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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 31/07/2024 al n. 665 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 16/12/2025
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante, con l'avv. Casarin Silvia Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. Bravin Letizia Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: “retribuzione-opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 85/2024 emesso dal Tribunale di Udine, nella funzione di
Giudice del Lavoro, dichiarando che nulla deve la nei confronti del signor Parte_1
per le motivazioni tutte svolte in atti. Nel merito in via subordinata: Controparte_1 nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale, nella sua funzione di
Giudice del Lavoro, dovesse ritenere che il signor abbia diritto a Controparte_1 percepire delle somme dalla revocare /o dichiarare nullo e/o inefficace Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 85/2024 emesso dal Tribunale di Udine e riconoscere al signor il minor importo risultante all'esito dell'espletanda Consulenza Controparte_1
Tecnica d'Ufficio, in base alle ragioni tutte svolte in atti. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo e allo stato non ammesse”.
Per la parte resistente: “Nel merito, in via principale: rigettarsi in toto l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle
1 conclusioni prese in via principale, accertare e dichiarare che il signor CP_1
va creditore per le causali di cui in narrativa, nei confronti della società
[...]
con sede legale in Via Vallazza n. 42, fraz. Scaldaferro a Pozzoleone (VI), Parte_1
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma P.IVA_1 lorda di euro 62.818,00, oltre agli interessi legali maturati e la rivalutazione monetaria, dalla singola scadenza mensile fino al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate nella procedura monitoria pari a euro 2.050,00 oltre spese generali e accessori di legge, o delle diverse somme anche maggiori che verranno accertate in corso di causa e conseguentemente condannare la società ricorrente opponente al pagamento delle predette somme o di quelle che verranno accertate in corso di causa con interessi, rivalutazione e spese sino all'effettivo saldo. In ogni caso: spese, onorari ed accessori di legge rifusi, con condanna della ricorrente ex. art 96 c.p.c.. In via istruttoria: come da comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/07/2024 la società (d'ora in avanti, Parte_1 per brevità, solo ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
85/2024 del 14.06.24 con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 66.258,00, oltre accessori e spese in favore dell'ex dipendente a titolo di retribuzioni Controparte_1 relative al periodo da maggio 2021 a giugno 2022, oltre al TFR, in seguito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimatogli in data 15 giugno 2022.
Secondo la tesi dell'opponente, questi importi non erano dovuti al lavoratore, vista la condotta dallo stesso tenuta in quel periodo. era stato assunto nel 2016 dalla con la mansione di consulente CP_1 Pt_1 commerciale e il rapporto di lavoro era proseguito fino al mese di marzo 2020 quando,
a causa della pandemia da COVID-19, la normativa emergenziale aveva imposto il lockdown.
La visto il suo settore di operatività, era stata autorizzata a proseguire la Pt_1 propria attività ed aveva concesso a che non voleva sottoporsi a CP_1 vaccinazione, la possibilità di lavoro da remoto, tramite smart-working.
Con l'allentarsi delle restrizioni, ai lavoratori della era stato richiesto di Pt_1 rientrare al lavoro in presenza, ma accampando la paura del contagio, non CP_1 era rientrato, senza però fornire alcuna documentazione medica a sostegno del proprio rifiuto.
2 Contratta la malattia durante le vacanze di Natale 2020, l'opposto aveva comunicato il proprio ritorno al lavoro dal mese di aprile 2021, salvo poi ulteriormente procrastinare la ripresa senza esito.
In seguito, si era candidato per le elezioni amministrative per il Comune di CP_1
OI (Udine) nel mese di giugno 2022 ed aveva tenuto numerose conferenze pubbliche in presenza in quella zona, al fine di pubblicizzare le proprie competenze nella materia delle criptovalute.
Secondo la prospettazione di parte opponente, tale contegno costituiva una grave inadempienza agli obblighi contrattuali gravanti sul lavoratore ed in particolate contrastava con il disposto dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2104 c.c..
Conseguentemente, aveva perso il diritto alla corresponsione delle somme CP_1 richieste in via monitoria, essendo venuta a mancare la sinallagmaticità delle prestazioni tra lavoratore e datore di lavoro.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto, replicando che la in data Pt_1
14/04/2022, gli aveva pagato la somma di € 1.000,00 e in data 27/04/2022 la somma di € 500,00 a titolo di acconto sullo stipendio del mese di maggio 2021, pari a lordi €
3.201,81; la mensilità di giugno 2021, pari a € 3.201,81 lordi, non era stata versata.
La mensilità di luglio 2021, pari a € 3.201,80 lordi, era stata pagata solo per €
2.429,00, mentre la mensilità di agosto 2021, pari a € 3.480,50, era stata pagata solo per € 1.506,00; non erano state versate le mensilità da settembre a dicembre 2021 compresi, per un totale di € 13.024,80 lordi e neppure le mensilità da gennaio a giugno 2022 compresi, per un totale di € lordi 27.453,97.
Con raccomandata a.r. del 15/06/2022 la società datrice di lavoro aveva licenziato er giustificato motivo oggettivo, con decorrenza 16/06/2022, senza tuttavia CP_1 corrispondergli alcuna indennità di cessazione del rapporto di lavoro.
Alla data del 16/06/2022 il TFR spettante al ricorrente era pari all'importo lordo di €
16.766,79, oltre ad € 1.362,11 lordi a titolo di rivalutazione TFR, per un totale di €
8.128,90.
Il credito complessivo del lavoratore era, quindi, pari a € 66.258,59.
La in data 29/09/2023 aveva trasferito la propria sede legale e risultava Pt_1 inattiva dalla visura camerale.
3 osteneva di aver sempre svolto la propria prestazione lavorativa, tranne nel CP_1 periodo di malattia e che la società datrice di lavoro non gli aveva mai chiesto di rientrare al lavoro in presenza.
Nel mese di maggio 2022 il legale rappresentante della società aveva Persona_1 anticipato verbalmente a che, a causa della profonda crisi aziendale, nel CP_1 mese di giugno sarebbe stato formalizzato il licenziamento, come in effetti era poi avvenuto con lettera di data 15/06/2022.
Dal 1° al 15 giugno 2022 aveva goduto un periodo di ferie arretrate, in vista CP_1 del licenziamento, avvenuto con decorrenza 16/06/2022, senza il rispetto da parte di del preavviso, previsto contrattualmente in 90 giorni. Pt_1
Durante il rapporto di lavoro con non aveva mai ricevuto un Persona_2 provvedimento disciplinare da parte della società datrice di lavoro.
La minima attività svolta dal resistente per le elezioni comunali del giugno 2022 era stata svolta a casa e non aveva minimamente influito sull'attività lavorativa. allegava anche di aver effettuato finanziamenti a favore della per CP_1 Pt_1 complessivi € 48.000,00, dei quali € 45.000,00 in data 30.07.2018 ed € 3.000,00 in data 30.10.2018.
In data 19/02/2019 RL aveva, inoltre, prestato a € 10.000,00. Persona_1
In data 16/11/2020 era stato stipulato un accordo in base al quale si Persona_1 sarebbe accollato il debito di per € 48.000,00 impegnandosi, in solido con la Pt_1 società, al rimborso del finanziamento con versamento di 62 rate mensili, di cui l'ultima scadente il 30.12.2025.
si era, altresì, impegnato al rimborso del prestito personale di € Persona_1
10.000,00 mediante il versamento di 10 rate mensili a partire dal 30.01.2026.
Ciononostante, né la né avevano provveduto al rispetto del Pt_1 Persona_1 piano di rientro concordato, essendosi limitati al solo versamento delle prime rate, rendendosi gravemente inadempienti nei confronti dell'opposto, che si riservava di agire con separato giudizio per il recupero delle somme spettantegli.
La difesa dell'opposto contestava che l'opposizione avversaria fosse a tal punto infondata e pretestuosa da configurare il presupposto per la richiesta di condanna per lite temeraria ex. art. 96 c.p.c..
Invero, le spettanze richieste dall'opposto riguardavano le retribuzioni per il periodo da maggio 2021 a giugno 2022, mentre le contestazioni dell'opponente si concentravano sul periodo dal 2020 al 2021 ed avevano ad oggetto la mancata
4 vaccinazione anti Covid di RL in conseguenza della quale lo stesso non si sarebbe prestato a lavorare in presenza in azienda, ma solo in smart-working.
In quel periodo, tuttavia, la datrice di lavoro aveva provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni, senza alcuna contestazione o riserva di ripetizione.
non aveva mai ricevuto alcun richiamo disciplinare da parte della datrice di CP_1 lavoro, né verbale né scritto ed il licenziamento era stato comminato per giustificato motivo oggettivo, motivato dallo stato di grave crisi aziendale.
, nel preannunciare la risoluzione del rapporto di lavoro, con e-mail del Persona_1
01/06/2022 indirizzata a ed alla collega , aveva rimesso a CP_1 Persona_3 loro la scelta di risolvere il contratto con il licenziamento o con le dimissioni per giusta causa, senza alcun accenno a riserve o rimostranze nei loro confronti.
3. Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo con ordinanza del
21.01.25 e respinta la proposta di conciliazione formulata dal giudice, la difesa dell'opponente formulava una propria proposta conciliativa, che tuttavia non veniva accolta dall'opposto.
La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 16/12/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione sia infondata e non possa trovare accoglimento.
La società opponente non ha minimamente replicato alle precise allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta di e anche nelle note CP_1 conclusive ha insistito nel ribadire le stesse allegazioni, che risultano smentite dalla documentazione in atti.
Invero, dalla stessa emerge che ha svolto l'attività di commerciale e si è CP_1 altresì occupato di creare le presentazioni, le carte intestate, i loghi, le firme, i materiali di promozione delle riunioni e dei webinar, il sito web aziendale e la promozione dell'e- commerce e si è interfacciato con i vari addetti commerciali (v. da doc. 18.a doc. 38).
5 Con e-mail del 13/06/2022 ha richiesto al resistente di modificare un Persona_1 logo e alcune parti di testo di un'etichetta, per una versione di X33 distribuita da
(v. doc.39) e vi ha provveduto. CP_2 CP_1
Con e-mail del 14/06/2022 (v. doc. 40) ha richiesto a e alla Persona_1 CP_1 collega di verificare tutte le password e le credenziali di accesso a Persona_3 siti e di sostituirle con nuove.
Con e-mail dell'11/07/2022 informava di essere stato CP_1 Persona_1 scollegato dal cloud di e di non essere in grado di fare i debiti controlli, Pt_1 chiedendo pertanto indicazioni su come procedere (v. doc.40).
Anche dopo il licenziamento, con e-mail del 09/05/2023 ha chiesto a Persona_1 di inviare del materiale grafico da utilizzare per l'attività di (v. doc. CP_1 Pt_1
41).
Il resistente ha provato di aver svolto regolarmente la propria prestazione lavorativa, di aver eseguito mansioni aggiuntive rispetto a quelle previste contrattualmente ed altresì di aver lavorato anche durante il periodo di ferie su precisa richiesta dell'amministratore delegato di Parte_1
È pacifico, in quanto non contestato, che non abbia mai subito sanzioni CP_1 disciplinari: questo costituisce ulteriore conferma dell'infondatezza delle doglianze poste dalla ricorrente a base del mancato pagamento delle retribuzioni dovute al signor CP_1
L'infondatezza degli allegati inadempimenti emerge, comunque, plasticamente dal fatto che la parte datoriale ha lasciato al dipendente la scelta se dimettersi per giusta causa o essere licenziato (v. doc. 43) e lo ha poi licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Solo nel corso del giudizio di opposizione, a preclusioni ormai maturate, la società opponente ha documentato di aver versato in favore di la somma di € CP_1
3.440,00.
La difesa di nel corso dell'udienza del 03/06/2025 ha dato atto di tale CP_1 versamento e ha rettificato la somma capitale richiesta da euro € 66.258,00 a €
62.818,00.
Va, altresì, precisato che, in seguito alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, avvenuta all'udienza del 21/01/2025, ha azionato un CP_1 pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Vicenza, R.G. 1189/2025 (v. doc.46).
6 Con provvedimento del 23/07/2025 il Giudice dell'Esecuzione ha liquidato le spese di procedura in € 700,00 oltre spese generali ed accessori di legge ed ha assegnato in favore del signor a somma di euro 2.295,43, disponendo che tale somma CP_1 venisse imputata, nell'ordine, alle spese legali, agli interessi alla quota capitale (v. doc.47).
In considerazione dell'imputazione di cui sopra e valutato che le spese legali, comprensive di spese generali ed accessori, ammontano ad euro 1.021,38, la residua somma pari ad euro 1.274,05, non va a ridurre la somma capitale ingiunta, dovendo essere imputata nell'ordine, alle ulteriori spese legali come in dispositivo liquidate, interessi e rivalutazione monetaria.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la società deve essere condannata al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_1 dell'importo di € 62.818,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
5. La parte opposta ha anche avanzato domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione per l'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno dei contendenti
è tenuto, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, non rappresentando le stesse un comportamento sleale o fraudolento atto ad ingannare chi è chiamato a giudicare (cfr. Cass. sent.
n.1316/85).
Occorre invece, trattandosi pur sempre di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che la parte che propone tale istanza deduca fatti ed offra elementi di prova idonei ad accertare sia l'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave della controparte, consistente nella consapevolezza, oppure nell'ignoranza dipendente, però, dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi o del carattere irrituale e fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio), sia l'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
Ancorché sia effettuabile anche d'ufficio, la liquidazione dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c., postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o, almeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. sent.
n.117/93).
7 Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, il giudice non può procedere alla liquidazione dello stesso neppure equitativamente (cfr. Cass. sent. n.6637/92,
n.12422/95).
Nella fattispecie in esame, difetta la prova della sussistenza sia dell'elemento soggettivo dell'illecito, sia soprattutto dell'entità del danno, di cui la parte convenuta si è limitata a sostenere l'esistenza senza in alcun modo neppure specificare (né tanto meno provare) quale ammontare esso avrebbe avuto ed a quali parametri il giudice avrebbe dovuto ancorare la propria valutazione equitativa.
In base alla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c. il giudice può procedere, anche d'ufficio, alla liquidazione a favore della parte soccombente di una somma equitativamente determinata a prescindere dalla prova dell'effettiva sussistenza di un pregiudizio economico subito dalla parte vittoriosa.
Nel caso di specie, tuttavia, la società opponente si è limitata ad esercitare il proprio diritto di difesa a fronte della pretesa azionata in via monitoria dall'ex dipendente, così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e sulla base di titoli e prospettazioni giuridiche che, a prescindere dalla fondatezza o meno, non denotavano un'evidente temerarietà, bensì l'intento di fronteggiare una situazione di gravissima difficoltà economica.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della società opponente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria che è stata estremamente contenuta, anche alla luce dell'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa giudiziale, la cui accettazione sarebbe stata invece vantaggiosa per l'opponente secondo quanto emerge all'esito del processo.
Dall'importo liquidato come in dispositivo dovrà essere detratta la somma di €.
1.274,05 già ottenuta in via esecutiva e che il Giudice dell'Esecuzione ha indicato di imputare prima alle spese, poi agli accessori del credito e per ultimo al capitale.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 85/2024 del 14.06.24;
3) condanna la società al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 62.818,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1
5) condanna la società all'integrale rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio sostenute da , spese che liquida in € 12.000,00 per Controparte_1 compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 16/12/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Ilaria Chiarelli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 31/07/2024 al n. 665 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 16/12/2025
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante, con l'avv. Casarin Silvia Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. Bravin Letizia Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: “retribuzione-opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 85/2024 emesso dal Tribunale di Udine, nella funzione di
Giudice del Lavoro, dichiarando che nulla deve la nei confronti del signor Parte_1
per le motivazioni tutte svolte in atti. Nel merito in via subordinata: Controparte_1 nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale, nella sua funzione di
Giudice del Lavoro, dovesse ritenere che il signor abbia diritto a Controparte_1 percepire delle somme dalla revocare /o dichiarare nullo e/o inefficace Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 85/2024 emesso dal Tribunale di Udine e riconoscere al signor il minor importo risultante all'esito dell'espletanda Consulenza Controparte_1
Tecnica d'Ufficio, in base alle ragioni tutte svolte in atti. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo e allo stato non ammesse”.
Per la parte resistente: “Nel merito, in via principale: rigettarsi in toto l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle
1 conclusioni prese in via principale, accertare e dichiarare che il signor CP_1
va creditore per le causali di cui in narrativa, nei confronti della società
[...]
con sede legale in Via Vallazza n. 42, fraz. Scaldaferro a Pozzoleone (VI), Parte_1
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma P.IVA_1 lorda di euro 62.818,00, oltre agli interessi legali maturati e la rivalutazione monetaria, dalla singola scadenza mensile fino al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate nella procedura monitoria pari a euro 2.050,00 oltre spese generali e accessori di legge, o delle diverse somme anche maggiori che verranno accertate in corso di causa e conseguentemente condannare la società ricorrente opponente al pagamento delle predette somme o di quelle che verranno accertate in corso di causa con interessi, rivalutazione e spese sino all'effettivo saldo. In ogni caso: spese, onorari ed accessori di legge rifusi, con condanna della ricorrente ex. art 96 c.p.c.. In via istruttoria: come da comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/07/2024 la società (d'ora in avanti, Parte_1 per brevità, solo ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
85/2024 del 14.06.24 con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 66.258,00, oltre accessori e spese in favore dell'ex dipendente a titolo di retribuzioni Controparte_1 relative al periodo da maggio 2021 a giugno 2022, oltre al TFR, in seguito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimatogli in data 15 giugno 2022.
Secondo la tesi dell'opponente, questi importi non erano dovuti al lavoratore, vista la condotta dallo stesso tenuta in quel periodo. era stato assunto nel 2016 dalla con la mansione di consulente CP_1 Pt_1 commerciale e il rapporto di lavoro era proseguito fino al mese di marzo 2020 quando,
a causa della pandemia da COVID-19, la normativa emergenziale aveva imposto il lockdown.
La visto il suo settore di operatività, era stata autorizzata a proseguire la Pt_1 propria attività ed aveva concesso a che non voleva sottoporsi a CP_1 vaccinazione, la possibilità di lavoro da remoto, tramite smart-working.
Con l'allentarsi delle restrizioni, ai lavoratori della era stato richiesto di Pt_1 rientrare al lavoro in presenza, ma accampando la paura del contagio, non CP_1 era rientrato, senza però fornire alcuna documentazione medica a sostegno del proprio rifiuto.
2 Contratta la malattia durante le vacanze di Natale 2020, l'opposto aveva comunicato il proprio ritorno al lavoro dal mese di aprile 2021, salvo poi ulteriormente procrastinare la ripresa senza esito.
In seguito, si era candidato per le elezioni amministrative per il Comune di CP_1
OI (Udine) nel mese di giugno 2022 ed aveva tenuto numerose conferenze pubbliche in presenza in quella zona, al fine di pubblicizzare le proprie competenze nella materia delle criptovalute.
Secondo la prospettazione di parte opponente, tale contegno costituiva una grave inadempienza agli obblighi contrattuali gravanti sul lavoratore ed in particolate contrastava con il disposto dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2104 c.c..
Conseguentemente, aveva perso il diritto alla corresponsione delle somme CP_1 richieste in via monitoria, essendo venuta a mancare la sinallagmaticità delle prestazioni tra lavoratore e datore di lavoro.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto, replicando che la in data Pt_1
14/04/2022, gli aveva pagato la somma di € 1.000,00 e in data 27/04/2022 la somma di € 500,00 a titolo di acconto sullo stipendio del mese di maggio 2021, pari a lordi €
3.201,81; la mensilità di giugno 2021, pari a € 3.201,81 lordi, non era stata versata.
La mensilità di luglio 2021, pari a € 3.201,80 lordi, era stata pagata solo per €
2.429,00, mentre la mensilità di agosto 2021, pari a € 3.480,50, era stata pagata solo per € 1.506,00; non erano state versate le mensilità da settembre a dicembre 2021 compresi, per un totale di € 13.024,80 lordi e neppure le mensilità da gennaio a giugno 2022 compresi, per un totale di € lordi 27.453,97.
Con raccomandata a.r. del 15/06/2022 la società datrice di lavoro aveva licenziato er giustificato motivo oggettivo, con decorrenza 16/06/2022, senza tuttavia CP_1 corrispondergli alcuna indennità di cessazione del rapporto di lavoro.
Alla data del 16/06/2022 il TFR spettante al ricorrente era pari all'importo lordo di €
16.766,79, oltre ad € 1.362,11 lordi a titolo di rivalutazione TFR, per un totale di €
8.128,90.
Il credito complessivo del lavoratore era, quindi, pari a € 66.258,59.
La in data 29/09/2023 aveva trasferito la propria sede legale e risultava Pt_1 inattiva dalla visura camerale.
3 osteneva di aver sempre svolto la propria prestazione lavorativa, tranne nel CP_1 periodo di malattia e che la società datrice di lavoro non gli aveva mai chiesto di rientrare al lavoro in presenza.
Nel mese di maggio 2022 il legale rappresentante della società aveva Persona_1 anticipato verbalmente a che, a causa della profonda crisi aziendale, nel CP_1 mese di giugno sarebbe stato formalizzato il licenziamento, come in effetti era poi avvenuto con lettera di data 15/06/2022.
Dal 1° al 15 giugno 2022 aveva goduto un periodo di ferie arretrate, in vista CP_1 del licenziamento, avvenuto con decorrenza 16/06/2022, senza il rispetto da parte di del preavviso, previsto contrattualmente in 90 giorni. Pt_1
Durante il rapporto di lavoro con non aveva mai ricevuto un Persona_2 provvedimento disciplinare da parte della società datrice di lavoro.
La minima attività svolta dal resistente per le elezioni comunali del giugno 2022 era stata svolta a casa e non aveva minimamente influito sull'attività lavorativa. allegava anche di aver effettuato finanziamenti a favore della per CP_1 Pt_1 complessivi € 48.000,00, dei quali € 45.000,00 in data 30.07.2018 ed € 3.000,00 in data 30.10.2018.
In data 19/02/2019 RL aveva, inoltre, prestato a € 10.000,00. Persona_1
In data 16/11/2020 era stato stipulato un accordo in base al quale si Persona_1 sarebbe accollato il debito di per € 48.000,00 impegnandosi, in solido con la Pt_1 società, al rimborso del finanziamento con versamento di 62 rate mensili, di cui l'ultima scadente il 30.12.2025.
si era, altresì, impegnato al rimborso del prestito personale di € Persona_1
10.000,00 mediante il versamento di 10 rate mensili a partire dal 30.01.2026.
Ciononostante, né la né avevano provveduto al rispetto del Pt_1 Persona_1 piano di rientro concordato, essendosi limitati al solo versamento delle prime rate, rendendosi gravemente inadempienti nei confronti dell'opposto, che si riservava di agire con separato giudizio per il recupero delle somme spettantegli.
La difesa dell'opposto contestava che l'opposizione avversaria fosse a tal punto infondata e pretestuosa da configurare il presupposto per la richiesta di condanna per lite temeraria ex. art. 96 c.p.c..
Invero, le spettanze richieste dall'opposto riguardavano le retribuzioni per il periodo da maggio 2021 a giugno 2022, mentre le contestazioni dell'opponente si concentravano sul periodo dal 2020 al 2021 ed avevano ad oggetto la mancata
4 vaccinazione anti Covid di RL in conseguenza della quale lo stesso non si sarebbe prestato a lavorare in presenza in azienda, ma solo in smart-working.
In quel periodo, tuttavia, la datrice di lavoro aveva provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni, senza alcuna contestazione o riserva di ripetizione.
non aveva mai ricevuto alcun richiamo disciplinare da parte della datrice di CP_1 lavoro, né verbale né scritto ed il licenziamento era stato comminato per giustificato motivo oggettivo, motivato dallo stato di grave crisi aziendale.
, nel preannunciare la risoluzione del rapporto di lavoro, con e-mail del Persona_1
01/06/2022 indirizzata a ed alla collega , aveva rimesso a CP_1 Persona_3 loro la scelta di risolvere il contratto con il licenziamento o con le dimissioni per giusta causa, senza alcun accenno a riserve o rimostranze nei loro confronti.
3. Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo con ordinanza del
21.01.25 e respinta la proposta di conciliazione formulata dal giudice, la difesa dell'opponente formulava una propria proposta conciliativa, che tuttavia non veniva accolta dall'opposto.
La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 16/12/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione sia infondata e non possa trovare accoglimento.
La società opponente non ha minimamente replicato alle precise allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta di e anche nelle note CP_1 conclusive ha insistito nel ribadire le stesse allegazioni, che risultano smentite dalla documentazione in atti.
Invero, dalla stessa emerge che ha svolto l'attività di commerciale e si è CP_1 altresì occupato di creare le presentazioni, le carte intestate, i loghi, le firme, i materiali di promozione delle riunioni e dei webinar, il sito web aziendale e la promozione dell'e- commerce e si è interfacciato con i vari addetti commerciali (v. da doc. 18.a doc. 38).
5 Con e-mail del 13/06/2022 ha richiesto al resistente di modificare un Persona_1 logo e alcune parti di testo di un'etichetta, per una versione di X33 distribuita da
(v. doc.39) e vi ha provveduto. CP_2 CP_1
Con e-mail del 14/06/2022 (v. doc. 40) ha richiesto a e alla Persona_1 CP_1 collega di verificare tutte le password e le credenziali di accesso a Persona_3 siti e di sostituirle con nuove.
Con e-mail dell'11/07/2022 informava di essere stato CP_1 Persona_1 scollegato dal cloud di e di non essere in grado di fare i debiti controlli, Pt_1 chiedendo pertanto indicazioni su come procedere (v. doc.40).
Anche dopo il licenziamento, con e-mail del 09/05/2023 ha chiesto a Persona_1 di inviare del materiale grafico da utilizzare per l'attività di (v. doc. CP_1 Pt_1
41).
Il resistente ha provato di aver svolto regolarmente la propria prestazione lavorativa, di aver eseguito mansioni aggiuntive rispetto a quelle previste contrattualmente ed altresì di aver lavorato anche durante il periodo di ferie su precisa richiesta dell'amministratore delegato di Parte_1
È pacifico, in quanto non contestato, che non abbia mai subito sanzioni CP_1 disciplinari: questo costituisce ulteriore conferma dell'infondatezza delle doglianze poste dalla ricorrente a base del mancato pagamento delle retribuzioni dovute al signor CP_1
L'infondatezza degli allegati inadempimenti emerge, comunque, plasticamente dal fatto che la parte datoriale ha lasciato al dipendente la scelta se dimettersi per giusta causa o essere licenziato (v. doc. 43) e lo ha poi licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Solo nel corso del giudizio di opposizione, a preclusioni ormai maturate, la società opponente ha documentato di aver versato in favore di la somma di € CP_1
3.440,00.
La difesa di nel corso dell'udienza del 03/06/2025 ha dato atto di tale CP_1 versamento e ha rettificato la somma capitale richiesta da euro € 66.258,00 a €
62.818,00.
Va, altresì, precisato che, in seguito alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, avvenuta all'udienza del 21/01/2025, ha azionato un CP_1 pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Vicenza, R.G. 1189/2025 (v. doc.46).
6 Con provvedimento del 23/07/2025 il Giudice dell'Esecuzione ha liquidato le spese di procedura in € 700,00 oltre spese generali ed accessori di legge ed ha assegnato in favore del signor a somma di euro 2.295,43, disponendo che tale somma CP_1 venisse imputata, nell'ordine, alle spese legali, agli interessi alla quota capitale (v. doc.47).
In considerazione dell'imputazione di cui sopra e valutato che le spese legali, comprensive di spese generali ed accessori, ammontano ad euro 1.021,38, la residua somma pari ad euro 1.274,05, non va a ridurre la somma capitale ingiunta, dovendo essere imputata nell'ordine, alle ulteriori spese legali come in dispositivo liquidate, interessi e rivalutazione monetaria.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la società deve essere condannata al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_1 dell'importo di € 62.818,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
5. La parte opposta ha anche avanzato domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione per l'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno dei contendenti
è tenuto, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, non rappresentando le stesse un comportamento sleale o fraudolento atto ad ingannare chi è chiamato a giudicare (cfr. Cass. sent.
n.1316/85).
Occorre invece, trattandosi pur sempre di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che la parte che propone tale istanza deduca fatti ed offra elementi di prova idonei ad accertare sia l'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave della controparte, consistente nella consapevolezza, oppure nell'ignoranza dipendente, però, dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi o del carattere irrituale e fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio), sia l'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
Ancorché sia effettuabile anche d'ufficio, la liquidazione dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c., postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o, almeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. sent.
n.117/93).
7 Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, il giudice non può procedere alla liquidazione dello stesso neppure equitativamente (cfr. Cass. sent. n.6637/92,
n.12422/95).
Nella fattispecie in esame, difetta la prova della sussistenza sia dell'elemento soggettivo dell'illecito, sia soprattutto dell'entità del danno, di cui la parte convenuta si è limitata a sostenere l'esistenza senza in alcun modo neppure specificare (né tanto meno provare) quale ammontare esso avrebbe avuto ed a quali parametri il giudice avrebbe dovuto ancorare la propria valutazione equitativa.
In base alla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c. il giudice può procedere, anche d'ufficio, alla liquidazione a favore della parte soccombente di una somma equitativamente determinata a prescindere dalla prova dell'effettiva sussistenza di un pregiudizio economico subito dalla parte vittoriosa.
Nel caso di specie, tuttavia, la società opponente si è limitata ad esercitare il proprio diritto di difesa a fronte della pretesa azionata in via monitoria dall'ex dipendente, così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e sulla base di titoli e prospettazioni giuridiche che, a prescindere dalla fondatezza o meno, non denotavano un'evidente temerarietà, bensì l'intento di fronteggiare una situazione di gravissima difficoltà economica.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della società opponente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria che è stata estremamente contenuta, anche alla luce dell'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa giudiziale, la cui accettazione sarebbe stata invece vantaggiosa per l'opponente secondo quanto emerge all'esito del processo.
Dall'importo liquidato come in dispositivo dovrà essere detratta la somma di €.
1.274,05 già ottenuta in via esecutiva e che il Giudice dell'Esecuzione ha indicato di imputare prima alle spese, poi agli accessori del credito e per ultimo al capitale.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 85/2024 del 14.06.24;
3) condanna la società al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 62.818,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1
5) condanna la società all'integrale rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio sostenute da , spese che liquida in € 12.000,00 per Controparte_1 compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 16/12/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Ilaria Chiarelli
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