in data 9.1.24. Vinte le spese e competenze di giudizio CP_1 CP_1 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la domanda e CP_1 chiedendone il rigetto e così concludendo: " Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis pagina 2 di 5 rejectis: “- IN VIA PRINCIPALE, si opus previo accertamento della nullità dell'atto in data 20 luglio 1967 – atto n. 720 Vol. 104, a rogito Notaio Dott. Persona_1 nella parte in cui attribuisce un posto auto all'acquirente (ora proprietà , Pt_1 rigettare le domande tutte formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e comunque non provate o con qualsivoglia altra statuizione, e per l'effetto - confermare la piena validità ed efficacia del verbale assembleare del Condominio di Via della Pergola n. 2, Ancona, in data 09.01.2024, condannando conseguentemente l'attore alla refusione degli importi deliberati in tale Assemblea condominiale, di sua competenza, relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria ivi deliberati;
- IN VIA SUBORDINATA, nella deprecata e qui contestata e francamente assurda ipotesi in cui non venga dichiarata la nullità dell'atto in data 20 giugno luglio 1967 – atto n. 720 Vol. 104, a rogito Notaio Dott. in parte qua, stanti gli avvenuti pagamenti delle spese condominiali Persona_1 in parte capitaria da parte della proprietà relativamente alla pertinenza oggetto Pt_1 di causa, e la mancata contestazione da parte dell'attore di tale criterio di suddivisione, dichiarare l'intervenuta acquiescenza dello stesso, e conseguentemente rigettare le domande tutte formulate dall'attore, e per l'effetto - confermare la piena validità ed efficacia del verbale assembleare del Condominio di Via della Pergola n. 2, Ancona, in data 09.01.2024, condannando conseguentemente l'attore alla refusione degli importi deliberati in tale Assemblea condominiale, di sua competenza, relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria ivi deliberati. Con vittoria di spese e compensi.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate a verbale dalle parti e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
La domanda è fondata e va pertanto accolta avendo parte attrice adempiuto ad un suo preciso onere ex art. 2697 cc (onere della prova).
pagina 3 di 5 Difatti dall'atto di acquisto versato in atti (doc. n.2 di parte attrice) viene riportata la dicitura che individua in modo inequivocabile l'ubicazione del posto auto nel garage sito
“..a sinistra di chi sale le scale di accesso con posto macchina…”, dovendosi escludere in modo categorico che detto titolo possa riferirsi invece ad una porzione di 1/9 in entrambi i garages riportati nella mappa catastale allegata all'atto notarile di acquisto del 30.06.1967, rep n.42965, fasc. n.8296, redatto dal Notaio dott. Per_1 Per_1
In caso contrario l'attore si vedrebbe ampliato il proprio diritto di proprietà (non conformemente al titolo di provenienza) anche al garage posto a destra dell'androne e delle scale, peraltro mai utilizzato, non avendo mai posseduto le relative chiavi (a detta di parte attrice), circostanza quest'ultima non smentita dal condominio e conseguentemente da ritenersi non contestata ex art. 115 cpc.
Né l'esclusività del posto auto (come da titolo d'acquisto), può essere esclusa da una perizia tecnica di parte (costituente mera allegazione) e né da un comportamento di acquiescenza (peraltro molto parziale) tenuto dalla parte attrice, avendo l'atto notarile (doc. 2 di parte attrice) assoluta prevalenza probatoria ove, a sottacer d'altro, viene comunque individuato senza incertezze il cespite dov'è sito il posto auto, automaticamente escludendo altre proprietà o quote di essa, condominiali o meno, individuandolo anche con l'allegazione della relativa mappa catastale che riporta entrambi i garages (destro e sinistro), sottoscritta dalle parti contraenti, che nel corpo dell'atto danno atto di ciò specificando dov'era ubicato il posto auto oggetto di compravendita, in modo chiaro ed inequivocabile (..a sinistra di chi sale le scale di accesso…),quindi nel cespite che oggi indica parte attrice quale di sua esclusiva pertinenza.
Per altro verso, pur volendo in ipotesi ammettere che il garage sia condominiale, comunque al non spetterebbe alcuna spesa, poiché la sua quota non si trova al di Pt_1 sotto del lastrico solare (garage di destra) ma nel garage di sinistra, non essendo peraltro emerso in corso d'istruttoria nessun elemento probatorio di diverso segno.
Da ciò ne discende che la delibera impugnata del 09.01.2024, nel punto in cui pone le spese relative alla riparazione del lastrico solare sovrastante il garage sito a destra di chi sale a carico dell'attore, vada dichiarata nulla e di nessuna efficacia.
Difatti dette spese ex art. 1126 cc andranno a carico del condomino che beneficia del lastrico solare in via esclusiva per 1/3 e per i rimanenti 2/3 a carico dei soli condomini che usufruiscono di detto garage così come ubicato nell'area sottostante.
Di conseguenza andrà rigettata anche l'eccezione riconvenzionale di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 dichiara la delibera del 09.01.24 nulla e di nessuna efficacia nella parte in cui addebita all'attore le spese relative al ripristino del lastrico solare de-quo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano ex DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi) in € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1940/2024 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SANTINI MARIA LETIZIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultima ATTORE/I e
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARDILLI SILVIA, (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati in VIA MATTEOTTI N. 31 60100 , presso e nello CP_1 studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 9,09 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per on avv. SANTINI MARIA LETIZIA Parte_1 per con l'avv. SILVIA Controparte_1
CARDILLI
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da NOTE CONCLUSIVE ritenute per allegate al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,14 sospende la trattazione per altri fascicoli già calendarizzati. Ad ore 10,46, previa riapertura del verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,15.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1940/2024 promossa da:
c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SANTINI MARIA LETIZIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARDILLI SILVIA, (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati in VIA MATTEOTTI N. 31 60100 , presso e nello CP_1 studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. evocava in giudizio Parte_1 il convenuto per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 all'Ecce.mo Tribunale di Ancona adito, contrariis rejectis accertare e dichiarare, per le ragioni spiegate in parte motiva, la nullità, annullabilità e comunque giuridica inefficacia, in parte qua, della delibera emessa dall'assemblea del condominio di via della – resa in data 9.1.24. Vinte le spese e competenze di giudizio CP_1 CP_1 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la domanda e CP_1 chiedendone il rigetto e così concludendo: " Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis pagina 2 di 5 rejectis: “- IN VIA PRINCIPALE, si opus previo accertamento della nullità dell'atto in data 20 luglio 1967 – atto n. 720 Vol. 104, a rogito Notaio Dott. Persona_1 nella parte in cui attribuisce un posto auto all'acquirente (ora proprietà , Pt_1 rigettare le domande tutte formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e comunque non provate o con qualsivoglia altra statuizione, e per l'effetto - confermare la piena validità ed efficacia del verbale assembleare del Condominio di Via della Pergola n. 2, Ancona, in data 09.01.2024, condannando conseguentemente l'attore alla refusione degli importi deliberati in tale Assemblea condominiale, di sua competenza, relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria ivi deliberati;
- IN VIA SUBORDINATA, nella deprecata e qui contestata e francamente assurda ipotesi in cui non venga dichiarata la nullità dell'atto in data 20 giugno luglio 1967 – atto n. 720 Vol. 104, a rogito Notaio Dott. in parte qua, stanti gli avvenuti pagamenti delle spese condominiali Persona_1 in parte capitaria da parte della proprietà relativamente alla pertinenza oggetto Pt_1 di causa, e la mancata contestazione da parte dell'attore di tale criterio di suddivisione, dichiarare l'intervenuta acquiescenza dello stesso, e conseguentemente rigettare le domande tutte formulate dall'attore, e per l'effetto - confermare la piena validità ed efficacia del verbale assembleare del Condominio di Via della Pergola n. 2, Ancona, in data 09.01.2024, condannando conseguentemente l'attore alla refusione degli importi deliberati in tale Assemblea condominiale, di sua competenza, relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria ivi deliberati. Con vittoria di spese e compensi.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate a verbale dalle parti e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
La domanda è fondata e va pertanto accolta avendo parte attrice adempiuto ad un suo preciso onere ex art. 2697 cc (onere della prova).
pagina 3 di 5 Difatti dall'atto di acquisto versato in atti (doc. n.2 di parte attrice) viene riportata la dicitura che individua in modo inequivocabile l'ubicazione del posto auto nel garage sito
“..a sinistra di chi sale le scale di accesso con posto macchina…”, dovendosi escludere in modo categorico che detto titolo possa riferirsi invece ad una porzione di 1/9 in entrambi i garages riportati nella mappa catastale allegata all'atto notarile di acquisto del 30.06.1967, rep n.42965, fasc. n.8296, redatto dal Notaio dott. Per_1 Per_1
In caso contrario l'attore si vedrebbe ampliato il proprio diritto di proprietà (non conformemente al titolo di provenienza) anche al garage posto a destra dell'androne e delle scale, peraltro mai utilizzato, non avendo mai posseduto le relative chiavi (a detta di parte attrice), circostanza quest'ultima non smentita dal condominio e conseguentemente da ritenersi non contestata ex art. 115 cpc.
Né l'esclusività del posto auto (come da titolo d'acquisto), può essere esclusa da una perizia tecnica di parte (costituente mera allegazione) e né da un comportamento di acquiescenza (peraltro molto parziale) tenuto dalla parte attrice, avendo l'atto notarile (doc. 2 di parte attrice) assoluta prevalenza probatoria ove, a sottacer d'altro, viene comunque individuato senza incertezze il cespite dov'è sito il posto auto, automaticamente escludendo altre proprietà o quote di essa, condominiali o meno, individuandolo anche con l'allegazione della relativa mappa catastale che riporta entrambi i garages (destro e sinistro), sottoscritta dalle parti contraenti, che nel corpo dell'atto danno atto di ciò specificando dov'era ubicato il posto auto oggetto di compravendita, in modo chiaro ed inequivocabile (..a sinistra di chi sale le scale di accesso…),quindi nel cespite che oggi indica parte attrice quale di sua esclusiva pertinenza.
Per altro verso, pur volendo in ipotesi ammettere che il garage sia condominiale, comunque al non spetterebbe alcuna spesa, poiché la sua quota non si trova al di Pt_1 sotto del lastrico solare (garage di destra) ma nel garage di sinistra, non essendo peraltro emerso in corso d'istruttoria nessun elemento probatorio di diverso segno.
Da ciò ne discende che la delibera impugnata del 09.01.2024, nel punto in cui pone le spese relative alla riparazione del lastrico solare sovrastante il garage sito a destra di chi sale a carico dell'attore, vada dichiarata nulla e di nessuna efficacia.
Difatti dette spese ex art. 1126 cc andranno a carico del condomino che beneficia del lastrico solare in via esclusiva per 1/3 e per i rimanenti 2/3 a carico dei soli condomini che usufruiscono di detto garage così come ubicato nell'area sottostante.
Di conseguenza andrà rigettata anche l'eccezione riconvenzionale di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 dichiara la delibera del 09.01.24 nulla e di nessuna efficacia nella parte in cui addebita all'attore le spese relative al ripristino del lastrico solare de-quo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano ex DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi) in € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5