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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel. dott. Pietro Carè. Giudice
Nella procedura iscritta al n. 2966 del Registro Generale dell'anno 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso depositato da
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
al Vicoletto Dietro Monte n. 6 ed elettivamente domiciliato in via Milano n. 15 bis, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Carbone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Catanzaro in Viale De Filippis n. 320, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via E. De Riso
52, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Russo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e con la partecipazione necessaria del PM
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 14.06.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
previste dalla sentenza di divorzio n. 385/2013 emessa dal Tribunale di Catanzaro nel corso del giudizio iscritto al N.R.G. 4339/2012, con la quale era stato posto a carico dello stesso l'obbligo di corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente.
Precipuamente, il ricorrente ha dedotto che in data 04.04.1985 le parti contraevano matrimonio concordatario scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione nascevano due figli, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Venuta meno l'affectio coniugalis, con ricorso depositato in data 20 febbraio 2008, i coniugi presentavano domanda di separazione consensuale e il 22.07.2008, con decreto, il Tribunale di
Catanzaro omologava la suddetta separazione alle condizioni richieste dalle parti.
Il data 31 ottobre 2012, con ricorso congiunto, i coniugi domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e, con sentenza n. 385/2013, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) i ricorrenti rimangono proprietari esclusivi delle rispettive case di abitazione;
2) i figli nati dal matrimonio, oramai maggiorenni, sceglieranno liberamente con quale genitore continuare ad abitare, salvo le allocazioni in altri luoghi per motivi di studio;
… il sig. si obbliga a corrispondere alla Pt_1 sig.ra entro i primi 5 giorni di ogni mese, un importo mensile di € 3.900,00 (tremila Pt_2
novecento) di cui: € 2.300,00 a titolo di assegno di mantenimento, € 900,00 quale corrispettivo e/o accollo sostanziale della rata del mutuo n. 017/12639452, dell'originario importo di € 140.000,00, contratto dalla Sig.ra on la Banca Popolare del Mezzogiorno con decorrenza 30.11.2011 e Pt_2 scadenza 30.11.2031; l'accollo di cui al presente punto deve intendersi ad efficacia interna tra le parti;
€ 700,00 quale accollo, sempre ad efficacia interna, del pagamento mensile dei contributi previdenziali volontari che la Sig.ra dovrà versare all' fino al dicembre 2022, come Pt_2 CP_1 da prospetto di calcolo dell' del 26.7.2012. Si precisa che il predetto importo di € 3.900,00 CP_1
verrà versato dal sig. indipendentemente da eventuali futuri proventi lavorativi della sig.ra Pt_1
Si precisa altresì che il pagamento delle rate del mutuo di cui sopra verrà effettuato dal Sig. Pt_2
, a prescindere ed indipendentemente dalla restituzione da parte dello stesso Sig. Pt_1 Pt_1 della somma ricevuta in prestito dalla sig.ra e facente parte dell'importo ottenuto dalla Pt_2 stessa con il suddetto mutuo (debito che ad oggi ammonta ad € 53.930,00 pari alla differenza fra €
90.000,00 dati in prestito ed € 35.070,00 restituiti); il sig. si impegna, in ragione Pt_1 dell'attività lavorativa dallo stesso svolta, a far si che, direttamente o per persona (fisica o giuridica da individuare) la sig.ra (o altra persona fisica o giuridica da individuare) possa Pt_2
occupare, a titolo gratuito uno spazio su un canale televisivo per un periodo di anni 50); il Sig.
si obbliga, direttamente o per persona (fisica o giuridica da individuare) a fornire alla Pt_1
Sig.ra n supporto tecnico di alta frequenza gratuito (vita natural durante); il Sig. si Pt_2 Pt_1
obbliga, per sé o per persone e/o società di suo gradimento, a ripristinare e/o rendere agibile
l'unità identificata in catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al Foglio 48 particelle sub 3 e
648 sub 4 riconducibile alla vecchia sede di Radio Tele Spazio s.p.a. sita in Catanzaro Via XX
Settembre ed in particolare, si impegna a compiere le seguenti opere: adeguamento e/o rifacimento impianti (elettrici e di areazione e rifacimento bagni); riparazione tetto studio televisivo da eseguire in compartecipazione con l'inquilino del piano di sopra sul cui terrazzo è stata verificata una perdita che grava anche sulla proprietà Si precisa che nei lavori di ripristino sono Pt_2
compresi: acquisto e posa di cartongesso per i due studi televisivi dove è presente la lana di roccia
(materiale utilizzato per l'insonorizzazione che deve essere coperto) e acquisto e posa di resina trasparente o altro materiale idoneo per la copertura di pavimenti e pareti che saranno riportate allo stato grezzo e non ristrutturate. I costi per le predette opere restano a carico del sig. , Pt_1
compresi gli oneri tecnici. Con la presente la sig.ra si impegna a rilasciare ampia Pt_2 autorizzazione al sig. all'ingresso nei locali, e a mallevarlo da qualsiasi richiesta a lui Pt_1
indirizzata, da parte degli altri coeredi in caso di contestazioni. I lavori di cui al punto che precede dovranno essere terminati, entro e non oltre il 30 maggio 2013.
Il sig. si impegna a provvedere all'installazione di un ponte di trasmissione dalla vecchia Pt_1
sede di IO (una volta ripristinata) cui al punto che precede”.
Il ricorrente, tuttavia, ha dedotto che erano state realizzate le sole condizioni relative all'obbligo di versamento dell'assegno mensile, non anche le altre, avendo la odificato la propria attività Pt_2
lavorativa, mentre i presunti lavori da realizzare nella ex sede di TE non erano mai stati eseguiti mancando la disponibilità dei beni in capo alle parti.
In data 01.06.2013, il diveniva padre di e , nati dalla Pt_1 Persona_1 Controparte_2
relazione con , con la quale, il 5 agosto 2015, contraeva matrimonio. Persona_2
Il ha rappresentato di aver tentato invano di ottenere la revisione delle condizioni di Pt_1 divorzio nei confronti della sig.ra al fine di chiedere l'accertamento delle modifiche Parte_2
economiche, patrimoniali e personali indicate e disporre la revoca e/o in subordine la riduzione dell'assegno di mantenimento concordato, mediante la proposizione di due ricorsi, entrambi rigettati da questo Tribunale.
Tuttavia, il ricorrente ha dedotto la sopravvenienza di ulteriori fatti nuovi che hanno inciso sulle condizioni economiche poste a fondamento dell'accordo di divorzio. Segnatamente, ha rappresentato: da un lato, un'importante contrazione della sua capacità reddituale, essendosi egli pensionato ed essendo unico percettore di reddito nel suo nuovo nucleo familiare, composto dalla nuova moglie, la quale non risulta essere percettrice di reddito, e da due ragazzi di dieci anni;
dall'altro lato, un miglioramento delle condizioni economiche della resistente.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di percepire un assegno mensile il cui importo totale ammonta ad € 1.651,03 e che i suoi redditi, che nel periodo precedente al pensionamento si attestavano intorno ai 24.000/29.000 € annui, attualmente sono di circa 19.200,00. Tale modesta situazione reddituale risulterebbe confermata dalla media di giacenza dell'attuale saldo dei conti corrente di cui è titolare il , il quale è proprietario soltanto della casa in cui vive. Pt_1 Il ricorrente ha rappresentato, viceversa, che la svolge ad oggi regolare attività lavorativa Pt_2
retribuita, attività non svolta al momento del divorzio congiunto, ed è proprietaria esclusiva della propria casa di abitazione, nonché di altri svariati immobili. Risulterebbe, dunque, economicamente indipendente ed in grado di provvedere ad un proprio autosostentamento.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto che, preliminarmente accertato e dichiarato l'intervenuto mutamento delle sue condizioni economiche, il Tribunale disponga la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura non superiore a euro 150,00 mensili o in quella ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la quale ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata, Parte_2
in fatto ed in diritto, con conferma delle statuizioni pronunciate nella sentenza di divorzio.
In particolare, la resistente ha dedotto che tutti gli obblighi assunti nei suoi confronti con la sentenza di divorzio non sono mai stati rispettati dal e,
per questi motivi
, ella si è trovata in una Pt_1
situazione economica talmente grave che le impedisce di condurre una vita dignitosa.
La a rappresentato di aver dovuto intentare contro il innumerevoli giudizi al fine di Pt_2 Pt_1
provare a recuperare le somme a lei spettanti, in quanto il ricorrente, successivamente alla data di emissione dell'assegno divorzile, si è reso debitore nei suoi confronti per una somma pari ad euro
392.927,30, calcolata sino alla data di novembre 2023.
La resistente ha dedotto di essere riuscita a recuperare la sola somma di euro 11.626,25.
Sull'asserita capacità lavorativa ed indipendenza economica della la resistente ha dedotto Pt_2 che il bene di cui risulta piena proprietaria è oggetto di procedura esecutiva immobiliare, e ciò “solo ed esclusivamente” a causa del mancato rispetto degli obblighi di assegno di mantenimento del
, che hanno costretto la vivere in un contesto economico tutt'altro che indipendente Pt_1 Pt_2
ed autosufficiente.
La ha, inoltre, rappresentato di svolgere un lavoro con contratto part time di 20 ore Pt_2
settimanali presso una società di call center, a tempo determinato con scadenza al 18.07.25 e di percepire uno stipendio mensile pari a circa 1.000,00 euro.
La resistente ha, quindi, dedotto di avere una capacità reddituale media degli ultimi tre anni pari a circa 16.000,00 euro, che non le consente di poter ottemperare alle proprie esigenze principali e primarie, stante anche la sua situazione debitoria.
Per quanto concerne la presunta titolarità di altri immobili, la ha rappresentato di essere Pt_2 attualmente titolare soltanto della quota di 2/9 di alcuni beni, tra l'altro tutti oggetto di contenzioso civile relativo alla divisione ereditaria ancora in corso e senza nessuna assegnazione definitiva dei beni, per la quale è stata disposta ulteriore consulenza tecnica. La resistente, quindi, ha così concluso: “Alla luce delle argomentazioni affrontate appare di palmare evidenza che la posizione della Sig.ra risulti sicuramento più “debole” rispetto a Pt_2
quella del , che le impedisce di avere un tenore di vita alquanto dignitoso e, pertanto, Pt_1
l'adito tribunale dovrà rigettare la richiesta di modifica dell'assegno divorzile”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
Giova preliminarmente rammentare che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la revisione dell'assegno divorzile, di cui all'art. 9, L. 898/1970, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. Ne consegue che, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (ex multis, Cass. civ. Sez. I Ord., 08/03/2023, n. 6952; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 05/06/2020, n. 10647; conforme, Cass.
Civ., Sez. I, 13/01/2017, n. 787; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 20/06/2014, n. 14143).
Dunque, risulta all'uopo indispensabile non soltanto che siano allegati e provati fatti nuovi e sopravvenuti, ma che essi siano effettivamente e concretamente idonei ad incidere sugli equilibri patrimoniali e reddituali posti a fondamento delle condizioni economiche di divorzio, sì da giustificarne la revisione.
In particolare, la Suprema Corte è altresì costante nel ritenere che, qualora a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti ovvero se la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
Invero, ancorché il diritto alla costituzione di una nuova famiglia assurga al rango di diritto fondamentale, tanto nel contesto costituzionale di diritto interno, quanto in quello sovranazionale, esso tuttavia non rappresenta un presupposto che impone automaticamente la rideterminazione dell'assegno di mantenimento (ex multis, di recente, Cass. civ. Sez. I Ord., 29/07/2021, n. 21818;
Cass. civ. Sez. I Sent., 19/03/2014, n. 6289).
Tanto premesso, nel caso di specie, con riguardo alle sopravvenienze dedotte dal ricorrente, si osserva quanto segue. Per quanto concerne la dedotta contrazione della capacità reddituale, dalla documentazione prodotta in giudizio si evince un graduale peggioramento nel tempo delle condizioni economiche del ricorrente, idoneo ad incidere in maniera apprezzabile sul precedente assetto patrimoniale, percependo egli ad oggi una pensione mensile di 1651,03 euro e dovendo prendersi cura dei suoi due figli di 10 anni e di sua moglie, la quale non ha redditi propri.
E, d'altra parte, dalla documentazione prodotta dalle parti e, soprattutto, dall'audizione della resistente avvenuta in data 05.03.2025, risulta provato che la da tre anni lavora in un call Pt_2
center, attività non svolta al momento del divorzio congiunto, e percepisce una retribuzione di circa
€ 1.000,00 al mese, oltre ad un canone di locazione di € 650,00 mensili per un immobile intestato alla figlia.
Ogni altra questione relativa all'adempimento da parte del ricorrente degli obblighi pregressi esula dalla causa.
Ebbene, in ragione delle considerazioni testé svolte e tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, il Collegio, in accoglimento del ricorso, ritiene equo porre a carico del Sig. l'obbligo di versare mensilmente la complessiva somma di euro Parte_1
150,00 a titolo di assegno divorzile. Ciò a decorrere dalla data della domanda giudiziale
(14.06.2024) in adesione all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di revisione dell'assegno di divorzio, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata
(“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata, al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o soppressione dell'assegno; fermo restando, tuttavia, che il giudice, in relazione alle circostanze, ha la facoltà di statuirne l'efficacia, in tutto o in parte, da momenti posteriori (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1
Ord., 30/07/2015, n. 16173; Cass. civ, Sez. I, 22/05/2009, n. 11913).
Avuto riguardo alla natura della controversia e degli interessi coinvolti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di a parziale modifica delle Parte_1 Parte_2
statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 385/2013 emessa dal Tribunale di Catanzaro nel corso del giudizio iscritto al N.R.G. 4339/2012, così provvede: - riduce, a far data dalla domanda giudiziale, l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge,
a carico di nella misura di € 150,00 mensili;
Parte_2 Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile del 5.03.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo
Atto redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Iuliano, MOT nominata con D.M. del
22.10.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel. dott. Pietro Carè. Giudice
Nella procedura iscritta al n. 2966 del Registro Generale dell'anno 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso depositato da
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
al Vicoletto Dietro Monte n. 6 ed elettivamente domiciliato in via Milano n. 15 bis, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Carbone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Catanzaro in Viale De Filippis n. 320, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via E. De Riso
52, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Russo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e con la partecipazione necessaria del PM
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 14.06.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
previste dalla sentenza di divorzio n. 385/2013 emessa dal Tribunale di Catanzaro nel corso del giudizio iscritto al N.R.G. 4339/2012, con la quale era stato posto a carico dello stesso l'obbligo di corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente.
Precipuamente, il ricorrente ha dedotto che in data 04.04.1985 le parti contraevano matrimonio concordatario scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione nascevano due figli, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Venuta meno l'affectio coniugalis, con ricorso depositato in data 20 febbraio 2008, i coniugi presentavano domanda di separazione consensuale e il 22.07.2008, con decreto, il Tribunale di
Catanzaro omologava la suddetta separazione alle condizioni richieste dalle parti.
Il data 31 ottobre 2012, con ricorso congiunto, i coniugi domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e, con sentenza n. 385/2013, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) i ricorrenti rimangono proprietari esclusivi delle rispettive case di abitazione;
2) i figli nati dal matrimonio, oramai maggiorenni, sceglieranno liberamente con quale genitore continuare ad abitare, salvo le allocazioni in altri luoghi per motivi di studio;
… il sig. si obbliga a corrispondere alla Pt_1 sig.ra entro i primi 5 giorni di ogni mese, un importo mensile di € 3.900,00 (tremila Pt_2
novecento) di cui: € 2.300,00 a titolo di assegno di mantenimento, € 900,00 quale corrispettivo e/o accollo sostanziale della rata del mutuo n. 017/12639452, dell'originario importo di € 140.000,00, contratto dalla Sig.ra on la Banca Popolare del Mezzogiorno con decorrenza 30.11.2011 e Pt_2 scadenza 30.11.2031; l'accollo di cui al presente punto deve intendersi ad efficacia interna tra le parti;
€ 700,00 quale accollo, sempre ad efficacia interna, del pagamento mensile dei contributi previdenziali volontari che la Sig.ra dovrà versare all' fino al dicembre 2022, come Pt_2 CP_1 da prospetto di calcolo dell' del 26.7.2012. Si precisa che il predetto importo di € 3.900,00 CP_1
verrà versato dal sig. indipendentemente da eventuali futuri proventi lavorativi della sig.ra Pt_1
Si precisa altresì che il pagamento delle rate del mutuo di cui sopra verrà effettuato dal Sig. Pt_2
, a prescindere ed indipendentemente dalla restituzione da parte dello stesso Sig. Pt_1 Pt_1 della somma ricevuta in prestito dalla sig.ra e facente parte dell'importo ottenuto dalla Pt_2 stessa con il suddetto mutuo (debito che ad oggi ammonta ad € 53.930,00 pari alla differenza fra €
90.000,00 dati in prestito ed € 35.070,00 restituiti); il sig. si impegna, in ragione Pt_1 dell'attività lavorativa dallo stesso svolta, a far si che, direttamente o per persona (fisica o giuridica da individuare) la sig.ra (o altra persona fisica o giuridica da individuare) possa Pt_2
occupare, a titolo gratuito uno spazio su un canale televisivo per un periodo di anni 50); il Sig.
si obbliga, direttamente o per persona (fisica o giuridica da individuare) a fornire alla Pt_1
Sig.ra n supporto tecnico di alta frequenza gratuito (vita natural durante); il Sig. si Pt_2 Pt_1
obbliga, per sé o per persone e/o società di suo gradimento, a ripristinare e/o rendere agibile
l'unità identificata in catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al Foglio 48 particelle sub 3 e
648 sub 4 riconducibile alla vecchia sede di Radio Tele Spazio s.p.a. sita in Catanzaro Via XX
Settembre ed in particolare, si impegna a compiere le seguenti opere: adeguamento e/o rifacimento impianti (elettrici e di areazione e rifacimento bagni); riparazione tetto studio televisivo da eseguire in compartecipazione con l'inquilino del piano di sopra sul cui terrazzo è stata verificata una perdita che grava anche sulla proprietà Si precisa che nei lavori di ripristino sono Pt_2
compresi: acquisto e posa di cartongesso per i due studi televisivi dove è presente la lana di roccia
(materiale utilizzato per l'insonorizzazione che deve essere coperto) e acquisto e posa di resina trasparente o altro materiale idoneo per la copertura di pavimenti e pareti che saranno riportate allo stato grezzo e non ristrutturate. I costi per le predette opere restano a carico del sig. , Pt_1
compresi gli oneri tecnici. Con la presente la sig.ra si impegna a rilasciare ampia Pt_2 autorizzazione al sig. all'ingresso nei locali, e a mallevarlo da qualsiasi richiesta a lui Pt_1
indirizzata, da parte degli altri coeredi in caso di contestazioni. I lavori di cui al punto che precede dovranno essere terminati, entro e non oltre il 30 maggio 2013.
Il sig. si impegna a provvedere all'installazione di un ponte di trasmissione dalla vecchia Pt_1
sede di IO (una volta ripristinata) cui al punto che precede”.
Il ricorrente, tuttavia, ha dedotto che erano state realizzate le sole condizioni relative all'obbligo di versamento dell'assegno mensile, non anche le altre, avendo la odificato la propria attività Pt_2
lavorativa, mentre i presunti lavori da realizzare nella ex sede di TE non erano mai stati eseguiti mancando la disponibilità dei beni in capo alle parti.
In data 01.06.2013, il diveniva padre di e , nati dalla Pt_1 Persona_1 Controparte_2
relazione con , con la quale, il 5 agosto 2015, contraeva matrimonio. Persona_2
Il ha rappresentato di aver tentato invano di ottenere la revisione delle condizioni di Pt_1 divorzio nei confronti della sig.ra al fine di chiedere l'accertamento delle modifiche Parte_2
economiche, patrimoniali e personali indicate e disporre la revoca e/o in subordine la riduzione dell'assegno di mantenimento concordato, mediante la proposizione di due ricorsi, entrambi rigettati da questo Tribunale.
Tuttavia, il ricorrente ha dedotto la sopravvenienza di ulteriori fatti nuovi che hanno inciso sulle condizioni economiche poste a fondamento dell'accordo di divorzio. Segnatamente, ha rappresentato: da un lato, un'importante contrazione della sua capacità reddituale, essendosi egli pensionato ed essendo unico percettore di reddito nel suo nuovo nucleo familiare, composto dalla nuova moglie, la quale non risulta essere percettrice di reddito, e da due ragazzi di dieci anni;
dall'altro lato, un miglioramento delle condizioni economiche della resistente.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di percepire un assegno mensile il cui importo totale ammonta ad € 1.651,03 e che i suoi redditi, che nel periodo precedente al pensionamento si attestavano intorno ai 24.000/29.000 € annui, attualmente sono di circa 19.200,00. Tale modesta situazione reddituale risulterebbe confermata dalla media di giacenza dell'attuale saldo dei conti corrente di cui è titolare il , il quale è proprietario soltanto della casa in cui vive. Pt_1 Il ricorrente ha rappresentato, viceversa, che la svolge ad oggi regolare attività lavorativa Pt_2
retribuita, attività non svolta al momento del divorzio congiunto, ed è proprietaria esclusiva della propria casa di abitazione, nonché di altri svariati immobili. Risulterebbe, dunque, economicamente indipendente ed in grado di provvedere ad un proprio autosostentamento.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto che, preliminarmente accertato e dichiarato l'intervenuto mutamento delle sue condizioni economiche, il Tribunale disponga la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura non superiore a euro 150,00 mensili o in quella ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la quale ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata, Parte_2
in fatto ed in diritto, con conferma delle statuizioni pronunciate nella sentenza di divorzio.
In particolare, la resistente ha dedotto che tutti gli obblighi assunti nei suoi confronti con la sentenza di divorzio non sono mai stati rispettati dal e,
per questi motivi
, ella si è trovata in una Pt_1
situazione economica talmente grave che le impedisce di condurre una vita dignitosa.
La a rappresentato di aver dovuto intentare contro il innumerevoli giudizi al fine di Pt_2 Pt_1
provare a recuperare le somme a lei spettanti, in quanto il ricorrente, successivamente alla data di emissione dell'assegno divorzile, si è reso debitore nei suoi confronti per una somma pari ad euro
392.927,30, calcolata sino alla data di novembre 2023.
La resistente ha dedotto di essere riuscita a recuperare la sola somma di euro 11.626,25.
Sull'asserita capacità lavorativa ed indipendenza economica della la resistente ha dedotto Pt_2 che il bene di cui risulta piena proprietaria è oggetto di procedura esecutiva immobiliare, e ciò “solo ed esclusivamente” a causa del mancato rispetto degli obblighi di assegno di mantenimento del
, che hanno costretto la vivere in un contesto economico tutt'altro che indipendente Pt_1 Pt_2
ed autosufficiente.
La ha, inoltre, rappresentato di svolgere un lavoro con contratto part time di 20 ore Pt_2
settimanali presso una società di call center, a tempo determinato con scadenza al 18.07.25 e di percepire uno stipendio mensile pari a circa 1.000,00 euro.
La resistente ha, quindi, dedotto di avere una capacità reddituale media degli ultimi tre anni pari a circa 16.000,00 euro, che non le consente di poter ottemperare alle proprie esigenze principali e primarie, stante anche la sua situazione debitoria.
Per quanto concerne la presunta titolarità di altri immobili, la ha rappresentato di essere Pt_2 attualmente titolare soltanto della quota di 2/9 di alcuni beni, tra l'altro tutti oggetto di contenzioso civile relativo alla divisione ereditaria ancora in corso e senza nessuna assegnazione definitiva dei beni, per la quale è stata disposta ulteriore consulenza tecnica. La resistente, quindi, ha così concluso: “Alla luce delle argomentazioni affrontate appare di palmare evidenza che la posizione della Sig.ra risulti sicuramento più “debole” rispetto a Pt_2
quella del , che le impedisce di avere un tenore di vita alquanto dignitoso e, pertanto, Pt_1
l'adito tribunale dovrà rigettare la richiesta di modifica dell'assegno divorzile”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
Giova preliminarmente rammentare che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la revisione dell'assegno divorzile, di cui all'art. 9, L. 898/1970, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. Ne consegue che, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (ex multis, Cass. civ. Sez. I Ord., 08/03/2023, n. 6952; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 05/06/2020, n. 10647; conforme, Cass.
Civ., Sez. I, 13/01/2017, n. 787; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 20/06/2014, n. 14143).
Dunque, risulta all'uopo indispensabile non soltanto che siano allegati e provati fatti nuovi e sopravvenuti, ma che essi siano effettivamente e concretamente idonei ad incidere sugli equilibri patrimoniali e reddituali posti a fondamento delle condizioni economiche di divorzio, sì da giustificarne la revisione.
In particolare, la Suprema Corte è altresì costante nel ritenere che, qualora a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti ovvero se la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
Invero, ancorché il diritto alla costituzione di una nuova famiglia assurga al rango di diritto fondamentale, tanto nel contesto costituzionale di diritto interno, quanto in quello sovranazionale, esso tuttavia non rappresenta un presupposto che impone automaticamente la rideterminazione dell'assegno di mantenimento (ex multis, di recente, Cass. civ. Sez. I Ord., 29/07/2021, n. 21818;
Cass. civ. Sez. I Sent., 19/03/2014, n. 6289).
Tanto premesso, nel caso di specie, con riguardo alle sopravvenienze dedotte dal ricorrente, si osserva quanto segue. Per quanto concerne la dedotta contrazione della capacità reddituale, dalla documentazione prodotta in giudizio si evince un graduale peggioramento nel tempo delle condizioni economiche del ricorrente, idoneo ad incidere in maniera apprezzabile sul precedente assetto patrimoniale, percependo egli ad oggi una pensione mensile di 1651,03 euro e dovendo prendersi cura dei suoi due figli di 10 anni e di sua moglie, la quale non ha redditi propri.
E, d'altra parte, dalla documentazione prodotta dalle parti e, soprattutto, dall'audizione della resistente avvenuta in data 05.03.2025, risulta provato che la da tre anni lavora in un call Pt_2
center, attività non svolta al momento del divorzio congiunto, e percepisce una retribuzione di circa
€ 1.000,00 al mese, oltre ad un canone di locazione di € 650,00 mensili per un immobile intestato alla figlia.
Ogni altra questione relativa all'adempimento da parte del ricorrente degli obblighi pregressi esula dalla causa.
Ebbene, in ragione delle considerazioni testé svolte e tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, il Collegio, in accoglimento del ricorso, ritiene equo porre a carico del Sig. l'obbligo di versare mensilmente la complessiva somma di euro Parte_1
150,00 a titolo di assegno divorzile. Ciò a decorrere dalla data della domanda giudiziale
(14.06.2024) in adesione all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di revisione dell'assegno di divorzio, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata
(“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata, al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o soppressione dell'assegno; fermo restando, tuttavia, che il giudice, in relazione alle circostanze, ha la facoltà di statuirne l'efficacia, in tutto o in parte, da momenti posteriori (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1
Ord., 30/07/2015, n. 16173; Cass. civ, Sez. I, 22/05/2009, n. 11913).
Avuto riguardo alla natura della controversia e degli interessi coinvolti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di a parziale modifica delle Parte_1 Parte_2
statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 385/2013 emessa dal Tribunale di Catanzaro nel corso del giudizio iscritto al N.R.G. 4339/2012, così provvede: - riduce, a far data dalla domanda giudiziale, l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge,
a carico di nella misura di € 150,00 mensili;
Parte_2 Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile del 5.03.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo
Atto redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Iuliano, MOT nominata con D.M. del
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