Articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 143
Articolo 2
Versione
7 marzo 1992
Art. 1. 1. La decorazione della "Stella al merito del lavoro", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167 , e' concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e pri- vate, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonche' ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:
a) si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosita' e di buona condotta morale;
b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attivita' professionale.
2. La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 7 marzo 1992