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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr Maria Concetta Belcastro,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5015 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]
1381 – Martinez, Provincia di Buenos Aires (Argentina);
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Muniz, n. 1381 – Martinez, Provincia di Buenos Aires (Argentina);
nata il [...] in [...], e residente in [...] – Controparte_2
Martinez, Provincia di Buenos Aires (Argentina);
(minore rappresentato dai genitori, e Controparte_3 Parte_1 Persona_1
), nato il [...] a [...] e residente in [...] – Martinez,
[...]
Buenos Aires (Argentina). I predetti ricorrenti sono tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe
Pinelli (C.F. ; PEC: ; FAX: CodiceFiscale_1 Email_1
0697999266) come da procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso il suo studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. in persona del Ministro in carica, legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
1 Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_2
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del ventisei novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_4
di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di nato da genitori italiani Persona_2
in data 20/04/1874 nel Comune di Drapia (VV), poi emigrato in Argentina (doc. 1) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Cámara Nacional Electoral d'Argentina (doc. 2); contraeva matrimonio con (doc. 3), dalla cui unione nasceva in Persona_2 Persona_3 data 07/05/1913 (doc. 4). Quest'ultimo contraeva matrimonio in data 23/11/1939 Persona_4
con (doc. 5) e dalla loro unione nasceva Persona_5 Persona_6
l'8/06/1946 (doc. 6), che a sua volta in data 08/11/1968 contraeva matrimonio con
[...]
(doc. 7), dalla cui unione nasceva l'odierno ricorrente il Persona_7 Parte_1
04/10/1973 (doc. 8). In data 27/12/1998 contraeva matrimonio con Parte_1 [...]
(doc. 9) e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti: Persona_8 Controparte_1
il 27/06/2003 (doc. 10); il 04/12/2004 (doc. 11) e
[...] Controparte_2 [...]
il 06/10/2009 (doc. 12). CP_3
Rappresentavano, altresì di avere iniziato il procedimento innanzi all'autorità consolare competente ma di essere ancora in attesa del riconoscimento dello status.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_4
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
2 Istruita con produzione documentale, all'udienza del ventisei novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206\21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13\2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il
Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza (" iure sanguinis "), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , che ha chiarito Controparte_4
come i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis anche se di derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
3 Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo Per_2 prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato
[...] negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e
12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_3
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_2
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_4
delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
nato il [...] a [...]; Parte_1
nato il [...] a [...]; Controparte_1
nata il [...] in [...]; CP_2 CP_1
4 nato il [...] a [...]. Controparte_3
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 26/11/2024 Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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