Art. 16. Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale 1. Al fine di garantire la piena rintracciabilita' delle produzioni nazionali destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, e' obbligatorio, per tutti ((gli olivicoltori)) , costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 , e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 . In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese ((...)) che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, ((...)) .
3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese ((...)) che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, ((...)) .
3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione.