Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 190
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata allegazione dell'atto impositivo destinato all'impresa partecipata

    La Corte ha ritenuto che non vi sia obbligo di allegare l'accertamento societario al socio e che, in ogni caso, l'avviso risulta allegato. Inoltre, l'accertamento emesso nei confronti della società è divenuto definitivo per mancata impugnazione, impedendo ai soci di rimettere in discussione quanto accertato in capo alla società, salvo dimostrare che gli utili non erano stati distribuiti.

  • Rigettato
    Decadenza del potere di accertamento per illegittimo computo del termine di sospensione normativa COVID

    La Corte ha ritenuto che nella fattispecie trovi applicazione l'art. 67 del d.l. n. 18/2020 (Cura Italia), che prevede una sospensione di 85 giorni, rendendo l'accertamento tempestivo. La Corte ha escluso l'abrogazione di tale norma da parte dell'art. 157 del d.l. 134/2020.

  • Rigettato
    Violazione dello Statuto del Contribuente per mancato contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia svolto incontri con il contribuente e i suoi difensori prima dell'emissione dell'avviso, documentando le fasi del contraddittorio e il rifiuto del contribuente di firmare il verbale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 190
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 190
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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