Art. 2.
L'anticipazione di cui al precedente articolo e' concessa, con gli stessi limiti, condizioni e modalita' previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'art. 12, lettere da a) ad e), della legge 8 aprile 1952, n. 212 , ai quali siano state estese le disposizioni dell' art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 .
L'anticipazione di cui al precedente articolo e' concessa, con gli stessi limiti, condizioni e modalita' previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'art. 12, lettere da a) ad e), della legge 8 aprile 1952, n. 212 , ai quali siano state estese le disposizioni dell' art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 .