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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. GE D. AM Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1995/2024 R.G.A.C., promosso da:
c.f.: nato il [...] ad [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Fussone del foro di Caltanissetta, ed elettivamente domiciliato preso il di lui studio legale sito in San LD (CL), in via San Giovanni Bosco, 41;
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...] e ivi pure residente in [...]
RO VE n.° 3, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi C.F._2
Cuba, elettivamente domiciliata in Caltanissetta – Via Cittadella, 1;
Convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI delle parti: all'udienza del 15/10/2025, il ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi alle conclusioni precedentemente formulate negli scritti difensivi, che qui si riportano:
- “Disporre l'affidamento condiviso del figlio, con residenza prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere il minore ogniqualvolta vorrà; in caso di disaccordo fra i genitori, disporre che il sig.
potrà vedere il ragazzo secondo una calendarizzazione e in particolare ogni Lunedi dalle Pt_1
17:00 alle 21:00;
- Disporre a carico del sig. l'onere del pagamento di euro 200,00 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento dei figli e la quale pur essendo maggiorenne non è ancora Per_1 Per_2 economicamente autonoma, oltre alla divisione del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate (a titolo esemplificativo: spese medico sanitarie);
- Disporre la ripartizione dell'Assegno Unico al 50% per entrambi i genitori”.
La convenuta concludeva riportandosi ai precedenti scritti difensivi, chiedendo:
- “Porre a carico del sig. il pagamento di un assegno mensile per il mantenimento Parte_1
Per_ dei due figli e di € 250,00 ciascuno o in quell'altra maggiore o minore Persona_3 somma rispetto a questa che il Tribunale riterrà equa e/o in subordine confermare quella stabilita nella sentenza di separazione n.° 303/2023.
- Rigettare le differenti domande tutte formulate dal sig. perché pretestuose oltre Parte_1 che infondate in fatto e diritto”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/10/2024, citava in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
[...]
-di aver contratto matrimonio con la sig.ra , in data 28.08.1999, trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di San LD (CL)dell'anno 1999 n.62, parte II serie A;
– dal predetto matrimonio nascevano due figli: nata a [...] Persona_4 (CL) il 14.04.2004 ormai maggiorenne e , nato a [...] Persona_5
(CL) il 13.02.2008 attualmente minorenne e affetto da una grave patologia, segnatamente da Distrofia Muscolare di Duchenne;
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
-che il Tribunale di Caltanissetta, in data 05.05.2023 e nell'ambito del procedimento
710/2021 r.g.a.c., pronunciava sentenza di separazione dei coniugi;
- di versare in una situazione economica precaria, avendo un lavoro a tempo determinato part time, e che con difficoltà versava il mantenimento per i due figli;
oltre a corrispondere la retta per gli studi universitari della figlia.
Rappresentava altresì le difficoltà riscontrate nel vedere il figlio minore.
Alla luce di quanto esposto, la parte ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1 non opponendosi al chiesto divorzio, ma contestando le condizioni chieste dalla
[...] ricorrente, facendo particolare riferimento a quelle relative al piano genitoriale nonché a quelle economiche.
La convenuta rappresentava le mutate esigenze di entrambi i figli rispetto alla data della Per_ pronuncia di separazione in quanto la figlia maggiore, è studentessa universitaria mentre le condizioni di salute del figlio minore, , si erano ulteriormente Per_1 aggravate.
Pertanto, concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 12.03.2025, venivano sentite le parti le quali meglio illustravano i loro rapporti e le rispettive condizioni reddituali e le difficoltà insorte nel rapporto genitoriale tra il padre ed il figlio minore.
In particolare, quanto alle condizioni reddituali, il sig. contestava quanto riferito Pt_1 dalla ricorrente, affermando di contribuire, per come gli è possibile, ai bisogni dei figli e rappresentando di essere in difficoltà economiche, svolgendo l'attività di cameriere part- time, con un reddito mensile di circa 1000 euro. Tali difficoltà gli avevano impedito in passato la corresponsione dell'assegno di mantenimento a cui aveva fatto fronte solo negli ultimi mesi.
Sentita la sig.ra , la stessa confermava quanto esposto nella comparsa di CP_1 costituzione, evidenziando le criticità che caratterizzavano il rapporto del sig. con Pt_1 il figlio per il rifiuto di quest'ultimo di incontrare il genitore a causa dei conflitti Per_1
e pesanti liti tra i genitori a cui aveva assistito in costanza di matrimonio.
Precisava, inoltre, di occuparsi esclusivamente dei bisogni e delle necessità di e Per_1 che quest'ultimo beneficia di somme, ai sensi della legge 104/92, nonché di una indennità di frequenza, il cui ammontare complessivo è pari complessivamente a circa 1700,00 euro al mese e di fruire del reddito di inclusione, percependo la somma di circa 800 euro mensili.
Rappresentava, infine, di auspicare il recupero del rapporto tra padre e figlio, al fine di valorizzare la volontà di . Per_1
Con ordinanza del 20.03.2025, il Tribunale adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, così statuendo: “affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore, Persona_5
con collocamento prevalente presso la madre;
[...] dispone che il padre potrà incontrare il figlio minore ogni qual volta lo vorrà ma nel rispetto della volontà del figlio minore e con il consenso della madre;
assegna la casa coniugale, sita a San LD in via RO VE n. 3, ad , con i mobili CP_1 che l'arredano; pone a carico del sig. l'onere di corrispondere mensilmente, in favore di Parte_1 CP_1 ed entro il giorno cinque di ogni mese e far data dalla proposizione della domanda di parte convenuta
(gennaio 2025), a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di € 250,00, di cui €
100,00, rivalutabile secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo a far data dal 2023, in favore del figlio minore e di € 150,00 rivalutabile secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo, in favore della figlia maggiorenne oltre, per entrambi i figli, alla metà delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Caltanissetta”.
Con la predetta ordinanza, non oggetto di reclamo delle parti, è stato, altresì, conferito incarico al Consultorio Familiare di San LD di avviare un percorso di riavvicinamento del figlio minore, , con il padre e di sostegno alla genitorialità. Persona_5
In data 06.05.2025, il Consultorio familiare di San LD rappresentava, in una breve relazione, la positiva disponibilità del sig. a intraprendere un percorso volto al Pt_1 recupero del rapporto padre-figlio; tuttavia, precisava che il consultorio non svolge attività presso il domicilio degli assistiti, circostanza che, in ragione dell'impossibilità di poter condurre presso gli uffici del Consultorio, ha impedito l'inizio delle attività. Per_1
All'udienza del giorno 08.07.2025, le parti comunque riferivano concordemente che i loro rapporti subivano un notevole miglioramento e infatti, il sig. riferiva di incontrare Pt_1 settimanalmente il figlio, nel suo giorno libero, con l'accordo della sig.ra . CP_1
Infine all'udienza del 15.10.1015, la parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi, e il giudice poneva la causa in decisione, rimettendola al Collegio.
La domanda proposta dal ricorrente e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San LD (CL) in data 28.08.1999 è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del 05.05.2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.
898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in San
LD (CL) in data 28.08.1999, tra nato il [...] ad Parte_1
Agrigento, e nata a [...] il [...], trascritto nel CP_1 registro degli Atti di matrimonio del Comune di San LD dell'anno 1999, parte II, Serie
A, n. 62.
Dall'unione coniugale sono nati due figli di cui la più grande, è divenuta Persona_4 maggiorenne già nel corso del giudizio di separazione ma non è ancora indipendente economicamente mentre il più piccolo, nato il [...] è ancora Persona_5 minorenne ed è affetto da una grave patologia degenerativa.
Tra le parti , anche in considerazione della positiva evoluzione dei loro rapporti e soprattutto di quelli tra il padre ed il figlio minore, non vi è alcun contrasto in ordine all'affidamento di che deve disporsi a favore di entrambi i genitori con Per_5 collocamento presso la madre la quale si occupa in maniera esclusiva del suo accudimento e della sua cura.
Si ravvisano i presupposti, altresì, per confermare il regime di visita già previsto con l'ordinanza interinale e pertanto il padre avrà facoltà di incontrare e vedere il figlio liberamente con il consenso della madre e nel rispetto della volontà del minore, peraltro ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Analogamente nessun contrasto vi è tra le parti a proposito della casa coniugale che resta assegnata alla sig.ra nel precipuo interesse del figlio minore che la abita ed CP_1 ove riceve le cure e attenzioni materne.
Con riferimento all'entità del contributo per il mantenimento dei due figli, il ricorrente, pur non allegando la documentazione completa relativa alla sua situazione reddituale e patrimoniale limitandosi al deposito della sola dichiarazione dei redditi del 2024, ha dedotto e riferito di lavorare come cameriere con una retribuzione di circa mille euro mensili e tale circostanza non è stata contestata dalla convenuta la quale ha rappresentato di occuparsi della cura e del mantenimento dei due figli e di percepire 800,00 euro a titolo di assegno di inclusione. Deve inoltre evidenziarsi che le precarie condizioni reddituali del ricorrente erano già emerse nel corso del giudizio di separazione ed anzi erano una delle cause che aveva poi determinato il venir meno dell'unione coniugale.
Si ravvisano pertanto i presupposti per confermare l'entità del contributo per il mantenimento del figlio minore, posto a carico del genitore odierno Persona_5 ricorrente nella misura di € 100,00 mensili , determinata in considerazione dell'importo di circa € 1700,00, complessivamente erogata in favore del minore, a titolo di prestazioni assistenziali, oltre alla metà delle spese straordinarie che si rendono necessarie nel suo interesse. Compatibile con le esigenze della figlia maggiorenne, studentessa universitaria presso l'Università degli Studi di Enna, è anche l'importo già determinato di € 150,00 mensili posto a carico del sig. oltre alla metà delle spese straordinarie. Parte_1
Nessuna ulteriore statuizione si rende necessaria a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta rispetto al ricorso ex art. 333 Cod. Civ. promosso dalla Procura presso quel Tribunale atteso che il Pubblico Ministero nel presente giudizio non ha coltivato il procedimento e non ha formulato alcuna conclusione al riguardo e in considerazione, altresì, della evoluzione positiva dei rapporti tra le parti e della relazione genitoriale rispetto al giglio minore.
L'esito del giudizio, l'accoglimento della domanda di divorzio, nonché la ridotta distanza tra le rispettive istanze di parte, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1995/2024 R.G.A.C.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in San LD
(CL) in data 28.08.1999, tra nato il [...] ad [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli Atti CP_1 di matrimonio del Comune di San LD dell'anno 1999, parte II, Serie A, n. 62; affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 prevalente presso la madre, che adotterà le determinazioni relative alla vita quotidiana nel suo interesse;
attribuisce al padre la facoltà di tenere con sé il figlio minore liberamente, secondo l'accordo tra le parti e nel rispetto delle sue esigenze e volontà; assegna la casa coniugale, sita in San LD via P. VE n. 3 alla sig.ra ; CP_1 pone a carico del sig. l'onere di corrispondere mensilmente, in favore Parte_1 di ed entro il giorno cinque di ogni mese e far data dalla proposizione della CP_1 domanda di parte convenuta (gennaio 2025), a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di € 250,00, di cui € 100,00, rivalutabile secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo a far data dal 2023, in favore del figlio minore e di € 150,00 rivalutabile secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo, in favore della figlia maggiorenne oltre, per entrambi i figli, alla metà delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
dichiara le spese di lite integralmente compensate. ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di San LD (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 28 novembre
2025.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
GE D. AM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. GE D. AM Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1995/2024 R.G.A.C., promosso da:
c.f.: nato il [...] ad [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Fussone del foro di Caltanissetta, ed elettivamente domiciliato preso il di lui studio legale sito in San LD (CL), in via San Giovanni Bosco, 41;
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...] e ivi pure residente in [...]
RO VE n.° 3, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi C.F._2
Cuba, elettivamente domiciliata in Caltanissetta – Via Cittadella, 1;
Convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI delle parti: all'udienza del 15/10/2025, il ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi alle conclusioni precedentemente formulate negli scritti difensivi, che qui si riportano:
- “Disporre l'affidamento condiviso del figlio, con residenza prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere il minore ogniqualvolta vorrà; in caso di disaccordo fra i genitori, disporre che il sig.
potrà vedere il ragazzo secondo una calendarizzazione e in particolare ogni Lunedi dalle Pt_1
17:00 alle 21:00;
- Disporre a carico del sig. l'onere del pagamento di euro 200,00 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento dei figli e la quale pur essendo maggiorenne non è ancora Per_1 Per_2 economicamente autonoma, oltre alla divisione del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate (a titolo esemplificativo: spese medico sanitarie);
- Disporre la ripartizione dell'Assegno Unico al 50% per entrambi i genitori”.
La convenuta concludeva riportandosi ai precedenti scritti difensivi, chiedendo:
- “Porre a carico del sig. il pagamento di un assegno mensile per il mantenimento Parte_1
Per_ dei due figli e di € 250,00 ciascuno o in quell'altra maggiore o minore Persona_3 somma rispetto a questa che il Tribunale riterrà equa e/o in subordine confermare quella stabilita nella sentenza di separazione n.° 303/2023.
- Rigettare le differenti domande tutte formulate dal sig. perché pretestuose oltre Parte_1 che infondate in fatto e diritto”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/10/2024, citava in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
[...]
-di aver contratto matrimonio con la sig.ra , in data 28.08.1999, trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di San LD (CL)dell'anno 1999 n.62, parte II serie A;
– dal predetto matrimonio nascevano due figli: nata a [...] Persona_4 (CL) il 14.04.2004 ormai maggiorenne e , nato a [...] Persona_5
(CL) il 13.02.2008 attualmente minorenne e affetto da una grave patologia, segnatamente da Distrofia Muscolare di Duchenne;
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
-che il Tribunale di Caltanissetta, in data 05.05.2023 e nell'ambito del procedimento
710/2021 r.g.a.c., pronunciava sentenza di separazione dei coniugi;
- di versare in una situazione economica precaria, avendo un lavoro a tempo determinato part time, e che con difficoltà versava il mantenimento per i due figli;
oltre a corrispondere la retta per gli studi universitari della figlia.
Rappresentava altresì le difficoltà riscontrate nel vedere il figlio minore.
Alla luce di quanto esposto, la parte ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1 non opponendosi al chiesto divorzio, ma contestando le condizioni chieste dalla
[...] ricorrente, facendo particolare riferimento a quelle relative al piano genitoriale nonché a quelle economiche.
La convenuta rappresentava le mutate esigenze di entrambi i figli rispetto alla data della Per_ pronuncia di separazione in quanto la figlia maggiore, è studentessa universitaria mentre le condizioni di salute del figlio minore, , si erano ulteriormente Per_1 aggravate.
Pertanto, concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 12.03.2025, venivano sentite le parti le quali meglio illustravano i loro rapporti e le rispettive condizioni reddituali e le difficoltà insorte nel rapporto genitoriale tra il padre ed il figlio minore.
In particolare, quanto alle condizioni reddituali, il sig. contestava quanto riferito Pt_1 dalla ricorrente, affermando di contribuire, per come gli è possibile, ai bisogni dei figli e rappresentando di essere in difficoltà economiche, svolgendo l'attività di cameriere part- time, con un reddito mensile di circa 1000 euro. Tali difficoltà gli avevano impedito in passato la corresponsione dell'assegno di mantenimento a cui aveva fatto fronte solo negli ultimi mesi.
Sentita la sig.ra , la stessa confermava quanto esposto nella comparsa di CP_1 costituzione, evidenziando le criticità che caratterizzavano il rapporto del sig. con Pt_1 il figlio per il rifiuto di quest'ultimo di incontrare il genitore a causa dei conflitti Per_1
e pesanti liti tra i genitori a cui aveva assistito in costanza di matrimonio.
Precisava, inoltre, di occuparsi esclusivamente dei bisogni e delle necessità di e Per_1 che quest'ultimo beneficia di somme, ai sensi della legge 104/92, nonché di una indennità di frequenza, il cui ammontare complessivo è pari complessivamente a circa 1700,00 euro al mese e di fruire del reddito di inclusione, percependo la somma di circa 800 euro mensili.
Rappresentava, infine, di auspicare il recupero del rapporto tra padre e figlio, al fine di valorizzare la volontà di . Per_1
Con ordinanza del 20.03.2025, il Tribunale adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, così statuendo: “affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore, Persona_5
con collocamento prevalente presso la madre;
[...] dispone che il padre potrà incontrare il figlio minore ogni qual volta lo vorrà ma nel rispetto della volontà del figlio minore e con il consenso della madre;
assegna la casa coniugale, sita a San LD in via RO VE n. 3, ad , con i mobili CP_1 che l'arredano; pone a carico del sig. l'onere di corrispondere mensilmente, in favore di Parte_1 CP_1 ed entro il giorno cinque di ogni mese e far data dalla proposizione della domanda di parte convenuta
(gennaio 2025), a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di € 250,00, di cui €
100,00, rivalutabile secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo a far data dal 2023, in favore del figlio minore e di € 150,00 rivalutabile secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo, in favore della figlia maggiorenne oltre, per entrambi i figli, alla metà delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Caltanissetta”.
Con la predetta ordinanza, non oggetto di reclamo delle parti, è stato, altresì, conferito incarico al Consultorio Familiare di San LD di avviare un percorso di riavvicinamento del figlio minore, , con il padre e di sostegno alla genitorialità. Persona_5
In data 06.05.2025, il Consultorio familiare di San LD rappresentava, in una breve relazione, la positiva disponibilità del sig. a intraprendere un percorso volto al Pt_1 recupero del rapporto padre-figlio; tuttavia, precisava che il consultorio non svolge attività presso il domicilio degli assistiti, circostanza che, in ragione dell'impossibilità di poter condurre presso gli uffici del Consultorio, ha impedito l'inizio delle attività. Per_1
All'udienza del giorno 08.07.2025, le parti comunque riferivano concordemente che i loro rapporti subivano un notevole miglioramento e infatti, il sig. riferiva di incontrare Pt_1 settimanalmente il figlio, nel suo giorno libero, con l'accordo della sig.ra . CP_1
Infine all'udienza del 15.10.1015, la parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi, e il giudice poneva la causa in decisione, rimettendola al Collegio.
La domanda proposta dal ricorrente e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San LD (CL) in data 28.08.1999 è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del 05.05.2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.
898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in San
LD (CL) in data 28.08.1999, tra nato il [...] ad Parte_1
Agrigento, e nata a [...] il [...], trascritto nel CP_1 registro degli Atti di matrimonio del Comune di San LD dell'anno 1999, parte II, Serie
A, n. 62.
Dall'unione coniugale sono nati due figli di cui la più grande, è divenuta Persona_4 maggiorenne già nel corso del giudizio di separazione ma non è ancora indipendente economicamente mentre il più piccolo, nato il [...] è ancora Persona_5 minorenne ed è affetto da una grave patologia degenerativa.
Tra le parti , anche in considerazione della positiva evoluzione dei loro rapporti e soprattutto di quelli tra il padre ed il figlio minore, non vi è alcun contrasto in ordine all'affidamento di che deve disporsi a favore di entrambi i genitori con Per_5 collocamento presso la madre la quale si occupa in maniera esclusiva del suo accudimento e della sua cura.
Si ravvisano i presupposti, altresì, per confermare il regime di visita già previsto con l'ordinanza interinale e pertanto il padre avrà facoltà di incontrare e vedere il figlio liberamente con il consenso della madre e nel rispetto della volontà del minore, peraltro ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Analogamente nessun contrasto vi è tra le parti a proposito della casa coniugale che resta assegnata alla sig.ra nel precipuo interesse del figlio minore che la abita ed CP_1 ove riceve le cure e attenzioni materne.
Con riferimento all'entità del contributo per il mantenimento dei due figli, il ricorrente, pur non allegando la documentazione completa relativa alla sua situazione reddituale e patrimoniale limitandosi al deposito della sola dichiarazione dei redditi del 2024, ha dedotto e riferito di lavorare come cameriere con una retribuzione di circa mille euro mensili e tale circostanza non è stata contestata dalla convenuta la quale ha rappresentato di occuparsi della cura e del mantenimento dei due figli e di percepire 800,00 euro a titolo di assegno di inclusione. Deve inoltre evidenziarsi che le precarie condizioni reddituali del ricorrente erano già emerse nel corso del giudizio di separazione ed anzi erano una delle cause che aveva poi determinato il venir meno dell'unione coniugale.
Si ravvisano pertanto i presupposti per confermare l'entità del contributo per il mantenimento del figlio minore, posto a carico del genitore odierno Persona_5 ricorrente nella misura di € 100,00 mensili , determinata in considerazione dell'importo di circa € 1700,00, complessivamente erogata in favore del minore, a titolo di prestazioni assistenziali, oltre alla metà delle spese straordinarie che si rendono necessarie nel suo interesse. Compatibile con le esigenze della figlia maggiorenne, studentessa universitaria presso l'Università degli Studi di Enna, è anche l'importo già determinato di € 150,00 mensili posto a carico del sig. oltre alla metà delle spese straordinarie. Parte_1
Nessuna ulteriore statuizione si rende necessaria a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta rispetto al ricorso ex art. 333 Cod. Civ. promosso dalla Procura presso quel Tribunale atteso che il Pubblico Ministero nel presente giudizio non ha coltivato il procedimento e non ha formulato alcuna conclusione al riguardo e in considerazione, altresì, della evoluzione positiva dei rapporti tra le parti e della relazione genitoriale rispetto al giglio minore.
L'esito del giudizio, l'accoglimento della domanda di divorzio, nonché la ridotta distanza tra le rispettive istanze di parte, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1995/2024 R.G.A.C.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in San LD
(CL) in data 28.08.1999, tra nato il [...] ad [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli Atti CP_1 di matrimonio del Comune di San LD dell'anno 1999, parte II, Serie A, n. 62; affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 prevalente presso la madre, che adotterà le determinazioni relative alla vita quotidiana nel suo interesse;
attribuisce al padre la facoltà di tenere con sé il figlio minore liberamente, secondo l'accordo tra le parti e nel rispetto delle sue esigenze e volontà; assegna la casa coniugale, sita in San LD via P. VE n. 3 alla sig.ra ; CP_1 pone a carico del sig. l'onere di corrispondere mensilmente, in favore Parte_1 di ed entro il giorno cinque di ogni mese e far data dalla proposizione della CP_1 domanda di parte convenuta (gennaio 2025), a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di € 250,00, di cui € 100,00, rivalutabile secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo a far data dal 2023, in favore del figlio minore e di € 150,00 rivalutabile secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo, in favore della figlia maggiorenne oltre, per entrambi i figli, alla metà delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
dichiara le spese di lite integralmente compensate. ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di San LD (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 28 novembre
2025.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
GE D. AM