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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1838/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1838/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi dall'Avv. Petrola Adriana Bruna, in C.F._2 virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 14.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (9.10.2020) e (26.1.2024) nati durante la Per_1 Per_2 convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 14.10.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo
1 Proc. n. 1838/2025 R.V.G.
scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1. e vengono affidati congiuntamente ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
2. La responsabilità genitoriale rimarrà a carico di entrambe le parti che potranno esercitarla anche separatamente nei rispettivi periodi di convivenza in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione e salute dei minori, saranno prese di comune accordo tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni dei loro figli. Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni riguardanti le questioni più significative e di maggiore importanza dei figli minori;
3. Il padre, fatto salvo ogni diverso pacifico accordo tra le parti, avrà le seguenti facoltà:
3.1 - tenere con sé e tutti i giovedì dalle ore 13,00 sino alle ore Per_1 Per_2
20,30 del sabato, con pernottamento. In tal caso sarà cura del padre accompagnare e riprendere i bimbi presso l'istituto scolastico da questi frequentato;
3.2 - Per quanto concerne le festività natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, dalle ore 12,00 del 24 dicembre alle ore 19.00 del 25 dicembre, ovvero dal 31 dicembre ore 12.00 alle ore 19 del 1° gennaio, con inizio in favore del signor
Parte_2
Stesso criterio di alternanza sarà osservato per le festività pasquali, ossia il giorno di Pasqua con un genitore dalle ore 10.00 alle ore 20.00 ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, stessi orari, con inizio in favore del padre.
3.3 - Per quanto concerne le vacanze estive, per esigenze lavorative dei genitori, sarà osservato il seguente programma dalla metà del mese di giugno (fine dell'anno scolastico) alla metà del mese di settembre di ciascun anno (inizio delle lezioni scolastiche): ciascun genitore terrà i figli minori per tre giorni consecutivi, alternando quindi i seguenti tre giorni con l'altro genitore, e così a seguire, ad
2 Proc. n. 1838/2025 R.V.G.
eccezione di una settimana consecutiva del mese di agosto di ciascun anno che la madre, previa comunicazione tempestiva al padre, trascorrerà con i figli e Per_1
. Per_2
Le feste di compleanno dei figli saranno trascorse a pranzo presso il padre e a cena presso la madre, con facoltà di ciascun genitore di essere presente con l'altro.
4. Sotto il profilo economico, il signor verserà a titolo di Parte_2 contribuzione al mantenimento dei due figli minori l'importo di euro 500,00 mensili
(250,00 ciascuno) da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT. Il predetto importo dovrà versarsi entro il giorno 05 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul seguente codice IBAN: XXXXXXXX intestato alla signora Parte_1
[...].
5. Le spese di natura straordinaria -da intendersi in via generale quelle previste dall'attuale vademecum del CNF, cui si fa espresso rimando – debitamente concordate e documentate graveranno su ciascuna parte nella misura del 50%.
6. Le parti convengono che l'eventuale diritto all'Assegno Unico viene percepito interamente dalla signora Parte_1
7. I genitori si impegnano ad osservare anche per il prosieguo il rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi”.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi dei minori, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
3 Proc. n. 1838/2025 R.V.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori
(9.10.2020) e (26.1.2024) avvenga secondo le Persona_3 Persona_4 condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1838/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi dall'Avv. Petrola Adriana Bruna, in C.F._2 virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 14.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (9.10.2020) e (26.1.2024) nati durante la Per_1 Per_2 convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 14.10.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo
1 Proc. n. 1838/2025 R.V.G.
scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1. e vengono affidati congiuntamente ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
2. La responsabilità genitoriale rimarrà a carico di entrambe le parti che potranno esercitarla anche separatamente nei rispettivi periodi di convivenza in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione e salute dei minori, saranno prese di comune accordo tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni dei loro figli. Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni riguardanti le questioni più significative e di maggiore importanza dei figli minori;
3. Il padre, fatto salvo ogni diverso pacifico accordo tra le parti, avrà le seguenti facoltà:
3.1 - tenere con sé e tutti i giovedì dalle ore 13,00 sino alle ore Per_1 Per_2
20,30 del sabato, con pernottamento. In tal caso sarà cura del padre accompagnare e riprendere i bimbi presso l'istituto scolastico da questi frequentato;
3.2 - Per quanto concerne le festività natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, dalle ore 12,00 del 24 dicembre alle ore 19.00 del 25 dicembre, ovvero dal 31 dicembre ore 12.00 alle ore 19 del 1° gennaio, con inizio in favore del signor
Parte_2
Stesso criterio di alternanza sarà osservato per le festività pasquali, ossia il giorno di Pasqua con un genitore dalle ore 10.00 alle ore 20.00 ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, stessi orari, con inizio in favore del padre.
3.3 - Per quanto concerne le vacanze estive, per esigenze lavorative dei genitori, sarà osservato il seguente programma dalla metà del mese di giugno (fine dell'anno scolastico) alla metà del mese di settembre di ciascun anno (inizio delle lezioni scolastiche): ciascun genitore terrà i figli minori per tre giorni consecutivi, alternando quindi i seguenti tre giorni con l'altro genitore, e così a seguire, ad
2 Proc. n. 1838/2025 R.V.G.
eccezione di una settimana consecutiva del mese di agosto di ciascun anno che la madre, previa comunicazione tempestiva al padre, trascorrerà con i figli e Per_1
. Per_2
Le feste di compleanno dei figli saranno trascorse a pranzo presso il padre e a cena presso la madre, con facoltà di ciascun genitore di essere presente con l'altro.
4. Sotto il profilo economico, il signor verserà a titolo di Parte_2 contribuzione al mantenimento dei due figli minori l'importo di euro 500,00 mensili
(250,00 ciascuno) da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT. Il predetto importo dovrà versarsi entro il giorno 05 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul seguente codice IBAN: XXXXXXXX intestato alla signora Parte_1
[...].
5. Le spese di natura straordinaria -da intendersi in via generale quelle previste dall'attuale vademecum del CNF, cui si fa espresso rimando – debitamente concordate e documentate graveranno su ciascuna parte nella misura del 50%.
6. Le parti convengono che l'eventuale diritto all'Assegno Unico viene percepito interamente dalla signora Parte_1
7. I genitori si impegnano ad osservare anche per il prosieguo il rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi”.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi dei minori, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
3 Proc. n. 1838/2025 R.V.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori
(9.10.2020) e (26.1.2024) avvenga secondo le Persona_3 Persona_4 condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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