Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 07/04/2022, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/04/2022
N. 01573/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1573 del 2021, proposto dalla:
- IL Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Ielo, Paola Iatì e Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Neviano, rappresentato e difeso dall’Avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento di diniego all’inizio dei lavori prot. n. 6614 del 27 luglio 2021, con il quale il Comune di Neviano ha negato l’autorizzazione ad avviare i lavori in relazione alla SCIA presentata da IL Italia, ai sensi dell’art. 87- bis d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base su una struttura esistente ubicata in via Umberto I, n. 59, foglio n. 3, mapp. n. 807;
- del verbale di sospensione dei lavori di installazione dell’antenna prot. n. 6615 del 27 luglio 2021, con il quale la Polizia Municipale del Comune di Neviano ha intimato la sospensione dei lavori;
- della nota prot. n. 6810 del 2 agosto 2021, con il quale il Comune di Neviano ha comunicato il preavviso di diniego in relazione alla SCIA presentata da IL Italia;
- del parere negativo prot. n. 6746 del 29 luglio 2021 reso dal settore tecnico del Comune di Neviano in relazione alla SCIA presentata da IL Italia;
- della nota prot. n. 7351 del 23 agosto 2021 con la quale il Comune ha negato la sussistenza dei presupposti per la formazione del titolo per silenzio assenso;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso - in via subordinata e ove occorrer possa - del Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26 settembre 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Neviano.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 6 aprile 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Ritenuto che:
- le disposizioni regolamentari che precludano la localizzazione degli impianti di telefonia nei centri storici o nelle adiacenze di siti sensibili possono essere legittime, a tutela di interessi urbanistico/paesaggistici o di riduzione dell’impatto elettromagnetico, purché l’efficienza del servizio e la copertura di rete risultino possibili anche con la localizzazione delle stazioni radio base in aree alternative ( cfr., tra le ultime, T.a.r. Puglia Lecce, I, 20 gennaio 2022, n. 100 ).
- tali circostanze debbono essere verificate in concreto mediante un confronto tra le Amministrazioni e gli operatori ( Consiglio di Stato, VI, 7 gennaio 2021, n. 206 ), confronto che in questo caso appare non essersi svolto, almeno in forma compiuta.
- è dunque necessario richiedere alle parti di dare luogo ad un incontro nel corso del quale le stesse, anzitutto, preciseranno in termini quanto più possibile concreti e dettagliati le rispettive posizioni e, quindi, verificheranno l’effettiva possibilità di pervenire, nel bilanciamento dei diversi interessi ( cfr. Consiglio di Stato, VI, sentenza n. 206/2021 cit. ), a una soluzione della questione - mediante una eventuale localizzazione ‘alternativa’ della SRB - concordata e rispettosa della disciplina comunale, regionale e nazionale in materia.
- dell’incontro le parti dovranno compiere una puntuale verbalizzazione, da produrre poi in questo giudizio insieme a ogni ulteriore atto/documento eventualmente richiamato o utile alla decisione della causa.
- per l’adempimento istruttorio e il deposito presso la Segreteria di questo Tribunale del predetto verbale si indica il termine di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
- la causa va rinviata, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 22 giugno 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, da svolgersi nel termine ivi fissato.
Rinvia la causa alla camera di consiglio del 22 giugno 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO