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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1013/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 13/06/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Danilo Cerpelloni, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato a margine all'atto di citazione d'appello; appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._2 giudizio dall'avv. Nadia Modena e dall'avv. Vittorio pomari, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione d'appello; appellata
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2350 emessa il 07/11/2023 dal
Tribunale di Verona (Giudice dott. Silvia Rizzuto).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
- in parziale riforma della sentenza n. 2350/2023 emessa dal Giudice del
Tribunale di Verona in data 07.11.2023 e pubblicata in data 07.12.2023:
1) respingersi la domanda riconvenzionale ed ogni altra eccezione e deduzione svolte da parte convenuta.
2) respingersi la domanda ex art. 96 formulata da parte convenuta.
3) previo accertamento:
- dell'intervenuto esborso della somma di euro 187.426,51 effettuato dall'odierno attore in data 07.10.2011 a seguito della procedura esecutiva n.
11/2010 R.E. Tribunale di Verona instaurata dalla sig.ra ; Controparte_1
- che detta procedura esecutiva era stata instaurata dalla sig.ra in Controparte_1 forza della sentenza con cui il Tribunale Penale di Verona in data 19.11.2009 aveva condannato il sig. al pagamento di una provvisionale Parte_1 immediatamente esecutiva di euro 120.000,00, oltre alle spese legali nella misura di euro 16.000,00 più accessori di legge;
- che la suddetta sentenza è stata riformata dalla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza 16.07.2021 n. 2105 Reg. Sent., che ha assolto il sig. Parte_1
“per non aver commesso il fatto”,
- che detta sentenza è divenuta definitiva, dato atto dell'intervenuto pagamento da parte della RA , a seguito _1 della pronuncia di primo grado, della complessiva somma di € 54.301,01, di cui
€ 51.153,00 per capitale ed € 3.148,01 per interessi legali dal 28.01.2022 al
31.12.2023, condannarsi la convenuta a reintegrare l'attore dell'intera
2 diminuzione patrimoniale da quest'ultimo subita e pari ad euro 136.272,84
(187.426,51 – 51.153,67), od a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata dal 07.10.2011 e fino al
26.01.2022, nonché agli ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal
27.01.2022 al saldo, detratti gli interessi legali già versati pari ad € 3.148,01; in via subordinata: nel caso in cui fosse ritenuta corretta la quantificazione di € 51.153,67 da restituire al sig. dato atto dell'intervenuto pagamento da parte della Pt_1 RA , a seguito della pronuncia di primo grado, della complessiva _1 somma di € 54.301,01, di cui € 51.153,00 per capitale ed € 3.148,01 per interessi legali dal 28.01.2022 al 31.12.2023, condannarsi quest'ultima al risarcimento in favore dell'appellante del danno da svalutazione monetaria ed agli interessi di legge sulla somma di € 51.153,67 via via rivalutata dal 07.10.2011 e fino al
26.01.2022, nonché agli ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal
27.01.2022 al saldo, detratti gli interessi legali già versati pari ad € 3.148,01; in ogni caso: spese e compenso di lite, oltre accessori di legge e 15% per rimborso spese generali, del giudizio di primo grado e di quello di secondo grado integralmente rifusi.
Per parte appellata:
Rigettarsi l'appello proposto siccome infondato in fatto e diritto e, per l'effetto confermarsi in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
Con vittoria di compenso e spese del presente grado di giudizio.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 27/1/22, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti il Tribunale di Verona, chiedendone la condanna alla Controparte_1 restituzione della somma di € 188.817,30, oltre al risarcimento del danno.
3 Precisava di aver effettuato il pagamento in data 7/10/2011 nell'ambito di una procedura esecutiva avviata dalla stessa convenuta nei suoi confronti in forza della sentenza emessa il 19/11/2009 dal Tribunale Penale di Verona, con cui il era stato condannato al pagamento di una provvisionale;
che, a seguito Pt_1 della riforma in appello della sentenza, tale pagamento era risultato indebito per cui la reintegra dell'intera diminuzione patrimoniale subita era dovuta.
Si costituiva chiedendo, anche in via riconvenzionale, oltre al Controparte_1 rigetto delle domande azionate, l'accertamento della consapevolezza di Pt_1
dell'operazione truffaldina compiuta dalla madre ai suoi danni o, in
[...] subordine, l'accertamento del colpevole comportamento del che, nella Pt_1 qualità di protutore, non aveva impedito la truffa e si era intestato l'immobile, in violazione dell'art. 779 c.c., con condanna al risarcimento del danno subito da determinarsi in misura pari alla somma di € 185.000,00 corrispostale dall'attore in ragione della sentenza di condanna n. 1762/2009 del Tribunale di Verona, o nella diversa somma da accertarsi come dovuta.
Con sentenza n. 2350 del 7/11/23, il Tribunale di Verona, in parziale accoglimento della domanda principale e della domanda riconvenzionale, condannava al pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 51.153,67, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Avverso la sentenza, il proponeva tempestivo appello, mentre , Pt_1 _1 costituitasi, resisteva al gravame.
Le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte, depositavano comparse conclusionali e repliche per cui la Corte, all'udienza del 17/6/25, tratteneva la causa in decisione, pronunciando la seguente sentenza.
***
Questi gli antefatti:
4 - in data 02/08/1997, , madre di , aveva Persona_1 Parte_1 sottoscritto, in accordo con una scrittura privata Persona_2 denominata “Atto di compravendita”, con cui si era impegnata ad acquistare per sé o per persona e/o società da nominare al momento della stipula del definitivo, un immobile sito in Verona in via Massimo
D'Azeglio 12 di proprietà del (doc. 11 ); Per_2 _1
- in data 25/06/2004, , pur essendo stata dichiarata interdetta Persona_1 il 12/3/2002 (v. doc. 6 primo grado), aveva stipulato un _1 preliminare di compravendita del medesimo appartamento con _1
, la quale aveva versato la somma di € 100.000 a titolo di acconto
[...] prezzo, in parte in contanti e in parte a mezzo assegni circolari trasferibili
(doc. 1 ); _1
- lo stesso immobile era poi stato trasferito da a Persona_2 Pt_1
con atto pubblico del 03/09/2004, nel quale il venditore dava atto
[...] di aver già ricevuto il relativo prezzo di vendita (doc. 26 ; Pt_1
- con sentenza 19/11/2009, il Tribunale Penale di Verona, assolto
[...]
, aveva ritenuto colpevoli del reato di truffa e Per_3 Persona_1
e li aveva condannati alla pena di anni due di reclusione e Parte_1
€ 1.200,00 di multa e al pagamento di € 150.000 a titolo di risarcimento del danno a favore della parte civile costituita, oltre alle spese legali;
- con sentenza n. 2105 del 27/5/2021, la Corte d'Appello di Venezia aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Persona_1 deceduta a Venezia il 06/1/2021, aveva confermato l'assoluzione del tutore, , ed aveva assolto per non aver Persona_3 Parte_1 commesso il fatto con revoca delle statuizioni civili.
Ciò premesso, oggetto del presente giudizio è la restituzione di quanto versato dal in esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, Pt_1
5 divenuta priva di causa e trattenuta dalla sul presupposto che il _1 Pt_1
era consapevole dell'operazione truffaldina per cui doveva essere
[...] condannato a risarcire il danno patito dalla . _1
Il primo giudice, al riguardo, ha ritenuto che l'assoluzione del Pt_1 pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o circa la sua attribuibilità all'imputato, non aveva efficacia preclusiva nel giudizio civile in mancanza di un effettivo e specifico accertamento relativo alla non sussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato, per cui ha rinnovato la valutazione dei fatti, riconoscendo che mancava riscontro pieno della consapevolezza del di Pt_1 favorire, con il proprio comportamento, la realizzazione del programma criminoso della madre tenuto anche conto dello stretto rapporto di parentela, della carica di protutore ricoperta e del fatto che l'attore viveva nell'immobile offerto in vendita dalla madre.
Secondo il primo giudice, tuttavia, il aveva violato gli obblighi di Pt_1 protutore in quanto, in espressa violazione dell'art. 779 c.c., aveva posto in essere un atto senza l'autorizzazione del giudice tutelare ed aveva cagionato alla un danno consistito, non solo nel sottrarre un bene alla garanzia _1 patrimoniale dei creditori della ma anche nell'impedire alla convenuta di Per_1 esercitare nei confronti della promissaria acquirente l'azione ex art. 2932 c.c., danno quantificato in € 100.000,00 corrispondente all'importo versato dalla in esecuzione del preliminare sottoscritto con la _1 Per_1
Pertanto, il primo giudice ha detratto da € 185.000,00, somma ricevuta in esecuzione della sentenza penale di primo grado, l'importo di € 100.000 maggiorato di rivalutazione e interessi alla data del 7/10/2011, pari a €
133.846,33, per cui ha condannato la a versare al la somma di € _1 Pt_1
51.153,67, oltre interessi dalla domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c. dal 24/9/2021
6 (data della domanda) al saldo, compensando le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata per i seguenti aspetti:
1. sovrapposizione dei doveri del tutore e quelli del protutore;
2. pretesa autorizzazione del giudice tutelare per donazione indiretta;
3. mancanza presupposti ex art.2047 cc ed art. 2043 cc;
4. errata applicazione art. 2033 cc ed art. 1284 cc.
***
Con il primo motivo, lamenta una errata qualificazione giuridica dei Pt_1 doveri del protutore nonché una errata applicazione degli artt. 360 cc, commi primo e terzo, e 355 cc, in quanto sarebbe stata operata una ingiustificata sovrapposizione tra le funzioni di tutore e di protutore, attribuendo a quest'ultimo gli stessi compiti del primo, senza tenere conto che questi poteva intervenire solo in determinate ipotesi, nel caso di specie mancanti. Il protutore, secondo l'appellante, è organo distinto dal tutore, a cui soltanto spettano la cura della persona dell'interdetto, la rappresentanza in tutti gli atti civili e l'amministrazione dei suoi beni, ex art. 357 cc, mentre le funzioni del protutore ex art. 360 cc sono solo eventuali, esercitabili esclusivamente al verificarsi di uno dei fatti individuati dalla predetta norma (conflitto d'interessi con il tutore o con il tutelato, cessazione dall'ufficio del tutore).
Con il secondo motivo, il lamenta l'erroneità della sentenza nella parte Pt_1 in cui ha attribuito al protutore la mancata richiesta al giudice tutelare dell'autorizzazione a ricevere la donazione indiretta dell'immobile del Per_2 acquistato dalla madre, Secondo l'appellante, non era necessaria Persona_1 tale autorizzazione o la nomina di un curatore speciale, proprio perché la volontà
7 espressa dalla madre fin dal 1997 era quella di attribuire a favore al figlio Pt_1 la proprietà di quel bene.
[...]
Con il terzo motivo, il sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in Pt_1 cui a) si riconosce una responsabilità ex art. 2047 cc del protutore, senza che risultasse un nesso di causa con il preteso obbligo di sorveglianza del medesimo, assolto in sede penale;
b) si individua una violazione dell'art. 779 cc per avere, il cagionato alla un danno consistito, non solo nel sottrarre un Pt_1 _1 bene dalla garanzia patrimoniale della ma anche nell'impedire alla Per_1 convenuta di esercitare nei confronti della promissaria acquirente l'azione ex art. 2932 cc, senza considerare l'assenza di un nesso causale tra l'intestazione dell'appartamento al il 2/9/2004 ed il danno subito dalla il Pt_1 _1
25/6/2004 per essere il completamente all'oscuro del preliminare Pt_1 sottoscritto dalla propria madre che , comunque, non era l'intestataria dell'immobile.
Con il quarto motivo, il sostiene l'erroneità della sentenza per Pt_1 applicazione ingiustificata dell'art. 2033 cc e dell'art. 1284 cc laddove ha quantificato il danno di in € 133.846,33, derivanti dall'acconto versato di _1
€ 100.000,00, maggiorato dalla rivalutazione e interessi alla data del 7/10/2011, detraendo detto importo dalla somma di € 185.000 versata dal in Pt_1 esecuzione della sentenza e condannando la al versamento della _1 differenza di € 51.153,67, oltre interessi dalla domanda del 24/9/2021 al saldo.
Secondo l'appellante, la dazione della somma di € 185.000,00 in favore della e dell'ulteriore somma di € 2.426,51 in favore del custode giudiziario, a _1 seguito dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, era indebita, con pieno diritto alla restituzione, oltre agli interessi legali dal 7/10/11 fino al saldo, non potendo farsi applicazione della distinzione tra buona e mala fede di cui all'art. 2033 cc, data la necessità di ripristinare la situazione anteriore
8 al versamento, per cui la misura degli interessi era quella di cui all'art. 1284 cc,
4° comma, cc.
I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.
È pur vero che le funzioni di tutore e di protutore non possono essere sovrapposte, tuttavia, il ruolo e la funzione di protutore avrebbero richiesto al oltre all'obbligo di acquisire l'autorizzazione del Giudice Tutelare per la Pt_1 donazione di cui al contratto del 3/9/2004, un dovere di cura ed attenzione nella gestione del suo incarico a tutela della madre e del suo patrimonio.
Infatti, è documentato che aveva già acquistato dal Persona_1 Per_2
l'immobile sito in Verona, via D'Azeglio 12, in data 2/8/1997 (v. doc. 16 primo grado), come si ricava: Pt_1
- dal tenore letterale della volontà espressa nel testo negoziale: “… il venditore cede e vende alla acquirente che accetta ed acquista per sé o per persona e/o società che si riserva di designare al momento della stipula dell'atto notarile definitivo di compravendita, la piena proprietà del compendio immobiliare… al prezzo complessivo di lire
190.000.000…”;
- dal versamento da parte della dell'intero prezzo al il quale Per_1 Per_2 aveva rilasciato apposita quietanza, sottoscrivendo la relativa clausola:
“… l'intero prezzo, come sopra convenuto ed accettato tra le parti, viene corrisposto dall'acquirente all'atto della sottoscrizione del presente atto
a valere anche come ricevuta e quietanza di saldo e il signor Persona_2
ne dà quietanza di saldo…” (v. doc. 16 primo grado);
[...] Pt_1
- dalla consegna dell'immobile prevista per la data del 20/09/1997, momento a partire dal quale tutte le imposte, le spese e gli oneri condominiali erano a carico della compratrice, anche qualora il contratto
9 definitivo avesse avuto luogo con ritardo (v. doc. 16 primo grado, Pt_1 punto 8);
- da quanto affermato dallo stesso nel procedimento penale, che, Pt_1 precisamente, alla domanda da chi era stato acquistato l'appartamento nel
2004, ha dichiarato: “…era stato acquistato da mia madre per darlo a me…cioè mia mamma l'ha comprato nel 97 da destinare a me...” (v. doc.
17 primo grado pag.4). _1
Di tale acquisto, dunque, il era perfettamente a conoscenza tant'è che dal Pt_1
2002 occupava da solo quell'appartamento e non ha versato al alcun Per_2 corrispettivo, come si legge nel definitivo del 2/9/2004: “…il prezzo della presente vendita è stato tra le parti convenuto, accettato ed a me enunciato, in euro 81.500,00 somma che la parte venditrice dichiara di averlo ricevuto prima
d'ora dalla parte acquirente, per cui rilascia quietanza liberatoria a saldo con rinuncia all'ipoteca legale... “ (v. doc. 26 primo grado). Pt_1
Tanto basta per ritenere corretta la decisione impugnata laddove il primo giudice ha messo correttamente in evidenza che, quale protutore, il avrebbe Pt_1 dovuto acquisire l'autorizzazione del giudice tutelare per l'atto di liberalità, sul presupposto che, sapendo di non aver corrisposto alcun corrispettivo,
l'intestazione a sé dell'immobile rappresentava, per lui, una donazione:
- indiretta, se il contratto del 1997 tra e doveva inquadrarsi Per_2 Per_1 come contratto preliminare con versamento dell'intero prezzo da parte della Per_1
- diretta, se l'effetto traslativo doveva ritenersi già verificato nel 1997 salva l'esigenza di conferire al contratto la forma e gli effetti previsti dalla legge.
Secondo il primo giudice, il bene era della con la conseguenza che il Per_1 contratto del 2004 ha di fatto sottratto un bene dal patrimonio dell'interdetta a
10 favore del protutore, in espressa violazione dell'art. 779 da parte del Pt_1
Quest'ultimo, secondo il primo giudice, ha posto in essere un atto in violazione dei suoi doveri, tra cui quello di conservazione del patrimonio della tutelata, cagionando alla convenuta un danno consistito nell'esborso della somma di €
100.000,00 versato in esecuzione di un contratto preliminare per il quale non ha potuto richiedere la sentenza di esecuzione in forma specifica (v. sentenza pag.
8-9).
L'appellante sostiene la mancanza del nesso di causa tra il danno lamentato dalla e la condotta del per essere stato quest'ultimo completamente _1 Pt_1 all'oscuro del preliminare sottoscritto dalla propria madre, come desumibile dalla assoluzione nel giudizio penale a suo carico.
In realtà, la sentenza penale della Corte di Appello ha assolto il ex art. Pt_1
530 cpp, secondo comma, affermando che il con l'acquisto Pt_1 dell'immobile dal aveva dato un contributo causale indispensabile Per_2 all'operazione truffaldina e lasciato il dubbio in ordine alla effettiva sua consapevolezza (v. sentenza Corte Appello penale: v. doc. 6 primo grado
. Pt_1
Ora, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, ma non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato (Cass. 17708/23).
Pertanto, nel caso di specie, va rinnovata la valutazione della condotta del sulla base degli elementi acquisiti, e va riconosciuto che la stessa, anche Pt_1
a non volerla ritenere dolosa, è senz'altro colpevolmente omissiva: non solo per
11 la violazione dell'obbligo di cui all'art. 779 cpc, evidenziato dal primo giudice, ma anche per l'omesso controllo del comportamento della madre che, in quanto interdetta, non avrebbe potuto agire indisturbata da sola contattando l'agenzia immobiliare, consentendo le visite dei potenziali acquirenti, concludendo un preliminare di vendita, incassando la somma di € 100.000,00 versata in parte in contanti ed in parte con assegni e disporre un pagamento di € 3.000,00 mediante assegno (v. dichiarazioni imputato doc. 17 primo grado pag. 6). Pt_1 _1
La responsabilità ex art. 2043 cc è riconducibile anche ad un 'fatto colposo', anche se appare poco credibile che tutto questo sia avvenuto all'insaputa del
- asseritamente ignaro perfino della sorte della cospicua somma incassata
Pt_1 dalla madre - e, ciò, specie se si considera il suo ruolo di protutore ed il contesto familiare decisamente promiscuo e di complessiva condivisione, descritto dallo stesso (v. dichiarazioni imputato doc. 17 primo grado
Pt_1 Pt_1 _1 pag. 17, da cui risulta che il contattato il notaio fin dal gennaio 2004 per
Pt_1 la intestazione dell'immobile in esame, aveva seguito l'istruttoria svolta a causa del pignoramento trascritto a carico di e su un Persona_1 Persona_3 diverso appartamento adiacente, poi donato dallo zio al impegnatosi a
Pt_1 pagare i loro debiti mediante le somme prestate da un amico di famiglia, ER
.
[...]
In ogni caso, la condotta omissiva del ha determinato quest'ultimo alla Pt_1 stipula del contratto definitivo del 2/9/2004, così interferendo nel contratto preliminare concluso dalla con la . Infatti, pur essendo il Per_1 _1 Pt_1 terzo rispetto al preliminare del 25/6/2004, l'acquisto a suo nome della proprietà dell'immobile ha posto la madre nella condizione di non poter adempiere all'impegno assunto con l'odierna appellata, sia quanto al trasferimento della proprietà dal e sia quanto alla restituzione della somma ricevuta a causa Per_2 dell'annullabilità dell'atto concluso da soggetto incapace.
12 Tale fattispecie è riconducibile alla categoria concettuale di ormai acquisita esegesi giurisprudenziale dell'art. 2043 cc (risalente a Cass. 174/1971, c.d. "caso
), avente ad oggetto la cooperazione (sia essa colposa o dolosa) del terzo CP_2 nell'altrui inadempimento: il "danno ingiusto" suscettibile di risarcimento, secondo il paradigma della suddetta norma, è anche quello derivante dalla lesione esterna di un diritto di credito, da una lesione cioè, riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato. Il quale (terzo) abbia impedito l'adempimento dell'obbligato od abbia comunque, pregiudicato l'esistenza di quel diritto” (v.
Cass. 13673/06 e cfr. Cass. 24851/14; Cass.13550/17).
In tale prospettiva, la ha proposto domanda di risarcimento del danno ex _1 art. 2043 cc per la condotta colpevole del che, pur consapevole Pt_1 dell'acquisto effettuato dalla madre nel 1997, ha agito come se tale atto fosse tamquam non esset, procedendo alla formale intestazione dell'immobile a sé stesso senza le dovute ed opportune cautele a cui era obbligatoriamente tenuto secondo criteri di una minima diligenza;
in tal modo, si è sottratto - colposamente o dolosamente – ai suoi doveri, pregiudicando causalmente e definitivamente l'adempimento della al preliminare. Per_1
Ne consegue il rigetto dei primi tre motivi di gravame.
Non ha fondamento nemmeno il quarto motivo di appello, laddove si contesta l'applicazione della disciplina dell'indebito. Infatti, l'indebito residuo dovuto al dalla deriva dalla differenza tra: Pt_1 _1
- la somma di € 185.000,00, versata dal il cui carattere indebito Pt_1 deriva dalla assoluzione in sede penale, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (24/9/21) al saldo. Contrariamente a quanto sostenuto dal trova applicazione la disciplina degli Pt_1 interessi prevista dall'art. 2033 cc, trattandosi di pagamento ricevuto in buona fede dalla sulla base della sentenza penale di condanna. _1
13 Non può essere pretesa in restituzione la somma € 2.426,51 della custodia giudiziaria, trattandosi di spesa processuale che non aveva come destinataria la;
_1
- e la somma di € 100.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del
7/10/2011 alla data della sentenza di primo grado, quale debito di valore, per il complessivo importo di € 133.846,33, il cui calcolo non è stato specificamente contestato.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza n.
2350 emessa il 7/11/23 dal Tribunale di Verona.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di , secondo la Parte_1 regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al
DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2350 emessa il
7/11/23 dal Tribunale di Verona;
2. condanna alla rifusione a favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 25 giugno 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
14 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1013/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 13/06/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Danilo Cerpelloni, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato a margine all'atto di citazione d'appello; appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._2 giudizio dall'avv. Nadia Modena e dall'avv. Vittorio pomari, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione d'appello; appellata
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2350 emessa il 07/11/2023 dal
Tribunale di Verona (Giudice dott. Silvia Rizzuto).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
- in parziale riforma della sentenza n. 2350/2023 emessa dal Giudice del
Tribunale di Verona in data 07.11.2023 e pubblicata in data 07.12.2023:
1) respingersi la domanda riconvenzionale ed ogni altra eccezione e deduzione svolte da parte convenuta.
2) respingersi la domanda ex art. 96 formulata da parte convenuta.
3) previo accertamento:
- dell'intervenuto esborso della somma di euro 187.426,51 effettuato dall'odierno attore in data 07.10.2011 a seguito della procedura esecutiva n.
11/2010 R.E. Tribunale di Verona instaurata dalla sig.ra ; Controparte_1
- che detta procedura esecutiva era stata instaurata dalla sig.ra in Controparte_1 forza della sentenza con cui il Tribunale Penale di Verona in data 19.11.2009 aveva condannato il sig. al pagamento di una provvisionale Parte_1 immediatamente esecutiva di euro 120.000,00, oltre alle spese legali nella misura di euro 16.000,00 più accessori di legge;
- che la suddetta sentenza è stata riformata dalla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza 16.07.2021 n. 2105 Reg. Sent., che ha assolto il sig. Parte_1
“per non aver commesso il fatto”,
- che detta sentenza è divenuta definitiva, dato atto dell'intervenuto pagamento da parte della RA , a seguito _1 della pronuncia di primo grado, della complessiva somma di € 54.301,01, di cui
€ 51.153,00 per capitale ed € 3.148,01 per interessi legali dal 28.01.2022 al
31.12.2023, condannarsi la convenuta a reintegrare l'attore dell'intera
2 diminuzione patrimoniale da quest'ultimo subita e pari ad euro 136.272,84
(187.426,51 – 51.153,67), od a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata dal 07.10.2011 e fino al
26.01.2022, nonché agli ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal
27.01.2022 al saldo, detratti gli interessi legali già versati pari ad € 3.148,01; in via subordinata: nel caso in cui fosse ritenuta corretta la quantificazione di € 51.153,67 da restituire al sig. dato atto dell'intervenuto pagamento da parte della Pt_1 RA , a seguito della pronuncia di primo grado, della complessiva _1 somma di € 54.301,01, di cui € 51.153,00 per capitale ed € 3.148,01 per interessi legali dal 28.01.2022 al 31.12.2023, condannarsi quest'ultima al risarcimento in favore dell'appellante del danno da svalutazione monetaria ed agli interessi di legge sulla somma di € 51.153,67 via via rivalutata dal 07.10.2011 e fino al
26.01.2022, nonché agli ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal
27.01.2022 al saldo, detratti gli interessi legali già versati pari ad € 3.148,01; in ogni caso: spese e compenso di lite, oltre accessori di legge e 15% per rimborso spese generali, del giudizio di primo grado e di quello di secondo grado integralmente rifusi.
Per parte appellata:
Rigettarsi l'appello proposto siccome infondato in fatto e diritto e, per l'effetto confermarsi in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
Con vittoria di compenso e spese del presente grado di giudizio.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 27/1/22, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti il Tribunale di Verona, chiedendone la condanna alla Controparte_1 restituzione della somma di € 188.817,30, oltre al risarcimento del danno.
3 Precisava di aver effettuato il pagamento in data 7/10/2011 nell'ambito di una procedura esecutiva avviata dalla stessa convenuta nei suoi confronti in forza della sentenza emessa il 19/11/2009 dal Tribunale Penale di Verona, con cui il era stato condannato al pagamento di una provvisionale;
che, a seguito Pt_1 della riforma in appello della sentenza, tale pagamento era risultato indebito per cui la reintegra dell'intera diminuzione patrimoniale subita era dovuta.
Si costituiva chiedendo, anche in via riconvenzionale, oltre al Controparte_1 rigetto delle domande azionate, l'accertamento della consapevolezza di Pt_1
dell'operazione truffaldina compiuta dalla madre ai suoi danni o, in
[...] subordine, l'accertamento del colpevole comportamento del che, nella Pt_1 qualità di protutore, non aveva impedito la truffa e si era intestato l'immobile, in violazione dell'art. 779 c.c., con condanna al risarcimento del danno subito da determinarsi in misura pari alla somma di € 185.000,00 corrispostale dall'attore in ragione della sentenza di condanna n. 1762/2009 del Tribunale di Verona, o nella diversa somma da accertarsi come dovuta.
Con sentenza n. 2350 del 7/11/23, il Tribunale di Verona, in parziale accoglimento della domanda principale e della domanda riconvenzionale, condannava al pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 51.153,67, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Avverso la sentenza, il proponeva tempestivo appello, mentre , Pt_1 _1 costituitasi, resisteva al gravame.
Le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte, depositavano comparse conclusionali e repliche per cui la Corte, all'udienza del 17/6/25, tratteneva la causa in decisione, pronunciando la seguente sentenza.
***
Questi gli antefatti:
4 - in data 02/08/1997, , madre di , aveva Persona_1 Parte_1 sottoscritto, in accordo con una scrittura privata Persona_2 denominata “Atto di compravendita”, con cui si era impegnata ad acquistare per sé o per persona e/o società da nominare al momento della stipula del definitivo, un immobile sito in Verona in via Massimo
D'Azeglio 12 di proprietà del (doc. 11 ); Per_2 _1
- in data 25/06/2004, , pur essendo stata dichiarata interdetta Persona_1 il 12/3/2002 (v. doc. 6 primo grado), aveva stipulato un _1 preliminare di compravendita del medesimo appartamento con _1
, la quale aveva versato la somma di € 100.000 a titolo di acconto
[...] prezzo, in parte in contanti e in parte a mezzo assegni circolari trasferibili
(doc. 1 ); _1
- lo stesso immobile era poi stato trasferito da a Persona_2 Pt_1
con atto pubblico del 03/09/2004, nel quale il venditore dava atto
[...] di aver già ricevuto il relativo prezzo di vendita (doc. 26 ; Pt_1
- con sentenza 19/11/2009, il Tribunale Penale di Verona, assolto
[...]
, aveva ritenuto colpevoli del reato di truffa e Per_3 Persona_1
e li aveva condannati alla pena di anni due di reclusione e Parte_1
€ 1.200,00 di multa e al pagamento di € 150.000 a titolo di risarcimento del danno a favore della parte civile costituita, oltre alle spese legali;
- con sentenza n. 2105 del 27/5/2021, la Corte d'Appello di Venezia aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Persona_1 deceduta a Venezia il 06/1/2021, aveva confermato l'assoluzione del tutore, , ed aveva assolto per non aver Persona_3 Parte_1 commesso il fatto con revoca delle statuizioni civili.
Ciò premesso, oggetto del presente giudizio è la restituzione di quanto versato dal in esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, Pt_1
5 divenuta priva di causa e trattenuta dalla sul presupposto che il _1 Pt_1
era consapevole dell'operazione truffaldina per cui doveva essere
[...] condannato a risarcire il danno patito dalla . _1
Il primo giudice, al riguardo, ha ritenuto che l'assoluzione del Pt_1 pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o circa la sua attribuibilità all'imputato, non aveva efficacia preclusiva nel giudizio civile in mancanza di un effettivo e specifico accertamento relativo alla non sussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato, per cui ha rinnovato la valutazione dei fatti, riconoscendo che mancava riscontro pieno della consapevolezza del di Pt_1 favorire, con il proprio comportamento, la realizzazione del programma criminoso della madre tenuto anche conto dello stretto rapporto di parentela, della carica di protutore ricoperta e del fatto che l'attore viveva nell'immobile offerto in vendita dalla madre.
Secondo il primo giudice, tuttavia, il aveva violato gli obblighi di Pt_1 protutore in quanto, in espressa violazione dell'art. 779 c.c., aveva posto in essere un atto senza l'autorizzazione del giudice tutelare ed aveva cagionato alla un danno consistito, non solo nel sottrarre un bene alla garanzia _1 patrimoniale dei creditori della ma anche nell'impedire alla convenuta di Per_1 esercitare nei confronti della promissaria acquirente l'azione ex art. 2932 c.c., danno quantificato in € 100.000,00 corrispondente all'importo versato dalla in esecuzione del preliminare sottoscritto con la _1 Per_1
Pertanto, il primo giudice ha detratto da € 185.000,00, somma ricevuta in esecuzione della sentenza penale di primo grado, l'importo di € 100.000 maggiorato di rivalutazione e interessi alla data del 7/10/2011, pari a €
133.846,33, per cui ha condannato la a versare al la somma di € _1 Pt_1
51.153,67, oltre interessi dalla domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c. dal 24/9/2021
6 (data della domanda) al saldo, compensando le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata per i seguenti aspetti:
1. sovrapposizione dei doveri del tutore e quelli del protutore;
2. pretesa autorizzazione del giudice tutelare per donazione indiretta;
3. mancanza presupposti ex art.2047 cc ed art. 2043 cc;
4. errata applicazione art. 2033 cc ed art. 1284 cc.
***
Con il primo motivo, lamenta una errata qualificazione giuridica dei Pt_1 doveri del protutore nonché una errata applicazione degli artt. 360 cc, commi primo e terzo, e 355 cc, in quanto sarebbe stata operata una ingiustificata sovrapposizione tra le funzioni di tutore e di protutore, attribuendo a quest'ultimo gli stessi compiti del primo, senza tenere conto che questi poteva intervenire solo in determinate ipotesi, nel caso di specie mancanti. Il protutore, secondo l'appellante, è organo distinto dal tutore, a cui soltanto spettano la cura della persona dell'interdetto, la rappresentanza in tutti gli atti civili e l'amministrazione dei suoi beni, ex art. 357 cc, mentre le funzioni del protutore ex art. 360 cc sono solo eventuali, esercitabili esclusivamente al verificarsi di uno dei fatti individuati dalla predetta norma (conflitto d'interessi con il tutore o con il tutelato, cessazione dall'ufficio del tutore).
Con il secondo motivo, il lamenta l'erroneità della sentenza nella parte Pt_1 in cui ha attribuito al protutore la mancata richiesta al giudice tutelare dell'autorizzazione a ricevere la donazione indiretta dell'immobile del Per_2 acquistato dalla madre, Secondo l'appellante, non era necessaria Persona_1 tale autorizzazione o la nomina di un curatore speciale, proprio perché la volontà
7 espressa dalla madre fin dal 1997 era quella di attribuire a favore al figlio Pt_1 la proprietà di quel bene.
[...]
Con il terzo motivo, il sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in Pt_1 cui a) si riconosce una responsabilità ex art. 2047 cc del protutore, senza che risultasse un nesso di causa con il preteso obbligo di sorveglianza del medesimo, assolto in sede penale;
b) si individua una violazione dell'art. 779 cc per avere, il cagionato alla un danno consistito, non solo nel sottrarre un Pt_1 _1 bene dalla garanzia patrimoniale della ma anche nell'impedire alla Per_1 convenuta di esercitare nei confronti della promissaria acquirente l'azione ex art. 2932 cc, senza considerare l'assenza di un nesso causale tra l'intestazione dell'appartamento al il 2/9/2004 ed il danno subito dalla il Pt_1 _1
25/6/2004 per essere il completamente all'oscuro del preliminare Pt_1 sottoscritto dalla propria madre che , comunque, non era l'intestataria dell'immobile.
Con il quarto motivo, il sostiene l'erroneità della sentenza per Pt_1 applicazione ingiustificata dell'art. 2033 cc e dell'art. 1284 cc laddove ha quantificato il danno di in € 133.846,33, derivanti dall'acconto versato di _1
€ 100.000,00, maggiorato dalla rivalutazione e interessi alla data del 7/10/2011, detraendo detto importo dalla somma di € 185.000 versata dal in Pt_1 esecuzione della sentenza e condannando la al versamento della _1 differenza di € 51.153,67, oltre interessi dalla domanda del 24/9/2021 al saldo.
Secondo l'appellante, la dazione della somma di € 185.000,00 in favore della e dell'ulteriore somma di € 2.426,51 in favore del custode giudiziario, a _1 seguito dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, era indebita, con pieno diritto alla restituzione, oltre agli interessi legali dal 7/10/11 fino al saldo, non potendo farsi applicazione della distinzione tra buona e mala fede di cui all'art. 2033 cc, data la necessità di ripristinare la situazione anteriore
8 al versamento, per cui la misura degli interessi era quella di cui all'art. 1284 cc,
4° comma, cc.
I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.
È pur vero che le funzioni di tutore e di protutore non possono essere sovrapposte, tuttavia, il ruolo e la funzione di protutore avrebbero richiesto al oltre all'obbligo di acquisire l'autorizzazione del Giudice Tutelare per la Pt_1 donazione di cui al contratto del 3/9/2004, un dovere di cura ed attenzione nella gestione del suo incarico a tutela della madre e del suo patrimonio.
Infatti, è documentato che aveva già acquistato dal Persona_1 Per_2
l'immobile sito in Verona, via D'Azeglio 12, in data 2/8/1997 (v. doc. 16 primo grado), come si ricava: Pt_1
- dal tenore letterale della volontà espressa nel testo negoziale: “… il venditore cede e vende alla acquirente che accetta ed acquista per sé o per persona e/o società che si riserva di designare al momento della stipula dell'atto notarile definitivo di compravendita, la piena proprietà del compendio immobiliare… al prezzo complessivo di lire
190.000.000…”;
- dal versamento da parte della dell'intero prezzo al il quale Per_1 Per_2 aveva rilasciato apposita quietanza, sottoscrivendo la relativa clausola:
“… l'intero prezzo, come sopra convenuto ed accettato tra le parti, viene corrisposto dall'acquirente all'atto della sottoscrizione del presente atto
a valere anche come ricevuta e quietanza di saldo e il signor Persona_2
ne dà quietanza di saldo…” (v. doc. 16 primo grado);
[...] Pt_1
- dalla consegna dell'immobile prevista per la data del 20/09/1997, momento a partire dal quale tutte le imposte, le spese e gli oneri condominiali erano a carico della compratrice, anche qualora il contratto
9 definitivo avesse avuto luogo con ritardo (v. doc. 16 primo grado, Pt_1 punto 8);
- da quanto affermato dallo stesso nel procedimento penale, che, Pt_1 precisamente, alla domanda da chi era stato acquistato l'appartamento nel
2004, ha dichiarato: “…era stato acquistato da mia madre per darlo a me…cioè mia mamma l'ha comprato nel 97 da destinare a me...” (v. doc.
17 primo grado pag.4). _1
Di tale acquisto, dunque, il era perfettamente a conoscenza tant'è che dal Pt_1
2002 occupava da solo quell'appartamento e non ha versato al alcun Per_2 corrispettivo, come si legge nel definitivo del 2/9/2004: “…il prezzo della presente vendita è stato tra le parti convenuto, accettato ed a me enunciato, in euro 81.500,00 somma che la parte venditrice dichiara di averlo ricevuto prima
d'ora dalla parte acquirente, per cui rilascia quietanza liberatoria a saldo con rinuncia all'ipoteca legale... “ (v. doc. 26 primo grado). Pt_1
Tanto basta per ritenere corretta la decisione impugnata laddove il primo giudice ha messo correttamente in evidenza che, quale protutore, il avrebbe Pt_1 dovuto acquisire l'autorizzazione del giudice tutelare per l'atto di liberalità, sul presupposto che, sapendo di non aver corrisposto alcun corrispettivo,
l'intestazione a sé dell'immobile rappresentava, per lui, una donazione:
- indiretta, se il contratto del 1997 tra e doveva inquadrarsi Per_2 Per_1 come contratto preliminare con versamento dell'intero prezzo da parte della Per_1
- diretta, se l'effetto traslativo doveva ritenersi già verificato nel 1997 salva l'esigenza di conferire al contratto la forma e gli effetti previsti dalla legge.
Secondo il primo giudice, il bene era della con la conseguenza che il Per_1 contratto del 2004 ha di fatto sottratto un bene dal patrimonio dell'interdetta a
10 favore del protutore, in espressa violazione dell'art. 779 da parte del Pt_1
Quest'ultimo, secondo il primo giudice, ha posto in essere un atto in violazione dei suoi doveri, tra cui quello di conservazione del patrimonio della tutelata, cagionando alla convenuta un danno consistito nell'esborso della somma di €
100.000,00 versato in esecuzione di un contratto preliminare per il quale non ha potuto richiedere la sentenza di esecuzione in forma specifica (v. sentenza pag.
8-9).
L'appellante sostiene la mancanza del nesso di causa tra il danno lamentato dalla e la condotta del per essere stato quest'ultimo completamente _1 Pt_1 all'oscuro del preliminare sottoscritto dalla propria madre, come desumibile dalla assoluzione nel giudizio penale a suo carico.
In realtà, la sentenza penale della Corte di Appello ha assolto il ex art. Pt_1
530 cpp, secondo comma, affermando che il con l'acquisto Pt_1 dell'immobile dal aveva dato un contributo causale indispensabile Per_2 all'operazione truffaldina e lasciato il dubbio in ordine alla effettiva sua consapevolezza (v. sentenza Corte Appello penale: v. doc. 6 primo grado
. Pt_1
Ora, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, ma non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato (Cass. 17708/23).
Pertanto, nel caso di specie, va rinnovata la valutazione della condotta del sulla base degli elementi acquisiti, e va riconosciuto che la stessa, anche Pt_1
a non volerla ritenere dolosa, è senz'altro colpevolmente omissiva: non solo per
11 la violazione dell'obbligo di cui all'art. 779 cpc, evidenziato dal primo giudice, ma anche per l'omesso controllo del comportamento della madre che, in quanto interdetta, non avrebbe potuto agire indisturbata da sola contattando l'agenzia immobiliare, consentendo le visite dei potenziali acquirenti, concludendo un preliminare di vendita, incassando la somma di € 100.000,00 versata in parte in contanti ed in parte con assegni e disporre un pagamento di € 3.000,00 mediante assegno (v. dichiarazioni imputato doc. 17 primo grado pag. 6). Pt_1 _1
La responsabilità ex art. 2043 cc è riconducibile anche ad un 'fatto colposo', anche se appare poco credibile che tutto questo sia avvenuto all'insaputa del
- asseritamente ignaro perfino della sorte della cospicua somma incassata
Pt_1 dalla madre - e, ciò, specie se si considera il suo ruolo di protutore ed il contesto familiare decisamente promiscuo e di complessiva condivisione, descritto dallo stesso (v. dichiarazioni imputato doc. 17 primo grado
Pt_1 Pt_1 _1 pag. 17, da cui risulta che il contattato il notaio fin dal gennaio 2004 per
Pt_1 la intestazione dell'immobile in esame, aveva seguito l'istruttoria svolta a causa del pignoramento trascritto a carico di e su un Persona_1 Persona_3 diverso appartamento adiacente, poi donato dallo zio al impegnatosi a
Pt_1 pagare i loro debiti mediante le somme prestate da un amico di famiglia, ER
.
[...]
In ogni caso, la condotta omissiva del ha determinato quest'ultimo alla Pt_1 stipula del contratto definitivo del 2/9/2004, così interferendo nel contratto preliminare concluso dalla con la . Infatti, pur essendo il Per_1 _1 Pt_1 terzo rispetto al preliminare del 25/6/2004, l'acquisto a suo nome della proprietà dell'immobile ha posto la madre nella condizione di non poter adempiere all'impegno assunto con l'odierna appellata, sia quanto al trasferimento della proprietà dal e sia quanto alla restituzione della somma ricevuta a causa Per_2 dell'annullabilità dell'atto concluso da soggetto incapace.
12 Tale fattispecie è riconducibile alla categoria concettuale di ormai acquisita esegesi giurisprudenziale dell'art. 2043 cc (risalente a Cass. 174/1971, c.d. "caso
), avente ad oggetto la cooperazione (sia essa colposa o dolosa) del terzo CP_2 nell'altrui inadempimento: il "danno ingiusto" suscettibile di risarcimento, secondo il paradigma della suddetta norma, è anche quello derivante dalla lesione esterna di un diritto di credito, da una lesione cioè, riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato. Il quale (terzo) abbia impedito l'adempimento dell'obbligato od abbia comunque, pregiudicato l'esistenza di quel diritto” (v.
Cass. 13673/06 e cfr. Cass. 24851/14; Cass.13550/17).
In tale prospettiva, la ha proposto domanda di risarcimento del danno ex _1 art. 2043 cc per la condotta colpevole del che, pur consapevole Pt_1 dell'acquisto effettuato dalla madre nel 1997, ha agito come se tale atto fosse tamquam non esset, procedendo alla formale intestazione dell'immobile a sé stesso senza le dovute ed opportune cautele a cui era obbligatoriamente tenuto secondo criteri di una minima diligenza;
in tal modo, si è sottratto - colposamente o dolosamente – ai suoi doveri, pregiudicando causalmente e definitivamente l'adempimento della al preliminare. Per_1
Ne consegue il rigetto dei primi tre motivi di gravame.
Non ha fondamento nemmeno il quarto motivo di appello, laddove si contesta l'applicazione della disciplina dell'indebito. Infatti, l'indebito residuo dovuto al dalla deriva dalla differenza tra: Pt_1 _1
- la somma di € 185.000,00, versata dal il cui carattere indebito Pt_1 deriva dalla assoluzione in sede penale, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (24/9/21) al saldo. Contrariamente a quanto sostenuto dal trova applicazione la disciplina degli Pt_1 interessi prevista dall'art. 2033 cc, trattandosi di pagamento ricevuto in buona fede dalla sulla base della sentenza penale di condanna. _1
13 Non può essere pretesa in restituzione la somma € 2.426,51 della custodia giudiziaria, trattandosi di spesa processuale che non aveva come destinataria la;
_1
- e la somma di € 100.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del
7/10/2011 alla data della sentenza di primo grado, quale debito di valore, per il complessivo importo di € 133.846,33, il cui calcolo non è stato specificamente contestato.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza n.
2350 emessa il 7/11/23 dal Tribunale di Verona.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di , secondo la Parte_1 regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al
DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2350 emessa il
7/11/23 dal Tribunale di Verona;
2. condanna alla rifusione a favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 25 giugno 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
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