Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 146/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 25.9.2024, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2 appello, dall'avv. Francesco Capolupo, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza alla Via Medaglie d'oro, 106
Appellanti/Appellati incidentali
E
(P.I. ), con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Controparte_1 P.IVA_1
Nuova n. 19, iscritta al REA al numero MI-2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Cat.
13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 05/11/2020, in persona del procuratore Dott.ssa
, in virtù di procura conferita dall'amministratore delegato e, come tale, CP_2
legale rappresentante dott. con atto autenticato nelle firme del notaio CP_3
Dott. in Milano ai numeri rep./racc. 8698/5041, in data 8 marzo 2022 e Persona_1
(P.I. ), con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, iscritta al n. P.IVA_2
35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la Banca d'Italia, rappresentata, in virtù procura speciale rilasciata dall'amministratore unico e legale rappresentante in persona dell'amministratore dott. con Controparte_5 Controparte_6
atto a rogito del dott. , notaio in Pordenone, rep. 300077, racc. 32828 Persona_2
del 30/11/2018, registrata in data 03/12/2018 a Pordenone al n. 16538 serie 1T, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Davide Sarina, elettivamente domiciliati presso lo studio e la persona dell'Avv. Luigi Santo in Cosenza alla via Menotti, 36
Appellata/Appellante incidentale
E
Controparte_7
Appellata contumace
E
CP_8
Appellato contumace
Conclusioni:
Per gli appellanti/appellati incidentali: “Voglia l'adita Corte di Appello adita riformare la sentenza n. 2383/2021 resa dal Tribunale di Cosenza nella causa civile n.
3867/2020 e accogliere la domanda formulata in primo grado dagli odierni appellanti come di seguito si ribadisce: dichiarare il precetto oggetto di causa nullo e/o da annullare e/o inefficace e/o infondato per le ragioni indicate in narrativa e quindi dichiarare che la pretesa fatta valere dalla società con quel Controparte_4
precetto è improcedibile, inammissibile ed infondata.
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da liquidare a favore del difensore antistatario.” Per l'appellata/appellante incidentale: “Piaccia alla Corte Adita Ecc.ma, ogni avversa contraria, istanza ed eccezione reietta e disattesa nel merito e in via istruttoria, assunto ogni provvedimento di legge e del caso così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE = in applicazione 348 c.p.c. accertare e dichiarare e/o improcedibilità atto di citazione in appello, con ogni conseguente statuizione.
NEL MERITO = in via principale: respingere integralmente le domande avversarie e, in accoglimento delle conclusioni già spiegate da in primo grado, ivi da CP_4
intendersi integralmente ritrascritte, per confermare il contenuto e le statuizioni della sentenza gravata n. 2383/21 del Tribunale di Cosenza, resa art. 281 c.p.c in data
23.12.2021 ad eccezione del capo afferente alle spese di lite oggetto di appello incidentale come da premesse e narrativa.
= in via principale: riformare il capo della sentenza incidentalmente gravata in punto spese, per tutte le argomentazioni di cui in premesse e narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare vittoriosa in relazione ai compensi e gli esborsi di lite CP_4
di cui al giudizio di primo grado, con conseguente condanna di parte allora attrice e oggi appellante al pagamento delle stesse.
IN OGNI CASO = con vittoria di compensi e spese di giudizio di entrambi i gradi. = subordinatamente, nella non creduta e denegata ipotesi di reiezione.”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Con atto di citazione del 9.11.2020 i RM ed hanno Pt_1 Parte_2
proposto opposizione ex artt. 615 e 617 cpc avverso l'atto di precetto con il quale la ha intimato il pagamento alla Controparte_4 Parte_3
dell'importo di € 114.634,85 oltre accessori, dovuto a fronte del contratto di
[...]
mutuo a rogito del Dott. notaio in Rende (CS), Rep. n. 83231, Persona_3
Racc. n. 26613, registrato a Cosenza in data 16.6.2006 serie 1t, munito di formula esecutiva in data 28.6.2006, stipulato tra la e la Controparte_9 [...]
. Parte_4 A garanzia del mutuo è stata iscritta ipoteca di I grado, al n. R.P. 23089, R.G. 4298, presso la conservatoria dei RR. II. di Cosenza per l'importo di € 172.500,00 sull'immobile di , sito in Cosenza Via Isonzo 31, e da questi donato in CP_8
data 20.06.2012 ai figli ed Pt_1 Pt_2
A sostegno dell'invalidità dell'atto di precetto hanno eccepito (i) l'omessa notifica del precetto a;
(ii) il difetto di legittimazione attiva della società Parte_2
cessionaria; (iii) l'estinzione del credito precettato per compensazione legale con il controcredito vantato dalla società debitrice nei confronti della banca;
(iv) in via subordinata, l'indeterminatezza del quantum.
Con atto del 16.2.2021 si è costituita la società opposta, contestando nel merito i motivi dell'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, disattesa l'istanza di sospensione del precetto formulata dagli opponenti, concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° cpc, è stata istruita in via meramente documentale.
Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 2383/2021 resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, in data 23.12.2021, nella contumacia della Controparte_10
, ha così statuito:
[...] CP_8
“respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il precetto opposto nei confronti della società debitrice;
Parte_3 Controparte_7 compensa le spese di lite.”
In estrema sintesi, il giudice:
➢ pur affermando la dubbia ricorrenza dell'interesse ad agire in capo agli opponenti, ai quali il terzo datore di ipoteca ha donato l'immobile ipotecato, ha ritenuto di dover comunque esaminare nel merito l'opposizione, avendo la società precettante chiesto l'accertamento in via preliminare dell'efficacia del precetto anche nei confronti degli opponenti, aventi causa del terzo datore di ipoteca;
➢ ha ribadito l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto per omessa notifica, richiamando per relationem le argomentazioni spese nell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare;
➢ ha respinto l'eccezione del difetto di legittimazione della società intimante, avendo quest'ultima prodotto la documentazione necessaria a dimostrare l'intervenuta cessione del credito;
➢ ha respinto l'eccezione di estinzione del credito per compensazione legale per la ragione dirimente che il controcredito vantato dalla società
[...]
, derivante dalla sentenza n 1115/2014 con la quale Parte_3
la banca era stata condannata alla restituzione dell'importo di € 134,951,52 per somme indebitamente riscosse in relazione a un rapporto di c/c., era stato sottoposto a pignoramento presso terzi e, all'esito della dichiarazione positiva della banca, era stato assegnato a una creditrice della (la dipendente Parte_3
); Pt_5
➢ ha ritenuto, infine, generiche le contestazioni sul quantum precettato.
1.2. Avverso la sentenza hanno proposto appello i RM , con atto di citazione Pt_2
notificato in data 25.1.2022, affidandolo ai motivi che saranno successivamente esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.5.2022, si è costituita la e, per essa, la eccependo, preliminarmente, Controparte_4 Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis cpc e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello proposto. Ha, infine, proposto appello incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese di lite.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 13.12.2023, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte di trattazione scritta, ha rinviato la causa all'udienza del 25.9.2024 per la precisazione delle conclusioni;
indi, con ordinanza del 2.10.2024, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei termini assegnati gli appellanti hanno depositato la sola comparsa conclusionale, mentre l'appellata ha depositato la sola memoria di replica.
§ 2. Le valutazioni della Corte 2.1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Parte_4
e di , i quali seppur ritualmente citati non hanno
[...] CP_8
inteso costituirsi in giudizio.
Con riguardo all'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc occorre precisare che detta eccezione può essere esaminata solo alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti, e non può essere delibata in questa fase processuale.
Sempre preliminarmente va dato atto che la sentenza non è stata impugnata nelle parti in cui il Tribunale ha rigettato sia l'eccezione di nullità del precetto per omessa notifica a sia l'eccezione del difetto di legittimazione attiva della società Parte_2
cessionaria del credito precettato. Tali capi della sentenza sono, dunque, trascorsi in giudicato.
2.2. L'appello principale di ed . Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure non abbia esaminato in maniera compiuta i fatti sottoposti al suo esame in relazione all'eccezione di estinzione del credito per compensazione legale con il controcredito della di maggiore importo. Parte_3
In particolare, assumono che il giudice ha ritenuto ostativa alla compensazione la circostanza che il controcredito vantato dalla nei confronti della banca per Parte_3
effetto della sentenza 1115/2014 era stato pignorato da una creditrice della e Parte_3
a essa assegnato, ma non ha valutato tutti i fatti sottoposti al suo esame e la loro cronologia dai quali avrebbe dovuto trarre conclusioni di segno opposto.
Nello specifico gli appellanti si dolgono dell'omessa valutazione della raccomandata ricevuta dalla banca in data 2.7.2014, in epoca anteriore al pignoramento presso terzi del
21.10.2014, con la quale il loro genitore, terzo datore d'ipoteca, aveva formalmente chiesto alla banca di compensare il credito riveniente dal mutuo con il maggior credito della società di riveniente dalla sentenza Parte_3 Controparte_7
1115/2014. Proseguono gli appellanti sostenendo che alla data del pignoramento il credito riveniente dal mutuo doveva intendersi già estinto da più mesi per compensazione e che se tanto non è avvenuto la responsabilità non può che essere attribuita alla banca per aver violato le norme sulla compensazione legale in pregiudizio del terzo datore d'ipoteca e dei suoi aventi causa.
La tesi non coglie nel segno per una serie di considerazioni.
In primo luogo, premesso che la compensazione postula l'esistenza di crediti reciproci certi, liquidi ed esigibili, si dubita che i crediti in esame abbiano tali requisiti giacché la richiesta formale di compensazione è avvenuta all'indomani della sentenza di primo grado del
5.6.2014 in pendenza dei termini d'impugnazione e che, da quanto risulta dalla documentazione in atti, il credito della banca non risultava allora quantificato quanto a rate insolute e interessi maturati.
In secondo luogo, il terzo datore d'ipoteca non era legittimato a chiedere la compensazione di un controcredito di cui non era titolare, trattandosi di facoltà spettante solo a quest'ultimo, ovvero alla né è ipotizzabile, per le ragioni che seguono, Parte_3 un'ipotesi di surroga nella posizione del debitore inerte.
Risulta, infatti, dalla produzione documentale della banca che il debitore, la dal Parte_3 canto suo, aveva contemporaneamente avviato delle trattative con la banca per definire tutti rapporti tra loro in essere mediante la compensazione (volontaria non legale) dei rispettivi crediti;
tali trattative, però, non sono andate a buon fine giacché, da quanto emerge dalla corrispondenza intercorsa tra loro (cfr. e-mail dell'11.7.2014, del 3 e 4.11.2014), vi era disaccordo sull'entità del credito della banca da compensare con il controcredito del debitore riveniente dalla sentenza 1115/2014 e, di conseguenza, del credito residuo di
[...]
Pt_3
Cosi ricostruita la vicenda in esame ritiene, conclusivamente, la Corte che al momento del pignoramento del controcredito della il credito della banca non si sia estinto per Parte_3
compensazione legale perché non determinato nel suo preciso ammontare e anzi oggetto di contestazione tra gli unici titolari del rapporto obbligatorio. La ventilata responsabilità della banca per avere reso dichiarazione positiva nella procedura di pignoramento presso terzi conclusasi con ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo al debitore esecutato (mai opposta con l'opposizione agli atti esecutivi) senza prima incamerare quanto dovuto dalla per le rate di mutuo non pagate va, quindi, esclusa. Parte_3
Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto generiche le contestazioni sul quantum precettato, precisando che i terzi proprietari ovvero il terzo datore di ipoteca hanno tutto l'interesse a contestare gli importi indicati nel precetto.
Il motivo è infondato.
Premesso che non è in contestazione il diritto degli opponenti di contestare nel quantum il credito garantito dal terzo datore di ipoteca (e dagli aventi causa), si osserva che la statuizione di rigetto nel merito del motivo di opposizione non si presta a critiche. Al riguardo è sufficiente osservare che, a fronte del deposito della documentazione bancaria (contratto di mutuo;
piano ammortamento e conteggio analitico del credito), gli opponenti non hanno mai mosso contestazioni specifiche e circostanziate relativamente all'esatto ammontare del credito (di cui in appello continuano a dolersi), limitandosi a contestazioni del tutto generiche, prive di addebiti specifici.
Va da sé che, in mancanza di precise e di documentate contestazioni sul credito vantato da , delle quali gli appellanti avrebbero dovuto dare conto negli scritti CP_4 difensivi, l'eccezione di errata quantificazione del credito precettato appare del tutto priva di fondamento.
In ragione di tutto quanto sopra esposto l'appello principale va, dunque, rigettato.
2.3. L'appello incidentale di Controparte_4
, con un unico motivo di appello incidentale, impugna la sentenza nella
[...]
parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, deducendo l'erronea applicazione del criterio legale della soccombenza e, subordinatamente, il vizio di omessa o illogica motivazione della statuizione. Chiede, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la determinazione delle spese di primo grado, stante l'integrale rigetto delle domande avanzate dagli opponenti.
Il motivo è fondato.
L'art. 92, secondo comma, cpc, nella formulazione ratione temporis vigente, prevede la possibilità di compensare le spese di lite allorché vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e comunque qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni (tanto per effetto della sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 con la quale la
Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del cpc, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).
Alla luce di questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, emerge che il
Tribunale non ha correttamente applicato l'art. 92, secondo comma, cpc, poiché la ragione posta a fondamento della decisione (“Le spese di lite, in ragione dell'esito della lite, sono integralmente compensate”) non giustifica la deroga del criterio della soccombenza.
Vero è, piuttosto, che, nel caso in specie, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dagli opponenti con la conseguenza che è risultata totalmente Controparte_4
vittoriosa. Pertanto, non sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cpc, esse devono essere poste a carico della parte soccombente.
Alla loro liquidazione si procede secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022
(scaglione da € 52.001 a € 260.000, individuato sulla base del valore del credito precettato), sì che all'originaria parte opposta spettano € 5.077,00 per compensi ( di cui
€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
§ 3. Le spese di lite
3.1. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con
D.M. n. 147/2022 ( scaglione da € 52.001 a € 260.000 individuato sulla base del valore del credito precettato), ridotti della metà in ragione della non particolare complessità delle questioni esaminate in questo grado, e inclusa la fase istruttoria/di trattazione ineludibile anche nel giudizio d'appello (Cass. n. 30219/2023).
3.2. Sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti principali di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da ed , Parte_1 Parte_2 con atto di citazione notificato in data 25.1.2022, e sull'appello incidentale proposto da e per essa avverso la sentenza n. 2383/2021 del Controparte_4 Controparte_1
Tribunale di Cosenza, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, in data 23.12.2021, non notificata, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della e Parte_4
di ; CP_8
2. Rigetta l'appello principale.
3. Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna ed , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore della e, per la stessa, in favore della Controparte_4
mandataria delle spese di lite del giudizio di primo grado, Controparte_1 che vengono liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
4. Condanna ed , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di Controparte_4
e, per la stessa, in favore della mandataria che si liquidano in Controparte_1
€ 1.138,50 per esborsi e in € 7.160,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% iva e cpa.
5. Condanna gli appellanti principali al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 13.2.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto