Decreto cautelare 2 maggio 2024
Ordinanza cautelare 23 maggio 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 7974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7974 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07974/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02063/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Confesercenti Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ludovico Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 180;
contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via G. Carducci n. 37 (ricorrente incidentale) ;
C.L.A.A.I. - Associazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Provincia di Napoli, non costituita in giudizio;
Assimprese, non costituita in giudizio;
Unioncamere, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
(quanto al ricorso introduttivo) :
A. prioritariamente, dell'intera procedura di rinnovo del consiglio camerale e quindi:
a) della Determinazione del Presidente n° 4 del 20.3.2023 con cui la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli ha avviato la procedura di rinnovo dei membri del Consiglio per il quinquennio 2023-2028;
b) dell'allegato avviso pubblico;
c) del disciplinare per l'accesso ai dati e per l'esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni;
d) del Vademecum e di tutti gli atti successivi adottati dalla Camera di Commercio (ivi inclusi quelli di cui alle lettere B. e C. che seguono);
B. in subordine:
e) del verbale n° 60 del 7/3/2024 con cui la Camera di Commercio ha ravvisato i presupposti per procedere al controllo totale e a tappeto nei confronti del ricorrente;
f) della successiva nota prot. n° 21159/U/2024 del 7.3.2024 con cui la Camera di Commercio ha chiesto al ricorrente di produrre, nel termine perentorio di dieci giorni ed a pena di esclusione, documenti in contrasto con quelli stabiliti dal D.M. 156/2011;
g) della nota prot. n° 22978/U/2024 del 13.3.2024 con cui la Camera di Commercio ha respinto l'istanza di differimento del termine entro cui produrre la documentazione richiesta;
h) della nota prot. n° 29415/U/2024 del 4.4.2024 con cui la Camera di Commercio ha respinto la documentazione prodotta dal ricorrente il 29.3.2024;
C. in via di ulteriore subordine:
della nota prot. n° 29415/U/2024 del 4.4.2024 con cui la Camera di Commercio ha respinto la documentazione prodotta dalla ricorrente il 29.3.2024, nonché in tal caso per la condanna, trattandosi di attività vincolata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M. 156/2011, della Camera di Commercio di considerarli ai fini della determinazione dei dati da trasmettere al Presidente della Giunta Regionale;
(quanto ai motivi aggiunti depositati l'1/4/2025) :
i) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 7 del 29.1.2025 con cui è stata rilevata la rappresentatività delle associazioni;
j) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 22 del 18/03/2025 di nomina del consiglio camerale con contestuale convocazione per l'effettivo insediamento al 2 aprile 2025;
k) della Determinazione del Presidente n° 4 del 20.3.2023 con cui la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli ha avviato la procedura di rinnovo dei membri del Consiglio per il quinquennio 2023-2028, dell'allegato avviso pubblico, del disciplinare e degli atti della procedura;
(quanto al ricorso incidentale depositato dall'A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo il 23/5/2025) :
in parte qua del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 7 del 29 gennaio 2025 - Dipartimento 50 - Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive - tutela dei consumatori, avente ad oggetto “ RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.M. 156/2011 ”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 29 Gennaio 2025, unitamente agli atti presupposti, preordinati e connessi, anche di natura procedimentale e comunque lesivi, con particolare riguardo:
- alla nota prot. n. 262/U del 2.1.2025 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio, di trasmissione delle “ numeriche associative ”;
- alla nota del Commissario straordinario prot. n. 136951/U del 30.12.2024;
- alla nota prot. n. 79582/U del 30.8.2024 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio;
- alla nota prot. n. 66598/U del 2.7.2024 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio;
- alla nota prot. n. 39446/U del 29.4.2024 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio;
- alla nota prot. n. 274024 del 27.3.2024 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio;
- al verbale n. 77 del 22 marzo 2024 laddove non ha disposto l'esclusione dell'Associazione dalla procedura di rinnovo camerale;
- al verbale n. 1 del 24.10.2024 nella parte in cui non ha disposto l'esclusione dalla procedura per il rinnovo degli Organi Camerali dell'Associazione ricorrente in conseguenza delle riscontrate dichiarazioni mendaci, oggetto di denuncia all'Autorità giudiziaria penale ex art. 75 del D.PR. n. 445/2000;
- ai verbali nr. 40 del 29.1.2024 e 71 del 19.3.2024, nella parte in cui ricomprendono e non escludono dalla procedura l'Associazione ricorrente;
- ai verbali ed agli atti della procedura nella parte in cui hanno ammesso l'Associazione ricorrente alla tornata elettorale in ragione delle imprese dichiarate e delle integrazioni documentali rese (verbale nn.ri da 1 ad 86);
- ai successivi verbali (da nn.ri 1 a 18 ricompresi nel periodo 24.10.2024 - 13.1.2024) relativi al supplemento istruttorio condotto dal RUP con l'ausilio del gruppo di lavoro designato, nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione dalla procedura della ricorrente principale;
- al conseguente decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 18.3.2025, recante la nomina del Consiglio camerale e la convocazione della prima seduta per il suo insediamento.
Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, della Regione Campania, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo;
Visto il ricorso incidentale dell'A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. GI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’avviso di cui alla determinazione presidenziale n. 4 del 20/3/2023, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli avviava le procedure di ricostituzione del Consiglio per il quinquennio 2023-2028, prevedenti la previa determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, ai sensi del D.M. n. 156/2011 (“ Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 ”).
Con il ricorso introduttivo la Confesercenti rimarca che la procedura, connotata da massima semplificazione e tutela dei dati, va condotta base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, secondo gli allegati A (indicazione della propria attività e natura; numero delle imprese iscritte; numero degli occupati) e B (elenco delle imprese associate che abbiano pagato almeno una quota associativa nell’ultimo biennio) del D.M. citato.
Osserva che:
- il 26/1/2024 è stata invitata a fornire, per le imprese estratte a campione, la prova del pagamento della quota associativa nel biennio 2021/2022, estendendo poi il controllo a campione a una verifica totale (verbale n. 55 dell’1/3/2024), per conoscere attraverso l’INPS, che in convenzione riscuote le quote associative, se tutte le imprese indicate nell’allegato B avessero pagato almeno una quota;
- siccome dalla consultazione dell’INPS risultava il pagamento di quote associative più basse (senza considerarne la riduzione da € 245,00 ad € 60,00, disposta dalla ricorrente, al pari delle altre Associazioni, durante l’emergenza da Covid-19), veniva disposto il 7/3/2024 un ulteriore controllo a tappeto su tutte le oltre 4.000 imprese associate, assegnando 10 giorni per produrre in copia cartacea la documentazione.
La ricorrente rappresenta di aver potuto produrre nei termini solo una parte dei documenti, consegnando i restanti il 29/3/2024.
La Camera di Commercio ha comunicato che gli stessi “ non possono essere istruiti agli atti della procedura poiché ampiamente fuori termine rispetto alla richiesta di produzione documentale (prot. gen. n. 21159 del 7.03.2024). Al riguardo si ribadisce la perentorietà della scadenza indicata nella richiesta documentale, come peraltro già precisato con la nota di diniego dell’istanza di differimento dei termini presentata da Codesta Associazione ” (nota prot. 29415 del 4/4/2024).
Posta questa premessa, sono impugnati i provvedimenti indicati in epigrafe, denunciando la violazione degli artt. 2 e 97 Cost., dell’art. 1 della legge n. 241/90 e della normativa primaria e secondaria che regola la procedura (legge n. 580/93 e D.M. n. 156/2001), nonché del diritto inviolabile alla riservatezza e alla privacy, oltre all’incompetenza assoluta e all’eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si sostiene che debba essere invalidata l’intera procedura (censure sub A), altrimenti denunciando l’illegittimità del subprocedimento dei controlli e del termine assegnato per trasmettere gli atti (censure sub B e C).
Si è costituita in giudizio per resistere la Camera di Commercio, esibendo documentazione e confutando le censure con la memoria difensiva.
La difesa del Ministero ha esibito la nota dell’Ufficio, nella quale vengono disattesi i rilievi della ricorrente.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 23 maggio 2024 n. 1030.
Avverso i decreti con cui il Presidente della Giunta Regionale ha rilevato la rappresentatività delle associazioni e nominato il consiglio camerale sono stati proposti motivi aggiunti, riproponendo le censure ed estendendo ulteriormente i rilievi critici all’intera procedura istruttoria, riguardante anche le altre Associazioni.
Si sono costituite in giudizio la Regione e la controinteressata A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo.
La C.C.I.A.A. ha depositato ulteriore memoria.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare all’udienza in camera di consiglio del 16 aprile 2025.
L’A.I.C.A.S.T. ha proposto ricorso incidentale, volto a far valere l’esclusione della ricorrente, in relazione al quale è stata rinviata l’udienza pubblica dell’11 giugno 2025.
La ricorrente e la Camera di Commercio hanno prodotto memorie.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1.- L’atto introduttivo del giudizio e i motivi aggiunti prospettano, rispettivamente, l’illegittimità dell’intera procedura di rinnovo del Consiglio della C.C.I.A.A. di Napoli e delle modalità di espletamento dei controlli nei confronti della ricorrente, nonché dell’esito culminato con i decreti del Presidente della Regione, di rilevazione del grado di rappresentatività delle associazioni partecipanti e di nomina del consiglio camerale.
1.1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo si sostiene prioritariamente l’invalidità dell’intera procedura, premettendo che, in base all’art. 5, co. 3, del D.M. n. 156/2011, la Camera di Commercio deve trasmettere alla Regione i documenti depositati dalle associazioni imprenditoriali, entro trenta giorni, così da assicurare l’integrità dei plichi e garantire la regolarità, trasparenza e imparzialità della procedura.
Viene osservato che il termine veniva a scadenza il 1° giugno 2023, mentre la Camera di Commercio ha “ trattenuto tutti i dati e tutti i documenti per ben nove mesi successivi al termine di legge, trasmettendoli alla Regione solo il 27 marzo dell’anno seguente ”, procedendo alle verifiche solamente il 26 gennaio 2024, ben sette mesi dopo l’apertura delle buste.
Ritiene che ciò abbia reso possibile la manipolazione dei plichi (con il sospetto che le associazioni facenti parte dell’attuale maggioranza abbiano potuto controllare e dirigere l’intera procedura).
Vi si aggiunge che sono state disapplicate le garanzie procedimentali, in mancanza del regolamento ex art. 7 del cit. D.M. sul trattamento dei dati sensibili e senza formalizzare alcun’altra modalità, inoltre non consentendo l’effettiva partecipazione delle associazioni presenti al sorteggio della verifica a campione.
Le censure non si prestano a favorevole considerazione.
Va evidenziato che il procedimento di rinnovo del consiglio comunale si articola in fasi distinte, attinenti rispettivamente alla verifica della regolarità delle domande (ammettendone la regolarizzazione, per vizi sanabili) e ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Questa Sezione, con sentenza n. 5958/2023 e con le altre dello stesso tenore, con riguardo alla prima fase, ha annullato in parte il disciplinare per ciò che concerne la richiesta, già nella fase di presentazione delle domande, di altra documentazione con la compilazione di nuovi modelli, ulteriori rispetto a quelli indicati dal D.M. n. 156/2011.
Nel contempo, la sentenza ha precisato che resta impregiudicato il potere della Camera di Commercio di effettuare i doverosi controlli, statuendo che: “ Il D.M. n. 156/2011 esige che le informazioni e i dati siano contenuti in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 447, cosicché è giocoforza riservata ad una fase successiva il controllo sulla loro veridicità, con tutte le conseguenze che ne derivano (essendo, in via eventuale, presidiata anche da sanzioni penali l’inosservanza dell’obbligo di rendere una dichiarazione veritiera) […] Naturalmente, resta impregiudicata la doverosa effettuazione dei controlli, spettante alla Camera di Commercio e da condurre sulla base di tutti gli aspetti rilevanti, che tuttavia non può confondersi con la fase di partecipazione, come chiarito dal Ministero con la circolare n. 39517 del 7/3/2014 nell’evidenziare che la procedura di costituzione del consiglio camerale si pone esclusivamente su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, per ragioni di semplificazione, ferma restando la possibilità e opportunità “che il responsabile del procedimento effettui una verifica sulla veridicità dei dati della documentazione trasmessa; verifica maggiormente necessaria nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della medesima dichiarazione (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000”) ”.
In linea con tale pronunciamento, in sede cautelare (su ricorso di altro partecipante alla procedura, che a sua volta si opponeva alla richiesta di integrazione documentale) è stato ribadito che “ spetta al responsabile del procedimento l’effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni delle Associazioni partecipanti al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, come messo in rilievo nella circolare ministeriale prot. n. 39517 del 7/3/2014 e valorizzato nelle sentenze con cui questa Sezione si è di recente pronunciata sulla procedura instaurata, evidenziando che tali controlli sono necessari e riservati ad una fase successiva al suo avvio con la ricezione delle domande di partecipazione […] in tale ambito appare rientrare la possibilità di richiedere l’inoltro della documentazione oggetto delle impugnate note, avuto riguardo agli ampi poteri rimessi in generale al responsabile del procedimento dall’art. 6, co. 1, lett. b), della legge n. 241/90 per il compimento dell’istruttoria, sulla cui opportunità pone l’accento la stessa circolare ministeriale citata, rappresentandone la maggiore necessità nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione, secondo una formula volutamente elastica ” (ordinanza del 18/1/2024 n. 148).
Ciò posto, non può farsi discendere dalla scadenza del termine di 30 giorni per la trasmissione degli atti alla Regione la conseguenza dell’invalidità dell’intera procedura, atteso che la fissazione del termine non contiene alcuna sanzione per la sua inosservanza ed è preordinato in funzione sollecitatoria al pronto disbrigo delle pratiche, senza escludere ma anzi presupponendo l’effettuazione delle doverose verifiche (tanto più necessarie in caso di una notevole mole di documenti delle numerose associazioni partecipanti), come significato dallo stesso art. 5, co. 3, del D.M. n. 156/2011, che consente di trattenere i documenti indicati, tra cui quelli “ con i dati del diritto annuale versato dalle imprese ”, “ per eventuali verifiche ”.
Le ulteriori censure contenute nel motivo non possono essere condivise, risolvendosi nella supposizione che la procedura sia stata condotta a discapito della ricorrente e a vantaggio della maggioranza facente capo al presidente della Camera di Commercio, la quale si mostra priva di fondati riscontri.
1.2. Le restanti censure contenute nel ricorso introduttivo non meritano condivisione, osservando quanto segue.
1.2.1. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che i controlli effettuati non si basino su un concreto interesse pubblico, invocando la circolare ministeriale del 4/10/2011 n. 183847 in ordine alle “ esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ”, in mancanza delle quali si verificherebbe una lesione del diritto alla riservatezza.
La censura è priva di pregio, essendosi trattato di verificare attraverso l’INPS l’effettivo pagamento della quota associativa non simbolica, che costituisce un requisito essenziale per comprovare il rapporto con l’associazione partecipante e il suo grado di rappresentatività.
Pertanto, il controllo si mostra pienamente corrispondente a un interesse pubblico prevalente, il quale non è paralizzabile da una non meglio precisata necessità di tutela della riservatezza, anche facendo applicazione analogica del principio per cui i partecipanti al procedimento lato sensu concorsuale non vantano il diritto a mantenere riservate le loro dichiarazioni o a negare il potere di accertarne la veridicità, poiché i dati rilevanti, una volta presa parte alla procedura, fuoriescono dalla sfera della loro disponibilità (cfr., per il principio, Cons. Stato - sez. VI, 19/1/2021 n. 587, p. 3.4: “ i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti […]”.
1.2.3. Con l’ultimo motivo è censurata la richiesta di esibizione di atti costituiti da oltre 4.000 documenti, nel ristretto termine di 10 giorni, escludendo la trasmissione a mezzo PEC.
Ritiene il Collegio che la censura appaia strumentale, in contraddizione con la stessa valutazione della ricorrente circa la necessità di una solerte conduzione dell’istruttoria ed essendo connaturato alla necessità di condurre l’istruttoria in tempi congrui il correlativo obbligo di diligenza posto a carico del partecipante (che, peraltro, lamentando che avrebbe potuto allegare la documentazione attraverso PEC, implicitamente dimostra che avrebbe potuto assolvere alla richiesta, nel termine assegnato, stampando la documentazione per consegnarla in formato cartaceo).
2.- I motivi aggiunti investono l’esito della procedura, culminata con i decreti con cui il Presidente della Giunta Regionale ha rilevato la rappresentatività delle associazioni e nominato il consiglio camerale.
Con le censure di illegittimità derivata vengono riproposti i rilievi critici già valutati innanzi, offrendo altre argomentazioni a sostegno della dedotta illegittimità dell’intera procedura, quanto al ritardo delle verifiche “ in alcun modo giustificabile ”, supponendo che ciò sia stato voluto dall’attuale maggioranza del Consiglio camerale e sospettando finanche un trafugamento di dati (pag. 6 ss. dei motivi aggiunti).
Come già ritenuto, trattasi di critiche che, per un verso, non possono comportare l’invalidazione dell’intera procedura e che, per altro verso, si risolvono nella supposizione che la procedura sia stata condotta a discapito della ricorrente e a vantaggio della maggioranza facente capo al presidente della Camera di Commercio, la quale si mostra priva di fondati riscontri.
Pertanto, non può aderirsi alla prospettazione secondo cui vi sarebbe stato un ingiusto favor per alcune Associazioni non sottoposti a controlli.
In assenza di elementi sintomatici del vizio denunciato, da cui possa trarsi il convincimento che i controlli nei confronti della ricorrente non avrebbero dovuto essere effettuati, non può essere addotta la disparità di trattamento, per situazioni incomparabili e che necessitano di un trattamento differenziato.
È ulteriormente affermato che illegittimamente non sia stata condotta la verifica sull’operatività triennale delle associazioni non iscritte al CNEL, tra cui rientrano a detta della ricorrente l’A.I.C.A.S.T., l’Assimprese e altri soggetti sedenti nel nuovo Consiglio camerale.
A tal proposito, è richiamato il verbale del 26/11/2024 n. 12 del gruppo di lavoro, formato a seguito della sentenza di questa Sezione n. 5199/2024 e composto anche con soggetti designati dalla Regione, con il compito di completare l’istruttoria.
Il gruppo di lavoro ha rilevato che “ tali controlli non siano stati condotti puntualmente nei confronti di alcuna Associazione tra quelle che, non essendo rappresentate nel CNEL, avrebbero dovuto dimostrare l’operatività nella circoscrizione interessata da almeno 3 anni ” (verbale cit., pag. 4).
Sennonché, il gruppo di lavoro ha finito con il condividere l’opposto avviso del RUP, per il quale “ le dichiarazioni rese dalle associazioni partecipante al rinnovo non hanno generato dubbi sulla veridicità dei loro contenuto e quindi non necessitavano di “approfondimenti”, essendo peraltro noto la loro storicità e vieppiù documentata la loro rappresentanza in seno consiglio camerale uscente ”.
Tale valutazione non è intaccata dalle censure della ricorrente, la quale aveva l’onere (anche facendo ricorso all’accesso agli atti) di dimostrare concretamente in quali termini si sia sostanziato il denunciato favor , restando altrimenti confinata la censura a una generica e indimostrata personale valutazione, in contrasto con l’onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio.
3.- Resta da esaminare il ricorso incidentale della controinteressata A.I.C.A.S.T., che patrocina la tesi dell’esclusione della Confesercenti dalla procedura, innanzitutto in ragione delle dichiarazioni veritiere mendaci rese, segnalate alla Procura della Repubblica, e ulteriormente, per omessa verifica della prova di versamenti della quota associativa da parte di numerosi associati.
3.1. Viene censurato con il primo motivo che la Camera di Commercio, nonostante abbia denunciato il fatto all’Autorità giudiziaria, non abbia conseguentemente estromesso la ricorrente.
Il riferimento è all’art. 15, co. 2, del disciplinare (“ Qualora il Responsabile del procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rilevi elementi tali da far ritenere immediatamente la non veridicità di fatti o informazioni dichiarate, provvede ad effettuare idonea segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria e alla esclusione dal procedimento dell’organizzazione o associazione concorrente che ha presentato la dichiarazione mendace ”).
La ricorrente incidentale non disconosce i dubbi che la disposizione ingenera, in ordine alla quale il menzionato gruppo di lavoro riservava ogni decisione all’esito di approfondimenti istruttori (verbale n. 1 del 24/10/2024).
Reputa il Collegio che la disposizione in parola vada intesa secondo criteri di logicità e proporzionalità, non consentendo l’esclusione dei partecipanti alla procedura, sulla base del mero dato estrinseco della denuncia all’Autorità giudiziaria penale.
Così facendo, si attribuirebbe al responsabile del procedimento l’indiscriminato potere di rendersi arbitro indiscusso della selezione dei concorrenti, in spregio ad ogni principio tendente a garantire la correttezza della procedura e la parità di trattamento.
In effetti, deve trattarsi di mendacio “ immediatamente ” riscontrabile (art. 15 del disciplinare, cit.), in tal senso occorrendo una precisa valutazione del responsabile del procedimento che, di là dalla sola trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, assuma la responsabilità del riscontro effettuato e giustifichi motivatamente l’esclusione, anche al fine di consentire all’interessato l’inderogabile tutela delle proprie ragioni in sede giudiziale.
Il primo motivo del ricorso incidentale va per queste considerazioni respinto.
3.2. Va disatteso anche il secondo motivo del ricorso incidentale, volto a far valere l’esclusione della Confesercenti, per non aver presentato la documentazione integrativa comprovante la regolarità delle imprese aderenti, in ordine al pagamento delle quote associative.
Anche in tal caso va riproposto quanto sopra considerato sulla necessità che l’interessato assolva compiutamente all’onere della prova, fornendo dimostrazioni di quali associazioni aderenti incorrano nella denunciata irregolarità, in assenza della quale la censura si mostra generica e indeterminata.
4.- Conclusivamente, vanno respinti sia il ricorso principale e i motivi aggiunti che il ricorso incidentale.
Sussistono giustificate ragioni, attesa la peculiarità della controversia, per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra tutte le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere nei confronti delle altre parti evocate in giudizio e non costituitesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando;
a) respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti;
b) respinge il ricorso incidentale;
c) compensa per intero le spese di giudizio tra tutte le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI SI, Presidente FF, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI SI |
IL SEGRETARIO