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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/06/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1965/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1965/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTORUFO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SANTORUFO ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FRANCESCO Controparte_1 C.F._2
ENRICO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. DE FRANCESCO ENRICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di condannare Parte_1 il notaio convenuto al pagamento di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subìti a causa dell'inadempimento professionale determinatosi in occasione della stipula dell'atto di compravendita del
05.06.2013.
A sostegno dei propri assunti, esponeva:
-di aver acquistato dalla con rogito del 05.06.2013, un appartamento sito in Taranto alla Controparte_2
Via Cesare Battisti n. 5210 censito catastalmente al Foglio 247, Particella 911, Sub. 20 ed il posto auto scoperto pertinenziale all'immobile summenzionato, censito catastalmente al Foglio 247, Particella 909;
- di essersi resa conto, a seguito di ispezione catastale del 07.12.2020, di non essere mai divenuta proprietaria dell'immobile in quanto dalla nota di trascrizione risultavano dati errati (foglio 247 particella 910 sub. 9).
Pertanto, dedotta l'imprudenza e l'imperizia del notaio convenuto ex art. 1176 c.c. per la mancata trascrizione dell'atto di compravendita, chiedeva il risarcimento dei danni nella misura suindicata avendo subito uno “stato di forte “patos” psico-fisico”.
Ritualmente costituitasi, contestava gli avversi assunti evidenziando che la nota di Controparte_1 pagina 1 di 4 trascrizione n. 41 con indicazione delle parti e dei dati catastali conformi all'atto del 05.06.2013 era stata corretta su richiesta delle stesse parti con atto di rettifica (Repertorio n. 26.360 – Raccolta n. 12.595) con la quale la particella 909 (relativa al solo posto box) era stata sostituita con la particella 910, fermi restando tutti gli altri dati e pattuizioni dell'atto rettificato. A tal fine, evidenziava che era stato l'Ufficio catastale ad estendere erroneamente la rettifica anche all'appartamento in evidente contrasto e difformità con la nota di trascrizione.
Ciò premesso, concludeva per il rigetto della domanda con condanna ex art. 96 cpc e trasmissione degli atti al
COA di Taranto per la violazione dell'art. 88 cpc.
Con le memorie ex art. 183 comma 6 cpc primo termine, parte attrice introduceva un ulteriore profilo di inadempimento in quanto l'immobile, acquistato ad un prezzo superiore, era risultato inagibile e viziato.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che si teneva con modalità scritta ex art. 127 ter cpc. All'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Quanto al primo profilo di inadempimento, risulta documentalmente che in data 05.06.2013 è stato stipulato l'atto di compravendita (Rep. n. 25.986 – raccolta n. 12.277) tra la venditrice e l'acquirente Controparte_3
, avente per oggetto: 1) appartamento di due vani e accessori (foglio 247, particella 911, Parte_1 sub. 20); 2) posto auto scoperto di mq. 13 (foglio 247, particella 909, sub. 9) e che in data 06.06.2013 è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate-Territorio – Servizio di pubblicità Immobiliare la nota di trascrizione n. 41 con indicazione delle parti e dei dati catastali conformi all'atto del 05.06.2013 (registro generale n. 11451 – registro particolare n. 8883).
Successivamente, in data 11.03.2014, su richiesta delle stesse parti, è stato stipulato un atto di rettifica
(Repertorio n. 26.360 – Raccolta n. 12.595) dell'atto del 05.06.2013, riguardante esclusivamente il solo posto auto, con il quale la particella 909 veniva sostituita con la particella 910, restando invariati tutti gli altri dati e pattuizioni dell'atto rettificato. Di tale atto, con allegata planimetria del solo posto auto con i dati conformi alla rettifica, è stata trasmessa il 12.03.2014 all'Agenzia delle Entrate-Territorio – Servizio di pubblicità
Immobiliare, la nota di trascrizione n. 7 (Registro generale n. 5416 – Registro particolare n. 4568) con espressa precisazione che la rettifica doveva riguardare esclusivamente il dato catastale del posto auto e, contestualmente, con il medesimo invio, la nota è stata trasmessa all'ufficio catastale.
Orbene, nonostante l'atto di rettifica a firma del notaio e la relativa trascrizione riguardassero espressamente solo la particella relativa posto auto – come si evince anche dalla annotazione “sezione D – ulteriori informazioni – e dalla ricevuta di voltura da nota di trascrizione n. 4568 del 12.03.2014” (all. 6 fascicolo parte convenuta allegato alla pec del 04.01.2021), i dati non sono stati correttamente recepiti nella nota di trascrizione (la rettifica risulta erroneamente estesa all'appartamento); detta difformità, tuttavia, non è imputabile a negligenza del notaio il quale, dopo aver registrato su richiesta delle stesse parti la rettifica, ha provveduto a richiedere la correzione della indicazione della particella 909 con la particella 910 “del solo posto auto fermi restando tutti gli altri dati e pattuizioni dell'atto rettificato”.
Trattasi pertanto di una difformità che non è imputabile a negligenza del notaio, il quale ha chiesto correttamente la rettifica (da part. 909 a part. 910) limitatamente al posto auto.
pagina 2 di 4 L'erronea iniziale indicazione della particella relativa al posto auto (909 anziché 910), invece, non ha determinato alcun pregiudizio alla luce della rettifica eseguita su richiesta delle stesse parti a distanza di circa nove mesi. Ed invero, il mero errore nell'indicazione della particella -lo si ripete relativa al solo posto auto - tempestivamente emendato, non ha comportato alcun danno alla parte acquirente.
A tal proposito si ricorda che la violazione da parte del notaio dei propri doveri professionali – che nel caso di specie, comunque, non si rinviene - non è di per sé sola idonea a determinare a carico del professionista un'obbligazione risarcitoria, essendo, invece, necessario che l'inadempimento abbia prodotto un danno definitivo ed attuale, senza il quale, quindi, pur essendovi l'illecito contrattuale, non sorge la corrispondente obbligazione al risarcimento del danno. In tal senso, si è chiaramente espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 566 del
19/01/2000 affermando che “L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri obblighi professionali ovvero tenuto una condotta negligente (eseguendo con ritardo le iscrizioni ipotecarie) in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti (di effettuare l'iscrizione il più presto possibile) presuppone la produzione del danno”. Tale orientamento è stato poi replicato successivamente:
“L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista - nella specie, un notaio - che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3657 del 14/02/2013; “In caso di omessa verifica, da parte di un notaio rogante una compravendita, in ordine all'eventuale sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, e di omessa segnalazione all'acquirente di un vincolo ipotecario gravante sull'immobile, la sola esistenza - in sè - del vincolo non costituisce un concreto pregiudizio atto a sorreggere da solo la domanda risarcitoria per l'acquirente dell'immobile.” - cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 18376 del 13/09/2004 -); “nell'ambito della responsabilità contrattuale - cui, come detto, va ricondotta quella professionale per l'inadempimento della prestazione d'opera intellettuale (e, dunque, anche quella del notaio) - l'inadempimento stesso (parziale o totale) si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., della condotta inadempiente. Pertanto, ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile.” (cfr. Cass. civile sez. III, 18/02/2016, n.
3176).
Ne consegue che, anche a voler ritenere sussistente la negligenza lamentata, la richiesta di risarcimento non può essere accolta stante la mancanza di prova del danno direttamente riconducibile alla condotta del notaio, atteso che la parte si è limitata a paventare in astratto il rischio di eventuali azioni esecutive in danno della società venditrice - che non si sono verificate - mentre i danni psichici (documentati nell'unico certificato del
09.12.2020, ove si riporta uno stato ansioso) sono genericamente dedotti e non eziologicamente riconducibili all'unico errore risalente al 2013 e rettificato dalle parti nel 2014.
Quanto all'ulteriore di inadempimento introdotto con le memorie ex art. 183 comma 6 cpc primo termine, anche pagina 3 di 4 a voler superare il profilo di inammissibilità della domanda in quanto introdotta solo con la prima memoria istruttoria, si evidenzia che il notaio deve verificare la libertà dell'immobile da ipoteche o da altri vincoli mentre le condizioni di abitabilità sono un requisito che non incide sulla commerciabilità del bene;
e ciò perché, pur in assenza di tale presupposto, le parti (e in particolare il compratore) possono trovare conveniente l'acquisto di un bene non avente caratteristica di piena abitabilità (in tali espressi termini Cassazione sentenza n. 14618/2017, in motivazione). Detto aspetto, pertanto, non rientra negli obblighi derivanti dall'incarico nè negli obblighi
“accessori” di controllo e di verifica tipici della diligenza qualificata esigibile da parte di un notaio, così come il professionista non è tenuto a rilevare eventuali vizi del bene che ne diminuiscono il valore.
Tra l'altro, nel caso di specie, nell'atto di compravendita si legge espressamente che “la parte venditrice dichiara di aver richiesto il certificato di agibilità al Comune di Taranto, con deposito in data 18 maggio 2012 n.75028, e si obbliga a provvedere, a proprie cura e spese, a fornire il detto certificato alla parte acquirente non appena il
Comune di Taranto avrà provveduto al rilascio”; quindi, l'acquirente era edotta della mancanza del certificato di agibilità.
Conclusivamente la domanda va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 evidenziandosi a tal proposito che il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese che la parte soccombente debba versare alla controparte (cfr Cass. civ., ord. n. 8388 del 31.03.2017). Non ricorrono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc non essendo emerso che la parte abbia agito con dolo o colpa grave né sussiste la violazione dell'art. 88 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Taranto, 24 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1965/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTORUFO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SANTORUFO ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FRANCESCO Controparte_1 C.F._2
ENRICO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. DE FRANCESCO ENRICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di condannare Parte_1 il notaio convenuto al pagamento di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subìti a causa dell'inadempimento professionale determinatosi in occasione della stipula dell'atto di compravendita del
05.06.2013.
A sostegno dei propri assunti, esponeva:
-di aver acquistato dalla con rogito del 05.06.2013, un appartamento sito in Taranto alla Controparte_2
Via Cesare Battisti n. 5210 censito catastalmente al Foglio 247, Particella 911, Sub. 20 ed il posto auto scoperto pertinenziale all'immobile summenzionato, censito catastalmente al Foglio 247, Particella 909;
- di essersi resa conto, a seguito di ispezione catastale del 07.12.2020, di non essere mai divenuta proprietaria dell'immobile in quanto dalla nota di trascrizione risultavano dati errati (foglio 247 particella 910 sub. 9).
Pertanto, dedotta l'imprudenza e l'imperizia del notaio convenuto ex art. 1176 c.c. per la mancata trascrizione dell'atto di compravendita, chiedeva il risarcimento dei danni nella misura suindicata avendo subito uno “stato di forte “patos” psico-fisico”.
Ritualmente costituitasi, contestava gli avversi assunti evidenziando che la nota di Controparte_1 pagina 1 di 4 trascrizione n. 41 con indicazione delle parti e dei dati catastali conformi all'atto del 05.06.2013 era stata corretta su richiesta delle stesse parti con atto di rettifica (Repertorio n. 26.360 – Raccolta n. 12.595) con la quale la particella 909 (relativa al solo posto box) era stata sostituita con la particella 910, fermi restando tutti gli altri dati e pattuizioni dell'atto rettificato. A tal fine, evidenziava che era stato l'Ufficio catastale ad estendere erroneamente la rettifica anche all'appartamento in evidente contrasto e difformità con la nota di trascrizione.
Ciò premesso, concludeva per il rigetto della domanda con condanna ex art. 96 cpc e trasmissione degli atti al
COA di Taranto per la violazione dell'art. 88 cpc.
Con le memorie ex art. 183 comma 6 cpc primo termine, parte attrice introduceva un ulteriore profilo di inadempimento in quanto l'immobile, acquistato ad un prezzo superiore, era risultato inagibile e viziato.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che si teneva con modalità scritta ex art. 127 ter cpc. All'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Quanto al primo profilo di inadempimento, risulta documentalmente che in data 05.06.2013 è stato stipulato l'atto di compravendita (Rep. n. 25.986 – raccolta n. 12.277) tra la venditrice e l'acquirente Controparte_3
, avente per oggetto: 1) appartamento di due vani e accessori (foglio 247, particella 911, Parte_1 sub. 20); 2) posto auto scoperto di mq. 13 (foglio 247, particella 909, sub. 9) e che in data 06.06.2013 è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate-Territorio – Servizio di pubblicità Immobiliare la nota di trascrizione n. 41 con indicazione delle parti e dei dati catastali conformi all'atto del 05.06.2013 (registro generale n. 11451 – registro particolare n. 8883).
Successivamente, in data 11.03.2014, su richiesta delle stesse parti, è stato stipulato un atto di rettifica
(Repertorio n. 26.360 – Raccolta n. 12.595) dell'atto del 05.06.2013, riguardante esclusivamente il solo posto auto, con il quale la particella 909 veniva sostituita con la particella 910, restando invariati tutti gli altri dati e pattuizioni dell'atto rettificato. Di tale atto, con allegata planimetria del solo posto auto con i dati conformi alla rettifica, è stata trasmessa il 12.03.2014 all'Agenzia delle Entrate-Territorio – Servizio di pubblicità
Immobiliare, la nota di trascrizione n. 7 (Registro generale n. 5416 – Registro particolare n. 4568) con espressa precisazione che la rettifica doveva riguardare esclusivamente il dato catastale del posto auto e, contestualmente, con il medesimo invio, la nota è stata trasmessa all'ufficio catastale.
Orbene, nonostante l'atto di rettifica a firma del notaio e la relativa trascrizione riguardassero espressamente solo la particella relativa posto auto – come si evince anche dalla annotazione “sezione D – ulteriori informazioni – e dalla ricevuta di voltura da nota di trascrizione n. 4568 del 12.03.2014” (all. 6 fascicolo parte convenuta allegato alla pec del 04.01.2021), i dati non sono stati correttamente recepiti nella nota di trascrizione (la rettifica risulta erroneamente estesa all'appartamento); detta difformità, tuttavia, non è imputabile a negligenza del notaio il quale, dopo aver registrato su richiesta delle stesse parti la rettifica, ha provveduto a richiedere la correzione della indicazione della particella 909 con la particella 910 “del solo posto auto fermi restando tutti gli altri dati e pattuizioni dell'atto rettificato”.
Trattasi pertanto di una difformità che non è imputabile a negligenza del notaio, il quale ha chiesto correttamente la rettifica (da part. 909 a part. 910) limitatamente al posto auto.
pagina 2 di 4 L'erronea iniziale indicazione della particella relativa al posto auto (909 anziché 910), invece, non ha determinato alcun pregiudizio alla luce della rettifica eseguita su richiesta delle stesse parti a distanza di circa nove mesi. Ed invero, il mero errore nell'indicazione della particella -lo si ripete relativa al solo posto auto - tempestivamente emendato, non ha comportato alcun danno alla parte acquirente.
A tal proposito si ricorda che la violazione da parte del notaio dei propri doveri professionali – che nel caso di specie, comunque, non si rinviene - non è di per sé sola idonea a determinare a carico del professionista un'obbligazione risarcitoria, essendo, invece, necessario che l'inadempimento abbia prodotto un danno definitivo ed attuale, senza il quale, quindi, pur essendovi l'illecito contrattuale, non sorge la corrispondente obbligazione al risarcimento del danno. In tal senso, si è chiaramente espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 566 del
19/01/2000 affermando che “L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri obblighi professionali ovvero tenuto una condotta negligente (eseguendo con ritardo le iscrizioni ipotecarie) in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti (di effettuare l'iscrizione il più presto possibile) presuppone la produzione del danno”. Tale orientamento è stato poi replicato successivamente:
“L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista - nella specie, un notaio - che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3657 del 14/02/2013; “In caso di omessa verifica, da parte di un notaio rogante una compravendita, in ordine all'eventuale sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, e di omessa segnalazione all'acquirente di un vincolo ipotecario gravante sull'immobile, la sola esistenza - in sè - del vincolo non costituisce un concreto pregiudizio atto a sorreggere da solo la domanda risarcitoria per l'acquirente dell'immobile.” - cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 18376 del 13/09/2004 -); “nell'ambito della responsabilità contrattuale - cui, come detto, va ricondotta quella professionale per l'inadempimento della prestazione d'opera intellettuale (e, dunque, anche quella del notaio) - l'inadempimento stesso (parziale o totale) si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., della condotta inadempiente. Pertanto, ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile.” (cfr. Cass. civile sez. III, 18/02/2016, n.
3176).
Ne consegue che, anche a voler ritenere sussistente la negligenza lamentata, la richiesta di risarcimento non può essere accolta stante la mancanza di prova del danno direttamente riconducibile alla condotta del notaio, atteso che la parte si è limitata a paventare in astratto il rischio di eventuali azioni esecutive in danno della società venditrice - che non si sono verificate - mentre i danni psichici (documentati nell'unico certificato del
09.12.2020, ove si riporta uno stato ansioso) sono genericamente dedotti e non eziologicamente riconducibili all'unico errore risalente al 2013 e rettificato dalle parti nel 2014.
Quanto all'ulteriore di inadempimento introdotto con le memorie ex art. 183 comma 6 cpc primo termine, anche pagina 3 di 4 a voler superare il profilo di inammissibilità della domanda in quanto introdotta solo con la prima memoria istruttoria, si evidenzia che il notaio deve verificare la libertà dell'immobile da ipoteche o da altri vincoli mentre le condizioni di abitabilità sono un requisito che non incide sulla commerciabilità del bene;
e ciò perché, pur in assenza di tale presupposto, le parti (e in particolare il compratore) possono trovare conveniente l'acquisto di un bene non avente caratteristica di piena abitabilità (in tali espressi termini Cassazione sentenza n. 14618/2017, in motivazione). Detto aspetto, pertanto, non rientra negli obblighi derivanti dall'incarico nè negli obblighi
“accessori” di controllo e di verifica tipici della diligenza qualificata esigibile da parte di un notaio, così come il professionista non è tenuto a rilevare eventuali vizi del bene che ne diminuiscono il valore.
Tra l'altro, nel caso di specie, nell'atto di compravendita si legge espressamente che “la parte venditrice dichiara di aver richiesto il certificato di agibilità al Comune di Taranto, con deposito in data 18 maggio 2012 n.75028, e si obbliga a provvedere, a proprie cura e spese, a fornire il detto certificato alla parte acquirente non appena il
Comune di Taranto avrà provveduto al rilascio”; quindi, l'acquirente era edotta della mancanza del certificato di agibilità.
Conclusivamente la domanda va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 evidenziandosi a tal proposito che il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese che la parte soccombente debba versare alla controparte (cfr Cass. civ., ord. n. 8388 del 31.03.2017). Non ricorrono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc non essendo emerso che la parte abbia agito con dolo o colpa grave né sussiste la violazione dell'art. 88 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Taranto, 24 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perrone
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