Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 10/06/2025, n. 11305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11305 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11305/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06082/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6082 del 2024, proposto da
“ Pac 2000 A ” Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Abbate e Maria Saracino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“ 9 Space ” S.r.l.S., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva, della impugnata Determinazione Dirigenziale num. rep. CI/3569/2023 del 21.11.2023, num. prot. CI/248652/2023 del 21.11.2023, notificata a mezzo pec il 23.11.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con atto di ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 48 c.p.a. a seguito di opposizione esercitata dall’amministrazione resistente alla trattazione del gravame in sede straordinaria, parte ricorrente provvedeva a trasporre in sede giurisdizionale il ricorso straordinario già proposto avverso la d.d. rep. n. 3569/2023 emessa dal Municipio VII di Roma Capitale ed avente ad oggetto l’ingiunzione a rimuovere gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in via Nocera Umbra n. 110, Roma;
- si costituiva in giudizio Roma Capitale;
- in prossimità della celebrazione dell’udienza camerale fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, parte ricorrente depositava copia della nota prot. n. CI/100554 del 9 maggio 2025 del Municipio VII di Roma Capitale attestante l’intervenuta rimozione, nelle more, delle opere oggetto di contestazione con la gravata determinazione dirigenziale e, di conseguenza, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- a tale richiesta aderiva Roma Capitale;
- alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, previo avviso di definizione dell’affare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa passava in decisione.
Ritenuto che :
- non di cessazione della materia del contendere possa trattarsi quanto, piuttosto, di sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione nel merito dell’affare;
- infatti, posto che la prima ipotesi consegue all’integrale soddisfazione della pretesa azionata a seguito di un’attività amministrativa spontaneamente posta in essere dall’amministrazione in seguito all’instaurazione del giudizio – mentre la seconda si verifica allorché sopravvengono circostanze successive alla proposizione della causa idonee a privare di interesse il ricorrente alla definizione nel merito della controversia – è a questa seconda casistica che va ascritta la fattispecie in esame;
- invero, l’archiviazione del procedimento di disciplina edilizia disposto con il provvedimento avversato è discesa non già dalla rimozione in autotutela dell’atto impugnato o, comunque, dall’esercizio di un’attività amministrativa con la quale l’amministrazione resistente abbia fatto mostra di aderire alle ragioni della ricorrente, bensì alla constatazione dell’ottemperanza all’ordine di demolizione rivolto, tra gli altri, anche alla “ PAC 2000 A ”;
- pertanto, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione nel merito da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a.;
- l’assenza di statuizioni di merito e l’adesione prestata da Roma Capitale consentono al Collegio di definire le spese di lite attraverso la loro reciproca compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO