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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2696/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2696/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORIGI SIMONE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GINO E URBANO SINTONI, N. 27/D, 47042
CESENATICO presso il difensore avv. MORIGI SIMONE
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI E_ P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA e l'avv. CIMINO MARCO, elettivamente domiciliato digitalmente agli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori:
e Email_1 Email_2
Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di trattenimento della causa in decisione del 26 marzo 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 7.06.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 23.01.2025, ovvero: “ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni in narrativa esposte, l'inadempimento contrattuale di e, conseguentemente, Controparte_2 CONDANNARE in persona del l.r.p.t, a risarcire all'attore E_ l'importo di euro 34.886,26 - euro 8.217,99 + euro 26.668,27 - ovvero quella diversa (maggiore o inferiore) somma che risultasse all'esito della causa. In via concorrente e/o alternativa ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni in narrativa esposte, la violazione: ▪ dell'art. 21 del TUF e/o; ▪ dell'art. 31 del Regolamento Consob 16190/2007 e/o; ▪ della Comunicazione n. 9019104 del 2.03.2009 e/o; ▪ degli artt. 39-40 e 41-42 del Regolamento Consob 16190/2007 e, conseguentemente, CONDANNARE in persona del l.r.p.t., a risarcire a favore E_ dell'attore l'importo di euro 34.886,26 - euro 8.217,99 + euro 26.668,27 - ovvero quella diversa pagina 1 di 6 (maggiore o inferiore) somma che risultasse all'esito della causa Il tutto, e per ogni domanda radicata, con condanna al risarcimento degli interessi ex art. 1284 c.c. 4 comma dal giorno della messa in mora ovvero, in via gradata, dal giorno della domanda. Con vittoria di spese competenze ed onorari”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20.01.2025, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni illustrate in narrativa: − in rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria per carenza di legittimazione attiva del Rag. o Pt_1 comunque per carenza della titolarità del Rag. rispetto ai diritti fatti valere in giudizio;
− nel Pt_1 merito: (a) respingere integralmente le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
(b) nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c. (o comunque rideterminare il quantum debeatur), tenendo conto delle molteplici ragioni esposte in atti e del comportamento di controparte;
− in via istruttoria, previa revoca o modifica dell'ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 giugno 2024, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al § IV.B.1 della comparsa di risposta); in ogni caso, condannare il Rag. a corrispondere in Pt_1 favore di spese e competenze relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA CP_3 E_ e spese generali come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo cliente e/o Parte_1 investitore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, quale E_ incorporante di (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale Controparte_2
o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande come precisate all'udienza del 26.03.2025. Preliminarmente e previa ricostruzione delle vicende fattuali oggetto di causa, parte attrice lamentava la violazione di plurime disposizioni di settore da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare il cliente circa la natura degli investimenti eseguiti e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, anche a fronte della mancata adeguatezza e appropriatezza dell'ordine e dell'erronea profilatura dei clienti in sede di redazione del questionario MIFID. Inoltre, parte attrice deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari in realtà illiquidi, nonché la violazione delle disposizioni contenute nel c.d. contratto quadro sottoscritto in data 10.03.2010, unitamente a e CP_4 Controparte_5
anche dall'investitore che agisce in giudizio, quale “cliente al dettaglio”, in relazione Controparte_6 alle due operazioni di investimento in azioni poste in essere nel mese di gennaio 2011. CP_7 Per tutte le predette ragioni, parte attrice, dando atto dell'intervenuto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda e documentando di aver tempestivamente interrotto il termine di prescrizione dell'azione, domandava l'accertamento e la declaratoria di inadempimento informativo in capo all'intermediario finanziario, per violazione di norme e obblighi contrattuali e la conseguente condanna di al risarcimento del danno subito, stante il sostanziale azzeramento E_ del valore delle azioni , in favore del cliente / investitore rispettivamente pari ad euro CP_7
8.217,99 in relazione all'acquisto di n. 425 azioni del 10.01.2011 e pari ad euro 26.668,27 in relazione all'acquisto di ulteriori n.
1.386 azioni in data 21.01.2011, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla messa in mora o in subordine dalla data di notificazione dell'atto di citazione;
in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.01.2024, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto E_ delle domande ivi formulate in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. pagina 2 di 6 Innanzitutto, parte convenuta deduceva che in relazione alle due operazioni di investimento in azioni poste in essere da parte attrice non è stato prestato alcun servizio di CP_7 Parte_1 consulenza da parte di , in quanto gli acquisti in oggetto sono avvenuti in Controparte_2 contropartita diretta tra parti private e non in forza di una vendita da parte della banca. Ancora, nel merito, parte convenuta affermava e documentava l'esatto adempimento posto in essere in ogni caso dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, dando atto della corretta profilatura dei clienti, della corretta informativa sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi, fornita agli stessi investitori al momento delle singole operazioni di acquisto di azioni . Pertanto, parte convenuta deduceva che l'odierna parte attrice, CP_7 E_ già investitore in titoli azionari, era nelle condizioni di ben ponderare tutte le caratteristiche ed i rischi relativi all'acquisto delle azioni , previa adeguata ed idonea informativa e che lo stesso CP_7 aveva, dunque, consapevolmente deciso di procedere agli investimenti azionari per cui è causa, peraltro acquistandoli da soggetti terzi, senza alcuna intermediazione ad opera della banca.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17.01.2024, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché la sussistenza di giurisdizione e competenza del giudice adito, il giudice differiva la data dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa al 17.04.2024, con decorrenza a ritroso dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.; udienza poi differita al giorno 6.06.2024, con decreto motivato del 18.02.2024, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi della propria assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio. Con ordinanza del 7.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.06.2024, preso atto dell'impossibilità allo stato per le parti di raggiungere una soluzione transattiva della presente vertenza, come emerso di fatto nel corso della conciliazione giudiziale, verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale e rilevata la non necessità ai fini del decidere di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte convenuta richiesta congiunta dei difensori delle parti, ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per il trattenimento della causa in decisione ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 26.03.2025, con assegnazione a ritroso dei termini perentori per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare. All'udienza del 26.03.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 7.06.2024, letti gli atti di causa e le note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni depositate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con ordinanza del 27.03.2025.
***
Le domande attoree proposte dal cliente al dettaglio / investitore nei confronti di Parte_1
sono infondate in quanto carenti sotto il profilo probatorio dei relativi presupposti E_ di legge e, dunque, vengono in questa sede rigettate, per le ragioni di seguito esposte in motivazione.
1. Preliminarmente e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione da parte attrice in relazione alla preventiva instaurazione, con esito negativo, del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. doc. n. 9 bis parte attrice), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 06.06.2024.
2. Passando, poi, all'esame delle questioni controverse tra le parti, certamente valutabili nel merito, ai fini della decisione della presente controversia ed in ragione dello specifico thema decidendum del presente giudizio ordinario di cognizione, è senza dubbio assorbente l'accertata pagina 3 di 6 assenza di responsabilità della banca, in relazione alle specifiche operazioni di acquisto di azioni da parte dell'odierno attore nel mese di gennaio 2011, non essendovi prova che la stessa CP_7
abbia svolto attività di intermediazione finanziaria e, quindi, non potendo Controparte_2 trovare applicazione del caso di specie la normativa di settore, invocata dalla stessa parte attrice a fondamento delle proprie doglianze poi argomentate in fatto. Nel caso di specie, infatti, trattasi di un mero trasferimento di azioni tra i dossier titoli, rispettivamente intestati ai venditori Controparte_8
e e quello intestato al compratore trasferimento di azioni richiesto Persona_1 Parte_1 dalle parti alla banca . Controparte_2
Alla luce della complessiva analisi della documentazione offerta in comunicazione dalle parti, non si può non condividere, pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'investitore, sollevata tempestivamente da parte convenuta . E_
La presente causa, infatti, trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra l'investitore Parte_1
e la , di cui il primo è senza dubbio da anni cliente e soprattutto,
[...] Controparte_2 per quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, titolare del dossier titoli cointestato n. 005/3057752, aperto presso la filiale di Sant'Anna, su cui sono state inserite le azioni per CP_7 cui è causa (cfr. doc. nn. 2, 2 bis, 3 e 3 bis parte attrice e doc. nn.
1-4 parte convenuta).
In particolare, l'odierna parte attrice ha formalmente acquistato, tramite sottoscrizione dei relativi ordini di acquisto, in data 10.01.2011 n. 425 azioni , al prezzo unitario di euro 19,30 per un CP_7 controvalore complessivo pari ad euro 8.217,99, incluse commissione e spese (cfr. doc. nn. 2 e 2 bis parte attrice e doc. nn. 1 e 2 parte convenuta) e in data 21.01.2011 ulteriori n.
1.386 azioni CP_7 al prezzo unitario di euro 19,23 per un controvalore complessivo pari ad euro 26.668,27 (cfr. doc. nn. 3
e 3 bis parte attrice e doc. nn. 3 e 4 parte convenuta). Inoltre, costituisce circostanza fattuale pacifica tra le parti e comunque documentale che entrambi gli ordini di acquisto siano stati direttamente impartiti dallo stesso cliente / investitore in Parte_1 adempimento delle obbligazioni convenzionali di acquisto assunte con la conclusione di due distinte scritture private rubricate “compravendita azioni fra le parti” e Controparte_2 concluse rispettivamente in data 10.01.2011 con il venditore ed in data 21.01.2011 Controparte_8 con il venditore Nel primo caso, il venditore ha ceduto Persona_1 Controparte_8 all'odierna parte attrice n. 425 delle proprie azioni , al prezzo unitario di euro 19,30, e CP_7 analogamente nel secondo caso, il venditore ha ceduto sempre al compratore Persona_1 Parte_1
n.
1.386 delle proprie azioni , al prezzo unitario di euro 19,23 (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte
[...] CP_7 attrice e doc. nn. 1 e 3 parte convenuta). A tale specifico proposito, è senza dubbio dirimente la corretta qualificazione delle predette operazioni di trasferimento delle azioni concluse nel mese di gennaio 2011 da parte attrice. CP_7
Facendo applicazione dei generali canoni ermeneutici di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1361 e ss. c.c., non vi è dubbio che entrambe le scritture private rubricate “compravendita azioni
[...] fra le parti” e sottoscritte in data 10.01.2011 e in data 21.01.2011 da Controparte_2
quale compratore, e rispettivamente da e da quali Parte_1 Controparte_8 Persona_1 venditori, siano sussumibili nel contratto tipico di vendita di beni mobili, frutto della concorde manifestazione di volontà delle parti contraenti nell'esercizio della propria autonomia negoziale.
A riprova di ciò, si deve evidenziare sia il dato testuale per cui, in entrambi i casi, l'accordo contrattuale è stato redatto su foglio bianco, privo di intestazione della banca, da inoltrare alla medesima che non ne è contraente e che firma in calce per Controparte_2 ricevuta, sia il dato più propriamente sistematico e teleologico derivante dall'esatta sovrapposizione tra le condizioni contrattuali delle compravendite di azioni concluse tra le parti contraenti CP_7
(quanto a prezzo e quantità dei titoli azionari compravenduti) e le condizioni di vendita e di acquisto presenti sui relativi ordini impartiti dai clienti alla banca in fedele esecuzione dell'accordo contrattuale raggiunto direttamente tra gli stessi.
pagina 4 di 6 Pertanto, alla luce di tali evidenze documentali, non vi è dubbio che, in relazione alla fattispecie in esame, difetti in capo all'odierna parte convenuta in radice la qualifica di intermediario finanziario, indispensabile affinché possa farsi applicazione della disciplina di settore prevista dagli artt. 21 e 23
T.U.F. e dai regolamenti Consob, richiamata nei propri scritti difensivi da parte attrice.
Il cliente / investitore non risulta, dagli atti del presente giudizio, essersi avvalso di Parte_1 alcuna attività di intermediazione finanziaria da parte di , che si è limitata Controparte_2 nei fatti a dare mera esecuzione, mediante trasferimento dei titoli azionari presenti nei rispettivi dossier titoli aperti dalle parti contraenti presso la banca medesima, ad accordi di compravendita di titoli azionari conclusi direttamente e senza che vi sia prova di alcuna mediazione da parte dell'odierna parte convenuta, dal compratore e rispettivamente dai venditori e Parte_1 Controparte_8 Per_1
Pertanto, non si ritiene integrato nel caso di specie nemmeno il servizio finanziario di
[...] ricezione ed esecuzione ordini di cui alla lettera e) dall'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 ovvero
“l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione)” (art. 1, comma 5 sexies, d.lgs. cit.). Inoltre, tenuto conto delle specifiche difese sollevate sul punto da parte attrice, si deve rilevare che, in ragione della concorde manifestazione di volontà privatistica delle parti contraenti e Parte_1
avente ad oggetto la compravendita di n. 425 azioni al prezzo unitario di Controparte_8 CP_7 euro 19,30 di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 10.01.2011 (cfr. doc. n. 2 parte attrice), risulta nella sostanza irrilevante la dizione – “operazione consigliata con raccomandazione della banca” - contenuta in calce all'ordine di acquisto impartito in pari data dallo stesso compratore Parte_1 al fine di adempiere esattamente all'obbligazione contrattuale di acquistare e di pagare il relativo prezzo al venditore. Un tale ragionamento vale, a fortiori, con riferimento alla concorde manifestazione di volontà delle parti contraenti e di compravendere n.
1.386 azioni Parte_1 Persona_1
al prezzo unitario pari ad euro 19,23 avvenuta in data 21.01.2011 e ai conseguenti ordini di CP_7 acquisto e di vendita che contengono la dicitura “operazione impartita direttamente dal cliente” (cfr. doc. n. 3 parte attrice).
In sintesi, in forza del documentato sinallagma contrattuale raggiunto in via autonoma tra le parti contraenti, il compratore delle predette azioni è, nella specie, eventualmente legittimato a CP_7 far valere le proprie doglianze nei confronti dei propri venditori / dante causa in forza dei titoli contrattuali di compravendita con gli stessi direttamente conclusi in data 10.01.2011 e in data
21.01.2011, mentre non ha titolo diretto, con riferimento a tali specifiche operazioni economiche, di agire nei confronti dell'intermediario finanziario per una solo ipotetica negligenza ritenuta imputabile alla , ora , la cui condotta in relazione ai fatti per cui Controparte_9 E_ è causa non risulta sussumibile in alcuno dei “servizi e attività di investimento” elencati dall'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998, che, invece, le imporrebbero gli stringenti obblighi di informazione attiva del cliente al dettaglio / investitore per ogni specifica operazione di investimento e di continuo monitoraggio dell'investimento, nonché di valutazione costante della relativa adeguatezza. Per tutte le predette ragioni ed in conclusione, le domande attoree di accertamento della responsabilità dell'intermediario finanziario e di conseguente risarcimento del danno patrimoniale subito dal cliente / investitore non possono trovare accoglimento, in quanto proposte da Parte_1 soggetto privo della legittimazione attiva ad agire nei confronti di parte convenuta E_
, in relazione all'oggetto del presente giudizio.
[...]
3. Infine, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in relazione a tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase di trattazione / istruttoria che viene liquidata nei valori minimi, essendosi svolta unicamente mediante deposito di memorie scritte;
in ogni caso in ragione del valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
pagina 5 di 6 La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte attrice Parte_1 in relazione alle proprie domande, come meglio chiarito in motivazione.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2696/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice nei confronti di parte convenuta Parte_1
per le ragioni di cui in motivazione. E_
2. ACCERTA E DICHIARA il difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice nei Parte_1 confronti di parte convenuta in relazione ai fatti per cui è causa. E_
3. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta Parte_1 E_ delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi;
[...] spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Forlì, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2696/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORIGI SIMONE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GINO E URBANO SINTONI, N. 27/D, 47042
CESENATICO presso il difensore avv. MORIGI SIMONE
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI E_ P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA e l'avv. CIMINO MARCO, elettivamente domiciliato digitalmente agli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori:
e Email_1 Email_2
Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di trattenimento della causa in decisione del 26 marzo 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 7.06.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 23.01.2025, ovvero: “ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni in narrativa esposte, l'inadempimento contrattuale di e, conseguentemente, Controparte_2 CONDANNARE in persona del l.r.p.t, a risarcire all'attore E_ l'importo di euro 34.886,26 - euro 8.217,99 + euro 26.668,27 - ovvero quella diversa (maggiore o inferiore) somma che risultasse all'esito della causa. In via concorrente e/o alternativa ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni in narrativa esposte, la violazione: ▪ dell'art. 21 del TUF e/o; ▪ dell'art. 31 del Regolamento Consob 16190/2007 e/o; ▪ della Comunicazione n. 9019104 del 2.03.2009 e/o; ▪ degli artt. 39-40 e 41-42 del Regolamento Consob 16190/2007 e, conseguentemente, CONDANNARE in persona del l.r.p.t., a risarcire a favore E_ dell'attore l'importo di euro 34.886,26 - euro 8.217,99 + euro 26.668,27 - ovvero quella diversa pagina 1 di 6 (maggiore o inferiore) somma che risultasse all'esito della causa Il tutto, e per ogni domanda radicata, con condanna al risarcimento degli interessi ex art. 1284 c.c. 4 comma dal giorno della messa in mora ovvero, in via gradata, dal giorno della domanda. Con vittoria di spese competenze ed onorari”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20.01.2025, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni illustrate in narrativa: − in rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria per carenza di legittimazione attiva del Rag. o Pt_1 comunque per carenza della titolarità del Rag. rispetto ai diritti fatti valere in giudizio;
− nel Pt_1 merito: (a) respingere integralmente le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
(b) nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c. (o comunque rideterminare il quantum debeatur), tenendo conto delle molteplici ragioni esposte in atti e del comportamento di controparte;
− in via istruttoria, previa revoca o modifica dell'ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 giugno 2024, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al § IV.B.1 della comparsa di risposta); in ogni caso, condannare il Rag. a corrispondere in Pt_1 favore di spese e competenze relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA CP_3 E_ e spese generali come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo cliente e/o Parte_1 investitore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, quale E_ incorporante di (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale Controparte_2
o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande come precisate all'udienza del 26.03.2025. Preliminarmente e previa ricostruzione delle vicende fattuali oggetto di causa, parte attrice lamentava la violazione di plurime disposizioni di settore da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare il cliente circa la natura degli investimenti eseguiti e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, anche a fronte della mancata adeguatezza e appropriatezza dell'ordine e dell'erronea profilatura dei clienti in sede di redazione del questionario MIFID. Inoltre, parte attrice deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari in realtà illiquidi, nonché la violazione delle disposizioni contenute nel c.d. contratto quadro sottoscritto in data 10.03.2010, unitamente a e CP_4 Controparte_5
anche dall'investitore che agisce in giudizio, quale “cliente al dettaglio”, in relazione Controparte_6 alle due operazioni di investimento in azioni poste in essere nel mese di gennaio 2011. CP_7 Per tutte le predette ragioni, parte attrice, dando atto dell'intervenuto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda e documentando di aver tempestivamente interrotto il termine di prescrizione dell'azione, domandava l'accertamento e la declaratoria di inadempimento informativo in capo all'intermediario finanziario, per violazione di norme e obblighi contrattuali e la conseguente condanna di al risarcimento del danno subito, stante il sostanziale azzeramento E_ del valore delle azioni , in favore del cliente / investitore rispettivamente pari ad euro CP_7
8.217,99 in relazione all'acquisto di n. 425 azioni del 10.01.2011 e pari ad euro 26.668,27 in relazione all'acquisto di ulteriori n.
1.386 azioni in data 21.01.2011, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla messa in mora o in subordine dalla data di notificazione dell'atto di citazione;
in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.01.2024, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto E_ delle domande ivi formulate in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. pagina 2 di 6 Innanzitutto, parte convenuta deduceva che in relazione alle due operazioni di investimento in azioni poste in essere da parte attrice non è stato prestato alcun servizio di CP_7 Parte_1 consulenza da parte di , in quanto gli acquisti in oggetto sono avvenuti in Controparte_2 contropartita diretta tra parti private e non in forza di una vendita da parte della banca. Ancora, nel merito, parte convenuta affermava e documentava l'esatto adempimento posto in essere in ogni caso dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, dando atto della corretta profilatura dei clienti, della corretta informativa sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi, fornita agli stessi investitori al momento delle singole operazioni di acquisto di azioni . Pertanto, parte convenuta deduceva che l'odierna parte attrice, CP_7 E_ già investitore in titoli azionari, era nelle condizioni di ben ponderare tutte le caratteristiche ed i rischi relativi all'acquisto delle azioni , previa adeguata ed idonea informativa e che lo stesso CP_7 aveva, dunque, consapevolmente deciso di procedere agli investimenti azionari per cui è causa, peraltro acquistandoli da soggetti terzi, senza alcuna intermediazione ad opera della banca.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17.01.2024, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché la sussistenza di giurisdizione e competenza del giudice adito, il giudice differiva la data dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa al 17.04.2024, con decorrenza a ritroso dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.; udienza poi differita al giorno 6.06.2024, con decreto motivato del 18.02.2024, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi della propria assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio. Con ordinanza del 7.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.06.2024, preso atto dell'impossibilità allo stato per le parti di raggiungere una soluzione transattiva della presente vertenza, come emerso di fatto nel corso della conciliazione giudiziale, verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale e rilevata la non necessità ai fini del decidere di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte convenuta richiesta congiunta dei difensori delle parti, ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per il trattenimento della causa in decisione ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 26.03.2025, con assegnazione a ritroso dei termini perentori per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare. All'udienza del 26.03.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 7.06.2024, letti gli atti di causa e le note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni depositate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con ordinanza del 27.03.2025.
***
Le domande attoree proposte dal cliente al dettaglio / investitore nei confronti di Parte_1
sono infondate in quanto carenti sotto il profilo probatorio dei relativi presupposti E_ di legge e, dunque, vengono in questa sede rigettate, per le ragioni di seguito esposte in motivazione.
1. Preliminarmente e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione da parte attrice in relazione alla preventiva instaurazione, con esito negativo, del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. doc. n. 9 bis parte attrice), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 06.06.2024.
2. Passando, poi, all'esame delle questioni controverse tra le parti, certamente valutabili nel merito, ai fini della decisione della presente controversia ed in ragione dello specifico thema decidendum del presente giudizio ordinario di cognizione, è senza dubbio assorbente l'accertata pagina 3 di 6 assenza di responsabilità della banca, in relazione alle specifiche operazioni di acquisto di azioni da parte dell'odierno attore nel mese di gennaio 2011, non essendovi prova che la stessa CP_7
abbia svolto attività di intermediazione finanziaria e, quindi, non potendo Controparte_2 trovare applicazione del caso di specie la normativa di settore, invocata dalla stessa parte attrice a fondamento delle proprie doglianze poi argomentate in fatto. Nel caso di specie, infatti, trattasi di un mero trasferimento di azioni tra i dossier titoli, rispettivamente intestati ai venditori Controparte_8
e e quello intestato al compratore trasferimento di azioni richiesto Persona_1 Parte_1 dalle parti alla banca . Controparte_2
Alla luce della complessiva analisi della documentazione offerta in comunicazione dalle parti, non si può non condividere, pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'investitore, sollevata tempestivamente da parte convenuta . E_
La presente causa, infatti, trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra l'investitore Parte_1
e la , di cui il primo è senza dubbio da anni cliente e soprattutto,
[...] Controparte_2 per quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, titolare del dossier titoli cointestato n. 005/3057752, aperto presso la filiale di Sant'Anna, su cui sono state inserite le azioni per CP_7 cui è causa (cfr. doc. nn. 2, 2 bis, 3 e 3 bis parte attrice e doc. nn.
1-4 parte convenuta).
In particolare, l'odierna parte attrice ha formalmente acquistato, tramite sottoscrizione dei relativi ordini di acquisto, in data 10.01.2011 n. 425 azioni , al prezzo unitario di euro 19,30 per un CP_7 controvalore complessivo pari ad euro 8.217,99, incluse commissione e spese (cfr. doc. nn. 2 e 2 bis parte attrice e doc. nn. 1 e 2 parte convenuta) e in data 21.01.2011 ulteriori n.
1.386 azioni CP_7 al prezzo unitario di euro 19,23 per un controvalore complessivo pari ad euro 26.668,27 (cfr. doc. nn. 3
e 3 bis parte attrice e doc. nn. 3 e 4 parte convenuta). Inoltre, costituisce circostanza fattuale pacifica tra le parti e comunque documentale che entrambi gli ordini di acquisto siano stati direttamente impartiti dallo stesso cliente / investitore in Parte_1 adempimento delle obbligazioni convenzionali di acquisto assunte con la conclusione di due distinte scritture private rubricate “compravendita azioni fra le parti” e Controparte_2 concluse rispettivamente in data 10.01.2011 con il venditore ed in data 21.01.2011 Controparte_8 con il venditore Nel primo caso, il venditore ha ceduto Persona_1 Controparte_8 all'odierna parte attrice n. 425 delle proprie azioni , al prezzo unitario di euro 19,30, e CP_7 analogamente nel secondo caso, il venditore ha ceduto sempre al compratore Persona_1 Parte_1
n.
1.386 delle proprie azioni , al prezzo unitario di euro 19,23 (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte
[...] CP_7 attrice e doc. nn. 1 e 3 parte convenuta). A tale specifico proposito, è senza dubbio dirimente la corretta qualificazione delle predette operazioni di trasferimento delle azioni concluse nel mese di gennaio 2011 da parte attrice. CP_7
Facendo applicazione dei generali canoni ermeneutici di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1361 e ss. c.c., non vi è dubbio che entrambe le scritture private rubricate “compravendita azioni
[...] fra le parti” e sottoscritte in data 10.01.2011 e in data 21.01.2011 da Controparte_2
quale compratore, e rispettivamente da e da quali Parte_1 Controparte_8 Persona_1 venditori, siano sussumibili nel contratto tipico di vendita di beni mobili, frutto della concorde manifestazione di volontà delle parti contraenti nell'esercizio della propria autonomia negoziale.
A riprova di ciò, si deve evidenziare sia il dato testuale per cui, in entrambi i casi, l'accordo contrattuale è stato redatto su foglio bianco, privo di intestazione della banca, da inoltrare alla medesima che non ne è contraente e che firma in calce per Controparte_2 ricevuta, sia il dato più propriamente sistematico e teleologico derivante dall'esatta sovrapposizione tra le condizioni contrattuali delle compravendite di azioni concluse tra le parti contraenti CP_7
(quanto a prezzo e quantità dei titoli azionari compravenduti) e le condizioni di vendita e di acquisto presenti sui relativi ordini impartiti dai clienti alla banca in fedele esecuzione dell'accordo contrattuale raggiunto direttamente tra gli stessi.
pagina 4 di 6 Pertanto, alla luce di tali evidenze documentali, non vi è dubbio che, in relazione alla fattispecie in esame, difetti in capo all'odierna parte convenuta in radice la qualifica di intermediario finanziario, indispensabile affinché possa farsi applicazione della disciplina di settore prevista dagli artt. 21 e 23
T.U.F. e dai regolamenti Consob, richiamata nei propri scritti difensivi da parte attrice.
Il cliente / investitore non risulta, dagli atti del presente giudizio, essersi avvalso di Parte_1 alcuna attività di intermediazione finanziaria da parte di , che si è limitata Controparte_2 nei fatti a dare mera esecuzione, mediante trasferimento dei titoli azionari presenti nei rispettivi dossier titoli aperti dalle parti contraenti presso la banca medesima, ad accordi di compravendita di titoli azionari conclusi direttamente e senza che vi sia prova di alcuna mediazione da parte dell'odierna parte convenuta, dal compratore e rispettivamente dai venditori e Parte_1 Controparte_8 Per_1
Pertanto, non si ritiene integrato nel caso di specie nemmeno il servizio finanziario di
[...] ricezione ed esecuzione ordini di cui alla lettera e) dall'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 ovvero
“l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione)” (art. 1, comma 5 sexies, d.lgs. cit.). Inoltre, tenuto conto delle specifiche difese sollevate sul punto da parte attrice, si deve rilevare che, in ragione della concorde manifestazione di volontà privatistica delle parti contraenti e Parte_1
avente ad oggetto la compravendita di n. 425 azioni al prezzo unitario di Controparte_8 CP_7 euro 19,30 di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 10.01.2011 (cfr. doc. n. 2 parte attrice), risulta nella sostanza irrilevante la dizione – “operazione consigliata con raccomandazione della banca” - contenuta in calce all'ordine di acquisto impartito in pari data dallo stesso compratore Parte_1 al fine di adempiere esattamente all'obbligazione contrattuale di acquistare e di pagare il relativo prezzo al venditore. Un tale ragionamento vale, a fortiori, con riferimento alla concorde manifestazione di volontà delle parti contraenti e di compravendere n.
1.386 azioni Parte_1 Persona_1
al prezzo unitario pari ad euro 19,23 avvenuta in data 21.01.2011 e ai conseguenti ordini di CP_7 acquisto e di vendita che contengono la dicitura “operazione impartita direttamente dal cliente” (cfr. doc. n. 3 parte attrice).
In sintesi, in forza del documentato sinallagma contrattuale raggiunto in via autonoma tra le parti contraenti, il compratore delle predette azioni è, nella specie, eventualmente legittimato a CP_7 far valere le proprie doglianze nei confronti dei propri venditori / dante causa in forza dei titoli contrattuali di compravendita con gli stessi direttamente conclusi in data 10.01.2011 e in data
21.01.2011, mentre non ha titolo diretto, con riferimento a tali specifiche operazioni economiche, di agire nei confronti dell'intermediario finanziario per una solo ipotetica negligenza ritenuta imputabile alla , ora , la cui condotta in relazione ai fatti per cui Controparte_9 E_ è causa non risulta sussumibile in alcuno dei “servizi e attività di investimento” elencati dall'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998, che, invece, le imporrebbero gli stringenti obblighi di informazione attiva del cliente al dettaglio / investitore per ogni specifica operazione di investimento e di continuo monitoraggio dell'investimento, nonché di valutazione costante della relativa adeguatezza. Per tutte le predette ragioni ed in conclusione, le domande attoree di accertamento della responsabilità dell'intermediario finanziario e di conseguente risarcimento del danno patrimoniale subito dal cliente / investitore non possono trovare accoglimento, in quanto proposte da Parte_1 soggetto privo della legittimazione attiva ad agire nei confronti di parte convenuta E_
, in relazione all'oggetto del presente giudizio.
[...]
3. Infine, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in relazione a tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase di trattazione / istruttoria che viene liquidata nei valori minimi, essendosi svolta unicamente mediante deposito di memorie scritte;
in ogni caso in ragione del valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
pagina 5 di 6 La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte attrice Parte_1 in relazione alle proprie domande, come meglio chiarito in motivazione.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2696/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice nei confronti di parte convenuta Parte_1
per le ragioni di cui in motivazione. E_
2. ACCERTA E DICHIARA il difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice nei Parte_1 confronti di parte convenuta in relazione ai fatti per cui è causa. E_
3. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta Parte_1 E_ delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi;
[...] spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Forlì, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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