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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/09/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5200 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Ciotti
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] CP_1
Resistente contumace con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 20.12.2024 - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 26.04.1981 in Pontinia;
che dal matrimonio erano nati tre figli CP_1
e tutti oramai maggiorenni, coniugati ed autosufficienti;
che con Per_1 Per_2 Per_3 sentenza n° 1482/23 del 26.06.2023 il Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione dei coniugi;
che erano decorsi i termini di legge e i coniugi non si erano riconciliati - chiedeva al
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla prima udienza del 23.09.2025 – tenutasi dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) – dichiarata la contumacia della resistente, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, sulle conclusioni della parte costituita, senza la previa adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. stante l'assenza di domande ulteriori rispetto allo status.
******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, innanzitutto, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati per effetto della sentenza n° 1482/23 del 26.06.2023 del Tribunale di Latina, passata in giudicato, ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia della resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
Non vi sono residue questioni da definire, essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non avendo parte ricorrente avanzato domande di natura economica per sé.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione della resistente, rimasta contumace e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pontinia, in data
26.04.1981 (atto n. 6, p. II, serie A, anno 1981);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 29.09.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5200 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Ciotti
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] CP_1
Resistente contumace con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 20.12.2024 - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 26.04.1981 in Pontinia;
che dal matrimonio erano nati tre figli CP_1
e tutti oramai maggiorenni, coniugati ed autosufficienti;
che con Per_1 Per_2 Per_3 sentenza n° 1482/23 del 26.06.2023 il Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione dei coniugi;
che erano decorsi i termini di legge e i coniugi non si erano riconciliati - chiedeva al
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla prima udienza del 23.09.2025 – tenutasi dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) – dichiarata la contumacia della resistente, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, sulle conclusioni della parte costituita, senza la previa adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. stante l'assenza di domande ulteriori rispetto allo status.
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La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, innanzitutto, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati per effetto della sentenza n° 1482/23 del 26.06.2023 del Tribunale di Latina, passata in giudicato, ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia della resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
Non vi sono residue questioni da definire, essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non avendo parte ricorrente avanzato domande di natura economica per sé.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione della resistente, rimasta contumace e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pontinia, in data
26.04.1981 (atto n. 6, p. II, serie A, anno 1981);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 29.09.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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