Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 8623/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 09/04/2025 nella causa n. 8623/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dagli avv.ti FRANCO Parte_1 C.F._1
BONARDO, CORRADO GUARNIERI, FRANCESCA ROMANA GUARNIERI e
BENEDETTA BONARDO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, titolare dell'omonima ditta individuale, c.f. CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
1. il ricorrente , alle dipendenze della impresa individuale Parte_1
dal 01/03/2016 al 08/11/2019 con mansioni di operaio CP_1 inquadrato nel 7° livello CCNL commercio e orario part-time 50%, agisce nei confronti del datore di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 2.329,59 oltre accessori a titolo di TFR;
2. il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica, e ne è stata dichiarata la contumacia;
3. la sussistenza e le caratteristiche del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo sopraindicato sono provate documentalmente, attraverso la produzione della lettera di assunzione a tempo determinato del
29/02/2016 (doc. 2) e della successiva trasformazione a tempo indeterminato (doc. 3), delle buste paga dall'inizio del rapporto al luglio
1
2019 (doc. 4), e della documentazione acquisita a seguito di ordinanza del
18/03/2025: parte ricorrente in data 20/03/2025 ha prodotto la lista storico movimenti presso il Centro per l'Impiego, dalla quale si evince la cessazione del rapporto alla data dell'8/11/2019;
4. premesso che non è stato dedotto un autonomo interesse alla pronuncia di accertamento del rapporto di lavoro, la domanda di condanna, avente ad oggetto esclusivamente il TFR e quindi un elemento di retribuzione differita previsto direttamente dalla legge in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro, può essere accolta nella misura richiesta, come da conteggio allegato al ricorso che appare contabilmente corretto ed elaborato sulla scorta dei dati ricavabili dalle buste paga;
la prova dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro conferma l'esigibilità del credito, e la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 2.329,59 lordi oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito;
5. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo (liquidata in prossimità dei valori minimi per lo scaglione di riferimento attesa la natura contumaciale della controversia e la semplicità delle questioni), con la richiesta distrazione;
considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 9 documenti, presenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis
DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 20%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 2.329,59 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
1.100,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre 20% ex art. 4 comma
2 RGL n. 8623/2024
1bis DM 55/2014, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti FRANCO BONARDO, CORRADO GUARNIERI,
FRANCESCA ROMANA GUARNIERI e BENEDETTA BONARDO.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
3