Sentenza 7 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 15/09/2025, n. 7316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7316 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07316/2025REG.PROV.COLL.
N. 03605/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3605 del 2025, proposto dal sig. LL Capone, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. III, n. 310 del 4 febbraio 2025, pubblicata in data 7 febbraio 2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 il Consigliere Michele Tecchia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto in primo grado al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte l’odierno appellante, docente non di ruolo di istituzioni scolastiche pubbliche, ha chiesto l’esecuzione nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito del giudicato civile di cui alla sentenza del Tribunale di Vercelli, sezione lavoro, n. 419/2023, di condanna all’attribuzione a suo favore della carta del docente ex art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ( Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ), e all’accredito su di essa dell’importo di € 500 annui.
2. In accoglimento del ricorso, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione l’adito Tribunale amministrativo ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato civile. Lo stesso è stato condannato in ragione della soccombenza riportata alla refusione alla ricorrente delle spese di causa, liquidate in € 500,00, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del difensore antistatario.
3. La quantificazione dell’onorario nella misura ora indicata è avvenuta in dichiarata applicazione della « dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 » del decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 ( Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ). A sua volta, il dimezzamento è stato motivato « in ragione sia della marcata serialità della controversia in esame, sia della oggettiva situazione di difficoltà operativa in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie, per come rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale ».
4. Con il presente appello viene censurata la quantificazione degli onorari di causa per violazione dei parametri fissati a livello ministeriale con il poc’anzi richiamato decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55; ed inoltre perché lesiva del decoro professionale.
5. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in resistenza.
DIRITTO
6. L’appello censura la liquidazione degli onorari del giudizio di primo grado per violazione del sopra richiamato decreto ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55, ed in particolare dell’art. 4, comma 1, in ragione del fatto che la riduzione al 50% ivi prevista è stata applicata sui valori minimi previsti dall’apposita tabella allegata (n. 21, relativa a giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali) anziché sui valori medi . Sul presupposto del carattere vincolante delle tariffe ministeriali, come in tesi ricavabile dalle modifiche al medesimo decreto introdotte con decreto ministeriale dell’8 marzo 2018, n. 37, si sostiene che per il giudizio di primo grado si sarebbe dovuta liquidare la complessiva somma di € 1.189,00 (di cui € 318,00 per la fase di studio della controversia; € 340,00 per la fase introduttiva del giudizio; ed € 531,00 per la fase decisionale). Di questa è pertanto domandata la condanna a carico del ministero resistente, con distrazione ai sensi del sopra citato art. 93 cod. proc. civ., come anche per quelle da liquidare per il presente giudizio d’appello, parimenti secondo i parametri ministeriali.
7. Le censure sono fondate nei termini che seguono.
8. Sulla questione devoluta in appello possono essere richiamati, con valore di precedenti specifici ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., le sentenze di questa sezione del 5 agosto 2025, n. 6920, del 22 maggio 2025, n. 4431, del 7 maggio 2025, n. 3897, che in giudizi di ottemperanza concernenti anch’essi la mancata attribuzione della carta del docente e l’accredito della somma liquidata dal giudice civile, hanno giudicato inadeguati gli onorari liquidati in primo grado dall’adito Tribunale amministrativo. In continuità con i medesimi precedenti l’onorario per il giudizio di primo grado può essere quantificato nella somma da essi ritenuta conforme al decoro professionale indicata in dispositivo della presente sentenza.
9. A questo specifico riguardo, la somma liquidata tiene da un lato conto dei valori stabiliti nelle tabelle allegate al decreto ministeriale (la citata n. 21 per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi). Dall’altro lato, tuttavia, ed in applicazione del margine di discrezionalità riconosciuto al giudice, desumibile dalla stessa formulazione dell’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale - che richiede di tenere conto, tra l’altro, « dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare » -, considera anche l’obiettiva semplicità del presente contenzioso e la sua serialità, come peraltro rilevato dalla sentenza di primo grado, con statuizione non censurata a mezzo del presente appello, ed inoltre il ridotto valore della somma da accreditare sulla carta.
10. In conclusione, l’appello va accolto nei termini sopra esposti.
11. In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione, si valutano sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida in € 800,00 (ottocento/00) le spese di causa per il giudizio di primo grado, oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO