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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 18438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18438 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Silvia Albano Giudice rel. Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 18828/2024 promossa da nata il [...] in [...] , C.F.: Parte_1 C.F._1
), dimorante in Fondi alla Via Bettino Ricasoli n.31, C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ANNAMARIA CANALE, (C.F.:
); C.F._3
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 02/05/2024 l'odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso in data 06/02/2024 e notificato il 15/04/2024, con cui la
Questura di aveva rigettato la sua domanda di protezione speciale ex art.19 CP_1 co.
1.2 D.lgs. 286/98.
Nel ricorso si esponeva che la sig.ra era entrata in Italia insieme al marito Pt_1 il 28/08/2021 per raggiungere i familiari regolarmente presenti sul territorio nazionale;
che nel frattempo la ricorrente era rimasta incinta ed aveva chiesto e ottenuto un permesso per cure mediche rilasciato dalla Questura di Bologna sia a lei che al marito in data 28/11/2022, scaduto il 29/03/2023; che i coniugi si erano poi trasferiti con la figlia, nata a Bologna in data [...], a [...] Persona_1 dove avevano presentato domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
infatti erano ormai integrati sul territorio italiano, entrambi lavoravano con regolare contratto e potevano contare sul sostegno del fratello della ricorrente, titolare di permesso UE di lungo periodo, presso cui erano ospitati;
che mentre la domanda del marito della sig.ra era stata accolta, la protezione Pt_1 speciale era stata invece rifiutata all'odierna ricorrente sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale, secondo la quale la stessa non aveva dimostrato un grado sufficiente di integrazione sul territorio nazionale;
che contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente l'allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale avrebbe determinato la lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, dal momento che in Italia si era ormai stabilita con la sua famiglia, tanto che il marito e la figlia erano titolari di un regolare permesso di soggiorno.
Parte ricorrente chiedeva dunque il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A sostegno della domanda è stata prodotta in giudizio la seguente documentazione: permesso di soggiorno per protezione speciale del sig. con scadenza Persona_2 il 27/04/2025 (con annotazione della figlia ); dichiarazione sostituiva Persona_1
CUD relativa a rapporto di lavoro domestico dal 05/06/2023 al 30/11/2023; buste paga di gennaio, febbraio, marzo 2024 relative a impiego con qualifica di cernitrice presso la Forcina SRL;
CUD 2024 del sig. dichiarazione di ospitalità Persona_2 del sig. dal 06/02/2023 al 05/02/2024 e permesso di soggiorno UE di Parte_2 lungo periodo del sig. (indicato nel ricorso come fratello della Parte_2 ricorrente). Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del
D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_3
NI, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_4
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e MP c. Italia [GC], § 159). La Per_5 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_6
NI (n. 2) [GC], § 95; c. NI, § 29; c. Italia, § 32) e Per_3 Per_7 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_8 BĂ c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_9 Per_10 Per_11 commerciali ( e IA Oy c. Finlandia GC). Parte_3 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso che qui ci occupa la ricorrente si trova sul territorio nazionale dal 2021 insieme al marito e alla figlia, nata in [...], entrambi titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura di . Tale CP_1 circostanza rende dunque evidente come un eventuale allontanamento della ricorrente dal nostro paese comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nell'ampia accezione fornita dalla Corte EDU e recepita dalla nuova normativa introdotta col d.l. 130/2020, nonché una disgregazione del nucleo familiare compiutamente inserito sul territorio italiano.
Deve inoltre essere richiamato il superiore interesse della figlia minore, laddove il rimpatrio della madre costituirebbe senza dubbio una violazione dei principi sanciti dalla Convenzione di New York 1989, in particolare del superiore interesse dei minori di cui all'art. 3 di tale Convenzione, e della giurisprudenza europea in materia di valutazione del superiore interesse del minore in relazione all'espulsione di cittadini di Paesi terzi (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 18 ottobre 2006, Üner
c. Paesi Bassi, n. 46410/99; Corte EDU, 6 aprile 2013, Udeh c. Svizzera, n.
12020/09; Corte EDU, Grande Camera, 03 ottobre 2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, n. 12738/10).
Infine, dai fatti riferiti dalla ricorrente e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il marito lavora con regolare contratto (cfr. CUD relativo all'anno 2023 nel quale ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente pari a € 17.688,61) e la stessa ha lavorato e lavora contribuendo al mantenimento della famiglia (cfr. dichiarazione sostituiva CUD per prestazioni di lavoro domestico dal 05/06/2023 al 30/11/2023 e buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2024 relative a impiego come cernitrice).
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di , nata il [...] in [...], al Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- - condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv.
Annamaria Canale, dichiaratasi procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 14/11/2024
Il Presidente
dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Silvia Albano Giudice rel. Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 18828/2024 promossa da nata il [...] in [...] , C.F.: Parte_1 C.F._1
), dimorante in Fondi alla Via Bettino Ricasoli n.31, C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ANNAMARIA CANALE, (C.F.:
); C.F._3
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 02/05/2024 l'odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso in data 06/02/2024 e notificato il 15/04/2024, con cui la
Questura di aveva rigettato la sua domanda di protezione speciale ex art.19 CP_1 co.
1.2 D.lgs. 286/98.
Nel ricorso si esponeva che la sig.ra era entrata in Italia insieme al marito Pt_1 il 28/08/2021 per raggiungere i familiari regolarmente presenti sul territorio nazionale;
che nel frattempo la ricorrente era rimasta incinta ed aveva chiesto e ottenuto un permesso per cure mediche rilasciato dalla Questura di Bologna sia a lei che al marito in data 28/11/2022, scaduto il 29/03/2023; che i coniugi si erano poi trasferiti con la figlia, nata a Bologna in data [...], a [...] Persona_1 dove avevano presentato domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
infatti erano ormai integrati sul territorio italiano, entrambi lavoravano con regolare contratto e potevano contare sul sostegno del fratello della ricorrente, titolare di permesso UE di lungo periodo, presso cui erano ospitati;
che mentre la domanda del marito della sig.ra era stata accolta, la protezione Pt_1 speciale era stata invece rifiutata all'odierna ricorrente sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale, secondo la quale la stessa non aveva dimostrato un grado sufficiente di integrazione sul territorio nazionale;
che contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente l'allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale avrebbe determinato la lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, dal momento che in Italia si era ormai stabilita con la sua famiglia, tanto che il marito e la figlia erano titolari di un regolare permesso di soggiorno.
Parte ricorrente chiedeva dunque il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A sostegno della domanda è stata prodotta in giudizio la seguente documentazione: permesso di soggiorno per protezione speciale del sig. con scadenza Persona_2 il 27/04/2025 (con annotazione della figlia ); dichiarazione sostituiva Persona_1
CUD relativa a rapporto di lavoro domestico dal 05/06/2023 al 30/11/2023; buste paga di gennaio, febbraio, marzo 2024 relative a impiego con qualifica di cernitrice presso la Forcina SRL;
CUD 2024 del sig. dichiarazione di ospitalità Persona_2 del sig. dal 06/02/2023 al 05/02/2024 e permesso di soggiorno UE di Parte_2 lungo periodo del sig. (indicato nel ricorso come fratello della Parte_2 ricorrente). Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del
D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_3
NI, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_4
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e MP c. Italia [GC], § 159). La Per_5 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_6
NI (n. 2) [GC], § 95; c. NI, § 29; c. Italia, § 32) e Per_3 Per_7 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_8 BĂ c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_9 Per_10 Per_11 commerciali ( e IA Oy c. Finlandia GC). Parte_3 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso che qui ci occupa la ricorrente si trova sul territorio nazionale dal 2021 insieme al marito e alla figlia, nata in [...], entrambi titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura di . Tale CP_1 circostanza rende dunque evidente come un eventuale allontanamento della ricorrente dal nostro paese comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nell'ampia accezione fornita dalla Corte EDU e recepita dalla nuova normativa introdotta col d.l. 130/2020, nonché una disgregazione del nucleo familiare compiutamente inserito sul territorio italiano.
Deve inoltre essere richiamato il superiore interesse della figlia minore, laddove il rimpatrio della madre costituirebbe senza dubbio una violazione dei principi sanciti dalla Convenzione di New York 1989, in particolare del superiore interesse dei minori di cui all'art. 3 di tale Convenzione, e della giurisprudenza europea in materia di valutazione del superiore interesse del minore in relazione all'espulsione di cittadini di Paesi terzi (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 18 ottobre 2006, Üner
c. Paesi Bassi, n. 46410/99; Corte EDU, 6 aprile 2013, Udeh c. Svizzera, n.
12020/09; Corte EDU, Grande Camera, 03 ottobre 2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, n. 12738/10).
Infine, dai fatti riferiti dalla ricorrente e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il marito lavora con regolare contratto (cfr. CUD relativo all'anno 2023 nel quale ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente pari a € 17.688,61) e la stessa ha lavorato e lavora contribuendo al mantenimento della famiglia (cfr. dichiarazione sostituiva CUD per prestazioni di lavoro domestico dal 05/06/2023 al 30/11/2023 e buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2024 relative a impiego come cernitrice).
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di , nata il [...] in [...], al Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- - condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv.
Annamaria Canale, dichiaratasi procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 14/11/2024
Il Presidente
dott. Francesco Crisafulli