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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ISCERI LUCIA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2071/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP051100314 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1855/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9 luglio 2024, il sig. Ricorrente_1 riceveva l'avviso di accertamento n. TVP051100314/2024 per l'anno di imposta 2017, nella sua qualità di socio della Società_1 S.R.L. (P.IVA P.IVA_1), con cui veniva accertato il reddito da capitale in ragione:
• della partecipazione del 95% a ristretta base azionaria nella detta società:
• dell'utile extracontabile determinato in capo alla Società_1 S.R.L. con l'atto n. Società_2 relativo al medesimo periodo di imposta, divenuto definitivo per mancata opposizione.
Il sig. Ricorrente_1 presentava ricorso avverso il suddetto atto n. TVP051100314/2024 eccependo:
• la mancata allegazione dell'atto impositivo destinato all'impresa partecipata;
• la decadenza del potere di accertamento per illegittimo computo del termine di sospensione di 85 giorni da normativa covid;
• violazione dello Statuto del Contribuente, approvato con la legge 27 luglio 2000 n. 212, per mancato contraddittorio.
All'udienza del 17.11.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si evidenzia in primo luogo che non vi è alcun obbligo né di allegazione dell'accertamento societario, né di specifica notifica dello stesso al socio. In ogni caso, l'avviso nel caso in esame risulta allegato, come indicato nelle motivazioni dell'accertamento impugnato: «Alla società “Società_1 SRL”, con sede in Taranto alla Indirizzo_1, C.F.: P.IVA_1, è stato emesso l'avviso di accertamento TVP03I100688/2023 relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 26/7/2023 e che si allega al presente atto».
Nel caso che ci occupa, l'accertamento emesso nei confronti della società si è cristallizzato per mancata impugnazione e, pertanto, i soci non possono rimettere in discussione quanto accertato in capo alla società e, quindi, il maggior reddito a essi attribuito, ma soltanto dimostrare che i maggiori utili accertati non erano stati distribuiti ma erano stati accantonati o reinvestiti. A tal riguardo, si indica un arresto dei giudici di legittimità, a tenor del quale: «… sui soci della Società_3 88 s.r.l., società familiare a ristretta base di capitale, incombe l'onere di provare che i maggiori utili accertati non sono stati distribuiti ma sono stati accantonati o reinvestiti (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis Cass., sez. 5, n. 32959/2018;
Cass., sez. 6-5, n. 18042/2018; Cass., sez. 5, n. 27778/2017; Cass., sez. 5, n. 24534/2017). Nella fattispecie che ci occupa, non avendo la società tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento ad essa notificato, quest'ultimo è diventato definitivo, sicché il P. non poteva mettere in discussione i presupposti dell'accertamento del maggior reddito sociale, né la misura di tale maggior reddito, potendo solo contestare la sua qualità di interposto rispetto alla percezione dei maggiori redditi sociali e provare la non riconducibilità dei versamenti e dei prelevamenti operati suoi conti correnti a redditi e ad attività in nero» (Corte di cassazione, ordinanza 16 marzo 2022, n. 8645).
Sempre di recente (Cass. n. 21356/2022), la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che: "se è vero che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa - e concernente l'avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di redditi non dichiarati - ha effetto riflesso nel giudizio concernente l'impugnazione proposta dal socio avverso l'avviso di accertamento a lui notificato ai fini della rettifica del reddito da partecipazione (Cass. n. 13989 del 23/05/2019; Cass. n. 23899 del
24/11/2015), è altrettanto vero che, nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, il socio (che normalmente non può dolersi dell'accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze a esso riferibili: Cass. n.
3980 del 18/02/2020) ben potrà fare valere le proprie ragioni in sede di impugnazione avverso l'avviso di accertamento che lo riguarda;
invero, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e non notificato non è opponibile al socio e tale inopponibilità si traduce nella possibilità, per il socio stesso, di contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria (così sostanzialmente Cass. n.
6626 del 07/03/2019), anche al di là di quanto normalmente consentito dalla giurisprudenza della S.C.
(per la quale il socio può unicamente eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria: ex multis, Cass. n. 18042 del 09/07/2018);" (Cass. n. 18200 del 2021).
Ebbene, nel caso in esame l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al legale rappresentante della società e da ciò consegue che l'avviso di accertamento è opponibile (anche) al socio, il quale, per consolidato orientamento di legittimità, non può dolersi dell'accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze a esso riferibili.
L'avviso di accertamento impugnato non è stato né emesso né notificato tardivamente, in quanto nella fattispecie in esame – diversamente da quanto sostiene la parte ricorrente – trova applicazione l'articolo
67 del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), che è rimasto in vigore nonostante la previsione di cui all'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Pertanto, applicando i termini di sospensione, l'accertamento è tempestivo. «Ritiene questa Corte di dovere aderire, pur nel contrasto tuttora sussistente nella giurisprudenza di merito, alla tesi che ritiene vigente la sospensione di 85 giorni prevista dalla legislazione emergenziale dettata in ragione dell'emergenza
COVID, come prevista dal citato articolo 67 del d.l. n. 18 del 2020. Le affermazioni della ricorrente, invero, secondo cui nella presente vicenda sarebbe applicabile esclusivamente l'articolo 157 del d.l. 134 n. 2020 non trovano rispondenza. Nessun dato normativo, esplicito o implicito, depone infatti per l'abrogazione dell'articolo 67 ad opera dell'articolo 157. Inoltre, tale norma ha una portata relativa a diversa fattispecie rispetto a quella regolata dall'articolo 67 d.l. n. 18 del 2020 (CGT II Grado Puglia, n. 1694/04/2024 del 19 agosto 2024).
Infine, in riferimento al contestato mancato contraddittorio, l'Ufficio ha invero svolto incontri con il contribuente e i suoi difensori prima dell'emissione dell'avviso di accertamento opposto.
Invero, già dalle motivazioni dell'atto impugnato si evince che:
• L'Ufficio in data 27 febbraio 2024 notificava alla Parte l'invito TVPI1I100231/2014 emesso ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 giugno 1997 n. 297.
• Il 14 marzo 2024 la Parte si era presentata in Ufficio, accompagnata dall'Avv. Nominativo_1, riservandosi di depositare nel termine di 60 giorni le proprie osservazioni con i relativi documenti. • Successivamente in data 9 maggio 2024 la Parte aveva presentato a mezzo posta certificata altra documentazione.
• In data 9 luglio 2024, giusta convocazione a mezzo mail del 5 luglio 2024, il dott. Ricorrente_1 e l'avv. Nominativo_1 si erano presentati per conoscere le determinazioni dell'Ufficio in relazione alla documentazione esibita a mezzo della suddetta pec.
• Inoltre, l'Ufficio invitava la Parte, a mezzo mail inviata il 5 luglio 2024 all'avvocato Nominativo_1, a presentarsi in Ufficio in data 9 luglio 2024 per conoscere gli esiti dell'esame della documentazione. Difatti alle ore 9.30 si sono presentati il Dott. Ricorrente_1 e l'Avv. Nominativo_1, che dopo una breve discussione relativamente alle argomentazioni riportate nel paragrafo precedente, si sono rifiutati di firmare il verbale di contraddittorio di cui al Prot. n. 106442 del 9 luglio 2024.
Quindi l'eccezione va rigettata.
La complesità della vicenda giustiifca la compensazione delle spe di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ISCERI LUCIA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2071/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP051100314 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1855/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9 luglio 2024, il sig. Ricorrente_1 riceveva l'avviso di accertamento n. TVP051100314/2024 per l'anno di imposta 2017, nella sua qualità di socio della Società_1 S.R.L. (P.IVA P.IVA_1), con cui veniva accertato il reddito da capitale in ragione:
• della partecipazione del 95% a ristretta base azionaria nella detta società:
• dell'utile extracontabile determinato in capo alla Società_1 S.R.L. con l'atto n. Società_2 relativo al medesimo periodo di imposta, divenuto definitivo per mancata opposizione.
Il sig. Ricorrente_1 presentava ricorso avverso il suddetto atto n. TVP051100314/2024 eccependo:
• la mancata allegazione dell'atto impositivo destinato all'impresa partecipata;
• la decadenza del potere di accertamento per illegittimo computo del termine di sospensione di 85 giorni da normativa covid;
• violazione dello Statuto del Contribuente, approvato con la legge 27 luglio 2000 n. 212, per mancato contraddittorio.
All'udienza del 17.11.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si evidenzia in primo luogo che non vi è alcun obbligo né di allegazione dell'accertamento societario, né di specifica notifica dello stesso al socio. In ogni caso, l'avviso nel caso in esame risulta allegato, come indicato nelle motivazioni dell'accertamento impugnato: «Alla società “Società_1 SRL”, con sede in Taranto alla Indirizzo_1, C.F.: P.IVA_1, è stato emesso l'avviso di accertamento TVP03I100688/2023 relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 26/7/2023 e che si allega al presente atto».
Nel caso che ci occupa, l'accertamento emesso nei confronti della società si è cristallizzato per mancata impugnazione e, pertanto, i soci non possono rimettere in discussione quanto accertato in capo alla società e, quindi, il maggior reddito a essi attribuito, ma soltanto dimostrare che i maggiori utili accertati non erano stati distribuiti ma erano stati accantonati o reinvestiti. A tal riguardo, si indica un arresto dei giudici di legittimità, a tenor del quale: «… sui soci della Società_3 88 s.r.l., società familiare a ristretta base di capitale, incombe l'onere di provare che i maggiori utili accertati non sono stati distribuiti ma sono stati accantonati o reinvestiti (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis Cass., sez. 5, n. 32959/2018;
Cass., sez. 6-5, n. 18042/2018; Cass., sez. 5, n. 27778/2017; Cass., sez. 5, n. 24534/2017). Nella fattispecie che ci occupa, non avendo la società tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento ad essa notificato, quest'ultimo è diventato definitivo, sicché il P. non poteva mettere in discussione i presupposti dell'accertamento del maggior reddito sociale, né la misura di tale maggior reddito, potendo solo contestare la sua qualità di interposto rispetto alla percezione dei maggiori redditi sociali e provare la non riconducibilità dei versamenti e dei prelevamenti operati suoi conti correnti a redditi e ad attività in nero» (Corte di cassazione, ordinanza 16 marzo 2022, n. 8645).
Sempre di recente (Cass. n. 21356/2022), la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che: "se è vero che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa - e concernente l'avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di redditi non dichiarati - ha effetto riflesso nel giudizio concernente l'impugnazione proposta dal socio avverso l'avviso di accertamento a lui notificato ai fini della rettifica del reddito da partecipazione (Cass. n. 13989 del 23/05/2019; Cass. n. 23899 del
24/11/2015), è altrettanto vero che, nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, il socio (che normalmente non può dolersi dell'accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze a esso riferibili: Cass. n.
3980 del 18/02/2020) ben potrà fare valere le proprie ragioni in sede di impugnazione avverso l'avviso di accertamento che lo riguarda;
invero, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e non notificato non è opponibile al socio e tale inopponibilità si traduce nella possibilità, per il socio stesso, di contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria (così sostanzialmente Cass. n.
6626 del 07/03/2019), anche al di là di quanto normalmente consentito dalla giurisprudenza della S.C.
(per la quale il socio può unicamente eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria: ex multis, Cass. n. 18042 del 09/07/2018);" (Cass. n. 18200 del 2021).
Ebbene, nel caso in esame l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al legale rappresentante della società e da ciò consegue che l'avviso di accertamento è opponibile (anche) al socio, il quale, per consolidato orientamento di legittimità, non può dolersi dell'accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze a esso riferibili.
L'avviso di accertamento impugnato non è stato né emesso né notificato tardivamente, in quanto nella fattispecie in esame – diversamente da quanto sostiene la parte ricorrente – trova applicazione l'articolo
67 del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), che è rimasto in vigore nonostante la previsione di cui all'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Pertanto, applicando i termini di sospensione, l'accertamento è tempestivo. «Ritiene questa Corte di dovere aderire, pur nel contrasto tuttora sussistente nella giurisprudenza di merito, alla tesi che ritiene vigente la sospensione di 85 giorni prevista dalla legislazione emergenziale dettata in ragione dell'emergenza
COVID, come prevista dal citato articolo 67 del d.l. n. 18 del 2020. Le affermazioni della ricorrente, invero, secondo cui nella presente vicenda sarebbe applicabile esclusivamente l'articolo 157 del d.l. 134 n. 2020 non trovano rispondenza. Nessun dato normativo, esplicito o implicito, depone infatti per l'abrogazione dell'articolo 67 ad opera dell'articolo 157. Inoltre, tale norma ha una portata relativa a diversa fattispecie rispetto a quella regolata dall'articolo 67 d.l. n. 18 del 2020 (CGT II Grado Puglia, n. 1694/04/2024 del 19 agosto 2024).
Infine, in riferimento al contestato mancato contraddittorio, l'Ufficio ha invero svolto incontri con il contribuente e i suoi difensori prima dell'emissione dell'avviso di accertamento opposto.
Invero, già dalle motivazioni dell'atto impugnato si evince che:
• L'Ufficio in data 27 febbraio 2024 notificava alla Parte l'invito TVPI1I100231/2014 emesso ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 giugno 1997 n. 297.
• Il 14 marzo 2024 la Parte si era presentata in Ufficio, accompagnata dall'Avv. Nominativo_1, riservandosi di depositare nel termine di 60 giorni le proprie osservazioni con i relativi documenti. • Successivamente in data 9 maggio 2024 la Parte aveva presentato a mezzo posta certificata altra documentazione.
• In data 9 luglio 2024, giusta convocazione a mezzo mail del 5 luglio 2024, il dott. Ricorrente_1 e l'avv. Nominativo_1 si erano presentati per conoscere le determinazioni dell'Ufficio in relazione alla documentazione esibita a mezzo della suddetta pec.
• Inoltre, l'Ufficio invitava la Parte, a mezzo mail inviata il 5 luglio 2024 all'avvocato Nominativo_1, a presentarsi in Ufficio in data 9 luglio 2024 per conoscere gli esiti dell'esame della documentazione. Difatti alle ore 9.30 si sono presentati il Dott. Ricorrente_1 e l'Avv. Nominativo_1, che dopo una breve discussione relativamente alle argomentazioni riportate nel paragrafo precedente, si sono rifiutati di firmare il verbale di contraddittorio di cui al Prot. n. 106442 del 9 luglio 2024.
Quindi l'eccezione va rigettata.
La complesità della vicenda giustiifca la compensazione delle spe di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.