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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/10/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1769/2023 R.G., trattenuta in decisione il 16.7.2025 e promossa DA: rappresentata e difesa dall'Avv. Cuozzo Parte_1 Michele ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Valva (SA). Appellante
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Scrocchi Paolo ed CP_1 elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Piacenza. Appellata avverso la sentenza n. 187/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza e pubblicata il 5.4.2023.
Conclusioni delle parti: La società appellante conclude come da atto d'appello. La società appellata precisa le conclusioni come da note depositate nei termini ex art. 352 c.c.
Motivi
-In primo grado, la proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1129/2016 depositato in data 13.10.2016, emesso dal Tribunale di Piacenza per €56.696,80, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, che la aveva Controparte_1 ottenuto dopo avere presentato ricorso assumendo di essere creditrice nei confronti della medesima in relazione al residuo del pagamento dovuto per opere eseguite ed attrezzature che erano state fornite. Con la presente opposizione, la società opponente sosteneva l'inesistenza del credito, l'insussistenza dei presupposti di cui al codice di rito per la concessione del provvedimento monitorio, l'inesigibilità della somma portata dalla fattura e l'improponibilità della domanda. Preliminarmente, eccepiva l'improponibilità della domanda poiché, in considerazione della materia per cui è causa, a suo dire, avrebbe dovuto essere espletata obbligatoriamente la preventiva mediazione e da tale rilievo inferiva l'improcedibilità della domanda;
ancora, contestato altresì il ricorso ingiuntivo, tra le varie difese, proponeva eccezione di inadempimento, allegando che la società ingiungente non aveva procurato il materiale oggetto del contratto, non aveva consegnato tutte le attrezzature pattuite e che l'impianto zootecnico non aveva le caratteristiche di cui al contratto e che neppure era stato collaudato. Esponeva inoltre che vizi, difetti e malfunzionamento dell'impianto erano stati tempestivamente segnalati,
-Si costituiva in giudizio la contrastando Controparte_1 l'opposizione avversa in quanto infondata. Nel caso in cui il decreto ingiuntivo non fosse confermato, la società opposta domandava di accertare e dichiarare che la medesima società fosse creditrice per l'importo di €56.696,80 oltre interessi di mora ex art. 5 d. lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza della società opponente dall'azione di garanzia e che fosse prescritta la relativa azione;
che fosse accertato e dichiarato, in ogni caso, che le domande di controparte fossero infondate.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, poiché, nel caso in esame, il creditore dimostrava in giudizio tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto di credito mediante il deposito delle fatture e l'espresso riconoscimento del debito di controparte, mentre la società opponente non presentava alcuna prova documentale e neppure provava la tempestività e ritualità della contestazione dei vizi e dei difetti che deduceva di avere riscontrato sulle opere per cui è causa che rimanevano soltanto allegati.
-L'appello è totalmente destituito di fondamento. Esponeva la società opponente/appellante che in data 7.7.2015 aveva stipulato con la un “accordo-contratto” di Controparte_1 appalto-vendita per la fornitura di un impianto zootecnico con attrezzature, che, all'ultimazione dei lavori e al relativo collaudo, l'impresa fornitrice aveva emesso la fattura n. 39 del 25.1.2016 e che, non ottenuto il pagamento, questa società aveva richiesto l'ingiunzione del pagamento, assumendo, erroneamente, che la medesima società opponente non avrebbe corrisposto il dovuto “[…] “volutamente” […] nonostante la proposta
“implicitamente accettata” (comunque confermata verbalmente) e poi non concretizzata di sottoscrivere titoli cambiari a garanzia del credito portato dalla fattura succitata […]”. Tanto premesso, in considerazione del fatto che l'impianto realizzato non presentava le caratteristiche richieste e concordate, la società opponente deduceva che era stato raggiunto, consensualmente, l'accordo per una riduzione del prezzo;
allegati i vizi e difetti lamentati, evidenziato che la controparte si era altresì rifiutata di realizzare il collaudo dell'impianto, nonostante le plurime richieste in tale senso, esponeva che le parti si erano poi accordate perché, all'atto del collaudo, venisse operata una riduzione del prezzo per l'intera fornitura di
€315,00, oltre iva, pattuita per €32.000,00. Orbene, a latere della spiegata eccezione della creditrice opposta/appellata di difetto di legittimazione ad agire sostanziale della in quanto l'asserito liquidatore non CP_2 risulterebbe iscritto come tale nella Visura CCIA, e dunque ipoteticamente privo del potere di rilasciare procura, vi è che nel merito le ragioni di gravame sono chiaramente tese a procrastinare l'adempimento, ammesso che poi ciò possa realizzarsi. In primo luogo, non deve spendersi neanche un argomento circa la sollevata eccezione di nullità/inesistenza della sentenza impugnata per esser priva di sottoscrizione del giudice, attesa l'emanazione della stessa con le forme del processo telematico, fornito il documento emesso della “coccardina” impressa dal sistema Aruba. Nel merito, dalla produzione in giudizio degli elementi documentali della creditrice, concludenti e significativi, ovvero le fatture in ordine all'ultima tranche del credito di €56.656,80, segnatamente la n.39 del 25/1/26, nonché la proposta di pagamento rateale tramite effetti, che veniva implicitamente accettato come Part da comunicazioni tra l'amministratore della e la creditrice (v. doc. 6), in ordine al quale la debitrice non dava più alcun seguito, rendendosi irreperibile ai successivi tentativi di contatto della creditrice. La gravata sentenza va pertanto interamente confermata.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellata del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €7.052,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 23/9/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1769/2023 R.G., trattenuta in decisione il 16.7.2025 e promossa DA: rappresentata e difesa dall'Avv. Cuozzo Parte_1 Michele ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Valva (SA). Appellante
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Scrocchi Paolo ed CP_1 elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Piacenza. Appellata avverso la sentenza n. 187/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza e pubblicata il 5.4.2023.
Conclusioni delle parti: La società appellante conclude come da atto d'appello. La società appellata precisa le conclusioni come da note depositate nei termini ex art. 352 c.c.
Motivi
-In primo grado, la proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1129/2016 depositato in data 13.10.2016, emesso dal Tribunale di Piacenza per €56.696,80, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, che la aveva Controparte_1 ottenuto dopo avere presentato ricorso assumendo di essere creditrice nei confronti della medesima in relazione al residuo del pagamento dovuto per opere eseguite ed attrezzature che erano state fornite. Con la presente opposizione, la società opponente sosteneva l'inesistenza del credito, l'insussistenza dei presupposti di cui al codice di rito per la concessione del provvedimento monitorio, l'inesigibilità della somma portata dalla fattura e l'improponibilità della domanda. Preliminarmente, eccepiva l'improponibilità della domanda poiché, in considerazione della materia per cui è causa, a suo dire, avrebbe dovuto essere espletata obbligatoriamente la preventiva mediazione e da tale rilievo inferiva l'improcedibilità della domanda;
ancora, contestato altresì il ricorso ingiuntivo, tra le varie difese, proponeva eccezione di inadempimento, allegando che la società ingiungente non aveva procurato il materiale oggetto del contratto, non aveva consegnato tutte le attrezzature pattuite e che l'impianto zootecnico non aveva le caratteristiche di cui al contratto e che neppure era stato collaudato. Esponeva inoltre che vizi, difetti e malfunzionamento dell'impianto erano stati tempestivamente segnalati,
-Si costituiva in giudizio la contrastando Controparte_1 l'opposizione avversa in quanto infondata. Nel caso in cui il decreto ingiuntivo non fosse confermato, la società opposta domandava di accertare e dichiarare che la medesima società fosse creditrice per l'importo di €56.696,80 oltre interessi di mora ex art. 5 d. lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza della società opponente dall'azione di garanzia e che fosse prescritta la relativa azione;
che fosse accertato e dichiarato, in ogni caso, che le domande di controparte fossero infondate.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, poiché, nel caso in esame, il creditore dimostrava in giudizio tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto di credito mediante il deposito delle fatture e l'espresso riconoscimento del debito di controparte, mentre la società opponente non presentava alcuna prova documentale e neppure provava la tempestività e ritualità della contestazione dei vizi e dei difetti che deduceva di avere riscontrato sulle opere per cui è causa che rimanevano soltanto allegati.
-L'appello è totalmente destituito di fondamento. Esponeva la società opponente/appellante che in data 7.7.2015 aveva stipulato con la un “accordo-contratto” di Controparte_1 appalto-vendita per la fornitura di un impianto zootecnico con attrezzature, che, all'ultimazione dei lavori e al relativo collaudo, l'impresa fornitrice aveva emesso la fattura n. 39 del 25.1.2016 e che, non ottenuto il pagamento, questa società aveva richiesto l'ingiunzione del pagamento, assumendo, erroneamente, che la medesima società opponente non avrebbe corrisposto il dovuto “[…] “volutamente” […] nonostante la proposta
“implicitamente accettata” (comunque confermata verbalmente) e poi non concretizzata di sottoscrivere titoli cambiari a garanzia del credito portato dalla fattura succitata […]”. Tanto premesso, in considerazione del fatto che l'impianto realizzato non presentava le caratteristiche richieste e concordate, la società opponente deduceva che era stato raggiunto, consensualmente, l'accordo per una riduzione del prezzo;
allegati i vizi e difetti lamentati, evidenziato che la controparte si era altresì rifiutata di realizzare il collaudo dell'impianto, nonostante le plurime richieste in tale senso, esponeva che le parti si erano poi accordate perché, all'atto del collaudo, venisse operata una riduzione del prezzo per l'intera fornitura di
€315,00, oltre iva, pattuita per €32.000,00. Orbene, a latere della spiegata eccezione della creditrice opposta/appellata di difetto di legittimazione ad agire sostanziale della in quanto l'asserito liquidatore non CP_2 risulterebbe iscritto come tale nella Visura CCIA, e dunque ipoteticamente privo del potere di rilasciare procura, vi è che nel merito le ragioni di gravame sono chiaramente tese a procrastinare l'adempimento, ammesso che poi ciò possa realizzarsi. In primo luogo, non deve spendersi neanche un argomento circa la sollevata eccezione di nullità/inesistenza della sentenza impugnata per esser priva di sottoscrizione del giudice, attesa l'emanazione della stessa con le forme del processo telematico, fornito il documento emesso della “coccardina” impressa dal sistema Aruba. Nel merito, dalla produzione in giudizio degli elementi documentali della creditrice, concludenti e significativi, ovvero le fatture in ordine all'ultima tranche del credito di €56.656,80, segnatamente la n.39 del 25/1/26, nonché la proposta di pagamento rateale tramite effetti, che veniva implicitamente accettato come Part da comunicazioni tra l'amministratore della e la creditrice (v. doc. 6), in ordine al quale la debitrice non dava più alcun seguito, rendendosi irreperibile ai successivi tentativi di contatto della creditrice. La gravata sentenza va pertanto interamente confermata.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellata del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €7.052,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 23/9/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)