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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 5090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5090 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 04.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Letto l'art 281 sexies cpc che all'ultimo comma consente il deposito della sentenza nei 30 giorni successivi all'udienza
Letto l'art 127 ter cpc che prevede che il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2316 del R.G.A.C. dell'anno
2015 all'esito dell'udienza del 04.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc vertente t r a
, (C. F. : , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Magno il 15/9/38, (C. F. : , nato a Parte_2 C.F._2
San Gregorio Magno il 14/1/67, (C. F. Parte_3
), nato a [...] l' 11/8/62, C.F._3 Parte_4
(C. F. ), nato a [...] l'[...] e
[...] C.F._4
(C.F. ), nato a [...] Parte_5 C.F._5 il 6/12/57, tutti residenti alla via San Calorio di San Gregorio Magno, eccetto Parte_5 , res. Spagna, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Rispoli come da procura in
[...] atti e dom.ti presso il difensore.
- attori -
e
, in persona del Sindaco p.t., C.F. P.Iva Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Ricigliano (SA), alla Piazza Nuova Europa, n.6, elett.te dom.to in San Gregorio
Magno al Corso Garibaldi, n.7/Piazza Municipio, presso lo Studio dell'Avv. Maria
Imperiale come da atto di costituzione di nuovo difensore;
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, moglie del de Parte_1 cuius ed i figli di lei assumevano che: - il giorno 22/8/10, nel comune di , in CP_1 località Canalecchie, sulla strada che collega a Muro Lucano, il loro congiunto CP_1
che stava percorrendo detta strada, piena di buche sull'asfalto e Controparte_2 costeggiata da profondi valloni e scarpate, senza alcuna barriera laterale o guardrail di protezione per gli utenti, in un tratto rettilineo, forse a causa di un malore, finiva fuori strada e precipitava insieme all'auto Fiat Panda Tg. BS576SE, in un vallone profondo circa
80 mt dal livello stradale, venendo sbalzato fuori dall'auto a causa del violento impatto con le rocce, riportando politrauma contusivo con lesioni cranio encefaliche e toracico addominali, per la cui gravità, decedeva sul colpo;
- il corpo del defunto fu ritrovato solo il giorno dopo ed intervennero sul posto i Carabinieri della Stazione di San Gregorio Magno, che redigevano rapporto con le foto del luogo del sinistro;
- il 23/8/10, il medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Salerno, redigeva un'autopsia sul corpo del cadavere concludendo che “la causa della morte del signor , Parte_2 tenuto conto dei dati circostanziali e dei risultati del nostro accertamento necroscopico, è da ascrivere ad un gravissimo politrauma contusivo, caratterizzato da severe lesioni cranio-encefaliche e trauma toraco- addominale chiuso con verosimile lesione di organi interni toraco-addominali e di vasi arteriosi ed imponente emorragia interna. Dette lesioni sono compatibili con il sinistro stradale prospettato dalla P.G. operante,
pag. 2/11 con impatto delle regioni somatiche anteriori (capo, torace ed addome) contro il suolo”; - sussiste nesso eziologico o di causalità diretto tra il prefato incidente, le lesioni riportate da CP_2
e la conseguente morte dello stesso;
- la strada era priva di guardrail e non vi
[...] erano tracce di frenata;
- la responsabilità dell'evento è imputabile in via esclusiva o comunque concorrente al , quale ente proprietario e custode, Controparte_1 responsabile ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, nonché soggetto obbligato alla manutenzione ed alla messa in sicurezza della strada in questione, che, non ha posto barriere di ritenzione o guardrail su una strada pericolosa, che costeggia profondi dirupi, stretta e finanche a doppio senso di circolazione;
- il sinistro è riconducibile alla fattispecie del "danno ingiusto risarcibile" contemplato dalla norma dell'art. 2043 c.c. recepente il principio del neminem laedere, atteso che l'Ente territoriale de quo non aveva provveduto all'eliminazione o comunque alla regolamentare segnalazione del dissesto e della pericolosità della detta strada, né ad adottare tutte le misure idonee a rimuovere la situazione di pericolo, con l'apposizione di barriere protettive o guardrail nei punti pericolosi della strada;
- tale condotta del risulta essere in Controparte_1 palese contrasto con quanto imposto allo stesso dalle norme vigenti in materia e dalla comune diligenza e prudenza, e la giurisprudenza ha sottolineato che la discrezionalità dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizza e mantenga un'opera pubblica trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare le disposizioni di leggi e regolamenti, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, e l'inosservanza di dette disposizioni comporta l'ineludibile responsabilità dell'amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi;
- se vi fosse stato un guardrail in quel punto della strada, l'auto Fiat Panda e non sarebbero Controparte_2 precipitati giù nel dirupo, quand'anche avesse avuto un malore, e sicuramente lo stesso non sarebbe morto, dato che, come accertato dal medico-legale, la causa della morte è da attribuirsi all'urto dell'auto contro le rocce del precipizio ed allo sbalzamento del corpo fuori dall'abitacolo; - nonostante le diffide, il , non ha provveduto a Controparte_1 risarcire i danni patiti dagli esponenti. Tanto premesso, gli attori citavano il CP_1
innanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“dichiarare l'esclusiva e/o in subordine concorrente responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. del CP_1
, in persona del Sindaco p.t., per le lesioni fisiche e la conseguente morte di
[...] Controparte_2 condannare, per l'effetto, il in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i Controparte_1
pag. 3/11 danni patiti e patiendi dagli istanti, biologici, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, nonché morali, iure proprio et ereditario, mediante pagamento in favore del coniuge superstite della Parte_1 somma di E. 163.900,00, e della somma di E. 163.900,00 a favore di ciascun figlio superstite per la morte del genitore, a titolo di danno non patrimoniale o morale, giusta minimi delle tabelle 2014 del
Tribunale di Milano, oltre alle spese funerarie da determinarsi equitativamente, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, per cui ai fini e per gli effetti del D.P.R. 115/2002, art. 14, si precisa che il valore della causa è indeterminabile, per cui il contributo unificato risulta essere di E. 518,00; condannare, infine, il uti supra rappresentato, al pagamento delle spese ed onorario Controparte_1 del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Si costituiva il eccependo in via preliminare, la genericità della Controparte_1 domanda proposta nell'atto di citazione e la sua relativa nullità, nonché il difetto di legittimazione passiva del convenuto poiché nella narrazione dei fatti parte attrice CP_1 si limita a riportare che l'evento si sarebbe verificato "nel Comune di , in località CP_1
Canalecchie, sulla strada che collega a Muro Lucano" senza specificare il tratto viario CP_1 preciso ed il punto, rectius il riferimento chilometrico, in cui si è verificata l'uscita di strada dello UR . Nel merito eccepiva che il sinistro stradale in seguito Controparte_2 al quale il decedeva, in data 22.8.2010, si verificava, “in un tratto rettilineo,” e la Parte_2 conseguente sua drammatica caduta nel contiguo vallone si sarebbe verificata “forse a causa di un malore” come riferito in citazione. I parenti del riferivano agli Ufficiali di Parte_2
Polizia Giudiziaria intervenuti che il de cuius era affetto da diabete, nonché da disturbi mentali dovuti a causa di un recente sinistro stradale nel corso del quale subì lesioni al capo;
che il ritrovamento di un flaconcino per farmaci rinvenuto vuoto (Cfr. relazione Dr.ssa
CTPM) lasciava presumere che l'uscita di strada fosse stata determinata da un Per_1 improvviso malore del;
malore che costituisce elemento atto ad interrompere il Parte_2 nesso di causalità tra la condotta contestata all' e l'evento morte. Deduceva CP_3 ancora che l'accusa rivolata al di non aver provveduto “all'eliminazione o comunque CP_1 alla regolamentare segnalazione del dissesto e della pericolosità della detta strada, né ad adottare tutte le misure idonee a rimuovere la situazione di pericolo, con l'apposizione di barriere protettive o guardrail nei punti pericolosi della strada” è infondata;
infatti la presunta mancanza di segnalazione sulla pericolosità della strada era irrilevante a fronte del malore, giacché la sua uscita di strada non era dovuta ad una condotta di guida inappropriata rispetto al tracciato viario, che non pag. 4/11 era indicato come pericoloso. In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente di percepire o prevedere (con l'ordinaria diligenza) la situazione di pericolo, benché occulto, esclude la responsabilità della P.A. L'incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
In diritto eccepiva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile solo se la cosa in custodia sia idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna tale da provocare il danno;
nel caso di una strada, si richiede la dimostrazione che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderli potenzialmente fonte di danno. Nel caso in cui l'evento è da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato (il malore), si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Aggiungeva sul punto che il sinistro si è verificato in pieno rettilineo, alla luce del sole e, come rilevato dalle parti attrici, "forse a causa di un malore", tanto che non sono state neppure rilevate tracce di frenata sull'asfalto; che il de cuius era un frequentatore
"abituale" della strada e che le indagini svolte dagli inquirenti hanno "accertato che il sinistro è avvenuto autonomamente con esclusione di responsabilità a carico di terzi".
Per l'effetto il così concludeva: “
1. In accoglimento delle eccezioni Controparte_1 formulate in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione esercitata nei confronti del per sua carenza di legittimazione passiva in relazione alle Controparte_1 domande spiegate nel presente giudizio;
3. Nel merito, in accoglimento delle ragioni, eccezioni e deduzioni spiegate in narrativa, rigettare la domanda di parte attrice perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto e/o comunque non provata;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”.
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc la causa veniva istruita tramite testimonianze.
Veniva rigettata la richiesta di CTU. Dopo l'avvicendamento di diversi giudicanti e dopo alcuni meri rinvii, lo scrivente, divenuto assegnatario della causa, fissava l'udienza del
04.12.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc, accordando alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali. L'udienza è stata trattata con note scritte ex art 127 ter cpc
Così ricostruiti i fatti salienti, la domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione. In particolare, risulta dirimente il malore che ha colto il , mentre era alla Parte_2
pag. 5/11 guida della sua autovettura, a causa del quale usciva dalla strada rettilinea per cadere nella scarpata posta di lato.
Già in citazione gli stessi attori ammettevano che il loro congiunto era finito fuori strada a causa di un malore;
nell'immediatezza i congiunti del de cuius riferivano agli operanti intervenuti sul posto che egli era affetto da diabete, nonché da disturbi mentali dovuti a causa di un sinistro stradale nel corso del quale subì lesioni al capo. Il medico curante del de cuius, , escusso come teste in giudizio, dichiarava che Persona_2 Controparte_2 era suo paziente dal 1988; che era in sovrappeso ed era iperteso ed assumeva farmaci per tale patologia;
era inoltre diabetico ed assumeva gli ipogligemizzanti;
ma non ricordava se assumesse anche insulina;
che il neurologo gli aveva diagnosticato un parkinsonismo ateromasico, ovvero su base circolatoria ed assumeva Mirapexin che era un farmaco per i tremori legati al parkinson;
che con il trattamento farmacologico compensava bene le varie patologie;
ha ricordato che il sig. si recava personalmente nel suo ambulatorio Parte_2 per visite e prescrizione dei farmaci, ma non se il si fosse sottoposto Parte_2 recentemente a ricoveri ospedalieri.
Valutando tali circostanze unitamente alla mancanza di segni di frenata sulla strada,
e di testimoni che hanno assistito al fatto, ritiene il Tribunale verosimile la ricostruzione secondo cui il , mentre attraversava la strada rettilinea, effettivamente subiva un Parte_2 malore a cagione delle sue patologie, per effetto delle quali perdeva il controllo dell'auto cadendo nella scarpata posta sul lato della strada, decedendo.
Ebbene, il malore integra il caso fortuito quale causa escludente la responsabilità del custode ex art 2051 c.c.
In tal senso, in un caso similare a quello odierno la Cass., con sentenza n. 8229 del
07/04/2010 ha enunciato il principio secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. (Nella specie, la
pag. 6/11 S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale - avendo accertato che il conducente aveva perso il controllo della propria vettura a causa di un malore e che, dopo aver urtato contro il muro di contenimento, si era poi arrestato contro il
"guard-rail", perdendo la vita nell'impatto - aveva escluso ogni responsabilità del sul rilievo che il "guard-rail" era posizionato correttamente, che la presenza di barriere di CP_4 contenimento era finalizzata proprio ad evitare incidenti e che l'urto, perciò, non era addebitabile all'ente proprietario della strada)”. Ancora più incisivo ed icastico è il precedente di legittimità enunciato con sentenza n. 15375 del 13/07/2011 in cui la corte regolatrice, in una fattispecie concreta speculare a quella odierna, hanno precisato che “In tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo. (Nella specie un automobilista era deceduto fuoriuscendo dalla sede stradale, precipitando nel canale di scarico delle acque di una vicina centrale elettrica.
La Corte, applicando l'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che lo stato di dissesto, la mancanza di barriere, nonché di segnaletica di pericolo, non apparissero dotate di autonoma efficienza causale rispetto all'incidente, essendo piuttosto risultata determinante la repentina e non necessaria manovra di guida della vittima verso il margine opposto della strada).
Ed ancora, recentemente la Cassazione con ordinanza n. 15244 del 7 giugno 2025 ha giudicato il caso di un sinistro stradale mortale verificatosi su una strada statale, a causa della collisione del conducente di un'autovettura frontalmente con un autocarro impegnato nel rifacimento della segnaletica stradale. Anche in questo il sinistro era stato causato da un'anomala perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, dovuta a malore o sopore (accertata la presenza di farmaco ipnoinducente) o comunque a condotta gravemente colposa (velocità eccessiva, sorpasso imprudente), tale da interrompere il nesso causale con la cosa in custodia. Gli hanno ricordato i consueti principi che Parte_6 governano la responsabilità da cose in custodia pronunciando la seguente massima: “La
pag. 7/11 responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda su un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode medesimo. Il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e la res in custodia e della signoria di fatto esercitata sulla cosa dal soggetto additato come responsabile. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode assume valenza soltanto ai fini della configurabilità della diversa ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c., ma è del tutto irrilevante nell'ambito della responsabilità oggettiva da cose in custodia. Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, del fatto del danneggiato o di un terzo. Il fatto del danneggiato incide sul nesso causale in forza dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendosi la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento dannoso”. Di assoluto rilievo è poi il precedente reso dalla Corte di Cassazione con ordinanza 31 ottobre
2017, n. 25837 secondo cui “la responsabilità del custode, per i danni causati dalla cosa che è in sua custodia, è esclusa quando questi dimostri 'il caso fortuito'”, da intendersi come quell'evento che “non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto”.
Applicando tutti questi principi al caso di specie, i profili di responsabilità del convenuto per non aver apposto barriere di protezione sul tratto rettilineo di CP_1 strada in cui si è verificato il sinistro stradale sono irrilevanti, in quanto il ente CP_1 proprietario e custode della strada, risponde per i danni a terzi sol che si dimostri che l'evento è stato causato dalla res e non vi è dubbio che tale nesso di causalità sussista nel caso di specie. Tuttavia, l'evento si è verificato per il fatto proprio del danneggiato che configura il caso fortuito che esclude la responsabilità dell'ente comunale. A causa del malore improvviso, infatti, il ha deviato dalla strada rettilinea cadendo nella Parte_2 scarpata sottostante e questo fatto, valutato nella sua dimensione oggettiva, è un evento abnorme, eccezionale, imprevisto ed imprevedibile e come tale non prevenibile dal custode.
Infatti, il tratto di strada era rettilineo;
e l'incidente è avvenuto di giorno con la visibilità solare. Non è stata ravvisata poi la presenza di altri veicoli o ostacoli che possano aver pag. 8/11 turbato la condotta di guida del;
ed infatti gli operanti non rinvenivano all'esito Parte_2 del sopralluogo segni di frenata. Pertanto questa condotta abnorme ed imprevista del
, anche se determinata da un improvviso malore, e valutata nella sua dimensione Parte_2 oggettiva, ha interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la res in custodia del CP_1 convenuto.
Si perviene alle medesime conclusioni anche configurando la responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. del convenuto per non aver inserito le barriere CP_1 sul tratto di strada in cui si è verificato il sinistro.
La materia è regolata dal D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 poi aggiornato con D.M. 21 giugno 2004 e successive integrazioni. Essi hanno recepito in gran parte la norma EN 1317
e ridefinito le istruzioni per la progettazione e l'impiego delle barriere di protezione su strada.
Da tali fonti emerge che la mancanza di guard-rail su una strada non è di per sé indice di insicurezza o di un cattivo stato di manutenzione della stessa tanto più che il D.M.
n. 223 del 1992 si applica solo alle nuove strade pubbliche extraurbane o urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h oppure in occasione dell'adeguamento di tratti significativi.
Tale criterio è stato ribadito dalla direttiva del 25 agosto 2004 n. 3065 dall'allora
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti denominata “Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”, che prevede la non obbligatoria applicazione del D.M. n. 293 del 1992 per le strade già esistenti che non siano state oggetto di interventi di adeguamento.
Orbene, invocando la responsabilità da illecito aquiliano ex art 2043 c.c. spetta a parte attrice la prova del fatto illecito altrui e del nesso di causalità tra esso ed il danno patito;
ma gli attori non hanno assolto a tale onere probatorio, non dimostrando e neppure deducendo i motivi per cui l'apposizione del guard rail su quel tratto di strada fosse obbligatorio per il Comune di Ritigliano. Non hanno dedotto né dimostrato l'applicabilità del DM n 223 sopra richiamato;
non hanno provato che la strada fosse una nuova strada pubblica extraurbana o urbana con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h oppure che fosse stata oggetto di adeguamento dei tratti significativi.
pag. 9/11 Non è neppure certo che il decesso fosse da attribuire alla caduta nel dirupo ed alla mancanza di guard-rail. L'esame autoptico eseguito dal CTPM non è utilizzabile dallo scrivente Tribunale quale prova atipica in questo processo civile, perché non eseguito in contraddittorio con il convenuto . Non si può escludere che il Controparte_5
avesse patito un infarto cardiaco c.d. “fulminante” nel momento in cui perdeva il Parte_2 controllo dell'auto. Il CTPM ha rilevato la compatibilità delle lesioni riscontrate con la caduta nel dirupo, ma non ha stabilito, né avrebbe potuto stabilire, se il fosse già Parte_2 morto nel momento in cui cadeva nel dirupo appunto per un infarto fulminante.
Ed ancora, se è vero che in astratto l'obbligo di apporre il guard rail può discendere anche da valutazioni di opportunità, è anche vero che la necessità di collocare un guard rail va valutata in concreto e dipende dalle caratteristiche intrinseche del tratto di strada;
e nel caso di specie si parla di una strada extraurbana di montagna, rettilinea, percorsa saltuariamente da automobilisti;
ed il ha dedotto che nelle curve o Controparte_5 nelle altre zone particolarmente tortuose di quel tratto di strada, risultano apposte le barriere protettive, mentre l'ente ha ritenuto non necessario apporre i guard rail sul tratto di strada dove si è verificato il sinistro, perché rettilineo ed intrinsecamente non pericoloso.
Ulteriore elemento che supporta questa conclusione consiste nel fatto che l'Ufficio di Procura dopo aver svolto le indagini e l'autopsia sul cadavere del non ha Parte_2 esercitato l'azione penale, non rinvenendo profili di responsabilità penale a carico di alcuno.
La domanda pertanto va rigettata anche sia configurando la responsabilità del come da cose in custodia ex art 2051 c.c. per l'esimente del caso fortuito, sia CP_1 configurandola come illecito aquiliano, non avendo gli attori assolto all'onere della prova richiesto dall'art. 2043 c.c.
Spese di lite a carico di parti attrici secondo soccombenza ex art. 91 cpc. Quanto alla liquidazione, lo scrivente Tribunale ritiene di applicare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con sentenza n. 10876 del 25/05/2016 “In tema di patrocinio a spese dello stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia, determinato a norma del c.p.c., ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, alla luce della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da censure
pag. 10/11 l'applicazione dello scaglione tariffario relativo a cause del valore indeterminabile in luogo di quello, più elevato, del valore della causa secondo il criterio del "disputatum", essendo stata proposta una domanda risarcitoria "manifestamente improponibile")”.
Sebbene tale pronuncia sia stata resa in tema di patrocinio a spese dello Stato, il principio di diritto è estensibile anche alla liquidazione ordinaria delle spese di lite, per cui, ai fini della liquidazione si applicherà lo scaglione intermedio tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità. Non si opera alcun incremento del compenso per la pluralità di parti attrici, perché il legale del convenuto non ha CP_1 dovuto diversificare le difese nei confronti degli attori, ma ha svolto un'unica difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parti attrici in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte che si liquidano in € 5.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15% IVA e
CPA se dovute come per legge, con distrazione all'avv Maria Imperiale ex art 93 cpc che ne ha fatto richiesta dichiaratasi antistatario;
Così deciso in Salerno
12.12.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pag. 11/11
Ud del 04.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Letto l'art 281 sexies cpc che all'ultimo comma consente il deposito della sentenza nei 30 giorni successivi all'udienza
Letto l'art 127 ter cpc che prevede che il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2316 del R.G.A.C. dell'anno
2015 all'esito dell'udienza del 04.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc vertente t r a
, (C. F. : , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Magno il 15/9/38, (C. F. : , nato a Parte_2 C.F._2
San Gregorio Magno il 14/1/67, (C. F. Parte_3
), nato a [...] l' 11/8/62, C.F._3 Parte_4
(C. F. ), nato a [...] l'[...] e
[...] C.F._4
(C.F. ), nato a [...] Parte_5 C.F._5 il 6/12/57, tutti residenti alla via San Calorio di San Gregorio Magno, eccetto Parte_5 , res. Spagna, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Rispoli come da procura in
[...] atti e dom.ti presso il difensore.
- attori -
e
, in persona del Sindaco p.t., C.F. P.Iva Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Ricigliano (SA), alla Piazza Nuova Europa, n.6, elett.te dom.to in San Gregorio
Magno al Corso Garibaldi, n.7/Piazza Municipio, presso lo Studio dell'Avv. Maria
Imperiale come da atto di costituzione di nuovo difensore;
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, moglie del de Parte_1 cuius ed i figli di lei assumevano che: - il giorno 22/8/10, nel comune di , in CP_1 località Canalecchie, sulla strada che collega a Muro Lucano, il loro congiunto CP_1
che stava percorrendo detta strada, piena di buche sull'asfalto e Controparte_2 costeggiata da profondi valloni e scarpate, senza alcuna barriera laterale o guardrail di protezione per gli utenti, in un tratto rettilineo, forse a causa di un malore, finiva fuori strada e precipitava insieme all'auto Fiat Panda Tg. BS576SE, in un vallone profondo circa
80 mt dal livello stradale, venendo sbalzato fuori dall'auto a causa del violento impatto con le rocce, riportando politrauma contusivo con lesioni cranio encefaliche e toracico addominali, per la cui gravità, decedeva sul colpo;
- il corpo del defunto fu ritrovato solo il giorno dopo ed intervennero sul posto i Carabinieri della Stazione di San Gregorio Magno, che redigevano rapporto con le foto del luogo del sinistro;
- il 23/8/10, il medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Salerno, redigeva un'autopsia sul corpo del cadavere concludendo che “la causa della morte del signor , Parte_2 tenuto conto dei dati circostanziali e dei risultati del nostro accertamento necroscopico, è da ascrivere ad un gravissimo politrauma contusivo, caratterizzato da severe lesioni cranio-encefaliche e trauma toraco- addominale chiuso con verosimile lesione di organi interni toraco-addominali e di vasi arteriosi ed imponente emorragia interna. Dette lesioni sono compatibili con il sinistro stradale prospettato dalla P.G. operante,
pag. 2/11 con impatto delle regioni somatiche anteriori (capo, torace ed addome) contro il suolo”; - sussiste nesso eziologico o di causalità diretto tra il prefato incidente, le lesioni riportate da CP_2
e la conseguente morte dello stesso;
- la strada era priva di guardrail e non vi
[...] erano tracce di frenata;
- la responsabilità dell'evento è imputabile in via esclusiva o comunque concorrente al , quale ente proprietario e custode, Controparte_1 responsabile ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, nonché soggetto obbligato alla manutenzione ed alla messa in sicurezza della strada in questione, che, non ha posto barriere di ritenzione o guardrail su una strada pericolosa, che costeggia profondi dirupi, stretta e finanche a doppio senso di circolazione;
- il sinistro è riconducibile alla fattispecie del "danno ingiusto risarcibile" contemplato dalla norma dell'art. 2043 c.c. recepente il principio del neminem laedere, atteso che l'Ente territoriale de quo non aveva provveduto all'eliminazione o comunque alla regolamentare segnalazione del dissesto e della pericolosità della detta strada, né ad adottare tutte le misure idonee a rimuovere la situazione di pericolo, con l'apposizione di barriere protettive o guardrail nei punti pericolosi della strada;
- tale condotta del risulta essere in Controparte_1 palese contrasto con quanto imposto allo stesso dalle norme vigenti in materia e dalla comune diligenza e prudenza, e la giurisprudenza ha sottolineato che la discrezionalità dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizza e mantenga un'opera pubblica trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare le disposizioni di leggi e regolamenti, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, e l'inosservanza di dette disposizioni comporta l'ineludibile responsabilità dell'amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi;
- se vi fosse stato un guardrail in quel punto della strada, l'auto Fiat Panda e non sarebbero Controparte_2 precipitati giù nel dirupo, quand'anche avesse avuto un malore, e sicuramente lo stesso non sarebbe morto, dato che, come accertato dal medico-legale, la causa della morte è da attribuirsi all'urto dell'auto contro le rocce del precipizio ed allo sbalzamento del corpo fuori dall'abitacolo; - nonostante le diffide, il , non ha provveduto a Controparte_1 risarcire i danni patiti dagli esponenti. Tanto premesso, gli attori citavano il CP_1
innanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“dichiarare l'esclusiva e/o in subordine concorrente responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. del CP_1
, in persona del Sindaco p.t., per le lesioni fisiche e la conseguente morte di
[...] Controparte_2 condannare, per l'effetto, il in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i Controparte_1
pag. 3/11 danni patiti e patiendi dagli istanti, biologici, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, nonché morali, iure proprio et ereditario, mediante pagamento in favore del coniuge superstite della Parte_1 somma di E. 163.900,00, e della somma di E. 163.900,00 a favore di ciascun figlio superstite per la morte del genitore, a titolo di danno non patrimoniale o morale, giusta minimi delle tabelle 2014 del
Tribunale di Milano, oltre alle spese funerarie da determinarsi equitativamente, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, per cui ai fini e per gli effetti del D.P.R. 115/2002, art. 14, si precisa che il valore della causa è indeterminabile, per cui il contributo unificato risulta essere di E. 518,00; condannare, infine, il uti supra rappresentato, al pagamento delle spese ed onorario Controparte_1 del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Si costituiva il eccependo in via preliminare, la genericità della Controparte_1 domanda proposta nell'atto di citazione e la sua relativa nullità, nonché il difetto di legittimazione passiva del convenuto poiché nella narrazione dei fatti parte attrice CP_1 si limita a riportare che l'evento si sarebbe verificato "nel Comune di , in località CP_1
Canalecchie, sulla strada che collega a Muro Lucano" senza specificare il tratto viario CP_1 preciso ed il punto, rectius il riferimento chilometrico, in cui si è verificata l'uscita di strada dello UR . Nel merito eccepiva che il sinistro stradale in seguito Controparte_2 al quale il decedeva, in data 22.8.2010, si verificava, “in un tratto rettilineo,” e la Parte_2 conseguente sua drammatica caduta nel contiguo vallone si sarebbe verificata “forse a causa di un malore” come riferito in citazione. I parenti del riferivano agli Ufficiali di Parte_2
Polizia Giudiziaria intervenuti che il de cuius era affetto da diabete, nonché da disturbi mentali dovuti a causa di un recente sinistro stradale nel corso del quale subì lesioni al capo;
che il ritrovamento di un flaconcino per farmaci rinvenuto vuoto (Cfr. relazione Dr.ssa
CTPM) lasciava presumere che l'uscita di strada fosse stata determinata da un Per_1 improvviso malore del;
malore che costituisce elemento atto ad interrompere il Parte_2 nesso di causalità tra la condotta contestata all' e l'evento morte. Deduceva CP_3 ancora che l'accusa rivolata al di non aver provveduto “all'eliminazione o comunque CP_1 alla regolamentare segnalazione del dissesto e della pericolosità della detta strada, né ad adottare tutte le misure idonee a rimuovere la situazione di pericolo, con l'apposizione di barriere protettive o guardrail nei punti pericolosi della strada” è infondata;
infatti la presunta mancanza di segnalazione sulla pericolosità della strada era irrilevante a fronte del malore, giacché la sua uscita di strada non era dovuta ad una condotta di guida inappropriata rispetto al tracciato viario, che non pag. 4/11 era indicato come pericoloso. In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente di percepire o prevedere (con l'ordinaria diligenza) la situazione di pericolo, benché occulto, esclude la responsabilità della P.A. L'incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
In diritto eccepiva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile solo se la cosa in custodia sia idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna tale da provocare il danno;
nel caso di una strada, si richiede la dimostrazione che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderli potenzialmente fonte di danno. Nel caso in cui l'evento è da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato (il malore), si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Aggiungeva sul punto che il sinistro si è verificato in pieno rettilineo, alla luce del sole e, come rilevato dalle parti attrici, "forse a causa di un malore", tanto che non sono state neppure rilevate tracce di frenata sull'asfalto; che il de cuius era un frequentatore
"abituale" della strada e che le indagini svolte dagli inquirenti hanno "accertato che il sinistro è avvenuto autonomamente con esclusione di responsabilità a carico di terzi".
Per l'effetto il così concludeva: “
1. In accoglimento delle eccezioni Controparte_1 formulate in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione esercitata nei confronti del per sua carenza di legittimazione passiva in relazione alle Controparte_1 domande spiegate nel presente giudizio;
3. Nel merito, in accoglimento delle ragioni, eccezioni e deduzioni spiegate in narrativa, rigettare la domanda di parte attrice perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto e/o comunque non provata;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”.
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc la causa veniva istruita tramite testimonianze.
Veniva rigettata la richiesta di CTU. Dopo l'avvicendamento di diversi giudicanti e dopo alcuni meri rinvii, lo scrivente, divenuto assegnatario della causa, fissava l'udienza del
04.12.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc, accordando alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali. L'udienza è stata trattata con note scritte ex art 127 ter cpc
Così ricostruiti i fatti salienti, la domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione. In particolare, risulta dirimente il malore che ha colto il , mentre era alla Parte_2
pag. 5/11 guida della sua autovettura, a causa del quale usciva dalla strada rettilinea per cadere nella scarpata posta di lato.
Già in citazione gli stessi attori ammettevano che il loro congiunto era finito fuori strada a causa di un malore;
nell'immediatezza i congiunti del de cuius riferivano agli operanti intervenuti sul posto che egli era affetto da diabete, nonché da disturbi mentali dovuti a causa di un sinistro stradale nel corso del quale subì lesioni al capo. Il medico curante del de cuius, , escusso come teste in giudizio, dichiarava che Persona_2 Controparte_2 era suo paziente dal 1988; che era in sovrappeso ed era iperteso ed assumeva farmaci per tale patologia;
era inoltre diabetico ed assumeva gli ipogligemizzanti;
ma non ricordava se assumesse anche insulina;
che il neurologo gli aveva diagnosticato un parkinsonismo ateromasico, ovvero su base circolatoria ed assumeva Mirapexin che era un farmaco per i tremori legati al parkinson;
che con il trattamento farmacologico compensava bene le varie patologie;
ha ricordato che il sig. si recava personalmente nel suo ambulatorio Parte_2 per visite e prescrizione dei farmaci, ma non se il si fosse sottoposto Parte_2 recentemente a ricoveri ospedalieri.
Valutando tali circostanze unitamente alla mancanza di segni di frenata sulla strada,
e di testimoni che hanno assistito al fatto, ritiene il Tribunale verosimile la ricostruzione secondo cui il , mentre attraversava la strada rettilinea, effettivamente subiva un Parte_2 malore a cagione delle sue patologie, per effetto delle quali perdeva il controllo dell'auto cadendo nella scarpata posta sul lato della strada, decedendo.
Ebbene, il malore integra il caso fortuito quale causa escludente la responsabilità del custode ex art 2051 c.c.
In tal senso, in un caso similare a quello odierno la Cass., con sentenza n. 8229 del
07/04/2010 ha enunciato il principio secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. (Nella specie, la
pag. 6/11 S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale - avendo accertato che il conducente aveva perso il controllo della propria vettura a causa di un malore e che, dopo aver urtato contro il muro di contenimento, si era poi arrestato contro il
"guard-rail", perdendo la vita nell'impatto - aveva escluso ogni responsabilità del sul rilievo che il "guard-rail" era posizionato correttamente, che la presenza di barriere di CP_4 contenimento era finalizzata proprio ad evitare incidenti e che l'urto, perciò, non era addebitabile all'ente proprietario della strada)”. Ancora più incisivo ed icastico è il precedente di legittimità enunciato con sentenza n. 15375 del 13/07/2011 in cui la corte regolatrice, in una fattispecie concreta speculare a quella odierna, hanno precisato che “In tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo. (Nella specie un automobilista era deceduto fuoriuscendo dalla sede stradale, precipitando nel canale di scarico delle acque di una vicina centrale elettrica.
La Corte, applicando l'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che lo stato di dissesto, la mancanza di barriere, nonché di segnaletica di pericolo, non apparissero dotate di autonoma efficienza causale rispetto all'incidente, essendo piuttosto risultata determinante la repentina e non necessaria manovra di guida della vittima verso il margine opposto della strada).
Ed ancora, recentemente la Cassazione con ordinanza n. 15244 del 7 giugno 2025 ha giudicato il caso di un sinistro stradale mortale verificatosi su una strada statale, a causa della collisione del conducente di un'autovettura frontalmente con un autocarro impegnato nel rifacimento della segnaletica stradale. Anche in questo il sinistro era stato causato da un'anomala perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, dovuta a malore o sopore (accertata la presenza di farmaco ipnoinducente) o comunque a condotta gravemente colposa (velocità eccessiva, sorpasso imprudente), tale da interrompere il nesso causale con la cosa in custodia. Gli hanno ricordato i consueti principi che Parte_6 governano la responsabilità da cose in custodia pronunciando la seguente massima: “La
pag. 7/11 responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda su un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode medesimo. Il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e la res in custodia e della signoria di fatto esercitata sulla cosa dal soggetto additato come responsabile. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode assume valenza soltanto ai fini della configurabilità della diversa ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c., ma è del tutto irrilevante nell'ambito della responsabilità oggettiva da cose in custodia. Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, del fatto del danneggiato o di un terzo. Il fatto del danneggiato incide sul nesso causale in forza dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendosi la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento dannoso”. Di assoluto rilievo è poi il precedente reso dalla Corte di Cassazione con ordinanza 31 ottobre
2017, n. 25837 secondo cui “la responsabilità del custode, per i danni causati dalla cosa che è in sua custodia, è esclusa quando questi dimostri 'il caso fortuito'”, da intendersi come quell'evento che “non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto”.
Applicando tutti questi principi al caso di specie, i profili di responsabilità del convenuto per non aver apposto barriere di protezione sul tratto rettilineo di CP_1 strada in cui si è verificato il sinistro stradale sono irrilevanti, in quanto il ente CP_1 proprietario e custode della strada, risponde per i danni a terzi sol che si dimostri che l'evento è stato causato dalla res e non vi è dubbio che tale nesso di causalità sussista nel caso di specie. Tuttavia, l'evento si è verificato per il fatto proprio del danneggiato che configura il caso fortuito che esclude la responsabilità dell'ente comunale. A causa del malore improvviso, infatti, il ha deviato dalla strada rettilinea cadendo nella Parte_2 scarpata sottostante e questo fatto, valutato nella sua dimensione oggettiva, è un evento abnorme, eccezionale, imprevisto ed imprevedibile e come tale non prevenibile dal custode.
Infatti, il tratto di strada era rettilineo;
e l'incidente è avvenuto di giorno con la visibilità solare. Non è stata ravvisata poi la presenza di altri veicoli o ostacoli che possano aver pag. 8/11 turbato la condotta di guida del;
ed infatti gli operanti non rinvenivano all'esito Parte_2 del sopralluogo segni di frenata. Pertanto questa condotta abnorme ed imprevista del
, anche se determinata da un improvviso malore, e valutata nella sua dimensione Parte_2 oggettiva, ha interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la res in custodia del CP_1 convenuto.
Si perviene alle medesime conclusioni anche configurando la responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. del convenuto per non aver inserito le barriere CP_1 sul tratto di strada in cui si è verificato il sinistro.
La materia è regolata dal D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 poi aggiornato con D.M. 21 giugno 2004 e successive integrazioni. Essi hanno recepito in gran parte la norma EN 1317
e ridefinito le istruzioni per la progettazione e l'impiego delle barriere di protezione su strada.
Da tali fonti emerge che la mancanza di guard-rail su una strada non è di per sé indice di insicurezza o di un cattivo stato di manutenzione della stessa tanto più che il D.M.
n. 223 del 1992 si applica solo alle nuove strade pubbliche extraurbane o urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h oppure in occasione dell'adeguamento di tratti significativi.
Tale criterio è stato ribadito dalla direttiva del 25 agosto 2004 n. 3065 dall'allora
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti denominata “Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”, che prevede la non obbligatoria applicazione del D.M. n. 293 del 1992 per le strade già esistenti che non siano state oggetto di interventi di adeguamento.
Orbene, invocando la responsabilità da illecito aquiliano ex art 2043 c.c. spetta a parte attrice la prova del fatto illecito altrui e del nesso di causalità tra esso ed il danno patito;
ma gli attori non hanno assolto a tale onere probatorio, non dimostrando e neppure deducendo i motivi per cui l'apposizione del guard rail su quel tratto di strada fosse obbligatorio per il Comune di Ritigliano. Non hanno dedotto né dimostrato l'applicabilità del DM n 223 sopra richiamato;
non hanno provato che la strada fosse una nuova strada pubblica extraurbana o urbana con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h oppure che fosse stata oggetto di adeguamento dei tratti significativi.
pag. 9/11 Non è neppure certo che il decesso fosse da attribuire alla caduta nel dirupo ed alla mancanza di guard-rail. L'esame autoptico eseguito dal CTPM non è utilizzabile dallo scrivente Tribunale quale prova atipica in questo processo civile, perché non eseguito in contraddittorio con il convenuto . Non si può escludere che il Controparte_5
avesse patito un infarto cardiaco c.d. “fulminante” nel momento in cui perdeva il Parte_2 controllo dell'auto. Il CTPM ha rilevato la compatibilità delle lesioni riscontrate con la caduta nel dirupo, ma non ha stabilito, né avrebbe potuto stabilire, se il fosse già Parte_2 morto nel momento in cui cadeva nel dirupo appunto per un infarto fulminante.
Ed ancora, se è vero che in astratto l'obbligo di apporre il guard rail può discendere anche da valutazioni di opportunità, è anche vero che la necessità di collocare un guard rail va valutata in concreto e dipende dalle caratteristiche intrinseche del tratto di strada;
e nel caso di specie si parla di una strada extraurbana di montagna, rettilinea, percorsa saltuariamente da automobilisti;
ed il ha dedotto che nelle curve o Controparte_5 nelle altre zone particolarmente tortuose di quel tratto di strada, risultano apposte le barriere protettive, mentre l'ente ha ritenuto non necessario apporre i guard rail sul tratto di strada dove si è verificato il sinistro, perché rettilineo ed intrinsecamente non pericoloso.
Ulteriore elemento che supporta questa conclusione consiste nel fatto che l'Ufficio di Procura dopo aver svolto le indagini e l'autopsia sul cadavere del non ha Parte_2 esercitato l'azione penale, non rinvenendo profili di responsabilità penale a carico di alcuno.
La domanda pertanto va rigettata anche sia configurando la responsabilità del come da cose in custodia ex art 2051 c.c. per l'esimente del caso fortuito, sia CP_1 configurandola come illecito aquiliano, non avendo gli attori assolto all'onere della prova richiesto dall'art. 2043 c.c.
Spese di lite a carico di parti attrici secondo soccombenza ex art. 91 cpc. Quanto alla liquidazione, lo scrivente Tribunale ritiene di applicare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con sentenza n. 10876 del 25/05/2016 “In tema di patrocinio a spese dello stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia, determinato a norma del c.p.c., ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, alla luce della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da censure
pag. 10/11 l'applicazione dello scaglione tariffario relativo a cause del valore indeterminabile in luogo di quello, più elevato, del valore della causa secondo il criterio del "disputatum", essendo stata proposta una domanda risarcitoria "manifestamente improponibile")”.
Sebbene tale pronuncia sia stata resa in tema di patrocinio a spese dello Stato, il principio di diritto è estensibile anche alla liquidazione ordinaria delle spese di lite, per cui, ai fini della liquidazione si applicherà lo scaglione intermedio tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità. Non si opera alcun incremento del compenso per la pluralità di parti attrici, perché il legale del convenuto non ha CP_1 dovuto diversificare le difese nei confronti degli attori, ma ha svolto un'unica difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parti attrici in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte che si liquidano in € 5.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15% IVA e
CPA se dovute come per legge, con distrazione all'avv Maria Imperiale ex art 93 cpc che ne ha fatto richiesta dichiaratasi antistatario;
Così deciso in Salerno
12.12.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pag. 11/11