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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/10/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1312/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1312/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. MENICUCCI DANIELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MENICUCCI DANIELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/04/2009 in Todi (PG), precisando che dall'unione non erano nati figli, e che a far data dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione, omologata con decreto del Tribunale di Terni del
25/03/2021, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza presidenziale, tenuta in data 10/09/2025con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 18 aprile
2009 tra e e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1 Parte_1
Todi al n. 6, Parte II, Anno 2009, Serie A;
ordinare al Comune di Todi di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali tra le parti;
e di voler omologare le seguenti condizioni tra i coniugi:
1) At titolo di assegno divorzile, il signor verserà alla signora la Controparte_1 Parte_1 somma di € 350,00 mensile, somma che sarà versata alla stessa sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: [...] 60535, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito della Sentenza di divorzio e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo della vita;
2) La signora dichiara di rinunciare agli arretrati dell'assegno di mantenimento alla Parte_1 stessa spettanti, e posti, dall'omologa di separazione, a carico dell'ex coniuge;
3) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economica tra di loro pendente.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/04/2009 in Todi (PG) tra e alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Todi (PG)
(atto n.6, parte II, serie A, anno 2009); - spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.10.2025
Il Presidente est.
EM OL